Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 28/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per il ricorrente l'Avv. DALLU' MARINA ELENA. Nessuno compare per CP_1
[...]
L'avv. Dallù rinuncia alle domande per le quali è stata disposta la prosecuzione del giudizio dopo l'emissione della sentenza non definitiva n. 494/2024 in quanto i testimoni citati per oggi sono risultati irreperibili.
Chiede emettersi sentenza non definitiva con condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c.. IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1382/2022 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. DALLU' MARINA ELENA e dall'avv. MASTROBERARDINO VERONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. SIGNORILE GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro
(C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: categoria e qualifica
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da verbale d'udienza del 28/03/2025
Per come da memoria CP_1
MOTIVAZIONE
Premesso
- che all'udienza del 12.06.2024 il Tribunale di Monza, giudice del lavoro, dava lettura del dispositivo della sentenza non definitiva n. 494/2024, così disponendo:
“Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
2 1) rigetta la domanda di accertamento del diritto del ricorrente dall'8.02 al 30.12.2021 all'inquadramento nella Qualifica 3, parametro C del Ccnl Trasporto Merci Logistica come da accordo di rinnovo del 3.12.17;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente dall'8.02 al 30.12.2021 all'inquadramento nella Qualifica 2, parametro D del Ccnl Trasporto Merci Logistica come da accordo di rinnovo del 3.12.17;
3) condanna e, in solido ai sensi dell'art. 29 D.Lvo 273/2006, CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle somme lorde Controparte_2 di: euro 4.760,68 a titolo di residua indennità di trasferta;
euro 284,75 a titolo di indennità per ferie maturate e non fruite;
€155,36 a titolo di rateo di 14^ mensilità non pagato;
euro 539,08 a titolo di rol e ex festività e di euro 275,47 a titolo di rateo di TFR non pagato, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) dispone la prosecuzione della causa come da separato provvedimento.
Spese al definitivo.”;
- che alla stessa udienza il Giudice disponeva la prosecuzione della causa per istruire le domande aventi ad oggetto: 1) la quantificazione di eventuali differenze retributive conseguenti all'inquadramento dall'8.02 al 30.12.2021 della prestazione lavorativa del ricorrente nella Qualifica 2, parametro D del Ccnl di settore come da accordo di rinnovo del 3.12.17; 2) l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni 3.05 e 30.08.2021; 3) l'accertamento dello svolgimento del lavoro straordinario come dedotto nel ricorso, rinviando all'udienza del 28.03.2025 per l'istruttoria per la decisione di dette domande;
- che all'udienza odierna il difensore del ricorrente rinunciava alle domande per le quali è stata disposta la prosecuzione del giudizio in quanto i testimoni citati erano risultati irreperibili;
Ritenuto:
- che la rinuncia fa venir meno l'interesse ad agire del ricorrente per la domanda di accertamento del credito retributivo per lavoro straordinario, la domanda di accertamento del credito retributivo riferito ai giorni 3.05.2021 e 30.08.2021, nonché per la domanda di accertamento delle differenze retributive eventualmente dovute come conseguenza dell'inquadramento della prestazione lavorativa del ricorrente nella Qualifica 2, parametro D del Ccnl di settore come da accordo di rinnovo del
3.12.17 e per le correlate domande di condanna;
- che per dette domande va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere;
- che stante la soccombenza delle convenute in relazione alle domande decise con la sentenza non definitiva indicata in premessa, esse vanno condannate in solido tra loro alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che - avuto riguardo alla
3 natura ed al valore della controversia e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere ricorrente per la domanda di accertamento del credito retributivo per lavoro straordinario, la domanda di accertamento del credito retributivo riferito ai giorni 3.05.2021 e 30.08.2021, nonché per la domanda di accertamento delle differenze retributive eventualmente dovute come conseguenza dell'inquadramento della prestazione lavorativa del ricorrente nella Qualifica 2, parametro D del Ccnl di settore come da accordo di rinnovo del
3.12.17 e per le correlate domande di condanna;
2) condanna e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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