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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4041/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Stefano Coen
contro
:
, parte opposta con il patrocinio degli avv.ti Paola De Vincenti, Concetta Palma e CP_1
AN IA
OGGETTO: turnisti e buoni pasto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.02.2025, l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 8313/2024 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 27.12.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 2. 902,32 a titolo di risarcimento danni per CP_1 omessa corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo lavorativo dal 2018 al dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in virtù della normativa contrattuale (ccnl Comparto Sanità)
e dei principi giurisprudenziali affermati dalla S.C., la fruizione del servizio mensa o del buono pasto era condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presupponeva, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, avesse diritto ad un intervallo non lavorato;
che quindi durante l'intervallo non lavorato al lavoratore poteva accordarsi, alternativamente, la fruizione del servizio di mensa aziendale, ovvero la percezione del buono pasto;
che la parte opposta svolgeva mansioni di infermiere, osservando i turni di lavoro indicati nei cartellini ex adverso prodotti (i.e.: due turni da sei ore durante il giorno e il turno di notte di durata pagina 1 di 4 superiore alle sei ore); che in considerazione delle mansioni proprie degli infermieri, i turni non erano suscettibili di pause, e pertanto per gli infermieri in turno non era configurabile un “intervallo non lavorato”; conseguentemente, non poteva riconoscersi il connesso diritto al buono pasto;
che i conteggi allegati dalla controparte erano in ogni caso errati;
eccepiva altresì la prescrizione quinquennale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL la revoca del d.i. opposto.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione. CP_1
All'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova premettere che nella materia oggetto di giudizio i più recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione e cioè le pronunce n. 5547 del 1 marzo 2021, seguita da sentenze n. 16929/22 e ancora più recentemente dalla pronuncia n. 8470/23 prendono le mosse dal disposto normativo di cui all'art. 8
d.lgs 8 aprile 2003 n. 66 secondo il quale: “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore al fine del recupero dell'energia psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto: le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a 10 minuti
e la collocazione deve tener conto delle esigenze del processo lavorativo.”
La Corte di Cassazione ai fini di riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari ha quindi considerato collegato “ alle particolari condizioni di lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo del comparto sanità del 20 settembre 2001”, il diritto a usufruire della pausa di lavoro a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno, essendo condizionata alla sola regola generale che i lavoratori osservino un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, in applicazione del citato art. 8 D. Legs. 66/2003 perché dopo le 6 ore hanno diritto ad un intervallo non lavorato per il recupero delle energie psico-fisiche. Inoltre lo stesso art. 29 del contratto collettivo 2001 Comparto Sanità al comma 2 riconosce a tutti di dipendenti il diritto alla mensa “ nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro
“, al comma 3 “ Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro..”. La disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 29 secondo cui: “Le Regioni.. possono offrire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione nel quadro delle risorse disponibili dei servizi di mensa.. “ non può pertanto essere letta nel senso di escludere l'esercizio di un diritto ad usufruire della pausa volta alla consumazione del pasto dopo le 6 ore lavorativa perché previsto da norma di rango superiore, quale è l'art. 8 del citato pagina 2 di 4 D. Legisaltivo 66/2003. In particolare con la pronuncia n. 847 del 2023 la corte di Cassazione si è così espressa in analoga vicenda: “deve essere data continuità alle pronunce di questa corte che hanno specificato, quanto ai buoni pasto, il principio secondo cui l'attribuzione dei buoni pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che a sua volta presuppone come regola generale che
i lavoratori osservino orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, in quanto la loro attribuzione non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psicofisiche delle interessate. Si tratta di un principio espresso in materia di pubblico impiego privatizzato ma per le ragioni di affinità delle materie, trattandosi di inadempimento all'obbligo contrattuale collettivo di istituzione del servizio mensa o erogazione del buono pasto può e deve essere applicato anche nel caso in esame”.
Alla luce di tali principi, posti proprio con riguardo alle disposizioni del CCLN Comparto Sanità invocate dal ricorrente sostanziale, i dipendenti presenti in servizio hanno diritto a fruire della mensa in caso di svolgimento del lavoro per almeno sei ore (fermo restando che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti, come previsto dallo stesso art. 29 CCNI sopra riportato).
Pertanto l'opposto, che non ha beneficiato del servizio mensa durante i propri turni di lavoro, ha diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, il buono pasto sostitutivo del servizio mensa nel valore di € 4,13 (non contestato dalla opponente e comunque conforme alla previsione dell'art. 29, CCNI Sanità, sopra riportato), per ciascuna giornata di presenza in servizio secondo i turni in questione (come da cartellini di presenza in atti).
Quanto ai conteggi, deve osservarsi che la parte opponente non contesta lo svolgimento dei turni eccedenti riportati dal lavoratore, ma che i turni conteggiati contemplino anche i turni di mattina.
La contestazione appare però priva di fondamento, atteso che alla luce dei principi sopra richiamati non possono considerarsi solo i turni pomeridiani e notturni (durante i quali il servizio mensa non è operativo), bensì anche i turni di mattina, esorbitanti le sei ore, durante i quali è pacifico che l'opposto non ha potuto fruire del servizio mensa a causa dell'impossibilità di sospendere il servizio.
Per il resto i conteggi del lavoratore appaiono scevri da errori contabili, in quanto non fanno altro che moltiplicare i singoli turni per la somma di 4,13; si perviene così al numero dei turni indicati nei conteggi mese per mese e per anno alla cifra complessivamente indicata di € 2.902,32.
Deve infine respingersi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte opponente, atteso che trova applicazione la prescrizione decennale stante la natura assistenziale/risarcitoria e non pagina 3 di 4 retributiva dei buoni pasto (cfr. Cass. n. 21440/2024).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione e per l'effetto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO N.
8313/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA LA PARTE OPPONENTE A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LE SPESE
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.700,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 14 luglio 2025
La Giudice
EL CI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CI, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 4041/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Stefano Coen
contro
:
, parte opposta con il patrocinio degli avv.ti Paola De Vincenti, Concetta Palma e CP_1
AN IA
OGGETTO: turnisti e buoni pasto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.02.2025, l' proponeva opposizione Parte_1 avverso il d.i. n. 8313/2024 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 27.12.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 2. 902,32 a titolo di risarcimento danni per CP_1 omessa corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo lavorativo dal 2018 al dicembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva che in virtù della normativa contrattuale (ccnl Comparto Sanità)
e dei principi giurisprudenziali affermati dalla S.C., la fruizione del servizio mensa o del buono pasto era condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presupponeva, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, avesse diritto ad un intervallo non lavorato;
che quindi durante l'intervallo non lavorato al lavoratore poteva accordarsi, alternativamente, la fruizione del servizio di mensa aziendale, ovvero la percezione del buono pasto;
che la parte opposta svolgeva mansioni di infermiere, osservando i turni di lavoro indicati nei cartellini ex adverso prodotti (i.e.: due turni da sei ore durante il giorno e il turno di notte di durata pagina 1 di 4 superiore alle sei ore); che in considerazione delle mansioni proprie degli infermieri, i turni non erano suscettibili di pause, e pertanto per gli infermieri in turno non era configurabile un “intervallo non lavorato”; conseguentemente, non poteva riconoscersi il connesso diritto al buono pasto;
che i conteggi allegati dalla controparte erano in ogni caso errati;
eccepiva altresì la prescrizione quinquennale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL la revoca del d.i. opposto.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione. CP_1
All'esito dell'udienza del 14 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso in opposizione non è meritevole di accoglimento perché infondato.
Giova premettere che nella materia oggetto di giudizio i più recenti arresti della Suprema Corte di
Cassazione e cioè le pronunce n. 5547 del 1 marzo 2021, seguita da sentenze n. 16929/22 e ancora più recentemente dalla pronuncia n. 8470/23 prendono le mosse dal disposto normativo di cui all'art. 8
d.lgs 8 aprile 2003 n. 66 secondo il quale: “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore al fine del recupero dell'energia psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto: le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a 10 minuti
e la collocazione deve tener conto delle esigenze del processo lavorativo.”
La Corte di Cassazione ai fini di riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari ha quindi considerato collegato “ alle particolari condizioni di lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo del comparto sanità del 20 settembre 2001”, il diritto a usufruire della pausa di lavoro a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno, essendo condizionata alla sola regola generale che i lavoratori osservino un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, in applicazione del citato art. 8 D. Legs. 66/2003 perché dopo le 6 ore hanno diritto ad un intervallo non lavorato per il recupero delle energie psico-fisiche. Inoltre lo stesso art. 29 del contratto collettivo 2001 Comparto Sanità al comma 2 riconosce a tutti di dipendenti il diritto alla mensa “ nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro
“, al comma 3 “ Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro..”. La disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 29 secondo cui: “Le Regioni.. possono offrire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione nel quadro delle risorse disponibili dei servizi di mensa.. “ non può pertanto essere letta nel senso di escludere l'esercizio di un diritto ad usufruire della pausa volta alla consumazione del pasto dopo le 6 ore lavorativa perché previsto da norma di rango superiore, quale è l'art. 8 del citato pagina 2 di 4 D. Legisaltivo 66/2003. In particolare con la pronuncia n. 847 del 2023 la corte di Cassazione si è così espressa in analoga vicenda: “deve essere data continuità alle pronunce di questa corte che hanno specificato, quanto ai buoni pasto, il principio secondo cui l'attribuzione dei buoni pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che a sua volta presuppone come regola generale che
i lavoratori osservino orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, in quanto la loro attribuzione non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psicofisiche delle interessate. Si tratta di un principio espresso in materia di pubblico impiego privatizzato ma per le ragioni di affinità delle materie, trattandosi di inadempimento all'obbligo contrattuale collettivo di istituzione del servizio mensa o erogazione del buono pasto può e deve essere applicato anche nel caso in esame”.
Alla luce di tali principi, posti proprio con riguardo alle disposizioni del CCLN Comparto Sanità invocate dal ricorrente sostanziale, i dipendenti presenti in servizio hanno diritto a fruire della mensa in caso di svolgimento del lavoro per almeno sei ore (fermo restando che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti, come previsto dallo stesso art. 29 CCNI sopra riportato).
Pertanto l'opposto, che non ha beneficiato del servizio mensa durante i propri turni di lavoro, ha diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, il buono pasto sostitutivo del servizio mensa nel valore di € 4,13 (non contestato dalla opponente e comunque conforme alla previsione dell'art. 29, CCNI Sanità, sopra riportato), per ciascuna giornata di presenza in servizio secondo i turni in questione (come da cartellini di presenza in atti).
Quanto ai conteggi, deve osservarsi che la parte opponente non contesta lo svolgimento dei turni eccedenti riportati dal lavoratore, ma che i turni conteggiati contemplino anche i turni di mattina.
La contestazione appare però priva di fondamento, atteso che alla luce dei principi sopra richiamati non possono considerarsi solo i turni pomeridiani e notturni (durante i quali il servizio mensa non è operativo), bensì anche i turni di mattina, esorbitanti le sei ore, durante i quali è pacifico che l'opposto non ha potuto fruire del servizio mensa a causa dell'impossibilità di sospendere il servizio.
Per il resto i conteggi del lavoratore appaiono scevri da errori contabili, in quanto non fanno altro che moltiplicare i singoli turni per la somma di 4,13; si perviene così al numero dei turni indicati nei conteggi mese per mese e per anno alla cifra complessivamente indicata di € 2.902,32.
Deve infine respingersi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte opponente, atteso che trova applicazione la prescrizione decennale stante la natura assistenziale/risarcitoria e non pagina 3 di 4 retributiva dei buoni pasto (cfr. Cass. n. 21440/2024).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso in opposizione e per l'effetto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO N.
8313/2024 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONDANNA LA PARTE OPPONENTE A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LE SPESE
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.700,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
Roma, 14 luglio 2025
La Giudice
EL CI
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