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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/22687
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22687/2024 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] - Ghana il 01.01.1983, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Crescimone, rappresentante e difensore;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
resistente costituito
Oggetto: nulla osta per il ricongiungimento familiare.
Conclusioni di parte ricorrente: “dato atto e accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.
29 D.Lgs 286/1998 ai fini dell'ottenimento del nullaosta al ricongiungimento familiare richiesto dal
Sig. (cod. fisc. ) nato a [...] - Ghana il 01.01.1983, a Parte_1 CodiceFiscale_1 favore della figlia nata in [...] il [...], per l'effetto ordinare al Per_1 [...]
, , , di rilasciare il CP_1 Controparte_1 Controparte_2
nullaosta ex art. 29 D.Lgs. 286/1998 in favore della figlia del ricorrente, nata in [...]_1
il 04.02.2007 o, in alternativa, disporre ai sensi dell'art. 20, co. 3, D.lgs. 150/2011, da parte del
Ambasciata italiana in Accra - Ghana, il rilascio in favore della figlia Controparte_3
nata in [...] il [...] del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, Per_1
senza il preventivo nullaosta. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito: rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come
1 richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha impugnato il provvedimento emesso dallo sportello unico per l'immigrazione Parte_1 di con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento con la CP_1 figlia , deducendone l'illegittimità e chiedendo l'accertamento del diritto al relativo rilascio. Per_1
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 29 TUI con riguardo al reddito e all'idoneità alloggiativa. Lo stesso, inoltre, ha allegato di aver depositato tutta la documentazione richiesta sia al momento della presentazione della domanda alla PA sia via pec, successivamente al preavviso di rigetto.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione la difesa della parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nel ricorso e ha ribadito che a settembre 2024, dopo il preavviso di rigetto, aveva già depositato tutta la documentazione alla PA, come emergeva dal “riepilogo dati del procedimento” depositato dalla parte convenuta.
***************
La P.A., con provvedimento del 5.11.2024, ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla per il ricongiungimento familiare con la figlia, , per difetto dei requisiti reddituali e alloggiativi. Per_1
L'art 29 c. 3 lett A e B TUI prevede, ai fini del ricongiungimento familiare, che lo straniero disponga di “un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” e di un reddito minimo derivante da attività lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Il richiedente ha depositato la certificazione dell'idoneità alloggiativa (cfr. doc. 7) per un numero di due persone (il ricorrente e la figlia da ricongiungere) e la documentazione reddituale (cfr. doc. 12,
730/2024 con un reddito pari a euro 19.138,00 nel 2023; cfr. doc. 13, buste paga 2024 con imponibile fiscale a ottobre 2024 pari a euro 21.099,16; cfr. doc. 10, contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2019). Va osservato che l'assegno sociale annuo del 2023 era pari a euro 6542,51, nel 2024 a euro
6.947,33, con la conseguenza che il requisito reddituale è ampiamente integrato.
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato i requisiti costituivi della fattispecie, con conseguente diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia, . Per_1
2 Con riguardo alle spese di lite, si osserva che non risulta provato che a settembre del 2024, successivamente al preavviso di rigetto, il ricorrente avesse prodotto alla PA tutta la documentazione richiesta. Infatti, il soggetto destinatario della pec di invio della documentazione risulta essere
, diverso dagli indirizzi di pertinenza della PA competente per il rilascio Email_1
del titolo de quo, come indicati nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 3 parte ricorrente e doc. 5 parte convenuta). Né risulta convincente la tesi della difesa del ricorrente per cui dal
“riepilogo dati del procedimento”, depositato dalla PA, emergerebbe la disponibilità in capo all'ufficio di tutta la documentazione richiesta;
detto prospetto, infatti, risulta riportare, con riguardo al reddito, solo le dichiarazioni del richiedente, non la relativa documentazione. Di conseguenza, ritiene il Tribunale che le spese di lite vadano compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di documenti in parte depositati in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza o eccezione,
ACCOGLIE il ricorso, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia e, per l'effetto, dispone che il Prefetto provveda al relativo rilascio.
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 22687/2024 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] - Ghana il 01.01.1983, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Crescimone, rappresentante e difensore;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
resistente costituito
Oggetto: nulla osta per il ricongiungimento familiare.
Conclusioni di parte ricorrente: “dato atto e accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.
29 D.Lgs 286/1998 ai fini dell'ottenimento del nullaosta al ricongiungimento familiare richiesto dal
Sig. (cod. fisc. ) nato a [...] - Ghana il 01.01.1983, a Parte_1 CodiceFiscale_1 favore della figlia nata in [...] il [...], per l'effetto ordinare al Per_1 [...]
, , , di rilasciare il CP_1 Controparte_1 Controparte_2
nullaosta ex art. 29 D.Lgs. 286/1998 in favore della figlia del ricorrente, nata in [...]_1
il 04.02.2007 o, in alternativa, disporre ai sensi dell'art. 20, co. 3, D.lgs. 150/2011, da parte del
Ambasciata italiana in Accra - Ghana, il rilascio in favore della figlia Controparte_3
nata in [...] il [...] del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, Per_1
senza il preventivo nullaosta. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: Nel merito: rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come
1 richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. ha impugnato il provvedimento emesso dallo sportello unico per l'immigrazione Parte_1 di con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento con la CP_1 figlia , deducendone l'illegittimità e chiedendo l'accertamento del diritto al relativo rilascio. Per_1
Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 29 TUI con riguardo al reddito e all'idoneità alloggiativa. Lo stesso, inoltre, ha allegato di aver depositato tutta la documentazione richiesta sia al momento della presentazione della domanda alla PA sia via pec, successivamente al preavviso di rigetto.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione la difesa della parte ricorrente, unica comparsa, ha insistito nel ricorso e ha ribadito che a settembre 2024, dopo il preavviso di rigetto, aveva già depositato tutta la documentazione alla PA, come emergeva dal “riepilogo dati del procedimento” depositato dalla parte convenuta.
***************
La P.A., con provvedimento del 5.11.2024, ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla per il ricongiungimento familiare con la figlia, , per difetto dei requisiti reddituali e alloggiativi. Per_1
L'art 29 c. 3 lett A e B TUI prevede, ai fini del ricongiungimento familiare, che lo straniero disponga di “un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali” e di un reddito minimo derivante da attività lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Il richiedente ha depositato la certificazione dell'idoneità alloggiativa (cfr. doc. 7) per un numero di due persone (il ricorrente e la figlia da ricongiungere) e la documentazione reddituale (cfr. doc. 12,
730/2024 con un reddito pari a euro 19.138,00 nel 2023; cfr. doc. 13, buste paga 2024 con imponibile fiscale a ottobre 2024 pari a euro 21.099,16; cfr. doc. 10, contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2019). Va osservato che l'assegno sociale annuo del 2023 era pari a euro 6542,51, nel 2024 a euro
6.947,33, con la conseguenza che il requisito reddituale è ampiamente integrato.
Il ricorrente, pertanto, ha dimostrato i requisiti costituivi della fattispecie, con conseguente diritto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia, . Per_1
2 Con riguardo alle spese di lite, si osserva che non risulta provato che a settembre del 2024, successivamente al preavviso di rigetto, il ricorrente avesse prodotto alla PA tutta la documentazione richiesta. Infatti, il soggetto destinatario della pec di invio della documentazione risulta essere
, diverso dagli indirizzi di pertinenza della PA competente per il rilascio Email_1
del titolo de quo, come indicati nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 3 parte ricorrente e doc. 5 parte convenuta). Né risulta convincente la tesi della difesa del ricorrente per cui dal
“riepilogo dati del procedimento”, depositato dalla PA, emergerebbe la disponibilità in capo all'ufficio di tutta la documentazione richiesta;
detto prospetto, infatti, risulta riportare, con riguardo al reddito, solo le dichiarazioni del richiedente, non la relativa documentazione. Di conseguenza, ritiene il Tribunale che le spese di lite vadano compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di documenti in parte depositati in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza o eccezione,
ACCOGLIE il ricorso, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare con la figlia e, per l'effetto, dispone che il Prefetto provveda al relativo rilascio.
COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Torino, 27.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
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