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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 10 agosto 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Monica Fazio;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva formale opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 4126/2018 R.G. in data 04.03.2019 e notificato in data 03.05.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagina 1 di 9 pagare la somma di euro € 2.928.081,17 oltre accessori in favore di quale Controparte_1 cessionaria di crediti vantati da e la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 predetta somma veniva successivamente integrata dal giudice del monitorio, su istanza di correzione di errore materiale della ricorrente, di € 192,00 per il rilascio dell'estratto notarile e di € 20.000,00, corrispondente ad € 40,00 per 500 fatture, ex art. 6 d.lgs. 231/2002. Deduceva l'opponente: l'inefficacia degli atti di cessione dei crediti per mancata adesione della pubblica amministrazione;
la nullità degli atti di cessione per inesistenza dei contratti tra i creditori cedenti e il debitore ceduto;
la insussistenza di valido rapporto contrattuale tra i creditori cedenti e il debitore ceduto, non essendo stato stipulato alcun contratto in forma scritta (richiesta ad substantiam) e recante la necessaria attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5 d.lgs. 267/2000; l'inammissibilità del provvedimento del 19.05.2019 di correzione della somma ingiunta, avendo il giudice liquidato una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente richiesta, la cui debenza avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma valutazione. Per le ragioni esposte, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e del provvedimento di correzione del 19.05.2019, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 21.10.2019 si costituiva in giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale deduceva l'infondatezza di ciascun motivo di opposizione, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Cosenza contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: condannare il in persona del Vice – Parte_1
Sindaco l.r.p.t., a titolo di inadempienza contrattuale al pagamento della residua somma, alla data del
15/10/19, di € 2.777.667,66 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di € 1.758,38, per il mancato pagamento della Parte oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 17 gennaio 2020 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella prima memoria istruttoria il contestava le difese svolte da controparte e Parte_1 chiedeva, altresì, la revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che, con delibera del Consiglio Comunale di n. 51 dell'11/11/2019, era stato dichiarato lo stato di dissesto Pt_1 dell'ente, con gli effetti di cui all'art. 248 del T.U.E.L.
All'udienza del 14 luglio 2020 il giudice dichiarava inammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, disattendeva le richieste di prova testimoniale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulle note conclusive depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 10.8.2025 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve osservarsi che la dichiarazione di dissesto del di cui alla Parte_1 delibera del Consiglio Comunale nr. 51 dell'11.11.2019 (cfr. documento allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente), non preclude la prosecuzione del presente giudizio;
e invero, sul punto,
l'art. 248, comma 2, T.U.E.L. dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”, riferendosi unicamente alle azioni esecutive e non anche ai giudizi ordinari di cognizione.
Ciò posto, si osserva che i contratti con enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, che è volta a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. n. 27910/2018; Cass. n. 19410/2016; Cass. n. 17646/2002); pertanto, è da escludere che esso possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi. pagina 3 di 9 Con specifico riferimento ai contratti con gli enti pubblici territoriali, ha affermato la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite nella sentenza n. 9775 del 2022 che “…alla stregua di quanto già evidenziato da queste
Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Regio Decreto sulla contabilità di Stato) impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico…sotto pena di nullità…gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. Ed è del pari diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274 lett. a) del d.lvo n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato regio decreto del 1934, continuino ad applicarsi pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto, ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione…”.
Ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione (a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio) va ascritto specifico rilievo all'art. 11 comma 13 del d.lvo n. 163 del
2006, abrogato dal 19 aprile 2016 con l'entrata in vigore del d.lvo n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici). La disposizione normativa prevedeva testualmente che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha mantenuto il principio della forma scritta a pena di nullità, riformulando e razionalizzando la disciplina. In particolare, e per quel che qui rileva, la stipulazione del contratto, a pena di nullità, deve avvenire in forma scritta secondo le modalità dettagliate nell'Allegato I.1, art. 3, comma 1 lett. b), che prevede la modalità elettronica, la forma pubblica amministrativa, l'atto pubblico notarile informatico o la scrittura privata. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, è ammesso anche lo scambio di lettere (ad esempio tramite Pec o sistemi elettronici certificati), che costituisce una semplificazione rispetto alla disciplina previgente.
Fermo restando l'onere di forma scritta a pena di nullità quando una delle parti del negozio sia la P.A., emergono però, nella giurisprudenza della Cassazione, due orientamenti non collimanti quanto alla necessità o meno che il vincolo trovi espressione in un unico documento contrattuale recante la pagina 4 di 9 contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, con una affermazione in epoca più recente dell'indirizzo meno restrittivo.
Hanno osservato, sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 2022 citata sopra, che l'art. 17 del r.d. del 1934 non postulava in modo indefettibile che la conclusione del contratto tra amministrazione e privato dovesse realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, contemplando la conclusione del contratto a distanza nei rapporti di natura commerciale con le imprese dedite a tale attività. Ipotesi, questa, che non sarebbe neppure configurabile a fronte di contratti, come l'appalto di opere pubbliche, in cui siano necessari accordi specifici e complessi (cfr Cass. n. 25798 del
2015); principio che tuttavia deve ora misurarsi con la specifica disciplina di settore, dettata dal codice degli appalti pubblici di cui al d.lvo n. 50 del 2016 la quale, sebbene in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, ribadisce la facoltà di stipulare il contratto, pur sempre in forma scritta a pena di nullità, anche “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Dunque, il requisito di forma scritta è da ritenersi rispettato anche quando viene in rilievo - come nel caso esaminato dalla Corte - una istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
In base alle disposizioni di cui agli artt. 191, 192 e 194 del TUEL, poi, gli enti locali possono assumere obbligazioni e sostenere spese solo dopo aver adottato una determinazione a contrattare che definisce le condizioni essenziali del contratto e solo se esiste un impegno contabile con copertura finanziaria attestata. La determinazione a contrattare comporta normalmente una prenotazione di impegno (vincolo provvisorio sulle somme stanziate) che diventa definitiva con l'impegno di spesa vero e proprio. Gli atti che comportano impegni di spesa sono esecutivi solo con il visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento deve comunicare al destinatario gli estremi dell'impegno e della copertura finanziaria al momento della ordinazione della prestazione. Senza questa comunicazione, il terzo può rifiutarsi di eseguire la prestazione fino alla ricezione dei dati.
La necessaria attestazione della copertura finanziaria sussiste, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per i contratti di somministrazione di energia elettrica, non essendo tale fattispecie pagina 5 di 9 negoziale idonea a impegnare direttamente l'ente (cfr. Cass. ordinanza n. 17197/2024; in senso conforme anche Cass. nn. 24478/2013, 12880/2010 e 10640/2007).
In altri termini, l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se assistito da un impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria;
in difetto, l'obbligazione contrattuale è nulla ed il fornitore non può pretendere il pagamento dall'ente, salvi i possibili diversi rimedi (es. azione di indebito arricchimento, azione di responsabilità degli amministratori).
Tanto premesso in diritto, ritiene il giudicante che nel caso di specie l'unico tra i contratti prodotti da parte opposta avente i requisiti necessari ai fini della sua validità (e, dunque, la forma scritta e l'attestazione di copertura finanziaria) sia quello concluso tra il e in data 22 agosto Parte_1 Controparte_5
2012 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in AL VE B G B, difettando gli altri della necessaria attestazione di copertura finanziaria.
In particolare, i contratti tra il e (documenti da 1 a 6 e da 8 a 10 Parte_1 Controparte_5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ad esclusione di quello precedentemente citato, sono privi della necessaria attestazione di copertura finanziaria;
per quel che riguarda, invece, il rapporto con parte opposta produce una convenzione tra Consip s.p.a. ed Controparte_4 Controparte_4
(cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) unitamente a un ordine diretto di acquisto del (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e a una serie di Parte_1 documenti attestanti l'accettazione da parte del dirigente di settore dell'offerta contrattuale di CP_4 per la esecuzione di lavori sulla rete di illuminazione pubblica (cfr. doc. da 13 a 27 allegati alla
[...] comparsa di costituzione e risposta), ma anche in questo caso non risulta in atti l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente; infine, pure con riferimento ai documenti prodotti al fine di comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale con (cfr. CP_2 documenti da 28 a 33 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), valgono le medesime considerazioni.
Pertanto, nessun rapporto contrattuale può dirsi validamente instaurato con CP_2 Controparte_3
e lo stesso può dirsi con riferimento a eccezion fatta per il
[...] Controparte_4 Controparte_5 rapporto contrattuale instaurato per la fornitura di energia elettrica in AL VE B G B.
Ciò posto, con riferimento alla presunta inefficacia della cessione di crediti per mancanza di adesione della pubblica amministrazione, deve osservarsi quanto segue.
pagina 6 di 9 L'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D. introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo, che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata".
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. Civ., n. 24758 del 15.9.2021), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.D. citato e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
È poi intervenuta la disposizione contenuta all'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, confluita nell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione"; si ritiene che la norma in questione trovi piena applicazione ai contratti di fornitura oggetto di causa.
La norma in oggetto non richiede - diversamente da quella di cui all'art. 9 L. n. 2248 del 1865 - che il rifiuto/mancata adesione della P.A. si riferisca ad un credito originato da un "contratto in corso", sicché, anche laddove si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 9 L. n. 2248 del 1865 non sia stata superata dall'art. 117 d.lgs. n. 163 del 2006, la diversa struttura delle norme ed il differente campo di applicazione non pone le stesse tra loro in contraddizione.
pagina 7 di 9 Deve, quindi, desumersi che, per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà sempre inefficace in mancanza di adesione della P.A., bastando al riguardo la sola eccezione dell'amministrazione; per quelli esauriti, invece, è necessario un espresso rifiuto della P.A., da manifestarsi entro un ristretto lasso temporale, fissato in quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Ebbene, nel caso di specie, relativamente alla cessione di crediti operata da in favore di Controparte_5
(cfr. all. 8 del fascicolo monitorio), il non ha dimostrato, come suo Controparte_1 Pt_1 onere, di avere manifestato il proprio espresso rifiuto della cessione nel termine di 45 giorni dall'avvenuta notifica della stessa, trattandosi di crediti derivanti da contratti i cui effetti si erano già esauriti;
consegue che tale cessione è da ritenersi pienamente valida ed efficace anche nei confronti del debitore ceduto.
Tanto premesso, entrando nel merito della controversia, deve osservarsi che, tra le fatture emesse nei confronti di le uniche riguardanti la fornitura in AL VE B G B (la sola per la Controparte_5 quale può dirsi validamente instaurato il rapporto contrattuale con il sono: la fattura Parte_1
n. 4801390178 del 08.10.2017, con scadenza il 23.10.2017 dell'importo di euro 163,76 (cfr. doc. 116 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); la fattura n. 004801551026 del 08.11.2017 dell'importo di euro 286,65 (cfr. doc. 222 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); la fattura n. 004801782248 del 06.12.2017 dell'importo di euro 329,40 (cfr. doc. 313 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); il tutto per un importo complessivo di euro 779,81, dovuto dal a a titolo di capitale. Parte_1 Controparte_5
A tale somma devono, poi, aggiungersi gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, gli interessi anatocistici, nonché il risarcimento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, stante la piena applicabilità della predetta normativa alla fattispecie in esame.
Al riguardo, deve pure osservarsi che l'eccezione di sospensione della maturazione degli interessi moratori per i debiti insoluti in ragione della dichiarazione di dissesto del è tardiva siccome Pt_1 formulata dal opponente solo in comparsa conclusionale. Pt_1
Per tutte le motivazioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il Parte_1 condannato al pagamento in favore di della minor somma di euro 779,81 Controparte_1 portata dalle fatture n. 4801390178 del 08.10.2017, n. 004801551026 del 08.11.2017 e n. 004801782248 del 06.12.2017, oltre interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi dovuti da almeno sei mesi dalla data di deposito del ricorso e fino al saldo ex art. 1283 c.c. e risarcimento ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, pari ad euro 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta del criterio del decisum sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione, seguono la soccombenza del e sono liquidate in Parte_1 dispositivo ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) in ragione dell'istruzione documentale del giudizio e della natura officiosa dei rilievi effettuati sulla copiosa documentazione prodotta dalle parti.
Vanno pure posti a carico del gli esborsi sostenuti dalla opposta in fase monitoria, Parte_1 documentati per euro 870,00, oltre ai compensi professionali che si liquidano in euro 300,00 in applicazione della tariffa del nuovo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 779,81 portata dalle fatture n. 4801390178 del 08.10.2017, n. 004801551026 del 08.11.2017 e n.
004801782248 del 06.12.2017, oltre interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi scaduti dal almeno sei mesi dalla data di deposito del ricorso e fino al saldo ex art. 1283 c.c. e risarcimento ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, pari a euro 40 per ciascuna fattura;
- condanna, infine, l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 1.170,00 (onorari e spese) per la fase monitoria ed euro 1.278,00 per il presente giudizio per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza del 10 agosto 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tullia Pupo;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Monica Fazio;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva formale opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 4126/2018 R.G. in data 04.03.2019 e notificato in data 03.05.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagina 1 di 9 pagare la somma di euro € 2.928.081,17 oltre accessori in favore di quale Controparte_1 cessionaria di crediti vantati da e la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 predetta somma veniva successivamente integrata dal giudice del monitorio, su istanza di correzione di errore materiale della ricorrente, di € 192,00 per il rilascio dell'estratto notarile e di € 20.000,00, corrispondente ad € 40,00 per 500 fatture, ex art. 6 d.lgs. 231/2002. Deduceva l'opponente: l'inefficacia degli atti di cessione dei crediti per mancata adesione della pubblica amministrazione;
la nullità degli atti di cessione per inesistenza dei contratti tra i creditori cedenti e il debitore ceduto;
la insussistenza di valido rapporto contrattuale tra i creditori cedenti e il debitore ceduto, non essendo stato stipulato alcun contratto in forma scritta (richiesta ad substantiam) e recante la necessaria attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5 d.lgs. 267/2000; l'inammissibilità del provvedimento del 19.05.2019 di correzione della somma ingiunta, avendo il giudice liquidato una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente richiesta, la cui debenza avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma valutazione. Per le ragioni esposte, concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e del provvedimento di correzione del 19.05.2019, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 21.10.2019 si costituiva in giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale deduceva l'infondatezza di ciascun motivo di opposizione, concludendo come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Cosenza contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: Nel rito: preso atto che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ex art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: condannare il in persona del Vice – Parte_1
Sindaco l.r.p.t., a titolo di inadempienza contrattuale al pagamento della residua somma, alla data del
15/10/19, di € 2.777.667,66 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché la somma di € 1.758,38, per il mancato pagamento della Parte oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
pagina 2 di 9 Con ordinanza del 17 gennaio 2020 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella prima memoria istruttoria il contestava le difese svolte da controparte e Parte_1 chiedeva, altresì, la revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto, evidenziando che, con delibera del Consiglio Comunale di n. 51 dell'11/11/2019, era stato dichiarato lo stato di dissesto Pt_1 dell'ente, con gli effetti di cui all'art. 248 del T.U.E.L.
All'udienza del 14 luglio 2020 il giudice dichiarava inammissibile l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui era stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, disattendeva le richieste di prova testimoniale e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulle note conclusive depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 10.8.2025 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Analizzati gli atti di causa, l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve osservarsi che la dichiarazione di dissesto del di cui alla Parte_1 delibera del Consiglio Comunale nr. 51 dell'11.11.2019 (cfr. documento allegato alla prima memoria istruttoria di parte opponente), non preclude la prosecuzione del presente giudizio;
e invero, sul punto,
l'art. 248, comma 2, T.U.E.L. dispone che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”, riferendosi unicamente alle azioni esecutive e non anche ai giudizi ordinari di cognizione.
Ciò posto, si osserva che i contratti con enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, che è volta a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. n. 27910/2018; Cass. n. 19410/2016; Cass. n. 17646/2002); pertanto, è da escludere che esso possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi. pagina 3 di 9 Con specifico riferimento ai contratti con gli enti pubblici territoriali, ha affermato la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite nella sentenza n. 9775 del 2022 che “…alla stregua di quanto già evidenziato da queste
Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 (Regio Decreto sulla contabilità di Stato) impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico…sotto pena di nullità…gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. Ed è del pari diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274 lett. a) del d.lvo n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato regio decreto del 1934, continuino ad applicarsi pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto, ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione…”.
Ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione (a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio) va ascritto specifico rilievo all'art. 11 comma 13 del d.lvo n. 163 del
2006, abrogato dal 19 aprile 2016 con l'entrata in vigore del d.lvo n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici). La disposizione normativa prevedeva testualmente che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
Il nuovo codice dei contratti pubblici ha mantenuto il principio della forma scritta a pena di nullità, riformulando e razionalizzando la disciplina. In particolare, e per quel che qui rileva, la stipulazione del contratto, a pena di nullità, deve avvenire in forma scritta secondo le modalità dettagliate nell'Allegato I.1, art. 3, comma 1 lett. b), che prevede la modalità elettronica, la forma pubblica amministrativa, l'atto pubblico notarile informatico o la scrittura privata. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, è ammesso anche lo scambio di lettere (ad esempio tramite Pec o sistemi elettronici certificati), che costituisce una semplificazione rispetto alla disciplina previgente.
Fermo restando l'onere di forma scritta a pena di nullità quando una delle parti del negozio sia la P.A., emergono però, nella giurisprudenza della Cassazione, due orientamenti non collimanti quanto alla necessità o meno che il vincolo trovi espressione in un unico documento contrattuale recante la pagina 4 di 9 contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, con una affermazione in epoca più recente dell'indirizzo meno restrittivo.
Hanno osservato, sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 2022 citata sopra, che l'art. 17 del r.d. del 1934 non postulava in modo indefettibile che la conclusione del contratto tra amministrazione e privato dovesse realizzarsi tramite un unico documento sottoscritto dalle parti, contemplando la conclusione del contratto a distanza nei rapporti di natura commerciale con le imprese dedite a tale attività. Ipotesi, questa, che non sarebbe neppure configurabile a fronte di contratti, come l'appalto di opere pubbliche, in cui siano necessari accordi specifici e complessi (cfr Cass. n. 25798 del
2015); principio che tuttavia deve ora misurarsi con la specifica disciplina di settore, dettata dal codice degli appalti pubblici di cui al d.lvo n. 50 del 2016 la quale, sebbene in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro, ribadisce la facoltà di stipulare il contratto, pur sempre in forma scritta a pena di nullità, anche “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Dunque, il requisito di forma scritta è da ritenersi rispettato anche quando viene in rilievo - come nel caso esaminato dalla Corte - una istanza del privato, incorporante una certa disciplina del rapporto negoziale paritario accessivo al provvedimento amministrativo che si intende ottenere, la quale si atteggia a proposta accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio, congruente rispetto alla richiesta, del provvedimento stesso.
In base alle disposizioni di cui agli artt. 191, 192 e 194 del TUEL, poi, gli enti locali possono assumere obbligazioni e sostenere spese solo dopo aver adottato una determinazione a contrattare che definisce le condizioni essenziali del contratto e solo se esiste un impegno contabile con copertura finanziaria attestata. La determinazione a contrattare comporta normalmente una prenotazione di impegno (vincolo provvisorio sulle somme stanziate) che diventa definitiva con l'impegno di spesa vero e proprio. Gli atti che comportano impegni di spesa sono esecutivi solo con il visto di regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento deve comunicare al destinatario gli estremi dell'impegno e della copertura finanziaria al momento della ordinazione della prestazione. Senza questa comunicazione, il terzo può rifiutarsi di eseguire la prestazione fino alla ricezione dei dati.
La necessaria attestazione della copertura finanziaria sussiste, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per i contratti di somministrazione di energia elettrica, non essendo tale fattispecie pagina 5 di 9 negoziale idonea a impegnare direttamente l'ente (cfr. Cass. ordinanza n. 17197/2024; in senso conforme anche Cass. nn. 24478/2013, 12880/2010 e 10640/2007).
In altri termini, l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se assistito da un impegno di spesa con attestazione della copertura finanziaria;
in difetto, l'obbligazione contrattuale è nulla ed il fornitore non può pretendere il pagamento dall'ente, salvi i possibili diversi rimedi (es. azione di indebito arricchimento, azione di responsabilità degli amministratori).
Tanto premesso in diritto, ritiene il giudicante che nel caso di specie l'unico tra i contratti prodotti da parte opposta avente i requisiti necessari ai fini della sua validità (e, dunque, la forma scritta e l'attestazione di copertura finanziaria) sia quello concluso tra il e in data 22 agosto Parte_1 Controparte_5
2012 (cfr. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in AL VE B G B, difettando gli altri della necessaria attestazione di copertura finanziaria.
In particolare, i contratti tra il e (documenti da 1 a 6 e da 8 a 10 Parte_1 Controparte_5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), ad esclusione di quello precedentemente citato, sono privi della necessaria attestazione di copertura finanziaria;
per quel che riguarda, invece, il rapporto con parte opposta produce una convenzione tra Consip s.p.a. ed Controparte_4 Controparte_4
(cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) unitamente a un ordine diretto di acquisto del (cfr. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e a una serie di Parte_1 documenti attestanti l'accettazione da parte del dirigente di settore dell'offerta contrattuale di CP_4 per la esecuzione di lavori sulla rete di illuminazione pubblica (cfr. doc. da 13 a 27 allegati alla
[...] comparsa di costituzione e risposta), ma anche in questo caso non risulta in atti l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente; infine, pure con riferimento ai documenti prodotti al fine di comprovare l'esistenza del rapporto contrattuale con (cfr. CP_2 documenti da 28 a 33 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), valgono le medesime considerazioni.
Pertanto, nessun rapporto contrattuale può dirsi validamente instaurato con CP_2 Controparte_3
e lo stesso può dirsi con riferimento a eccezion fatta per il
[...] Controparte_4 Controparte_5 rapporto contrattuale instaurato per la fornitura di energia elettrica in AL VE B G B.
Ciò posto, con riferimento alla presunta inefficacia della cessione di crediti per mancanza di adesione della pubblica amministrazione, deve osservarsi quanto segue.
pagina 6 di 9 L'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D. introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo, che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata".
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. Civ., n. 24758 del 15.9.2021), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.D. citato e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
È poi intervenuta la disposizione contenuta all'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, confluita nell'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione"; si ritiene che la norma in questione trovi piena applicazione ai contratti di fornitura oggetto di causa.
La norma in oggetto non richiede - diversamente da quella di cui all'art. 9 L. n. 2248 del 1865 - che il rifiuto/mancata adesione della P.A. si riferisca ad un credito originato da un "contratto in corso", sicché, anche laddove si ritenesse che la disciplina di cui all'art. 9 L. n. 2248 del 1865 non sia stata superata dall'art. 117 d.lgs. n. 163 del 2006, la diversa struttura delle norme ed il differente campo di applicazione non pone le stesse tra loro in contraddizione.
pagina 7 di 9 Deve, quindi, desumersi che, per i rapporti di fornitura non esauriti, la cessione sarà sempre inefficace in mancanza di adesione della P.A., bastando al riguardo la sola eccezione dell'amministrazione; per quelli esauriti, invece, è necessario un espresso rifiuto della P.A., da manifestarsi entro un ristretto lasso temporale, fissato in quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Ebbene, nel caso di specie, relativamente alla cessione di crediti operata da in favore di Controparte_5
(cfr. all. 8 del fascicolo monitorio), il non ha dimostrato, come suo Controparte_1 Pt_1 onere, di avere manifestato il proprio espresso rifiuto della cessione nel termine di 45 giorni dall'avvenuta notifica della stessa, trattandosi di crediti derivanti da contratti i cui effetti si erano già esauriti;
consegue che tale cessione è da ritenersi pienamente valida ed efficace anche nei confronti del debitore ceduto.
Tanto premesso, entrando nel merito della controversia, deve osservarsi che, tra le fatture emesse nei confronti di le uniche riguardanti la fornitura in AL VE B G B (la sola per la Controparte_5 quale può dirsi validamente instaurato il rapporto contrattuale con il sono: la fattura Parte_1
n. 4801390178 del 08.10.2017, con scadenza il 23.10.2017 dell'importo di euro 163,76 (cfr. doc. 116 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); la fattura n. 004801551026 del 08.11.2017 dell'importo di euro 286,65 (cfr. doc. 222 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); la fattura n. 004801782248 del 06.12.2017 dell'importo di euro 329,40 (cfr. doc. 313 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta); il tutto per un importo complessivo di euro 779,81, dovuto dal a a titolo di capitale. Parte_1 Controparte_5
A tale somma devono, poi, aggiungersi gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, gli interessi anatocistici, nonché il risarcimento di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, stante la piena applicabilità della predetta normativa alla fattispecie in esame.
Al riguardo, deve pure osservarsi che l'eccezione di sospensione della maturazione degli interessi moratori per i debiti insoluti in ragione della dichiarazione di dissesto del è tardiva siccome Pt_1 formulata dal opponente solo in comparsa conclusionale. Pt_1
Per tutte le motivazioni esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il Parte_1 condannato al pagamento in favore di della minor somma di euro 779,81 Controparte_1 portata dalle fatture n. 4801390178 del 08.10.2017, n. 004801551026 del 08.11.2017 e n. 004801782248 del 06.12.2017, oltre interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi dovuti da almeno sei mesi dalla data di deposito del ricorso e fino al saldo ex art. 1283 c.c. e risarcimento ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, pari ad euro 40 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
pagina 8 di 9 Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta del criterio del decisum sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione, seguono la soccombenza del e sono liquidate in Parte_1 dispositivo ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00) in ragione dell'istruzione documentale del giudizio e della natura officiosa dei rilievi effettuati sulla copiosa documentazione prodotta dalle parti.
Vanno pure posti a carico del gli esborsi sostenuti dalla opposta in fase monitoria, Parte_1 documentati per euro 870,00, oltre ai compensi professionali che si liquidano in euro 300,00 in applicazione della tariffa del nuovo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 779,81 portata dalle fatture n. 4801390178 del 08.10.2017, n. 004801551026 del 08.11.2017 e n.
004801782248 del 06.12.2017, oltre interessi moratori decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, interessi anatocistici sugli interessi scaduti dal almeno sei mesi dalla data di deposito del ricorso e fino al saldo ex art. 1283 c.c. e risarcimento ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, pari a euro 40 per ciascuna fattura;
- condanna, infine, l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute da parte opposta che liquida in euro 1.170,00 (onorari e spese) per la fase monitoria ed euro 1.278,00 per il presente giudizio per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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