Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
Dott. Antonino Casdia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1871/2018 R.G., vertente tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ducezio n.36 (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù CodiceFiscale_1
di procura in atti, dall'Avv. Francesca Ugdulena, ed elettivamente domiciliata in Patti, via degli Orti n.1, presso lo studio legale Trifirò;
-opponente-
CONTRO
(P.I. , in persona del l.r.p.t. ed Controparte_1 P.IVA_1
amministratore unico sig. , con sede legale in Acquedolci (Me) CP_2
alla Via Fiume sn ed elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello (Me)
Via Peschiera, ang. Piazza V. Emanuele presso lo studio dell'Avv. Stefania
Scaffidi Muta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.463/2018, emesso il 31/07/2018
dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1129/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla
L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Lo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.463/2018, emesso il 31/07/2018 dal Tribunale di Patti nel procedimento
RGN 1129/2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
la somma di Euro 8.150,00, oltre interessi e spese del procedimento, somma dovuta per lavori eseguiti nel suo immobile sito in Acquedolci c/da Oliveto, e portata dalla fattura n.01 del 23/01/2015, in atti, e dalla documentazione allegata al fascicolo del procedimento monitorio.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva Parte_1
l'inesistenza di parte dei lavori fatturati, e l'avvenuto pagamento dei lavori pattuiti e realizzati, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare che i lavori indicati nella fattura n.1/2015 della
[...]
in forza della quale è stato chiesto ed emesso il decreto CP_1
ingiuntivo oggetto della presente opposizione, per una parte non vennero mai né pattuiti né realizzati e per l'altra furono interamente pagati prima ancora che venisse depositato il ricorso introduttivo della procedura monitoria;
2) Ritenere e dichiarare che pertanto nulla è dovuto alla in Controparte_1
forza della suddetta fattura n.1/2015;
3) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o comunque privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 463/2018, oggetto della presente opposizione;
5) Con espressa riserva di meglio precisare domande ed eccezioni e di produrre documenti e articolare ulteriori mezzi istruttori nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna di parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96, comma I, c.p.c..
Articolava al punto 4) delle conclusioni richieste istruttorie.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando tutti i motivi posti a base dell'opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
A) In via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione si chiede di ordinare l'esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
B) Nel merito si chiede di dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque rigettare, perché infondata, la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande attoree e le eccezioni, siccome spiegate e formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, quanto meno perché non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa;
C) Di conseguenza ritenere e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto;
D) Condannare la sig.ra al pagamento in favore della ditta Parte_1
in persona del l.r.p.t. della somma di € 8.150,00 di cui Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 463/2018- n. 1129/2018 R.G., oltre interessi legali maturati dalla scadenza al soddisfo, rivalutazione monetaria e spese competenze ed onorari liquidati, per come richiesto;
E) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi ammessi, e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento, emesso in data 01/02/2025, a seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vigenti ante riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto,
rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate, non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione, è infondata e va rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo n.463/2018, emesso il 31/07/2018 dal Tribunale di Patti nel procedimento RGN 1129/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà,
quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n. 5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare,
come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la correttezza della pretesa avanzata da parte della nei confronti della sig.ra Controparte_1 [...]
Parte_1
Infatti, ritiene questo giudicante, che la parte opposta abbia fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ.
sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta documentalmente provato, con la fattura in atti, con i testi escussi,
nonché dalla documentazione allegata, che la parte opposta ha eseguito le opere nell'l'immobile della parte opponente, cui chiede il pagamento.
Ora, è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo,
essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa, anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura,
ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata,
mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ.
23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, in aggiunta alla fattura, ed alla documentazione in atti, ha ulteriormente provato il rapporto contrattuale e l'esecuzione dei lavori effettuati nell'immobile della parte opponente, con la deposizione dei testi.
In relazione al rapporto contrattuale, esso non risulta espressamente contestato dalla parte opponente, tanto è vero che per i lavori portati dalla fattura n. 1 del 23/01/2015, ha corrisposto un acconto di Euro 1.000,00.
Peraltro, la stessa nel proprio atto di opposizione in relazione al citato rapporto contrattuale, riferisce di aver conferito l'incarico per i lavori oggetto di causa al sig. , amministratore e socio unico della società CP_2 opposta.
In relazione alla prova testimoniale, il teste , dipendente Testimone_1
della società ha descritto i lavori eseguiti dichiarando di Controparte_1
avere lavorato presso l'immobile di parte opponente, e di essere a conoscenza che per i lavori commissionati, la somma pattuita tra le odierne parti in causa ammontava ad euro 7.500,00, oltre Iva, e ciò per averlo appreso dal suo datore di lavoro.
Il teste ha dichiarato che i lavori sono consistiti nel montaggio del ponteggio sul lato Nord e sul lato Palermo della villa, al fine del taglio delle tegole del tetto, al ripristino della copertura ed al rifacimento della pensilina, con stonacatura, apposizione di intonaco, di rasante e finitura, e che il materiale veniva portato sui luoghi dal titolare della Controparte_1
Ha altresì riferito di avere collocato il falso telaio e la porta interna della mansarda, nonché delle porte del piano terra fornite dalle sigg.re e Pt_1
che erano custodite in un deposito all'esterno della villa.
Ha ancora riferito che i dipendenti della società opposta, compreso lui, hanno rimosso le radici degli alberi che erano arrivate all'interno del vecchio pozzo ed hanno ripristinato la condotta fognaria, nonché di avere effettuato gli scavi per collocare i cavi della luce e telefono, e di averli interrati collocando i relativi pozzetti forniti dalle committenti.
Ha precisato che lo scavo era abbastanza lungo, anche più di 200 mt…, e che la ditta del sig. ha collegato i cavi della luce con CP_3
l'illuminazione esterna, ed ha collocato anche i faretti, mentre la ditta del sig.
ha poi provveduto ad asfaltare. CP_4
Lo stesso teste ha confermato che ulteriori lavori sono stati effettuati all'interno della villa di proprietà delle sigg.re e, nella fattispecie, la Pt_1
società opposta ha provveduto alla sistemazione della scala, del sottoscala e del corridoio lato Messina a cagione dell'umidità ivi presente, provvedendo alla stonacatura, all'apposizione di intonaco, di rasante e di finitura con materiale che veniva portato suoi luoghi dalla società Controparte_1
Per quanto concerne gli ulteriori lavori ha riferito, nello stesso periodo, di avere fatto dei lavori di sistemazione in cucina rifacendo intonaco rasatura e piastrellamento, di avere piastrellato le parti della cucina in cui si dovevano collocare le piastrelle che erano di colore blu, mentre la pitturazione delle pareti è stata fatta dalla ditta CP_5
Di tenore pressochè identico la deposizione del teste capo Testimone_2
cantiere, direttore ed anche esecutore materiale dei lavori eseguiti presso l'immobile della parte opponente.
Il teste , ha dichiarato di avere eseguito i lavori relativi CP_3
all'impianto elettrico esterno, telefonico, finitura e montaggio dei lampioni e dei cavi lavorando nell'immobile in proprietà delle sigg.re per circa Pt_1
3 o 4 giorni, e che le ulteriori opere sono state eseguite dalla società opposta.
Ha riferito di avere aiutato la per la condotta fognaria, Controparte_1
fornendogli consigli in quanto elettricista ed idraulico. Ha precisato di avere eseguito lavori nella cucina, relativi all'impianto elettrico ed idraulico.
Ha anche riferito che la società opposta ha rimosso le radici degli alberi effettuando il nuovo collegamento alla fogna, ha eseguito gli scavi per la collocazione dei cavi della luce e del telefono a partire dal lato sud (monte)
sino a giungere al lato nord (mare) per una lunghezza di oltre 200 mt, ha effettuato l'interramento dei cavi della luce e del telefono, ha collocato i relativi pozzetti e le grate, e l'asfalto per chiudere gli scavi dove sono stati interrati i cavi della luce e del telefono è stato apposto successivamente dalla ditta del sig. CP_4
Inoltre, il teste ha confermato come vere le circostanze di cui ai nn. 14), 15) e
16) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte opposta.
Al contrario, la prova offerta dalla parte opponente, a parere di questo giudicante nella valutazione discrezionale delle fonti di prova, non appare sufficiente a contrastare la prova fornita dalla società opposta.
Pertanto, non avendo fornito, parte opponente, alcuna prova di avere estinto il suo debito, (Cass. 12765/2007; Cass. 2421/2006; Cass. 24815/2005), ne discende che l'opposizione va integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n.463/2018, emesso il 31/07/2018 dal Tribunale di Patti
nel procedimento RGN 1129/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni, con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.463/2018, emesso il 31/07/2018 dal Tribunale di Patti nel procedimento
RGN 1129/2018., che va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell'opposta, che liquida in Euro 5.077,00, oltre spese generali CPA ed IVA
come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Scaffidi Muta;
Così deciso in Patti 22/05/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice on.
Antonino Casdia