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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
Udienza “cartolare” del 25.3.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di entrambe le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1907/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Lucca n. 397/2024, pronunciata in data 22.5.2024, depositata in data 23.5.2024, promossa da:
C.F. / P . , in Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico
Bocchino (C.F. ) e dall'avv. Sara Testani (C.F. ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso la sede della società in La Spezia, Viale Italia n. 136, giusta delega rilasciata su foglio separata e allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_1 C.F._3
Mastrota (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._4
via Muzio Clementi n. 70, giusta procura rilasciata su foglio separato apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
(c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa trasmissione del fascicolo di parte oltre che di quello dell'ufficio da parte della cancelleria, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Lucca n. 397/2024: - accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 397/2024 del
Giudice di Pace di Lucca, nella parte in cui accerta e dichiara intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 28, L. 689/1981, per i verbali di violazione al Codice della Strada n.
24902V/16V e n. 537/Z/2016e, -per l'effetto, confermare per la parte relativa, l'ingiunzione di pagamento n. 63 ID Pratica 24961498 del 09.10.2023”; per l'appellato “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice CP_1 monocratico d'appello, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza: 1) dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante Parte_1
rappresentati; 2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 397/2024, pronunciata il 22.05.2024 e pubblicata il 23.05.2024 dal Giudice di Pace di Lucca. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per l'appellato : nessuno ha concluso. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso al Giudice di Pace di Lucca, contestava l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
63 ID Pratica 24961498 del 09.10.2023, notificata l'8.11.2023 dalla società per il recupero di Pt_1
somme derivanti da n. 3 sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della Strada dalla
Polizia Locale del Comune di . CP_2
Relativamente ai verbali n. 24902V/2016 del 30.3.2016 e n. 537/2016/Z del 5.8.2016, il ricorrente lamentava la mancata notificazione di atti successivi ai verbali di violazione, idonei a interrompere la prescrizione;
con riguardo al verbale n. 218795/2018/B lamentava la mancata notificazione dello stesso e l'intervenuta decadenza ex art. 201 C.d.S., chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Si costituiva nel giudizio di prime cure riconoscendo le ragioni dell'opposizione Parte_1
relativamente al verbale n. n. 218795/2018/B e contestando unicamente quanto dedotto in ordine ai verbali n. 24902V/2016 e n. 537/2016/Z; chiedeva, quindi, il rigetto parziale del ricorso.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 397/2024, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva integralmente l'opposizione, annullando l'ingiunzione di pagamento impugnata. impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un unico motivo di appello, l'appellante censurava la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 nella misura in cui riteneva che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale del credito per i verbali n. 24902V/2016 e n. 537/2016/Z in quanto, dalla loro data di notifica (28.04.2016 per il primo e 16.09.2016 per il secondo) alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (8.11.2023), erano trascorsi più di 5 anni e nella misura in cui affermava che, in ogni caso, non era stata provata la notifica dei verbali.
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.
Il rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio. Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione il 25.3.2025, con modalità “cartolari” con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto lamentato in ordine all'annullamento dell'ingiunzione opposta sulla base della mancata prova della notifica dei verbali presupposto è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (all. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge chiaramente che il non ha mosso alcuna contestazione avverso la CP_1
notifica dei verbali n. 24902V/2016 e n. 537/2016/Z. Al contrario, lo stesso, eccependo solo l'intervenuta prescrizione per mancanza di atti interruttivi tra la notifica dei verbali, verificatesi in data 28.4.2016, per il primo, e in data 16.9.2016, per il secondo, ha espressamente affermato l'avvenuta notificazione dei verbali in questione.
Oltre a ciò, si evidenzia che il ha pure prodotto in giudizio la documentazione relativa alla CP_1
notifica dei verbali.
A fronte di quanto sopra, le notifiche dei verbali di contestazione rappresentavano e rappresentano circostanze pacifiche;
di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non poteva e non può ritenersi incombere sul o su alcun onere Controparte_2 Parte_1
probatorio in merito.
Con riguardo alla prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute si osserva quanto segue.
La legislazione “emergenziale” entrata in vigore nel corso del 2020 ha stabilito un periodo di sospensione dell'attività di riscossione e dei relativi termini di decadenza/prescrizione.
L'art. 68 del Decreto-Legge n. 18/2020, per come modificato da successivi interventi, al comma 1 dispone la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza nel periodo corrente dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; inoltre, attraverso il testuale richiamo all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 159/2015, dalla citata sospensione è fatta derivare, per lo stesso periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione relativi alle stesse entrate, con la precisa indicazione che durante tale periodo di sospensione “L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento” (art. Controparte_3
12 co. 3), nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (art. 12 co. 2).
Il comma 2 dell'art. 12 del D. L. 159/2015 dispone, infatti, che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali
e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nondimeno, il comma 4-bis dell'art. 68 stabilisce, rispetto ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis del medesimo articolo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, che sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate, anche in deroga a ogni altra disposizione di legge vigente.
In merito alla portata degli artt. 67 e 68 del Decreto-Legge n. 18/2020, poi, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15.1.2025, statuendo che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Nel caso di specie, le violazioni sono state commesse il 30.3.2016 e il 6.7.2016 e i relativi verbali sono stati notificati, rispettivamente, il 28.4.2016 e il 16.9.2016, determinando interruzione del termine di prescrizione.
Essendo il termine di prescrizione fissato in cinque anni, la scadenza degli adempimenti di notifica di (ulteriori) atti interruttivi della prescrizione e/o del versamento era fissata per l'anno 2021.
Stante la sospensione per oltre un anno e cinque mesi (dall'8.3.2020 al 31.8.2021) dell'attività dell'agente della riscossione e, conseguentemente, dei relativi termini, nonché la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi ai carichi affidati allo stesso durante il periodo di sospensione e fino al 31.12.2021 disposte dal legislatore, è evidente che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non poteva ritenersi prescritto in data anteriore al 31.12.2023.
Essendo stata l'ingiunzione di pagamento notificata in data 8.11.2023, è evidente che è stato rispettato il termine ultimo per l'adempimento.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, la domanda avanzata da in primo grado deve essere rigettata. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, quanto al giudizio di primo grado, tenuto conto che la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese e, quanto a questa fase, tenuto conto dei valori minimi tabellari per la relativa semplicità della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in contumacia dell'appellato definitivamente Controparte_2 decidendo, in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza del Giudice di Pace;
per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzioni di cui ai verbali n. 24902V/2016 del 30.3.2016 e n.
537/2016/Z del 5.8.2016, e dichiara l'appellato tenuto al pagamento delle sanzioni CP_1
ivi irrogate.
Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore di Parte_1 liquidate in €. 852,00 per compenso professionale oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge. il Giudice
Giacomo Lucente