Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Salita Brasile n. 33d/7, presso lo studio dell'Avv. Jenny Verduci, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni per la parte attrice: “l'Ill.mo Tribunale voglia
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Santo Stefano, 2;
- quanto al regime economico, stabilire che il signor : CP_1
- verserà a titolo di assegno di mantenimento per la figlia euro 600,00 mensili, Per_1
comprensivo delle spese straordinarie, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici istat;
- tale assegno, attesa la totale inerzia del padre il quale ha peraltro espressamente affermato come da documentazione prodotta che non ha intenzione di versare alcunché, sarà versato direttamente dal datore di lavoro e così dalla ditta Ariete Costruzioni srls, con sede in via del
Timone, 47, Olbia;
- quanto all'assegno unico l'importo sarà interamente percepito dalla signora e in Pt_1 caso di modifiche e/o eliminazione di tale assegno dovrà essere rivisto l'assegno di mantenimento omnicomprensivo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 e ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
ha chiesto che venisse pronunciato il divorzio dal Sig. , con cui aveva
[...] CP_1
contratto matrimonio nel Comune di Monti (OT) in data 09/09/2007 e da cui si era separata consensualmente come da verbale del 28/06/2021 omologato dal Tribunale di Genova in data
09/07/2021, chiedendo che venisse disposto l'affidamento super esclusivo della figlia nata dall'unione a Genova (GE) in data 28/06/2009, con collocazione prevalente Per_1
presso di sé e regolamentazione degli incontri padre con il padre presso il comune di residenza della minore ed alla presenza di una terza persona, che venisse stabilito a carico del convenuto un contributo economico per il mantenimento della figlia minore pari ad € 600,00 mensili, comprensivo delle spese straordinarie, e che l'assegno unico di famiglia venisse percepito integralmente dalla madre.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata a mezzo servizio postale all'indirizzo di residenza del convenuto risultante dai certificati anagrafici in atti e dallo stesso ritirato, il Sig. non si è costituito in giudizio né è comparso alla prima udienza del CP_1
27/02/2024, rimanendo contumace, sicché la causa, previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata rinviata per l'ascolto della minore all'udienza del 28/03/2024, all'esito della quale, ritenuto necessario approfondire le effettive condizioni economico- patrimoniali del convenuto, sono state disposte indagini di polizia tributaria sui redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita dello stesso.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli approfondimenti disposti, è stata infine rinviata all'udienza cartolare del 03/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett.
b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi si sono infatti separati consensualmente come da verbale del 28/06/2021 omologato dal Tribunale di Genova in data 09/07/2021, e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia in oggi alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale, come confermato dalle dichiarazioni rese da parte attrice all'udienza di comparizione personale delle parti e dal fatto che il convenuto si sia da tempo trasferito a vivere stabilmente in
Sardegna come emerso dall'esito della notifica.
Quanto al regime di affidamento della figlia minore , appare maggiormente conforme Per_1
al suo interesse disporne l'affidamento esclusivo alla madre con collocazione abitativa prevalente presso la medesima con cui di fatto vive.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive (come ad esempio il trasferimento altrove di uno dei genitori), il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, dall'ascolto della figlia minore , la quale ha mostrato un elevato Per_1
grado di maturità e di capacità di discernimento in ragione della sua età di 14 anni, è emerso che il padre, dopo essersi trasferito in Sardegna, ha interrotto i rapporti con la figlia, vedendola per l'ultima volta nel ormai lontano 2020 e limitandosi a sporadici messaggi di auguri in occasione del Natale o del compleanno, senza mostrare un effettivo interesse per la vita e le esigenze quotidiane della figlia. Pertanto, a fronte del disinteresse mostrato dal padre il quale non appare pienamente consapevole del proprio ruolo genitoriale, va disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, potendo così ella far fronte anche da un punto di vista amministrativo e burocratico alle esigenze di vita ordinarie della minore.
Stante poi l'impossibilità di ottenere una proficua collaborazione nella gestione della figlia da parte del Sig. , la madre potrà assumere altresì ogni decisione di maggiore importanza CP_1
della figlia inerente l'educazione, l'istruzione, la residenza e la salute della medesima, senza necessità del preventivo consenso del padre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, tenuto conto del sensibile lasso di tempo dall'ultima volta che il padre ha visto la figlia, la quale al momento non ha interesse a provare a recuperare un rapporto con lui, appare opportuno, anche in ragione dell'età adolescenziale di con conseguente capacità di autodeterminarsi in tal senso, stabilire un regime di Per_1 visita libero secondo la volontà di quest'ultima, compatibilmente con i propri impegni scolastici, sportivi e di vita sociale, e previo intervento dei competenti Servizi Sociali ai quali il Sig. dovrà rivolgersi, se ritenuto, al fine di elaborare un progetto di recupero della CP_1
relazione con la figlia.
Per quanto riguarda il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Nell'ambito del generale obbligo di mantenimento dei figli si è soliti poi distinguere fra un contributo al mantenimento cosiddetto ordinario dalle spese straordinarie: il primo si sostanzia in un assegno periodico con cui il genitore collocatario prevalente deve far fronte alle esigenze di vita quotidiana del minore – fra cui sono ricompresi generalmente la spesa alimentare in senso stretto, il vestiario, la compartecipazione alle esigenze abitative (canone di locazione/mutuo, amministrazione e utenze domestiche) – mentre le seconde consistono in tutte quelle voci di spesa che, pur soddisfacendo le esigenze di vita dei figli, non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli ma sono riferibili a quegli eventi eccezionali e imprevedibili, per l'appunto straordinari, tali da non poter essere predeterminabili sia nell'an
(non è detto infatti che il figlio debba necessariamente soddisfare tali esigenze), sia nel quantum.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, è emerso che il Sig. lavora presso la “Ariete Costruzione S.r.l.s.” con contratto a tempo CP_1
indeterminato a tempo pieno, ed ha percepito nell'ultimo triennio un reddito medio annuo pari ad € 16.792,621 con cui deve far fronte ad oneri alloggiativi pari ad € 350,00 mensili, come si evince dal contratto di locazione allo stesso intestato.
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita della figlia in ragione della sua crescita e dell'assenza di un contributo diretto al suo mantenimento, appare congruo rideterminare l'importo stabilito a suo carico per il mantenimento della minore ad € 400,00 mensili, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016.
L'assegno unico di famiglia verrà invece percepito integralmente dalla madre in qualità di genitore affidatario esclusivo della minore come per legge.
Non può invece trovare accoglimento, in questa sede, la domanda di versamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro del convenuto dal momento che il D.Lgs. 149/2022 ha abrogato la necessità dell'ordine giurisdizionale al fine di ottenere il pagamento dell'assegno da parte del terzo debitore, potendo parte creditrice avvalersi delle modalità previste dall'art. 473 bis.37 c.p.c., peraltro già in precedenza previste dall'art. 8 co. 3 della
Legge n. 878/1970 in sede di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del Sig. nella CP_1
misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi (stante l'esiguità dell'istruttoria) di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii per le causa dal valore indeterminato di complessità bassa e da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Monti
(OT) in data 09/09/2007 trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.
12 Parte II Serie A Anno 2007 Uff. 1, tra i conchiudenti e Parte_1 CP_1
– Affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via super Persona_2
esclusiva alla madre, con collocazione prevalente ed abitativa presso la stessa in Casella
(GE), Via Rio Santo Stefano n. 2 e diritto di visita padre-figlia come in parte motiva;
– Dispone che la madre affidataria esclusiva della minore possa esercitare autonomamente tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere ogni decisione relativa alla figlia senza necessità di consultare l'altro genitore e con facoltà di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
– Pone a carico del Sig. un contributo al mantenimento ordinario della figlia CP_1
pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno
10 di ogni mese in favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
CONDANNA il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al
15%, IVA se dovuta e CPA, da distrarsi in favore dell'Erario;
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monti (OT) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 € 13.127,00 nell'anno 2021; € 16.159,00 nell'anno 2022; € 21.091,84 nell'anno 2023;