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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4196/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARCO FIORETTI;
ricorrente
contro nata a [...] il [...]; CP_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunziare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e in Bangladesh (AN) in data 07.07.2017, con Parte_1 CP_1
esclusione di qualsivoglia assegno di divorzio in favore della SI.ra , non ricorrendone CP_1
i presupposti fattuali e giuridici, anche per le spese che il SI. sta sostenendo a causa dei Pt_1
mancati pagamenti da parte della moglie dei canoni di locazione e delle utenze relativi all'immobile sito in Jesi, via Granita n. 52, ove la medesima ancora risulta essere anagraficamente residente. Si insiste affinché tale condizione sia disposta già con l'ordinanza presidenziale.
Chiede che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza venga trasmessa in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) per le annotazioni prescritte.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.08.2024 il ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Bangladesh il 07.07.2017. CP_1
2. nonostante la regolarità della notifica (perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.), non si è CP_1
costituita.
3. All'udienza del 18.12.2024 il giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza del 05.02.2025, nella quale parte ricorrente si è riportata al ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita di essere accolta per la ragioni di seguito illustrate.
4.1 Si deve preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto all'estero, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
A tal proposito va evidenziato che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo al giudizio di divorzio vertente tra i coniugi stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero, non trascritto in Italia, ha riconosciuto la giurisdizione italiana quando, oltre al coniuge ricorrente, anche il coniuge convenuto abbia residenza in Italia, ribadendo l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza che il matrimonio non fosse stato trascritto nei registri italiani dello Stato civile (cfr. Cass.,
SS. UU, n. 5292/1985).
4.2 Ciò posto, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge n. 898/1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
Dalla documentazione prodotta emerge che, con decreto n. 243 del 01.03.2023, il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale non si è più ricostruita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 5. Non risultano necessarie ulteriori statuizioni, atteso che non è stata avanzata alcuna domanda di tipo economico e la coppia non ha avuto figli.
6. Considerata la natura del giudizio, che si è svolto senza l'opposizione del convenuto, e tenuto conto che è imprescindibile l'azione giudiziaria, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bangladesh (AN) in data 07.07.2017 da
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] Pt_1 CP_1
il 10.07.1988; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4196/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MARCO FIORETTI;
ricorrente
contro nata a [...] il [...]; CP_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunziare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e in Bangladesh (AN) in data 07.07.2017, con Parte_1 CP_1
esclusione di qualsivoglia assegno di divorzio in favore della SI.ra , non ricorrendone CP_1
i presupposti fattuali e giuridici, anche per le spese che il SI. sta sostenendo a causa dei Pt_1
mancati pagamenti da parte della moglie dei canoni di locazione e delle utenze relativi all'immobile sito in Jesi, via Granita n. 52, ove la medesima ancora risulta essere anagraficamente residente. Si insiste affinché tale condizione sia disposta già con l'ordinanza presidenziale.
Chiede che, a cura della Cancelleria, l'emananda sentenza venga trasmessa in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) per le annotazioni prescritte.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.08.2024 il ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in Bangladesh il 07.07.2017. CP_1
2. nonostante la regolarità della notifica (perfezionatasi ex art. 143 c.p.c.), non si è CP_1
costituita.
3. All'udienza del 18.12.2024 il giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza del 05.02.2025, nella quale parte ricorrente si è riportata al ricorso, insistendo per il relativo accoglimento.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita di essere accolta per la ragioni di seguito illustrate.
4.1 Si deve preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto all'estero, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa.
A tal proposito va evidenziato che le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo al giudizio di divorzio vertente tra i coniugi stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero, non trascritto in Italia, ha riconosciuto la giurisdizione italiana quando, oltre al coniuge ricorrente, anche il coniuge convenuto abbia residenza in Italia, ribadendo l'irrilevanza, al fine della giurisdizione, della circostanza che il matrimonio non fosse stato trascritto nei registri italiani dello Stato civile (cfr. Cass.,
SS. UU, n. 5292/1985).
4.2 Ciò posto, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge n. 898/1970 per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
Dalla documentazione prodotta emerge che, con decreto n. 243 del 01.03.2023, il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione dei coniugi e dalla data di comparizione personale dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale non si è più ricostruita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 5. Non risultano necessarie ulteriori statuizioni, atteso che non è stata avanzata alcuna domanda di tipo economico e la coppia non ha avuto figli.
6. Considerata la natura del giudizio, che si è svolto senza l'opposizione del convenuto, e tenuto conto che è imprescindibile l'azione giudiziaria, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bangladesh (AN) in data 07.07.2017 da
[...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] Pt_1 CP_1
il 10.07.1988; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi