Articolo 33 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 32Articolo 34
Versione
14 aprile 1968
Art. 33.
Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595 , la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si effettua sulla base della totalita' del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma gia' a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio e' seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell' articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315 .
Entrata in vigore il 14 aprile 1968