Art. 33.
Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595 , la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si effettua sulla base della totalita' del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma gia' a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio e' seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell' articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315 .
Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595 , la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si effettua sulla base della totalita' del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma gia' a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio e' seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell' articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315 .