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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5067/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento quote sociali da aumento di capitale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ivan Parte_1
Esposito, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_2
Labonia, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Luciana Zeccardo, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ed autonomi atti di citazione notificati rispettivamente in data 4/08/2016 (RG 6067/2016) e in data 24/08/2016 (RG 5200/2016)
e facevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 11/2014 emesso in data
24.06.2016 dal giudice delegato ai sensi dell'art. 150 L.F. e notificato il
09.07.2016 per il pagamento della somma di euro 1.225.000,00 ciascuno, avente causa nella delibera di aumento del capitale sociale, assunta in data
30.12.2009, interamente sottoscritto dai predetti soci opponenti in parti uguali tra loro, ma liberato solo in parte, residuando la complessiva somma di euro
2.450.000,00 azionata come credito dalla curatela fallimentare. Gli opponenti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 deducevano a motivi la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2949 c.c.
e la non debenza della somma, per cui chiedevano al giudice di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso di cinque anni dalla scadenza del termine del 31.12.2010 fissato dalla società, nella delibera straordinaria del 30.12.2009 rep. n. 132999 e, conseguentemente, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché nullo, improponibile, inammissibile e/o improcedibile;
nel merito annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché infondato in fatto e in diritto;
in subordine e nel merito annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del presunto credito, in dipendenza della scadenza del termine essenziale fissato nella delibera di assemblea straordinaria dei soci del 30.12.2009 rep. n. 132999 con conseguente risoluzione di diritto dell'accordo consacrato nel dedotto deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., nonché, in ogni caso, siccome infondato ed indimostrato.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_2 il quale esponeva che l'assemblea dei soci della in data 30.12.2009 CP_2 aveva deliberato l'aumento del capitale sociale per l'importo complessivo di euro 4.000.000,00 e che, contestualmente, detto aumento era stato sottoscritto, per quote uguali, dai soci e e Parte_1 Parte_2
, i quali, avendo provveduto a versare, in ragione della metà per
[...] ciascuno di essi, il minor importo di euro 1.550.000,00 erano rimasti debitori della residua somma di euro 2.450.000,00 e, dunque, di euro 1.225.000,00 ognuno. Non avendo provveduto al pagamento ed essendo fallita la società, il giudice delegato aveva emesso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 L.F., il quale prevede che “Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento”. Deduceva che il termine del
31.12.2010 fissato dalla delibera di aumento del capitale sociale per il pagamento della restante somma non era essenziale, in quanto l'essenzialità del termine dipende o dalla natura della prestazione o dalla espressa volontà delle parti e nel caso di specie era evidente l'interesse della società ad ottenere l'adempimento anche dopo la scadenza del termine, essendo in gioco l'esecuzione dell'aumento di capitale e quindi l'interesse ad ottenere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 l'afflusso di risorse finanziarie per la sopravvivenza economico finanziaria della società di capitale. Argomentava che la stessa obbligazione del socio di liberare il capitale sottoscritto (in sede di costituzione ovvero di aumento) non tollerava di essere sottoposta a termini essenziali, in quanto i creditori, nel concedere credito, facevano affidamento appunto sui mezzi propri della società e cioè sul suo capitale e sugli altri mezzi appostati nel patrimonio netto. Anche per tali ragioni riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, perché se l'aumento di capitale doveva essere liberato entro il 31.12.2010, si trattava comunque di un obbligo imprescrittibile, data la peculiare natura del contratto di società e del fatto che con la sua sottoscrizione il socio si obbliga, per tutto il tempo in cui rimane socio, ad effettuare i conferimenti che ha promesso. Inoltre la CP_2 era stata messa in liquidazione con delibera del 30.1.2012, iscritta nel
Registro delle Imprese in data 29.2.2012, sicché, anche applicando la prescrizione quinquennale dal giorno di detto scioglimento, la prescrizione sarebbe maturata il 30.1.2017. Aggiungeva che erano poi applicabili due cause di sospensione della prescrizione. Una è quella di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., per il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto: nel caso di specie nel bilancio al 31.12.2012 gli amministratori della avevano provveduto ad azzerare CP_2 il credito verso i soci, ancorché non risultasse che esso fosse stato pagato e la società era stata amministrata, dal 19.4.2007 fino al 2.9.2011, proprio da e e, successivamente, solo dal Parte_2 Parte_1
il quale, dopo il suo scioglimento, era stato nominato Parte_2 liquidatore. La seconda causa di sospensione della prescrizione era quella di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., operante tra la persona giuridica e il suo amministratore finché quest'ultimo resta in carica. Per tali motivi il chiedeva il rigetto delle opposizioni. CP_1
Riunito il giudizio RG 5200/2016 a quello presene recante RG
5067/2016, il precedente giudice assegnatario, ritenuto non sussistenti i presupposti della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, provvedeva a rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erroneamente, atteso che avrebbe dovuto sospendere ex art. 649
c.p.c. la provvisoria esecuzione già concessa in origine;
di poi, concessi i termini di rito ex art. 183 comma 6 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, il nuovo giudice assegnatario riservava in decisione la causa con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Le opposizioni sono fondate e vanno pertanto accolte.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 E' fondata, in particolare, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito in materia di rapporti sociali prevista dall'art. 2949 c.c., atteso il decorso di cinque anni dalla scadenza del termine del 31.12.2010 fissato nella delibera straordinaria di aumento del capitale del 30.12.2009 rep. n. 132999, la quale testualmente fissava “il termine ultimo per la liberazione integrale del suddetto aumento già totalmente sottoscritto dagli azionisti Parte_2
e al giorno 31.12.2010”. Più precisamente ed
[...] Parte_1 in particolare, la società con il verbale di assemblea CP_2 straordinaria sopra richiamato, deliberava: di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 30.11.2009; di ridurre il capitale sociale da euro 11.250.000,00 ad euro 2.655.178,21 assorbendo totalmente le perdite pari ad euro 8.594.821,79; di aumentare il capitale sociale da euro 2.655.178,21 ad euro 6.655.178,21 e cioè per euro
4.000.000,00; di offrire in opzione ai soci tale aumento di capitale;
di dare atto che i soci e avevano sottoscritto una Parte_2 Pt_1 quota di capitale di euro 2.000.000,00 avendo già versato nelle casse sociali -
a copertura delle quote sottoscritte - l'importo di euro 750.000,00; di fissare il termine ultimo per la liberazione integrale del suddetto aumento già totalmente sottoscritto dagli azionisti e Parte_2 Parte_1 al giorno 31.12.2010. In mancanza di atti interruttivi della
[...] prescrizione, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (agosto 2016) il credito era già estinto per prescrizione quinquennale. Del resto il credito azionato è prescrittibile, come confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità consolidata (cfr. Cass. Civ. n. 12353/2023; Corte App. Milano n.
1849/2020). Quanto all'isolato arresto giurisprudenziale enfatizzato dalla curatela fallimentare (Cass. Civ. n. 3324/1988, secondo cui il diritto della società di pretendere l'adempimento dell'obbligo di conferimento assunto dal socio sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale), va rilevato che la pronuncia attiene ad una controversia relativa ai soci di una società di persone e non di capitali, così come correttamente osservato dal precedente giudice assegnatario nell'ambito dell'ordinanza in data 15.09.2018. In quel caso il mancato versamento attiene non ad un aumento di capitale per perdite di una società di capitale, ma al capitale sociale iniziale di una società di persone, che hanno tutt'altro regime, in quanto hanno una semplice autonomia patrimoniale imperfetta, con responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili.
Nella specifica fattispecie oggetto di giudizio, a delibera straordinaria di aumento di capitale ebbe a fissare espressamente e chiaramente il termine
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 ultimo del 31.12.2010 per la liberazione integrale dell'aumento sottoscritto dagli azionisti e di talchè è Parte_2 Parte_1 proprio da tale data (31.12.2010) che inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., comma 1, in quanto da quella data sorgeva il diritto di riscossione a favore della società. La fissazione di un termine ultimo ad un anno, era essenziale alle dinamiche finanziarie della società, che aveva aumentato il capitale proprio per far fronte alla situazione debitoria, che non tollerava tempi di versamenti più lunghi, in quanto era in gioco la stessa sopravvivenza finanziaria della s.p.a.
Né nel caso in esame ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. n. 8, atteso che l'obbligo di versamento dell'aumento di capitale trova causa nella delibera straordinaria del 30.12.2009 rep. n.
132999, regolarmente iscritta e pubblicata nel Registro delle Imprese in data
19.01.2010, così come si evince chiaramente dalla visura camerale storica prodotta in atti. La sospensione opera quando si è in presenza di una condotta ingannatrice e fraudolenta, posta in essere dal debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. n. 21567/ 2014). Giova evidenziare che il debito non fu nascosto o dissimulato nemmeno nel bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2012, dove risulta indicato alle prime righe dello stato patrimoniale, correttamente indicato in euro 2.450.000 quale “credito verso soci”, sebbene poi valutato come “credito inesigibile”. La qualifica di inesigibilità del credito, che è valutazione discrezionale che può essere dipesa da tanti fattori comunque non esplicitati, non è affatto un occultamento del credito e la curatela avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per il relativo recupero entro il termine prescrizione di anni cinque previsto dall'art. 2949 c.c. Riguardo poi al richiamo operato dalla curatela all'art. 2941 c.c. n. 7
(sospensione tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi) essa fa riferimento esclusivamente all'azione di responsabilità della società contro l'amministratore, ossia all'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) laddove nella fattispecie concreta oggetto di giudizio, l'intrapresa azione monitoria si colloca al di fuori del perimetro dell'azione di responsabilità,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 essendo mirata ad ottenere, nei confronti dei soci, il pagamento delle somme dovute a titolo di conferimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale per il difensore del , per studio, Parte_2 introduzione e trattazione per il difensore del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposto al pagamento in favore di ciascun opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 18.957,50 per compensi di avvocato per il ed euro 13.748,50 per compensi di Parte_2 avvocato per oltre - per entrambi gli opponenti - Parte_1 rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Labonia per il solo opponente . Parte_2
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5067/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento quote sociali da aumento di capitale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ivan Parte_1
Esposito, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_2
Labonia, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Luciana Zeccardo, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ed autonomi atti di citazione notificati rispettivamente in data 4/08/2016 (RG 6067/2016) e in data 24/08/2016 (RG 5200/2016)
e facevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. 11/2014 emesso in data
24.06.2016 dal giudice delegato ai sensi dell'art. 150 L.F. e notificato il
09.07.2016 per il pagamento della somma di euro 1.225.000,00 ciascuno, avente causa nella delibera di aumento del capitale sociale, assunta in data
30.12.2009, interamente sottoscritto dai predetti soci opponenti in parti uguali tra loro, ma liberato solo in parte, residuando la complessiva somma di euro
2.450.000,00 azionata come credito dalla curatela fallimentare. Gli opponenti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 deducevano a motivi la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2949 c.c.
e la non debenza della somma, per cui chiedevano al giudice di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, stante il decorso di cinque anni dalla scadenza del termine del 31.12.2010 fissato dalla società, nella delibera straordinaria del 30.12.2009 rep. n. 132999 e, conseguentemente, annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché nullo, improponibile, inammissibile e/o improcedibile;
nel merito annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, giacché infondato in fatto e in diritto;
in subordine e nel merito annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza del presunto credito, in dipendenza della scadenza del termine essenziale fissato nella delibera di assemblea straordinaria dei soci del 30.12.2009 rep. n. 132999 con conseguente risoluzione di diritto dell'accordo consacrato nel dedotto deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., nonché, in ogni caso, siccome infondato ed indimostrato.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_2 il quale esponeva che l'assemblea dei soci della in data 30.12.2009 CP_2 aveva deliberato l'aumento del capitale sociale per l'importo complessivo di euro 4.000.000,00 e che, contestualmente, detto aumento era stato sottoscritto, per quote uguali, dai soci e e Parte_1 Parte_2
, i quali, avendo provveduto a versare, in ragione della metà per
[...] ciascuno di essi, il minor importo di euro 1.550.000,00 erano rimasti debitori della residua somma di euro 2.450.000,00 e, dunque, di euro 1.225.000,00 ognuno. Non avendo provveduto al pagamento ed essendo fallita la società, il giudice delegato aveva emesso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 L.F., il quale prevede che “Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento”. Deduceva che il termine del
31.12.2010 fissato dalla delibera di aumento del capitale sociale per il pagamento della restante somma non era essenziale, in quanto l'essenzialità del termine dipende o dalla natura della prestazione o dalla espressa volontà delle parti e nel caso di specie era evidente l'interesse della società ad ottenere l'adempimento anche dopo la scadenza del termine, essendo in gioco l'esecuzione dell'aumento di capitale e quindi l'interesse ad ottenere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 l'afflusso di risorse finanziarie per la sopravvivenza economico finanziaria della società di capitale. Argomentava che la stessa obbligazione del socio di liberare il capitale sottoscritto (in sede di costituzione ovvero di aumento) non tollerava di essere sottoposta a termini essenziali, in quanto i creditori, nel concedere credito, facevano affidamento appunto sui mezzi propri della società e cioè sul suo capitale e sugli altri mezzi appostati nel patrimonio netto. Anche per tali ragioni riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, perché se l'aumento di capitale doveva essere liberato entro il 31.12.2010, si trattava comunque di un obbligo imprescrittibile, data la peculiare natura del contratto di società e del fatto che con la sua sottoscrizione il socio si obbliga, per tutto il tempo in cui rimane socio, ad effettuare i conferimenti che ha promesso. Inoltre la CP_2 era stata messa in liquidazione con delibera del 30.1.2012, iscritta nel
Registro delle Imprese in data 29.2.2012, sicché, anche applicando la prescrizione quinquennale dal giorno di detto scioglimento, la prescrizione sarebbe maturata il 30.1.2017. Aggiungeva che erano poi applicabili due cause di sospensione della prescrizione. Una è quella di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., per il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto: nel caso di specie nel bilancio al 31.12.2012 gli amministratori della avevano provveduto ad azzerare CP_2 il credito verso i soci, ancorché non risultasse che esso fosse stato pagato e la società era stata amministrata, dal 19.4.2007 fino al 2.9.2011, proprio da e e, successivamente, solo dal Parte_2 Parte_1
il quale, dopo il suo scioglimento, era stato nominato Parte_2 liquidatore. La seconda causa di sospensione della prescrizione era quella di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., operante tra la persona giuridica e il suo amministratore finché quest'ultimo resta in carica. Per tali motivi il chiedeva il rigetto delle opposizioni. CP_1
Riunito il giudizio RG 5200/2016 a quello presene recante RG
5067/2016, il precedente giudice assegnatario, ritenuto non sussistenti i presupposti della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, provvedeva a rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, erroneamente, atteso che avrebbe dovuto sospendere ex art. 649
c.p.c. la provvisoria esecuzione già concessa in origine;
di poi, concessi i termini di rito ex art. 183 comma 6 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, il nuovo giudice assegnatario riservava in decisione la causa con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Le opposizioni sono fondate e vanno pertanto accolte.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 E' fondata, in particolare, l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito in materia di rapporti sociali prevista dall'art. 2949 c.c., atteso il decorso di cinque anni dalla scadenza del termine del 31.12.2010 fissato nella delibera straordinaria di aumento del capitale del 30.12.2009 rep. n. 132999, la quale testualmente fissava “il termine ultimo per la liberazione integrale del suddetto aumento già totalmente sottoscritto dagli azionisti Parte_2
e al giorno 31.12.2010”. Più precisamente ed
[...] Parte_1 in particolare, la società con il verbale di assemblea CP_2 straordinaria sopra richiamato, deliberava: di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 30.11.2009; di ridurre il capitale sociale da euro 11.250.000,00 ad euro 2.655.178,21 assorbendo totalmente le perdite pari ad euro 8.594.821,79; di aumentare il capitale sociale da euro 2.655.178,21 ad euro 6.655.178,21 e cioè per euro
4.000.000,00; di offrire in opzione ai soci tale aumento di capitale;
di dare atto che i soci e avevano sottoscritto una Parte_2 Pt_1 quota di capitale di euro 2.000.000,00 avendo già versato nelle casse sociali -
a copertura delle quote sottoscritte - l'importo di euro 750.000,00; di fissare il termine ultimo per la liberazione integrale del suddetto aumento già totalmente sottoscritto dagli azionisti e Parte_2 Parte_1 al giorno 31.12.2010. In mancanza di atti interruttivi della
[...] prescrizione, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (agosto 2016) il credito era già estinto per prescrizione quinquennale. Del resto il credito azionato è prescrittibile, come confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità consolidata (cfr. Cass. Civ. n. 12353/2023; Corte App. Milano n.
1849/2020). Quanto all'isolato arresto giurisprudenziale enfatizzato dalla curatela fallimentare (Cass. Civ. n. 3324/1988, secondo cui il diritto della società di pretendere l'adempimento dell'obbligo di conferimento assunto dal socio sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale), va rilevato che la pronuncia attiene ad una controversia relativa ai soci di una società di persone e non di capitali, così come correttamente osservato dal precedente giudice assegnatario nell'ambito dell'ordinanza in data 15.09.2018. In quel caso il mancato versamento attiene non ad un aumento di capitale per perdite di una società di capitale, ma al capitale sociale iniziale di una società di persone, che hanno tutt'altro regime, in quanto hanno una semplice autonomia patrimoniale imperfetta, con responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili.
Nella specifica fattispecie oggetto di giudizio, a delibera straordinaria di aumento di capitale ebbe a fissare espressamente e chiaramente il termine
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 ultimo del 31.12.2010 per la liberazione integrale dell'aumento sottoscritto dagli azionisti e di talchè è Parte_2 Parte_1 proprio da tale data (31.12.2010) che inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c., comma 1, in quanto da quella data sorgeva il diritto di riscossione a favore della società. La fissazione di un termine ultimo ad un anno, era essenziale alle dinamiche finanziarie della società, che aveva aumentato il capitale proprio per far fronte alla situazione debitoria, che non tollerava tempi di versamenti più lunghi, in quanto era in gioco la stessa sopravvivenza finanziaria della s.p.a.
Né nel caso in esame ricorre la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. n. 8, atteso che l'obbligo di versamento dell'aumento di capitale trova causa nella delibera straordinaria del 30.12.2009 rep. n.
132999, regolarmente iscritta e pubblicata nel Registro delle Imprese in data
19.01.2010, così come si evince chiaramente dalla visura camerale storica prodotta in atti. La sospensione opera quando si è in presenza di una condotta ingannatrice e fraudolenta, posta in essere dal debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (cfr. Cass. n. 21567/ 2014). Giova evidenziare che il debito non fu nascosto o dissimulato nemmeno nel bilancio di esercizio chiuso al
31.12.2012, dove risulta indicato alle prime righe dello stato patrimoniale, correttamente indicato in euro 2.450.000 quale “credito verso soci”, sebbene poi valutato come “credito inesigibile”. La qualifica di inesigibilità del credito, che è valutazione discrezionale che può essere dipesa da tanti fattori comunque non esplicitati, non è affatto un occultamento del credito e la curatela avrebbe potuto tempestivamente attivarsi per il relativo recupero entro il termine prescrizione di anni cinque previsto dall'art. 2949 c.c. Riguardo poi al richiamo operato dalla curatela all'art. 2941 c.c. n. 7
(sospensione tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi) essa fa riferimento esclusivamente all'azione di responsabilità della società contro l'amministratore, ossia all'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) laddove nella fattispecie concreta oggetto di giudizio, l'intrapresa azione monitoria si colloca al di fuori del perimetro dell'azione di responsabilità,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 essendo mirata ad ottenere, nei confronti dei soci, il pagamento delle somme dovute a titolo di conferimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 nella misura tariffaria media, ridotta del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale per il difensore del , per studio, Parte_2 introduzione e trattazione per il difensore del Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposto al pagamento in favore di ciascun opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 18.957,50 per compensi di avvocato per il ed euro 13.748,50 per compensi di Parte_2 avvocato per oltre - per entrambi gli opponenti - Parte_1 rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Labonia per il solo opponente . Parte_2
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6