Art. 6.
Sono abrogati l' articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , il primo , secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , l'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 .
Sono abrogati l' articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , il primo , secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , l'ultimo comma dell' articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798 , e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 .