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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7271/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa ID EL, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 17/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7271/2025 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
(opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 12904/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS NI e dall'avv. Erminio Capasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio
Legale di Napoli Vomero Filiale Metropolitana, via Comunale Guantai ad Orsolone n. 4, CP_1
come in atti
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.05.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha contestato le CP_1
deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
2 L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
In particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato la perizianda affetta Persona_1 da: “cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker in stabile compenso emodinamico con IRC e aterosclerosi pluri distrettuale (codice 6446- 6482:60%), da vasculopatia cerebrale cronica con demenza tipo Alzheimer e disturbi del comportamento
(codice 1002:70%), da poliartrosi in soggetto con moderata limitazione delle grosse articolazioni (codice per analogia 7010--7217-7218:50%) e da deficit uditivo bilaterale (codice
4005)”.
Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, “rachide senile con cifosi e lieve rallentamento ideo motorio con lieve medio deficit della funzionalità articolare dei principali distretti osteoarticolari. Deambulazione a piccoli passi rallentata con passaggi posturali autonomi. non fornita da ASL cautelativa”; per quanto concerne Parte_2
l'apparato cardio-circolatorio, sempre in sede di esame obiettivo si rilevava “assenza di bozze precordiali. Itto non visibile e non palpabile a livello del V spazio intercostale sinistro. Aia cardiaca nella norma. Toni cardiaci parafonici. Polsi periferici normosfigmici e simmetrici.
Assenza di edemi declivi”; inoltre, con riferimento alle patologie psichiche “al colloquio collaborante, sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, con lieve deficit cognitivo”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questo Giudice, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Dalla disamina della documentazione agli atti e dalla visita medico legale effettuata dal sottoscritto
C.T.U., risulta che la sig.ra risulta affetta dall'epoca ella domanda Parte_1
amministrativa, 13.12.2023, da un quadro patologico caratterizzato da cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker in stabile compenso emodinamico con IRC e aterosclerosi pluri distrettuale (codice 6446- 6482:60%), da vasculopatia cerebrale cronica con demenza tipo
Alzheimer e disturbi del comportamento (codice 1002:70%), da poliartrosi in soggetto con moderata limitazione delle grosse articolazioni (codice per analogia 7010--7217-7218:50%) e da deficit uditivo bilaterale (codice 4005) tali da conferire all'infermo un grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento. La visita peritale (06.02.2025), ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente sia alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto
C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dalla ricorrente, infatti si presenta
3 sufficientemente orientata nello spazio tempo, disponibile al colloquio con risposte pertinenti alle domande poste, con qualche lacuna mnestica e presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente da rallentamento motorio con limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi con l'ausilio di una carrozzina non fornita da ASL. A tale quadro clinico si aggiungono le co-patologie lamentate dal ricorrente, la cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker, la IRC e l'aterosclerosi pluri distrettuale tutte in buon compenso clinico farmacologico. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, la sig.ra è da Parte_1
ritenere con grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa 13.12.2023 in quanto le patologie lamentate dalla ricorrente non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente con sostegno ma senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, i sensi sono ancora sufficienti) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, la si ritiene senza indennità di accompagnamento, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata, riconoscendo la ricorrente affetta da “Invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza domanda amministrativa 13 dicembre 2023”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Il CTU, inoltre, rispondeva alle deduzioni avverso la bozza di perizia specificando che: “Dalla disamina della documentazione ad atti come precedentemente già relazionato nella bozza trasmessa alle parti costituite si fa presente che il suddetto avvocato parla di riconoscimento delle chieste prestazioni di indennità di accompagnamento. Più precisamente il sottoscritto ha basato le sue valutazioni dai dati dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., in sede di operazioni peritali e dalla documentazione ad atti, ove l'inferma è capace di deambulare autonomamente con sostegno ma senza aiuto, è capace di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali senza aiuto, è capace di svolgere le attività quotidiane, è sufficientemente
4 orientata nel tempo e nello spazio e i sensi sono ancora sufficienti. Inoltre i due certificati richiamati nelle considerazioni medico legali da prendere in considerazione per l'indennità di accompagnamento (certificato neurologico del 03.06.2021 e verbale della commissione medica
ASL di Giugliano in Campania 08.03.2024) si puntualizza che la prima certificazione
(neurologica) non descrive le limitazioni funzionali tali da necessitare assistenza e che la seconda certificazione valuta la ricorrente dello stesso risultato espresso dal sottoscritto CTU nell'elaborato peritale (Invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza domanda amministrativa 13 dicembre 2023). Infine si prende atto che l'avvocato nelle proprie considerazioni non documenta episodi o certificazioni che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico rispetto a quanto il sottoscritto abbia osservato nella propria visita peritale. Pertanto il sottoscritto C.T.U dopo aver risposto alle note redatte dalla parte ricorrente conferma la valutazione già espressa nelle bozze inviate”.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni
5 ulteriore indagine peritale Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa ID EL, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12904/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara parte ricorrente invalida grave al 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa il 13 dicembre
2023;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 18/11/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa ID EL
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa ID EL, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 17/11/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 7271/2025 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
(opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 12904/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nata a Giugliano in [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SS NI e dall'avv. Erminio Capasso, elettivamente domiciliato presso l'ufficio
Legale di Napoli Vomero Filiale Metropolitana, via Comunale Guantai ad Orsolone n. 4, CP_1
come in atti
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.05.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha contestato le CP_1
deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992.
2 L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
In particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato la perizianda affetta Persona_1 da: “cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker in stabile compenso emodinamico con IRC e aterosclerosi pluri distrettuale (codice 6446- 6482:60%), da vasculopatia cerebrale cronica con demenza tipo Alzheimer e disturbi del comportamento
(codice 1002:70%), da poliartrosi in soggetto con moderata limitazione delle grosse articolazioni (codice per analogia 7010--7217-7218:50%) e da deficit uditivo bilaterale (codice
4005)”.
Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, “rachide senile con cifosi e lieve rallentamento ideo motorio con lieve medio deficit della funzionalità articolare dei principali distretti osteoarticolari. Deambulazione a piccoli passi rallentata con passaggi posturali autonomi. non fornita da ASL cautelativa”; per quanto concerne Parte_2
l'apparato cardio-circolatorio, sempre in sede di esame obiettivo si rilevava “assenza di bozze precordiali. Itto non visibile e non palpabile a livello del V spazio intercostale sinistro. Aia cardiaca nella norma. Toni cardiaci parafonici. Polsi periferici normosfigmici e simmetrici.
Assenza di edemi declivi”; inoltre, con riferimento alle patologie psichiche “al colloquio collaborante, sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, con lieve deficit cognitivo”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questo Giudice, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “Dalla disamina della documentazione agli atti e dalla visita medico legale effettuata dal sottoscritto
C.T.U., risulta che la sig.ra risulta affetta dall'epoca ella domanda Parte_1
amministrativa, 13.12.2023, da un quadro patologico caratterizzato da cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker in stabile compenso emodinamico con IRC e aterosclerosi pluri distrettuale (codice 6446- 6482:60%), da vasculopatia cerebrale cronica con demenza tipo
Alzheimer e disturbi del comportamento (codice 1002:70%), da poliartrosi in soggetto con moderata limitazione delle grosse articolazioni (codice per analogia 7010--7217-7218:50%) e da deficit uditivo bilaterale (codice 4005) tali da conferire all'infermo un grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento. La visita peritale (06.02.2025), ha evidenziato la stabilità del quadro clinico con le patologie lamentate dalla ricorrente sia alla domanda amministrativa, sia dalle risultanze dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto
C.T.U., e sia dalla documentazione ad atti e da quanto riferito dalla ricorrente, infatti si presenta
3 sufficientemente orientata nello spazio tempo, disponibile al colloquio con risposte pertinenti alle domande poste, con qualche lacuna mnestica e presenta un quadro clinico caratterizzato principalmente da rallentamento motorio con limitazioni funzionali lieve moderate delle grosse articolazioni che comunque non interferiscono nella deambulazione e nei passaggi posturali che risultano autonomi con l'ausilio di una carrozzina non fornita da ASL. A tale quadro clinico si aggiungono le co-patologie lamentate dal ricorrente, la cardiopatia ipertensiva in paziente portatrice di pace maker, la IRC e l'aterosclerosi pluri distrettuale tutte in buon compenso clinico farmacologico. Sulla scorta di tale premesse, dall'accurato esame di tutto il corredo documentale e del pregresso iter evolutivo delle patologie, la sig.ra è da Parte_1
ritenere con grado di invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa 13.12.2023 in quanto le patologie lamentate dalla ricorrente non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana e sociale (è capace di deambulare autonomamente con sostegno ma senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, i sensi sono ancora sufficienti) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, la si ritiene senza indennità di accompagnamento, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata, riconoscendo la ricorrente affetta da “Invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza domanda amministrativa 13 dicembre 2023”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Il CTU, inoltre, rispondeva alle deduzioni avverso la bozza di perizia specificando che: “Dalla disamina della documentazione ad atti come precedentemente già relazionato nella bozza trasmessa alle parti costituite si fa presente che il suddetto avvocato parla di riconoscimento delle chieste prestazioni di indennità di accompagnamento. Più precisamente il sottoscritto ha basato le sue valutazioni dai dati dell'esame clinico effettuato dal sottoscritto C.T.U., in sede di operazioni peritali e dalla documentazione ad atti, ove l'inferma è capace di deambulare autonomamente con sostegno ma senza aiuto, è capace di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali senza aiuto, è capace di svolgere le attività quotidiane, è sufficientemente
4 orientata nel tempo e nello spazio e i sensi sono ancora sufficienti. Inoltre i due certificati richiamati nelle considerazioni medico legali da prendere in considerazione per l'indennità di accompagnamento (certificato neurologico del 03.06.2021 e verbale della commissione medica
ASL di Giugliano in Campania 08.03.2024) si puntualizza che la prima certificazione
(neurologica) non descrive le limitazioni funzionali tali da necessitare assistenza e che la seconda certificazione valuta la ricorrente dello stesso risultato espresso dal sottoscritto CTU nell'elaborato peritale (Invalidità grave 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza domanda amministrativa 13 dicembre 2023). Infine si prende atto che l'avvocato nelle proprie considerazioni non documenta episodi o certificazioni che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico rispetto a quanto il sottoscritto abbia osservato nella propria visita peritale. Pertanto il sottoscritto C.T.U dopo aver risposto alle note redatte dalla parte ricorrente conferma la valutazione già espressa nelle bozze inviate”.
Pertanto, si rileva che tali contestazioni appaiono generiche e si risolvono in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni
5 ulteriore indagine peritale Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa ID EL, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 12904/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara parte ricorrente invalida grave al 100% senza indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa il 13 dicembre
2023;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 18/11/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa ID EL
6