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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 906/2021 trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc all'udienza sostitutiva dell'11.2.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Altieri – giusta procura in atti -
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Pistininzi – giusta procura in atti -
Resistente
nonché
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.7.2021, - premesso di aver contratto matrimonio CP_2 concordatario con in data 13.5.2018; che dall'unione, iniziata dapprima con una Controparte_1 convivenza nel 2013, nasceva una bambina, (cl. 2015) – chiedeva pronunciarsi, per le Per_1 ragioni dettagliatamente indicate in ricorso, la separazione dei coniugi con addebito al marito per infedeltà e comportamenti contrari ai doveri coniugali e genitoriali, con le
Pag. 1 di 8 statuizioni consequenziali, tra cui l'affido esclusivo della figlia, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia nella misura complessiva di € 600,00 mensili, il riconoscimento del 100% dell'assegno unico.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea e avanzando a sua volta domanda di addebito alla ricorrente, la quale avrebbe determinato la crisi coniugale a causa del suo atteggiamento ossessivo e per aver consentito eccessive intromissioni paterne nella vita di coppia;
insisteva per l'affido condiviso e si dichiarava disponibile al mantenimento per la bambina in misura proporzionale alle proprie condizioni economiche;
chiedendo infine il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dep. il 21.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso della figlia Per_1 disciplinava il diritto di visita paterno;
obbligava il resistente al mantenimento ordinario della figlia in misura di € 200,00 mensili - oltre al 50% delle spese straordinarie - e della moglie in € 100,00 mensili;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Depositate le memorie integrative e le memorie istruttorie;
ammesse e raccolte le prove testimoniali, le parti precisavano le conclusioni indi la causa era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Il PM concludeva in data 28.5.2025.
Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Motivi della decisione 1) Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione ('estate 2019), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c., essendo rimaste prive di riscontro probatorio le rispettive domande di addebito.
2) Sulle reciproche domande di addebito 2.1) Sull'addebito al resistente
La domanda di addebito avanzata dalla on è fondata e va pertanto disattesa non CP_2 avendo trovato adeguato supporto probatorio le deduzioni attoree sull'origine e sulla sua incidenza nella crisi coniugale (violazione dei doveri di assistenza e infedeltà).
Giova permettere che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia riconducibile eziologicamente al
Pag. 2 di 8 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis cfr. Cass. sez. I, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del 16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018).
La pronuncia di addebito presuppone, invero, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato effettivamente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre è esclusa nei casi in cui emerga che il rapporto fosse già compromesso per altre cause poiché in questo caso la condotta violativa è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che invoca l'addebito la quale deve, altresì, dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi e non il mero effetto di essa (Cass. n. 16691/2020; n.16822/2022).
Osserva il Tribunale come già dalla prospettazione dei fatti fornita dalle parti e dalla successiva istruttoria processuale, sia emerso il quadro di una relazione coniugale di fatto in crisi da tempo, tanto da aver raggiunto un totale distacco emotivo e affettivo che può considerarsi l'effettiva causa della separazione.
È la stessa narrazione della ricorrente ad evidenziare l'anteriorità della crisi coniugale;
nell'esposizione delle circostanze che hanno determinato i coniugi a separarsi, la CP_2 riferisce, invero che, dopo una serie di trasferimenti alla ricerca di lavoro, rientrati dal nord Italia, nel mese di luglio 2019, il si trasferiva a Catanzaro ospite del di lei padre P_
) al fine di lavorare presso un Villaggio turistico. Dopo essere stato ospite Persona_2 del suocero per circa un mese, a settembre 2019 il si determinava a prendere una P_ casa in affitto e, una volta trasferitosi, manifestava alla moglie la volontà di separarsi consensualmente.
La ricorrente aggancia a questo momento l'inizio di una sorta di trascuratezza verso la moglie e la figlia “da qui il rapporto si logorava incidendo su ciò anche l'instaurazione di una relazione sentimentale con altra donna”.
Il resistente sostiene, di contro, che la frequentazione con un'altra donna sia avvenuta successivamente alla separazione di fatto tra i coniugi e, dunque, piuttosto che costituirne la causa, ne sia stata l'effetto in quanto non causalmente determinante stante l'anteriorità della crisi già in atto e motivo per il quale a settembre 2019 decise di prendere una casa ove vivere da solo e intraprendere la separazione.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente sono rimaste sul piano meramente assertivo e neppure le prove testimoniali hanno corroborato il quadro delineato dalla rectius, CP_2 nulla è stato provato circa la sussistenza di un nesso di causalità tra la crisi coniugale e la relazione intrapresa dal . P_
Invero, la testimonianza resa dall'unico teste di parte ricorrente (il padre, Persona_2 escusso all'udienza del 19.9.2023) poggia fondamentalmente su dichiarazioni de relato ed anche generiche non essendo, peraltro, collocate temporalmente.
Il teste a riferito di “aver appreso”, presso il Villaggio turistico a Copanello dove CP_2 lavoravano genero e suocero, che nell'estate (2019) il genero si frequentava con una ragazza e di aver sempre “appreso” che nell'abitazione successivamente reperita, il P_ frequentava l'altra donna.
Pag. 3 di 8 Trattasi all'evidenza di testimonianze de relato ex parte prive di valenza probatoria;
invero in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" (come il citato teste) e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità ( ex multis sez. 1, Sent. n. 8358 del 03/04/2007; Sez. 1, Sent. n. 569 del 15/01/2015; Ord. n. 7746 del 08/04/2020).
Tale indiretta, irrilevante testimonianza non è dunque idonea a superare quanto affermato da (allora e attuale compagna del , escussa all'udienza del 19.9.2023) CP_3 P_ la quale, seppur confermando di aver conosciuto il resistente nell'estate 2019 presso il Villaggio dove lavoravano, colloca l'inizio della relazione con lo stesso ai primi mesi del 2020, dunque successivamente alla separazione di fatto avvenuta nell'estate 2019.
Pertanto, ritiene il Collegio che la frattura definitiva del rapporto coniugale tra le odierne parti, può temporalmente collocarsi durante l'estate del 2019, tant'è che, già a settembre dello stesso anno (come documentalmente provato), il resistente cercava di formalizzare detta separazione proponendo una definizione consensuale (lettera in atti).
2.2.) Sull'addebito alla ricorrente
Anche la domanda di addebito alla formulata dal resistente non merita CP_2 accoglimento.
Il resistente adduce a sostegno il carattere ossessivo della stessa e le ingerenze continue nella vita familiare della giovane coppia da parte del suocero.
Richiamati i già enunciati principi che governano l'addebitabilità, osserva il Collegio che anche in tal caso non è stata fornita prova della condotta antidoverosa tanto meno del nesso eziologico ovvero che la crisi coniugale sia stata determinata dalle interferenze del
, venendo piuttosto in rilievo che la giovane coppia spontaneamente facesse Persona_2 eccessivo affidamento sul padre della (vivevano presso la sua abitazione a Mileto, il CP_2 suocero reperiva un lavoro al genero ospitandolo presso la sua abitazione in Catanzaro).
Nessuna prova è stata fornita sui fatti dedotti dal resistente neanche dai suoi testimoni invero, il teste (padre del resistente : udienza del 12.3.2024), ha riferito di Testimone_1 generiche intromissioni del nella vita della coppia senza però circostanziare Persona_2 tale supposta interferenza, anzi precisando che di tale situazione era stato “informato dal figlio”, ma di non aver assistito personalmente, se non che a generici litigi tra genero e suocero.
Analogamente anche l'altra teste, (madre del resistente : ud 10.9.2024), Testimone_2 affermava di “aver appreso dal figlio” che il suocero si intrometteva nella loro vita coniugale;
raccontava di litigi tra il suocero e la coppia, perché sostanzialmente il primo desiderava
Pag. 4 di 8 tornare in possesso della propria abitazione a Mileto (ove la coppia viveva) come dimostrava il litigio a cui aveva assistito in cui il suocero intimava al resistente di andarsene di casa.
Da tale ultima testimonianza emerge con nettezza che l'acredine del suocero non fosse rivolta al solo genero con l'intento di interferire nella vita di coppia della figlia, ma fosse invece rivolta proprio alla coppia coniugale e motivata dall'esigenza di riappropriarsi dell'esclusivo godimento della propria abitazione;
entrambi i testi di parte resistente, infatti, menzionano un episodio in cui, a seguito di un litigio tra il e i coniugi Persona_2
il primo cacciò bruscamente di casa la coppia, costringendola a cercare Parte_2 rifugio e ospitalità presso i genitori del resistente (testi) .
Alla stregua dei superiori principi, il Collegio reputa infondata la domanda di addebito avanzata da parte resistente le cui deduzioni circa l'intromissione del suocero nella vita coniugale, sono rimaste del tutto indimostrate sia quanto al loro manifestarsi, sia quanto all'intensità di tale presunta ingerenza, sia, infine, quanto al nesso causale rispetto all'irreversibilità della crisi.
Per giurisprudenza costante, affinché l'ingerenza dei suoceri possa portare all'addebito della separazione, è necessario che la stessa ingerenza sia stata particolarmente oppressiva e abbia causato conflitti nella vita della coppia;
dunque, che l'ingerenza sia stata la causa principale della rottura del matrimonio, che abbia raggiunto un'intensità tale, per frequenza e gravità, da pregiudicare il rapporto di coppia ed il soddisfacimento delle fondamentali, preminenti esigenze della famiglia e che il coniuge coinvolto non abbia saputo o voluto prendere le distanze dai propri genitori, contribuendo così alla crisi matrimoniale. Mentre, al contrario, non è sufficiente per l'addebito la circostanza che i suoceri siano stati invadenti o che vi siano semplici litigi all'interno del nucleo familiare.
Osserva il Tribunale che nel caso che occupa, l'interferenza del suocero nella vita della coppia non è stata puntualmente provata secondo gli stringenti canoni testé riportati;
così come è indimostrato che l'eccesiva presenza del suocero nella vita dei coniugi abbia influito negativamente sul decorso della vita coniugale, apparendo piuttosto smentita dalla circostanza per la quale i continui litigi tra suocero e genero poggiavano sulla intollerabilità della coabitazione, situazione foriera di attriti di cui anche la figlia -moglie complessivamente era vittima ( cfr in particolare teste di parte resistente Testimone_2
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito spiegata dal resistente.
3) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della figlia
Sul punto, il Collegio non ravvisa provate e serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi assenti nel caso di specie.
Va pertanto confermata l'OP del dep. il 21.10.2021 quanto ad affido condiviso, collocamento della figlia con la madre e calendario di visita paterno, salvi migliori accordi tra i genitori.
4) Sul contributo di mantenimento in favore della figlia
Le parti controvertono in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento ordinario dell'unica figlia minore (10 anni), non quantizzandolo la ricorrente (che insiste nella Per_1
Pag. 5 di 8 misura complessiva, per sé e per la figlia, pari ad € 600,00 mensili) mentre il resistente, pur riconoscendosi obbligato, si rimette alle determinazioni del giudicante che tengano conto della sua attuale condizione di disoccupazione.
Per principio consolidato “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551) e che “lo stato di disoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficienti a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.
Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio di confermare a carico del resistente la misura del mantenimento ordinario in favore della minore stabilita in sede di OP e, dunque, in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
Inoltre, alla luce della recente ordinanza della Corte di cassazione n. 4672 del 22.2.2025, in virtù della collocazione della figlia presso la madre, il Collegio ritiene di Per_1 riconoscere alla ricorrente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico Universale spettante alla minore.
5) Sull' assegno di mantenimento in favore della ricorrente
La domanda è avversata dal resistente facendo leva sia sulla addebitabilità della separazione nonché sulla giovane età della moglie ( cl. 1994) .
È noto che la separazione personale, a differenza del c.d. divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
In altri termini, nella permanenza, in costanza di separazione, degli obblighi assistenziali tra coniugi, all'assegno di mantenimento è riconosciuta una funzione tendenzialmente riequilibrativa/ricostituiva del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nell'ipotesi in cui vi sia un apprezzabile divario reddituale e patrimoniale. Presupposti che devono concorrere per l'accertamento dell'an del diritto alla percezione dell'assegno sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economico patrimoniale tra i coniugi.
Ulteriore parametro per la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento è rappresentato dalla durata del matrimonio, tanto più lungo è il matrimonio, tanto maggiore è
l'abitudine che il coniuge ha fatto al tenore di vita comune.
Nel caso di specie, è emersa la sostanziale breve durata del matrimonio (meno di un anno e mezzo;
e complessivamente circa sei anni considerando la convivenza precedente dal 2013 – ma per alcuni per alcuni periodi, anche separatamente - fino alla cessazione della stessa : estate 2019); la on ha mai lavorato ed il , seppur alla costante ricerca di un lavoro, è stato CP_2 P_
Pag. 6 di 8 disoccupato per gran parte del tempo, potendo concludersi che le parti non hanno dimostrato di aver goduto, in costanza di matrimonio, di un tenore di vita superiore alla media, così come non è emersa una sostanziale e oggettiva disparità economico- patrimoniale tra i coniugi.
Inoltre, la ricorrente non ha assolto all'obbligo di documentare la propria situazione reddituale (che si disconosce completamente), così come non ha neanche dedotto e/o dimostrato di patire particolari impedimenti di qualsiasi natura allo svolgimento di attività lavorativa.
Il Collegio ritiene, dunque, che - alla luce della giovane età della ricorrente (31 anni), delle sua capacità lavorativa ancorché generica non risultata esclusa o limitata da alcun impedimento – nulla le vada riconosciuto ab origine a titolo di mantenimento sussistendo tali condizioni ostative sin dall'introduzione del giudizio e nulla avendo la ricorrente dimostrato in proprio favore nel corso del giudizio ( “ove accertata nel corso del giudizio l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti Cass. sez. I, 14/11/2023, n.31635)
6. Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 co.1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi e – smg –; CP_2 Controparte_1
B) Rigetta le reciproche domande di addebito;
C) Dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
D) Conferma - salvo migliori accordi - l'O.P del 21.102021 - quanto a calendario di visita paterno;
;
E) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat-Foi, con modalità tracciabili ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo vigente protocollo tra il Tribunale e il C.O.A di Vibo Valentia del 15.6.2023;
F) Riconosce alla ricorrente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico
Universale spettante alla figlia;
Persona_3
Pag. 7 di 8 G) Revoca l'O.P. in quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente alla quale nulla va riconosciuto a tale titolo;
H) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto
(R.A.M. Anno 2018, Parte II, Serie A, Atto n. 2) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
I) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 14.7.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 906/2021 trattenuta in decisione con termini ex art 190 cpc all'udienza sostitutiva dell'11.2.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Altieri – giusta procura in atti -
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Pistininzi – giusta procura in atti -
Resistente
nonché
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.7.2021, - premesso di aver contratto matrimonio CP_2 concordatario con in data 13.5.2018; che dall'unione, iniziata dapprima con una Controparte_1 convivenza nel 2013, nasceva una bambina, (cl. 2015) – chiedeva pronunciarsi, per le Per_1 ragioni dettagliatamente indicate in ricorso, la separazione dei coniugi con addebito al marito per infedeltà e comportamenti contrari ai doveri coniugali e genitoriali, con le
Pag. 1 di 8 statuizioni consequenziali, tra cui l'affido esclusivo della figlia, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia nella misura complessiva di € 600,00 mensili, il riconoscimento del 100% dell'assegno unico.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, contestando tuttavia la ricostruzione attorea e avanzando a sua volta domanda di addebito alla ricorrente, la quale avrebbe determinato la crisi coniugale a causa del suo atteggiamento ossessivo e per aver consentito eccessive intromissioni paterne nella vita di coppia;
insisteva per l'affido condiviso e si dichiarava disponibile al mantenimento per la bambina in misura proporzionale alle proprie condizioni economiche;
chiedendo infine il rigetto della domanda di mantenimento della ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dep. il 21.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso della figlia Per_1 disciplinava il diritto di visita paterno;
obbligava il resistente al mantenimento ordinario della figlia in misura di € 200,00 mensili - oltre al 50% delle spese straordinarie - e della moglie in € 100,00 mensili;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I..
Depositate le memorie integrative e le memorie istruttorie;
ammesse e raccolte le prove testimoniali, le parti precisavano le conclusioni indi la causa era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Il PM concludeva in data 28.5.2025.
Le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche.
Motivi della decisione 1) Sullo status
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze in atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza fra i coniugi di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità grave ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, che hanno reso, di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza, da tempo irrimediabilmente interrotta, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Invero, la gravità delle reciproche accuse, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della coabitazione ('estate 2019), sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c., essendo rimaste prive di riscontro probatorio le rispettive domande di addebito.
2) Sulle reciproche domande di addebito 2.1) Sull'addebito al resistente
La domanda di addebito avanzata dalla on è fondata e va pertanto disattesa non CP_2 avendo trovato adeguato supporto probatorio le deduzioni attoree sull'origine e sulla sua incidenza nella crisi coniugale (violazione dei doveri di assistenza e infedeltà).
Giova permettere che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia riconducibile eziologicamente al
Pag. 2 di 8 comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis cfr. Cass. sez. I, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del 16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018).
La pronuncia di addebito presuppone, invero, l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato effettivamente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre è esclusa nei casi in cui emerga che il rapporto fosse già compromesso per altre cause poiché in questo caso la condotta violativa è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che invoca l'addebito la quale deve, altresì, dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi e non il mero effetto di essa (Cass. n. 16691/2020; n.16822/2022).
Osserva il Tribunale come già dalla prospettazione dei fatti fornita dalle parti e dalla successiva istruttoria processuale, sia emerso il quadro di una relazione coniugale di fatto in crisi da tempo, tanto da aver raggiunto un totale distacco emotivo e affettivo che può considerarsi l'effettiva causa della separazione.
È la stessa narrazione della ricorrente ad evidenziare l'anteriorità della crisi coniugale;
nell'esposizione delle circostanze che hanno determinato i coniugi a separarsi, la CP_2 riferisce, invero che, dopo una serie di trasferimenti alla ricerca di lavoro, rientrati dal nord Italia, nel mese di luglio 2019, il si trasferiva a Catanzaro ospite del di lei padre P_
) al fine di lavorare presso un Villaggio turistico. Dopo essere stato ospite Persona_2 del suocero per circa un mese, a settembre 2019 il si determinava a prendere una P_ casa in affitto e, una volta trasferitosi, manifestava alla moglie la volontà di separarsi consensualmente.
La ricorrente aggancia a questo momento l'inizio di una sorta di trascuratezza verso la moglie e la figlia “da qui il rapporto si logorava incidendo su ciò anche l'instaurazione di una relazione sentimentale con altra donna”.
Il resistente sostiene, di contro, che la frequentazione con un'altra donna sia avvenuta successivamente alla separazione di fatto tra i coniugi e, dunque, piuttosto che costituirne la causa, ne sia stata l'effetto in quanto non causalmente determinante stante l'anteriorità della crisi già in atto e motivo per il quale a settembre 2019 decise di prendere una casa ove vivere da solo e intraprendere la separazione.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente sono rimaste sul piano meramente assertivo e neppure le prove testimoniali hanno corroborato il quadro delineato dalla rectius, CP_2 nulla è stato provato circa la sussistenza di un nesso di causalità tra la crisi coniugale e la relazione intrapresa dal . P_
Invero, la testimonianza resa dall'unico teste di parte ricorrente (il padre, Persona_2 escusso all'udienza del 19.9.2023) poggia fondamentalmente su dichiarazioni de relato ed anche generiche non essendo, peraltro, collocate temporalmente.
Il teste a riferito di “aver appreso”, presso il Villaggio turistico a Copanello dove CP_2 lavoravano genero e suocero, che nell'estate (2019) il genero si frequentava con una ragazza e di aver sempre “appreso” che nell'abitazione successivamente reperita, il P_ frequentava l'altra donna.
Pag. 3 di 8 Trattasi all'evidenza di testimonianze de relato ex parte prive di valenza probatoria;
invero in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" (come il citato teste) e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità ( ex multis sez. 1, Sent. n. 8358 del 03/04/2007; Sez. 1, Sent. n. 569 del 15/01/2015; Ord. n. 7746 del 08/04/2020).
Tale indiretta, irrilevante testimonianza non è dunque idonea a superare quanto affermato da (allora e attuale compagna del , escussa all'udienza del 19.9.2023) CP_3 P_ la quale, seppur confermando di aver conosciuto il resistente nell'estate 2019 presso il Villaggio dove lavoravano, colloca l'inizio della relazione con lo stesso ai primi mesi del 2020, dunque successivamente alla separazione di fatto avvenuta nell'estate 2019.
Pertanto, ritiene il Collegio che la frattura definitiva del rapporto coniugale tra le odierne parti, può temporalmente collocarsi durante l'estate del 2019, tant'è che, già a settembre dello stesso anno (come documentalmente provato), il resistente cercava di formalizzare detta separazione proponendo una definizione consensuale (lettera in atti).
2.2.) Sull'addebito alla ricorrente
Anche la domanda di addebito alla formulata dal resistente non merita CP_2 accoglimento.
Il resistente adduce a sostegno il carattere ossessivo della stessa e le ingerenze continue nella vita familiare della giovane coppia da parte del suocero.
Richiamati i già enunciati principi che governano l'addebitabilità, osserva il Collegio che anche in tal caso non è stata fornita prova della condotta antidoverosa tanto meno del nesso eziologico ovvero che la crisi coniugale sia stata determinata dalle interferenze del
, venendo piuttosto in rilievo che la giovane coppia spontaneamente facesse Persona_2 eccessivo affidamento sul padre della (vivevano presso la sua abitazione a Mileto, il CP_2 suocero reperiva un lavoro al genero ospitandolo presso la sua abitazione in Catanzaro).
Nessuna prova è stata fornita sui fatti dedotti dal resistente neanche dai suoi testimoni invero, il teste (padre del resistente : udienza del 12.3.2024), ha riferito di Testimone_1 generiche intromissioni del nella vita della coppia senza però circostanziare Persona_2 tale supposta interferenza, anzi precisando che di tale situazione era stato “informato dal figlio”, ma di non aver assistito personalmente, se non che a generici litigi tra genero e suocero.
Analogamente anche l'altra teste, (madre del resistente : ud 10.9.2024), Testimone_2 affermava di “aver appreso dal figlio” che il suocero si intrometteva nella loro vita coniugale;
raccontava di litigi tra il suocero e la coppia, perché sostanzialmente il primo desiderava
Pag. 4 di 8 tornare in possesso della propria abitazione a Mileto (ove la coppia viveva) come dimostrava il litigio a cui aveva assistito in cui il suocero intimava al resistente di andarsene di casa.
Da tale ultima testimonianza emerge con nettezza che l'acredine del suocero non fosse rivolta al solo genero con l'intento di interferire nella vita di coppia della figlia, ma fosse invece rivolta proprio alla coppia coniugale e motivata dall'esigenza di riappropriarsi dell'esclusivo godimento della propria abitazione;
entrambi i testi di parte resistente, infatti, menzionano un episodio in cui, a seguito di un litigio tra il e i coniugi Persona_2
il primo cacciò bruscamente di casa la coppia, costringendola a cercare Parte_2 rifugio e ospitalità presso i genitori del resistente (testi) .
Alla stregua dei superiori principi, il Collegio reputa infondata la domanda di addebito avanzata da parte resistente le cui deduzioni circa l'intromissione del suocero nella vita coniugale, sono rimaste del tutto indimostrate sia quanto al loro manifestarsi, sia quanto all'intensità di tale presunta ingerenza, sia, infine, quanto al nesso causale rispetto all'irreversibilità della crisi.
Per giurisprudenza costante, affinché l'ingerenza dei suoceri possa portare all'addebito della separazione, è necessario che la stessa ingerenza sia stata particolarmente oppressiva e abbia causato conflitti nella vita della coppia;
dunque, che l'ingerenza sia stata la causa principale della rottura del matrimonio, che abbia raggiunto un'intensità tale, per frequenza e gravità, da pregiudicare il rapporto di coppia ed il soddisfacimento delle fondamentali, preminenti esigenze della famiglia e che il coniuge coinvolto non abbia saputo o voluto prendere le distanze dai propri genitori, contribuendo così alla crisi matrimoniale. Mentre, al contrario, non è sufficiente per l'addebito la circostanza che i suoceri siano stati invadenti o che vi siano semplici litigi all'interno del nucleo familiare.
Osserva il Tribunale che nel caso che occupa, l'interferenza del suocero nella vita della coppia non è stata puntualmente provata secondo gli stringenti canoni testé riportati;
così come è indimostrato che l'eccesiva presenza del suocero nella vita dei coniugi abbia influito negativamente sul decorso della vita coniugale, apparendo piuttosto smentita dalla circostanza per la quale i continui litigi tra suocero e genero poggiavano sulla intollerabilità della coabitazione, situazione foriera di attriti di cui anche la figlia -moglie complessivamente era vittima ( cfr in particolare teste di parte resistente Testimone_2
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito spiegata dal resistente.
3) Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita della figlia
Sul punto, il Collegio non ravvisa provate e serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi assenti nel caso di specie.
Va pertanto confermata l'OP del dep. il 21.10.2021 quanto ad affido condiviso, collocamento della figlia con la madre e calendario di visita paterno, salvi migliori accordi tra i genitori.
4) Sul contributo di mantenimento in favore della figlia
Le parti controvertono in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento ordinario dell'unica figlia minore (10 anni), non quantizzandolo la ricorrente (che insiste nella Per_1
Pag. 5 di 8 misura complessiva, per sé e per la figlia, pari ad € 600,00 mensili) mentre il resistente, pur riconoscendosi obbligato, si rimette alle determinazioni del giudicante che tengano conto della sua attuale condizione di disoccupazione.
Per principio consolidato “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551) e che “lo stato di disoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficienti a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.
Alla stregua di quanto sopra, ritiene il Collegio di confermare a carico del resistente la misura del mantenimento ordinario in favore della minore stabilita in sede di OP e, dunque, in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
Inoltre, alla luce della recente ordinanza della Corte di cassazione n. 4672 del 22.2.2025, in virtù della collocazione della figlia presso la madre, il Collegio ritiene di Per_1 riconoscere alla ricorrente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico Universale spettante alla minore.
5) Sull' assegno di mantenimento in favore della ricorrente
La domanda è avversata dal resistente facendo leva sia sulla addebitabilità della separazione nonché sulla giovane età della moglie ( cl. 1994) .
È noto che la separazione personale, a differenza del c.d. divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
In altri termini, nella permanenza, in costanza di separazione, degli obblighi assistenziali tra coniugi, all'assegno di mantenimento è riconosciuta una funzione tendenzialmente riequilibrativa/ricostituiva del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nell'ipotesi in cui vi sia un apprezzabile divario reddituale e patrimoniale. Presupposti che devono concorrere per l'accertamento dell'an del diritto alla percezione dell'assegno sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economico patrimoniale tra i coniugi.
Ulteriore parametro per la determinazione della misura dell'assegno di mantenimento è rappresentato dalla durata del matrimonio, tanto più lungo è il matrimonio, tanto maggiore è
l'abitudine che il coniuge ha fatto al tenore di vita comune.
Nel caso di specie, è emersa la sostanziale breve durata del matrimonio (meno di un anno e mezzo;
e complessivamente circa sei anni considerando la convivenza precedente dal 2013 – ma per alcuni per alcuni periodi, anche separatamente - fino alla cessazione della stessa : estate 2019); la on ha mai lavorato ed il , seppur alla costante ricerca di un lavoro, è stato CP_2 P_
Pag. 6 di 8 disoccupato per gran parte del tempo, potendo concludersi che le parti non hanno dimostrato di aver goduto, in costanza di matrimonio, di un tenore di vita superiore alla media, così come non è emersa una sostanziale e oggettiva disparità economico- patrimoniale tra i coniugi.
Inoltre, la ricorrente non ha assolto all'obbligo di documentare la propria situazione reddituale (che si disconosce completamente), così come non ha neanche dedotto e/o dimostrato di patire particolari impedimenti di qualsiasi natura allo svolgimento di attività lavorativa.
Il Collegio ritiene, dunque, che - alla luce della giovane età della ricorrente (31 anni), delle sua capacità lavorativa ancorché generica non risultata esclusa o limitata da alcun impedimento – nulla le vada riconosciuto ab origine a titolo di mantenimento sussistendo tali condizioni ostative sin dall'introduzione del giudizio e nulla avendo la ricorrente dimostrato in proprio favore nel corso del giudizio ( “ove accertata nel corso del giudizio l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti Cass. sez. I, 14/11/2023, n.31635)
6. Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 co.1, cod. civ., la separazione personale dei coniugi e – smg –; CP_2 Controparte_1
B) Rigetta le reciproche domande di addebito;
C) Dispone l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1 madre;
D) Conferma - salvo migliori accordi - l'O.P del 21.102021 - quanto a calendario di visita paterno;
;
E) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat-Foi, con modalità tracciabili ed entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo vigente protocollo tra il Tribunale e il C.O.A di Vibo Valentia del 15.6.2023;
F) Riconosce alla ricorrente la facoltà di richiedere interamente l'Assegno Unico
Universale spettante alla figlia;
Persona_3
Pag. 7 di 8 G) Revoca l'O.P. in quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente alla quale nulla va riconosciuto a tale titolo;
H) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mileto
(R.A.M. Anno 2018, Parte II, Serie A, Atto n. 2) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile);
I) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 14.7.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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