Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 15/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20775/2024 R.G.
TRA
c.f. rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
MONTESANO GIANLUIGI e SORRENTINO LUCIANO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO CP_1
DIODATA elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.10.24 parte istante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-001639253 (successiva al seguente atto di accertamento
.5100.14/02/2019.0080647 del 14/02/2019) notificatale il 3/09/2024, e relativa a omesso CP_1 versamento di contributi previdenziali per l'anno 2017. A fondamento della domanda, eccepiva in via preliminare l'omessa notifica degli atti di accertamento e la maturata decadenza;
nel merito, eccepiva la prescrizione del credito ex art. 28 della L. 689/1981. Costituitasi parte convenuta, la stessa evidenziava l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti prodromici ed il mancato decorso del termine di prescrizione.
Preliminarmente va rilevato come non vi è contestazione dell'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, bensì si assume l'omessa notifica degli atti di accertamento ad essa sottostanti, con conseguente maturata decadenza per violazione dei termini prescritti dall'art. 14 della Legge
689/1981. Orbene, quest'ultimo - Protocollo .5100.14/02/2019.0080647 del 14/02/2019 – dal numero CP_1 della AR 78603114047-4 – risulta notificato il 26.2.19 a mani del portiere. L'assunto secondo cui le notifiche mediante consegna al portiere sarebbero nulle in mancanza dell'avviso di ricevimento, essendo insufficiente la mera spedizione, è infondato. Infatti, tale principio vale per la raccomanda contenente l'avviso di avvenuto deposito, spedita al destinatario in ipotesi di mancata consegna per irreperibilità c.d. "relativa"; non vale, viceversa, per la diversa ipotesi di consegna al portiere, per la quale la legge (cfr. art. 139 c.p.c.) prescrive l'invio di una raccomanda semplice: infatti, "nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso della L. n. 890 del 1982, art. 8, (e dell'art. 140 c.p.c.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007). Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una situazione CP_1 che presentava peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi che giustificassero una dilatazione dei tempi di verifica. L'opposizione conclusivamente va accolta. Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede: a) accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nell'Ordinanza Ingiunzione opposta n. 0I-001639253; b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. CP_1
2.696,00, oltre €. 118,50 per esborsi, ed oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 15.1.25
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Roberta Manzon