Sentenza 30 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17921 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 2/11/2017 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. R. Scutieri, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. M. G. Negrini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia, emessa il 13 luglio 2016 dal Tribunale di Monza, con la quale NO US era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art. 56, 624 cod. pen.
1.1. Si tratta della contestazione del tentativo di sottrazione di merci all'interno del supermercato Esselunga, sito in Monza, commesso occultandole all'interno di due borse, senza consegnarle alla cassa per il pagamento, evento non riuscito per l'intervento dell'addetta alla sorveglianza.
2. Avverso la descritta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si assume che l'eccezione posta con l'atto di appello, circa la ritualità della querela non era quella rispetto alla quale la Corte territoriale aveva motivato richiamando giurisprudenza sulla legittimazione a proporre l'istanza punitiva del direttore dell'esercizio commerciale. Si era, invece, eccepita la carenza di poteri del querelante, quale rappresentante del Presidente del Consiglio di amministrazione che, nella specie, aveva rilasciato procura speciale in via preventiva, alla costituzione di parte civile. Si assumeva che detta procura in quanto generica, era inidonea a fornire al procuratore speciale il potere di presentare querela.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all'esclusione dell'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. Il valore dei beni deve essere considerato in ordine alla natura tentata della condotta, non potendo condividersi il richiamo ai precedenti penali del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il pregiudizio, in concreto, per la parte lesa, secondo il ricorrente, sarebbe davvero modesto, posto che il valore dei beni è pari ad euro 361,95, peraltro immediatamente restituiti. La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, tiene conto solo dei precedenti penali dell'imputato.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'esame degli atti, debitamente allegati dal ricorrente, ha consentito di verificare che la procura rilasciata per proporre querela è specifica e non lascia adito a dubbi circa l'espressa volontà di conferire, al denunciante, il potere di presentare l'istanza punitiva per l'Esselunga s.p.a.. Né risulta specifica la denunciata carenza di potere rappresentativo da parte del Vice Presidente del Consiglio di amministratore, che ha conferito la procura, indicato nell'atto quale legale rappresentante della s.p.a.. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile, posto che il giudice di appello con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. reputando che l'entità dell'offesa arrecata al bene protetto, non possa essere considerata di minima entità, non solo per il valore della merce, ma anche per la qualità dei precedenti penali, espressione di abitualità del comportamento. In tale parte i giudici di secondo grado hanno fatto buon governo dell'indirizzo di questa Corte, nella sua composizione più autorevole, secondo il quale il tenore letterale della norma lascia intendere che l'abitualità si concretizzi, in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si deve valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.. Tale motivazione deve essere apprezzata seguendo il criterio interpretativo enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01) a mente del quale occorre ritenere che le precedenti condanne configurino l'abitualità del comportamento in caso di reiterazione di condotte della medesima indole in senso sostanziale, come delineata dall'art.101 cod. pen. (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Marchese, Rv. 274186 - 01; Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Genchi, Rv. 261869-01; Sez. 1, n. 44255, del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800-01; Sez.1, n. 27906 del 15/04/20/14, Stocco, Rv. 260500-01). Nella giurisprudenza di legittimità si è fatto riferimento a vari parametri, riguardanti le circostanze oggettive, le condizioni di ambiente e di persona nelle quali le azioni sono state compiute, aspetti che rendano palese l'inclinazione verso un'identica tipologia criminosa, a modalità di esecuzione che rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa. In definitiva si è sostenuto (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107) che, ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso al vaglio, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Corretta è, dunque, la motivazione nella parte in cui valorizza precedenti penali per furto, estorsione e ricettazione, commessi in ampio contesto temporale, concludendo nel senso dell'abitualità del comportamento, rispetto al delitto di furto sub iudice.
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che è onere dell'imputato provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della sussistenza della circostanza attenuante di cui si invoca il riconoscimento (Sez. 1, n. 2663 del 3/12/2010, P., Rv. 249548) e che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale, per la persona offesa dal reato, è di rilevanza minima (Sez. U. n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528) va osservato che, nel caso in esame, tale onere non è stato soddisfatto. Il ricorrente, al riguardo, ha formulato una valutazione di merito sul modesto valore delle cose sottratte, contraddetta dalla circostanza secondo la quale il valore commerciale dei descritti beni (prossimo a 400,00 euro), secondo la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, non può considerarsi di intrinseca rilevanza minima. Né va taciuto che, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno deve essere valutata, anzitutto, con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre quello subiettivo (riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo) ha valore sussidiario e viene in considerazione quando il primo, da solo, non appaia decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, possa rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e, quindi, tale da escludere l'applicabilità dell'attenuante (Sez. 5, n. 32097 del 31/05/2011, D'A.; Sez. 4, n. 31391 del 21/04/2010, S.). Quanto al rigetto delle circostanze attenuanti generiche, questo è debitamente e congruamente motivato. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali (ex multis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
4. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, somma che si ritiene determinare equitativamente, nella misura indicata, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Enrico Vit