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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(all'anagrafe (CF: , Parte_1 Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orietta FERRARI presso il cui studio in Sanremo alla via XX Settembre 49 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe ) Parte_1 Per_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile autorizzando la rettificazione del sesso e del nome e conseguentemente disporre e attribuire a , nato il Persona_1 19/08/1998 a Genova, il sesso femminile ed il nome 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova Parte_1 di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/ e la correzione e la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il Per_
“sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato in Cassandra disponendo e ordinando che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Parte_1 parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 3) per l'effetto, disporre, altresì, che Parte_1 Parte_1 i competenti Uffici del Comune di nascita di Genova e di residenza del Comune di Sanremo, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile del nominativo onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di Persona_1 riconoscimento, passaporto, licenze, abilitazioni titoli di studio o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, in Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex art. Parte_1 Persona_1
473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, celibe e senza figli, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguita nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, a 1 dott. Pasquale LONGARINI partire del 2020, il percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica per la transizione (Male to Female), supportato nel suo percorso dalla dott.ssa specializzata in psicoterapia e sessuologia clinica e dalla Controparte_1
del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenza Persona_2 dell'ASL1 Ambulatorio per le incongruenze di genere, a partire del 2022, la terapia ormonale affermativa di genere di genere presso la clinica Endocrinologia dell'Ospedale di San Martino di Genova dopo esserLe stato diagnosticato un una “disforia di genere”, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere femminile si fa chiamare nome con il quale si Parte_1 presenta ed è riconosciuta nei vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di con quella “psico-sessuale”, Parte_1 evocava in giudizio la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a Per_1 Parte_1
1.2) Sentita (all'anagrafe ), che, lucida/ben Parte_1 Per_1 orientata/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di rischio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a Per_1 Parte_1 ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle io (all'anagrafe ), matura per la precisione, la causa veniva Parte_1 Per_1 rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 12.12.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (valutazione psico-diagnostica del 18.05.2022; relazione dott.ssa del 6.6.2022; certificato dott.ssa del Controparte_1 Controparte_1
28.10.2024; perizia dott.ssa del 4.8.2025; referto endocrinologico del Persona_2
18.09.2024; referto endocrinologico del 19.03.202), la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con disforia di genere Parte_1 Per_1 acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«si certifica che il IG …. è affetto da disforia di genere», relazione dott.ssa Persona_1 [...] el 6.6.2022; «si certifica che il IG …. è affetto da disforia di CP_1 Persona_1 genere», certificato dott.ssa del 28.10.2024; «In conclusione … si Controparte_1 evince che la paziente presenta una Disforia di Genere», perizia dott.ssa Per_2
del 4.8.2025]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di
[...] genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero e siano decisamente femminili, come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente 2 dott. Pasquale LONGARINI femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso ormonale, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi a terapia ormonale di transizione, necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica, sin dall'adolescenza, vive come una donna;
è estremamente determinata, ha compiuto già trasformazioni corporee, delle quale ha tratto “benessere soggettivo”. È già una donna, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale femminile. Il percorso psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile («… si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di chirurgia affermativa di genere, che si considera essere il trattamento d'elezione per tale tipo di condizione psichica. Parimenti la rettifica del dato anagrafico potrà consentire a un pieno CP_2 riconoscimento della propria identità di genere maschile a livello istituzionale e sociale», relazione dott.ssa ) Per_2
2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal 2024 la terapia con ormoni femminili;
_ essendoLe stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la
3 dott. Pasquale LONGARINI trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 4 dott. Pasquale LONGARINI riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_1
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato endocrinologico e la relazione clinica Per_3 conclusiva.
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico–legale, che (all'anagrafe ), motivata da una Parte_1 Per_1 radicata percezione di appartenenza al sesso femminile, abbia ormai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da attraverso il percorso ormonale femminilizzante e Parte_1
l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 12.12.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome
“ ” con quello di “ , nome con il quale era ed è conosciuta nell'ambiente Per_1 Parte_1 sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” anziché “ , nome con Per_1 Parte_1 il quale è già nota nel suo ambiente sociale liare, ed i maschile a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da Parte_2
risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte
[...]
è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei 5 dott. Pasquale LONGARINI caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143). 2.5)
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Persona_1 n Sanremo (IM) alla via Val d'Olivi n.253, aver C.F._1 siche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “Cassandra”
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: e Persona_1 C.F._1
o (IM) alla via Val d'Olivi n.253, co da maschile a femminile e modifica del prenome da a e, per l'effetto, Per_1 Parte_1 dispone che i competenti Uffici del Comune d nza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_1 Persona_1 rettificazione/ad sostituzio documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1557/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(all'anagrafe (CF: , Parte_1 Persona_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orietta FERRARI presso il cui studio in Sanremo alla via XX Settembre 49 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe ) Parte_1 Per_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile autorizzando la rettificazione del sesso e del nome e conseguentemente disporre e attribuire a , nato il Persona_1 19/08/1998 a Genova, il sesso femminile ed il nome 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova Parte_1 di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/ e la correzione e la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il Per_
“sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di sia rettificato ed inteso il prenome di ed il nome sia perciò rettificato in Cassandra disponendo e ordinando che ogni atto dello Stato Civile riferito alla Parte_1 parte attrice sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto 3) per l'effetto, disporre, altresì, che Parte_1 Parte_1 i competenti Uffici del Comune di nascita di Genova e di residenza del Comune di Sanremo, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile del nominativo onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di Persona_1 riconoscimento, passaporto, licenze, abilitazioni titoli di studio o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, in Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex art. Parte_1 Persona_1
473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, celibe e senza figli, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguita nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere femminile, in contrasto con il sesso ed il genere maschile attribuitogli alla nascita, avviando, a 1 dott. Pasquale LONGARINI partire del 2020, il percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica per la transizione (Male to Female), supportato nel suo percorso dalla dott.ssa specializzata in psicoterapia e sessuologia clinica e dalla Controparte_1
del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenza Persona_2 dell'ASL1 Ambulatorio per le incongruenze di genere, a partire del 2022, la terapia ormonale affermativa di genere di genere presso la clinica Endocrinologia dell'Ospedale di San Martino di Genova dopo esserLe stato diagnosticato un una “disforia di genere”, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi femminilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere femminile si fa chiamare nome con il quale si Parte_1 presenta ed è riconosciuta nei vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di con quella “psico-sessuale”, Parte_1 evocava in giudizio la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile negli atti di stato civile, cambio del nome da a Per_1 Parte_1
1.2) Sentita (all'anagrafe ), che, lucida/ben Parte_1 Per_1 orientata/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di rischio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a Per_1 Parte_1 ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle io (all'anagrafe ), matura per la precisione, la causa veniva Parte_1 Per_1 rimessa la Collegio per la decisione nell'udienza del 12.12.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (valutazione psico-diagnostica del 18.05.2022; relazione dott.ssa del 6.6.2022; certificato dott.ssa del Controparte_1 Controparte_1
28.10.2024; perizia dott.ssa del 4.8.2025; referto endocrinologico del Persona_2
18.09.2024; referto endocrinologico del 19.03.202), la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con disforia di genere Parte_1 Per_1 acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«si certifica che il IG …. è affetto da disforia di genere», relazione dott.ssa Persona_1 [...] el 6.6.2022; «si certifica che il IG …. è affetto da disforia di CP_1 Persona_1 genere», certificato dott.ssa del 28.10.2024; «In conclusione … si Controparte_1 evince che la paziente presenta una Disforia di Genere», perizia dott.ssa Per_2
del 4.8.2025]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di
[...] genere femminile, in contrasto con il sesso e il genere maschile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero e siano decisamente femminili, come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente femminilizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente 2 dott. Pasquale LONGARINI femminili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lei radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere femminile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere femminile strutturata, che la spingeva ad iniziare il percorso ormonale, desiderando fortemente di vivere stabilmente da donna in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al femminile, tanto da sottoporsi a terapia ormonale di transizione, necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica, sin dall'adolescenza, vive come una donna;
è estremamente determinata, ha compiuto già trasformazioni corporee, delle quale ha tratto “benessere soggettivo”. È già una donna, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso femminile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è donna in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale femminile. Il percorso psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile («… si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di chirurgia affermativa di genere, che si considera essere il trattamento d'elezione per tale tipo di condizione psichica. Parimenti la rettifica del dato anagrafico potrà consentire a un pieno CP_2 riconoscimento della propria identità di genere maschile a livello istituzionale e sociale», relazione dott.ssa ) Per_2
2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal 2024 la terapia con ormoni femminili;
_ essendoLe stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere femminile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno donna a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la
3 dott. Pasquale LONGARINI trasformazione dal modello maschile a quello femminile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 4 dott. Pasquale LONGARINI riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_1
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato endocrinologico e la relazione clinica Per_3 conclusiva.
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico–legale, che (all'anagrafe ), motivata da una Parte_1 Per_1 radicata percezione di appartenenza al sesso femminile, abbia ormai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da attraverso il percorso ormonale femminilizzante e Parte_1
l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere femminile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 12.12.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome
“ ” con quello di “ , nome con il quale era ed è conosciuta nell'ambiente Per_1 Parte_1 sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome “ ” anziché “ , nome con Per_1 Parte_1 il quale è già nota nel suo ambiente sociale liare, ed i maschile a femminile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da Parte_2
risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte
[...]
è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei 5 dott. Pasquale LONGARINI caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143). 2.5)
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando,
1) dichiara nato a [...] il [...] (CF: Persona_1 n Sanremo (IM) alla via Val d'Olivi n.253, aver C.F._1 siche, psicologiche e sociali corrispondenti al sesso femminile e che risponde al nome proprio di “Cassandra”
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti nato a [...] il [...] (CF: e Persona_1 C.F._1
o (IM) alla via Val d'Olivi n.253, co da maschile a femminile e modifica del prenome da a e, per l'effetto, Per_1 Parte_1 dispone che i competenti Uffici del Comune d nza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_1 Persona_1 rettificazione/ad sostituzio documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI