Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Sentenza 23 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/12/2023, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2023
N. 00890/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01018/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2005,
originariamente proposto da CH MA, ID LU e AR MA, poi proseguito anche da AN MA, AL MA e CA MA in qualità di eredi di CH MA e ID LU, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Pesaro;
Regione Marche;
nei confronti
Pesaro Kite And Surf Association;
per l'annullamento
in parte qua, del Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 4/7/2005 relativamente al tratto Porto - Fosso Sejore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti hanno dichiarato di agire in qualità di aventi causa del defunto Sig. IO MA che, dall’anno 1970 all’anno 1983, aveva gestito uno stabilimento balneare su spiaggia demaniale ottenuta in concessione e ubicata innanzi alla sua proprietà.
Al riguardo riferiscono quanto segue:
- per effetto di alcune mareggiate, l’arenile subiva erosioni e la concessione non venne più rinnovata;
- ricostituitosi l’arenile, il Sig. IO MA presentava, nel 1999, nuova richiesta di concessione demaniale per il tratto in questione (avente un fronte mare di circa 40 ml), che però veniva concesso parzialmente (per un fronte mare di 15 ml) ad un limitrofo stabilimento balneare già esistente;
- avverso il comportamento dell’amministrazione comunale (silenzio) e poi contro tali provvedimenti, veniva proposto, a questo Tribunale, il ricorso n. 761/2001 parzialmente accolto con sentenza n. 80/2003 non impugnata e passata in giudicato.
Il Comune, dopo la predetta sentenza, avviava l’iter di approvazione di un nuovo piano particolareggiato di utilizzazione delle spiagge, nella cui versione adottata l’area demaniale in questione veniva destinata a spiaggia libera.
I ricorrenti, nel frattempo subentrati “mortis causa” al Sig. IO MA ed interessati anch’essi ad ottenere la concessione demaniale per riprendere l’attività del loro dante causa, presentavano osservazioni al piano che venivano parzialmente accolte con modifica della destinazione d’uso da spiaggia libera a spiaggia concedibile per lo svolgimento di attività collaterali, escludendo così la possibilità di ottenere una concessione per stabilimento balneare.
Il nuovo piano particolareggiato veniva infine approvato nei termini sopra indicati (per quanto qui interessa).
Avverso quest’ultimo atto di pianificazione è stato proposto l’odierno ricorso con cui i ricorrenti mirano, in ultima istanza quale bene della vita, a riottenere la concessione della spiaggia in oggetto per riallestire lo stabilimento balneare.
Si è costituito, per resistere al gravame, il solo Comune di Pesaro.
2. L’amministrazione resistente eccepisce, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché, con delibere di Consiglio Comunale n. 97/2011 e 164/2011 (non impugnate) è stata adottata e approvata una variante al piano particolareggiato che ha ripristinato l’originaria destinazione a spiaggia libera (prevista in sede di adozione del piano originario). L’amministrazione resistente allega, inoltre, che il piano particolareggiato oggetto dell’odierno gravame è medio tempore scaduto per decorrenza del termine decennale di validità. Di conseguenza il Comune di Pesaro, con delibere di Giunta Comunale nn. 10/2016 e 168/2016, ha adottato e approvato un nuovo piano particolareggiato che conferma la destinazione a spiaggia libera del tratto in questione. Anche quest’ultimo atto di pianificazione non è stato oggetto di gravame per quanto qui interessa.
I ricorrenti hanno replicato con memoria depositata in data 18/11/2023 (poi ribadita oralmente nella discussione in pubblica udienza), ritenendo che la destinazione a spiaggia libera, impressa all’area in oggetto dai successivi atti pianificatori, è in contrasto con la sentenza di questo Tribunale n. 80/2003 poiché rivela la volontà del Comune di Pesaro di sottrarsi al vincolo derivante dal giudicato che verrebbe così eluso.
2.1 A giudizio del Collegio l’eccezione di improcedibilità deve trovare condivisione.
2.2 In assenza di una formale e rituale impugnazione degli strumenti pianificatori sopravvenuti (non potendosi considerare tale la memoria depositata in data 18/11/2023 dai ricorrenti), questo Tribunale non può prendere in considerazione nessun tipo di censura che possa essere mossa al riguardo, dovendo invece prendere atto che l’attuale destinazione del bene (spiaggia libera) impedisce, ai ricorrenti, l’ottenimento del bene finale della vita cui ambiscono ovvero l’assegnazione, in concessione, per potervi impiantare uno stabilimento balneare.
Peraltro neppure è stato evidenziato l’interesse ad una pronuncia ex art. 34, comma 3, del c.p.a. in vista di una possibile futura azione risarcitoria.
2.3 Va comunque ulteriormente osservato, trattandosi di questione di merito già dedotta in ricorso avverso il precedente piano particolareggiato oggetto dell’odierna impugnazione (ormai decaduto), che il giudicato derivante dalla sentenza n. 80/2003 non obbligava il Comune ad imprimere, alla spiaggia in questione, una specifica destinazione anziché un’altra (spiaggia libera, spiaggia concedibile per stabilimento balneare, spiaggia concedibile per attività collaterali o altro) e non riconosceva alcun diritto di insistenza in favore del Sig. IO MA (cfr. par. 3 delle considerazioni in diritto). L’unico effetto conformativo era quello che, di fronte a due domande concorrenti per il medesimo tratto di spiaggia (quella del Sig. IO MA e quella del titolare dello stabilimento limitrofo) e per il medesimo utilizzo (sfruttamento come stabilimento balneare), il Comune avrebbe dovuto applicare l'art. 37, comma 1, del codice della navigazione e quindi, previo esame comparativo delle stesse, preferire quella che offriva maggiori garanzie di utilizzazione del bene in conformità con l'interesse pubblico.
Venuto tuttavia meno, per effetto di atti pianificatori sopravvenuti, il presupposto per accogliere una delle due (spiaggia concedibile per stabilimento balneare), è logicamente venuto meno anche l’obbligo del Comune di procedere all’esame comparativo delle stesse, poiché nessuna di queste risultava essere compatibile con la nuova destinazione (spiaggia libera) cioè con l’interesse pubblico che l’area demaniale deve soddisfare.
3. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative considerando l’esito del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO