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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2511/2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giaconia Giuseppe;
-ricorrente- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaezza
Livia;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 01/03/2023 parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI000414156, notificata il
10.8.2022, con cui è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2013.
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Caltagirone di cui all'ordinanza del 31.1.2023.
1 A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981,
l'intervenuta prescrizione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare, comunque, illegittima e/o infondata e, conseguentemente, annullare, revocare, privare di ogni effetto l'ordinanza ingiunzione n. 00414156, notificata a mezzo del servizio postale in data 10 agosto 2022, con la quale l sede di Catania ha intimato il pagamento della somma di € CP_1
30.006,60”.
Si è costituito in giudizio l' , riportandosi alla propria memoria di costituzione CP_1 depositata dinanzi al Tribunale di Caltagirone, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Contestualmente, l'Ente ha depositato in atti il provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta ai sensi del D.L.
48/2023.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato quietanza di versamento attestante l'intervenuto pagamento in data 23.1.2024 della somma pari alla metà della sanzione come rideterminata, ai sensi dell'art. 9 co. 5 del D.lgs. 8/2016.
Con successive note del 5.5.2024 l' ha contestato la tempestività dell'intervenuto CP_1 pagamento per essere stato effettuato successivamente al termine di sessanta giorni decorrenti dall'udienza del 23.11.2023.
Rinviata la causa, stante la manifestata intenzione di parte ricorrente di procedere al pagamento della restante metà degli importi oggetto di rideterminazione, all'udienza di discussione del 24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, il ricorrente ha insistito in atti e nella eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Occorre in via preliminare rilevare la tempestività del ricorso, essendo stata l'ordinanza opposta notificata in data 10.8.2022 ed essendo stato depositato l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone in data 8.9.2022, circostanze sulle quali nessuna contestazione è stata sollevata tra le parti.
2.2. Tanto chiarito, il ricorso è fondato, risultando assorbente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2 recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 811/2023 – est. dott. M. Fiorentino;
sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa
AU Renda).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L.
48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
3 dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210)”.
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non CP_1 implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più – rispettivamente – nel dicembre 2013 deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data
15.11.2017 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto CP_1 termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L.
4 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai CP_1 sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore delle sanzioni come rideterminate avuto riguardo all'art. 23 del D.L. 48/2023 e del concreto interesse delle parti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2511/2023 R.G. così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre CU pari ad € 43,00.
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
IA NS
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA NS, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2511/2023, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Giaconia Giuseppe;
-ricorrente- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Gaezza
Livia;
-resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 01/03/2023 parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI000414156, notificata il
10.8.2022, con cui è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2013.
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Caltagirone di cui all'ordinanza del 31.1.2023.
1 A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981,
l'intervenuta prescrizione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare, comunque, illegittima e/o infondata e, conseguentemente, annullare, revocare, privare di ogni effetto l'ordinanza ingiunzione n. 00414156, notificata a mezzo del servizio postale in data 10 agosto 2022, con la quale l sede di Catania ha intimato il pagamento della somma di € CP_1
30.006,60”.
Si è costituito in giudizio l' , riportandosi alla propria memoria di costituzione CP_1 depositata dinanzi al Tribunale di Caltagirone, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Contestualmente, l'Ente ha depositato in atti il provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta ai sensi del D.L.
48/2023.
Nelle more del giudizio parte ricorrente ha depositato quietanza di versamento attestante l'intervenuto pagamento in data 23.1.2024 della somma pari alla metà della sanzione come rideterminata, ai sensi dell'art. 9 co. 5 del D.lgs. 8/2016.
Con successive note del 5.5.2024 l' ha contestato la tempestività dell'intervenuto CP_1 pagamento per essere stato effettuato successivamente al termine di sessanta giorni decorrenti dall'udienza del 23.11.2023.
Rinviata la causa, stante la manifestata intenzione di parte ricorrente di procedere al pagamento della restante metà degli importi oggetto di rideterminazione, all'udienza di discussione del 24.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, il ricorrente ha insistito in atti e nella eccezione di decadenza ex art. 14 della L. 689/1981; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Occorre in via preliminare rilevare la tempestività del ricorso, essendo stata l'ordinanza opposta notificata in data 10.8.2022 ed essendo stato depositato l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone in data 8.9.2022, circostanze sulle quali nessuna contestazione è stata sollevata tra le parti.
2.2. Tanto chiarito, il ricorso è fondato, risultando assorbente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
2 recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 811/2023 – est. dott. M. Fiorentino;
sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa
AU Renda).
Va preliminarmente rilevato che l'atto impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 2, co.
1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (norma da ultimo modificata, quanto alla determinazione dell'ammontare della sanzione, dall'art. 23 del D.L.
48/2023).
L'art. 6 del D.lgs. n. 8/2016, intervenuto a depenalizzare in parte la fattispecie, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
3 dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210)”.
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non CP_1 implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più – rispettivamente – nel dicembre 2013 deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data
15.11.2017 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto CP_1 termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L.
4 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal
1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai CP_1 sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore delle sanzioni come rideterminate avuto riguardo all'art. 23 del D.L. 48/2023 e del concreto interesse delle parti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2511/2023 R.G. così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre CU pari ad € 43,00.
Catania, 26/11/2025
La giudice del lavoro
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