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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51319/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51319/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
OG (SOMALIA) l'08/05/1953, con il patrocinio dell'avv.
MARTIGNETTI MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
KO (UNGHERIA) il 14/03/1961;
RESISTENTE-NON COSTITUITA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 chiedeva Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Budapest (H) il
15.07.2000 con , trascritto presso il Comune di Controparte_1
Roma, precisando che dall'unione era nata la figlia (Losanna, Persona_1
20.08.2002) e che con sentenza parziale n. 13232/18 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra le parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che nulla fosse disposto per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente.
1 , sebbene ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio.
All'udienza del 20.01.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova orali e fatte precisare le conclusioni, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22, ed ordinava quindi la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla deve disporsi con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne, la quale risulta aver reperito un impiego stabile in Ungheria e avere raggiunto l'indipendenza economica, come si evince dalle buste paga versate in atti.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51319/2023, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Budapest (H) il 15.07.2000 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01341, parte 2, serie C07);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
06/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51319/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
OG (SOMALIA) l'08/05/1953, con il patrocinio dell'avv.
MARTIGNETTI MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
KO (UNGHERIA) il 14/03/1961;
RESISTENTE-NON COSTITUITA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 chiedeva Parte_1
che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Budapest (H) il
15.07.2000 con , trascritto presso il Comune di Controparte_1
Roma, precisando che dall'unione era nata la figlia (Losanna, Persona_1
20.08.2002) e che con sentenza parziale n. 13232/18 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale tra le parti, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con la moglie. Chiedeva, pertanto, che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento e che nulla fosse disposto per il mantenimento della figlia, maggiorenne ed economicamente indipendente.
1 , sebbene ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio.
All'udienza del 20.01.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova orali e fatte precisare le conclusioni, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22, ed ordinava quindi la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Nulla deve disporsi con riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne, la quale risulta aver reperito un impiego stabile in Ungheria e avere raggiunto l'indipendenza economica, come si evince dalle buste paga versate in atti.
Ciascun coniuge provvederà al proprio autonomo sostentamento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51319/2023, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Budapest (H) il 15.07.2000 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01341, parte 2, serie C07);
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
06/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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