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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._1
D'ABRAMO GIOVANNI ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LAGANI Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIA CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025: per l'attore opponente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, in TE
accoglimento della presente opposizione, confermato il provvedimento di sospensione della esecuzione del 27.9.2023: - Dichiarare la nullità per indeterminatezza della procura rilasciata da
[...]
in favore di con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare il Controparte_1 P_
difetto di titolarità del credito e quindi il difetto di legittimazione di e di Controparte_3
- dichiarare la nullità e comunque l'infondatezza della procedura esecutiva rubricata al P_
n. 586/2023 per le motivazioni di cui in atti, disponendo la restituzione in favore della esponente delle somme sino ad oggi pignorate. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge”; per la convenuta opposta , quale procuratrice di : P_ Controparte_1
“chiede che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda o eccezione di controparte, voglia così provvedere: 1) Rigettare integralmente l'opposizione avversa e per l'effetto: 2) Accertare e pagina 1 di 4 dichiarare che il credito liquidato nella sentenza n° 10580/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, a titolo di spese legali nei confronti della sig.ra è stato oggetto della cessione di crediti in TE
blocco intervenuta tra la e la 3) Accertare e dichiarare la Controparte_4 Controparte_1
legittimazione ad agire della nei confronti di in forza Controparte_1 TE
della predetta sentenza del Tribunale di Napoli n. 10580/2016; 4) Rimettere le parti dinanzi al G.E. per la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi RG 586/2023; 5) condannare l'opponente sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente procedimento;
6) TE
Dichiarare carenza di legittimazione passiva della cessionaria in merito alle Controparte_1
passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, derivanti da tutti gli aspetti relativi ai contratti e dalle garanzie, derivanti da tutti i fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, che in alcun modo saranno ascrivibili a e non saranno ascrivibili alla sua mandataria ma in via esclusiva CP_1 P_ alla cedente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo iscritto al n.586/2023 R.G. Es. mobiliari a seguito dell'opposizione del debitore esecutato
[...]
. Parte_2
II. A seguito del reclamo proposto dal creditore procedente, il Tribunale, con ordinanza del 24 novembre 2023, confermava l'ordinanza di sospensione, osservando che la
[...]
non aveva dimostrato che tra i crediti ceduti da fosse Controparte_1 CP_4 compreso il credito per spese legali derivante dalla sentenza posta a fondamento dell'esecuzione forzata.
III. Con atto notificato in data 14 dicembre 2023, la debitrice esecutata Parte_2 introduceva la causa di merito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 616 cpc e domandava che fosse dichiarata la nullità per indeterminatezza della procura rilasciata da in Controparte_3
favore di che fosse dichiarato il difetto di titolarità del credito e quindi il difetto di P_
legittimazione di e di e che fosse dichiarata la nullità e Controparte_3 P_ comunque l'infondatezza della procedura esecutiva rubricata al n 586/2023.
IV. Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la società P_
, quale procuratrice di e domandava il rigetto dell'opposizione
[...] Controparte_1
avversaria.
pagina 2 di 4 V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025.
VI. L'opposizione viene accolta.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del processo esecutivo iscritto al n.586/2023 R.G. è CP_5
costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.10580/2016 del 30 settembre 2016 con il quale l'autorità giudiziaria condannava a pagare a TE [...]
il rimborso delle spese processuali. Parte_3
La società convenuta ha depositato l'atto datato 15 marzo 2023 con il quale ha pignorato le somme dovute da INTESA SAN PAOLO SPA, e Parte_4 CP_6
a e nell'atto di pignoramento ha citato, come titolo esecutivo,
[...] TE
proprio la predetta sentenza n.10580/2016 del Tribunale di Napoli.
Sostiene la , che la propria mandataria in forza di P_ Controparte_1
un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 14/07/2017 e con effetto in data 14/07/2017, avrebbe acquistato da tutti i crediti in Controparte_4
blocco per il periodo compreso tra il 1975 e il 2016, come risulta dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale parte 2° n. 93 dell'8/8/2017, contrassegnato dal codice redazionale TX17AAB8480 e che tra quei crediti vi sarebbe anche quello vantato nei confronti della . TE
A sostegno della domanda, la ha prodotto il documento n.9, che costituisce, a dire P_
della società convenuta, il contratto di cessione del credito e il documento n.24, che costituisce una lettera con la quale dichiara: “tra i crediti compresi nella cessione a favore di CP_4 [...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai Controparte_1 Controparte_7
rapporti di conto corrente numeri 400894551, 10659974, 10696807, 10698163 e 400051981 oltre a spese legali contenute nella sentenza numero 10580/16 pubblicata il 30/9/2016 dal Tribunale di Napoli, nei confronti, tra gli altri, della sig.ra e successivo provvedimento di correzione TE di errore materiale emesso in data 6/06/2017”.
La dichiarazione di viene sottoscritta in data 15 dicembre CP_4 Persona_1
2023 per conto della banca in virtù della procura rep. n.23191 e racc. n.11507, che però non dimostra il riconoscimento in capo a il potere di rilasciare dichiarazioni dell'avvenuta Persona_1 stipulazione di contratti da parte della banca e il potere di interpretazione dell'oggetto di tali contratti.
Venendo poi al contratto di cessione, che la società convenuta ha prodotto con il documento n.9 e il documento n.25 in lingua italiana.
pagina 3 di 4 A pagina 13 della comparsa conclusionale depositata in data 24 gennaio 2024 la difesa della società
deduce testualmente: “nonostante ciò la scrivente ha depositato anche il contratto di P_
cessione del credito nella sua interezza sebbene non ritenuto necessario dalla consolidata e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove alla pagina 42 (elenco crediti ceduti) vi è il numero Co di NDG 65537461 che identifica la posizione di e dei suoi garanti sig.ri CP_7 [...]
e ”. Parte_5 Pt_6
In questo numero di NDG non è citato il nome di con la conseguenza TE
che il credito per spese processuali non è stato ceduto con il contratto del 14 luglio 2017.
VII. L'accoglimento dell'opposizione importa l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di , quale mandataria di P_ Controparte_1
in virtù dell'atto di pignoramento datato 15 marzo 2023, nei confronti di
[...] TE
.
[...]
VIII. , quale mandataria di soc combente, viene P_ Controparte_1 condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di TE
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese anticipate ed euro
[...]
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE
contro , quale mandataria di ogni diversa domanda, P_ Parte_7
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che , quale mandataria di P_ [...]
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 [...]
e dichiara nullo l'atto di pignoramento datato 15 marzo 2023, nei confronti di TE
; TE
condanna , quale mandataria di a pagare a titolo di P_ Controparte_1
rimborso delle spese processuali a la somma di euro 237,00 per spese TE
anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Livorno, 9 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3465/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TE C.F._1
D'ABRAMO GIOVANNI ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LAGANI Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIA CONVENUTO
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025: per l'attore opponente : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, in TE
accoglimento della presente opposizione, confermato il provvedimento di sospensione della esecuzione del 27.9.2023: - Dichiarare la nullità per indeterminatezza della procura rilasciata da
[...]
in favore di con ogni conseguenziale pronuncia;
- dichiarare il Controparte_1 P_
difetto di titolarità del credito e quindi il difetto di legittimazione di e di Controparte_3
- dichiarare la nullità e comunque l'infondatezza della procedura esecutiva rubricata al P_
n. 586/2023 per le motivazioni di cui in atti, disponendo la restituzione in favore della esponente delle somme sino ad oggi pignorate. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge”; per la convenuta opposta , quale procuratrice di : P_ Controparte_1
“chiede che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda o eccezione di controparte, voglia così provvedere: 1) Rigettare integralmente l'opposizione avversa e per l'effetto: 2) Accertare e pagina 1 di 4 dichiarare che il credito liquidato nella sentenza n° 10580/2016 emessa dal Tribunale di Napoli, a titolo di spese legali nei confronti della sig.ra è stato oggetto della cessione di crediti in TE
blocco intervenuta tra la e la 3) Accertare e dichiarare la Controparte_4 Controparte_1
legittimazione ad agire della nei confronti di in forza Controparte_1 TE
della predetta sentenza del Tribunale di Napoli n. 10580/2016; 4) Rimettere le parti dinanzi al G.E. per la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi RG 586/2023; 5) condannare l'opponente sig.ra al pagamento delle spese e dei compensi legali del presente procedimento;
6) TE
Dichiarare carenza di legittimazione passiva della cessionaria in merito alle Controparte_1
passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, derivanti da tutti gli aspetti relativi ai contratti e dalle garanzie, derivanti da tutti i fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, che in alcun modo saranno ascrivibili a e non saranno ascrivibili alla sua mandataria ma in via esclusiva CP_1 P_ alla cedente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Giudice dell'esecuzione sospendeva il processo esecutivo iscritto al n.586/2023 R.G. Es. mobiliari a seguito dell'opposizione del debitore esecutato
[...]
. Parte_2
II. A seguito del reclamo proposto dal creditore procedente, il Tribunale, con ordinanza del 24 novembre 2023, confermava l'ordinanza di sospensione, osservando che la
[...]
non aveva dimostrato che tra i crediti ceduti da fosse Controparte_1 CP_4 compreso il credito per spese legali derivante dalla sentenza posta a fondamento dell'esecuzione forzata.
III. Con atto notificato in data 14 dicembre 2023, la debitrice esecutata Parte_2 introduceva la causa di merito del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 616 cpc e domandava che fosse dichiarata la nullità per indeterminatezza della procura rilasciata da in Controparte_3
favore di che fosse dichiarato il difetto di titolarità del credito e quindi il difetto di P_
legittimazione di e di e che fosse dichiarata la nullità e Controparte_3 P_ comunque l'infondatezza della procedura esecutiva rubricata al n 586/2023.
IV. Con comparsa depositata in data 19 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la società P_
, quale procuratrice di e domandava il rigetto dell'opposizione
[...] Controparte_1
avversaria.
pagina 2 di 4 V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025.
VI. L'opposizione viene accolta.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del processo esecutivo iscritto al n.586/2023 R.G. è CP_5
costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.10580/2016 del 30 settembre 2016 con il quale l'autorità giudiziaria condannava a pagare a TE [...]
il rimborso delle spese processuali. Parte_3
La società convenuta ha depositato l'atto datato 15 marzo 2023 con il quale ha pignorato le somme dovute da INTESA SAN PAOLO SPA, e Parte_4 CP_6
a e nell'atto di pignoramento ha citato, come titolo esecutivo,
[...] TE
proprio la predetta sentenza n.10580/2016 del Tribunale di Napoli.
Sostiene la , che la propria mandataria in forza di P_ Controparte_1
un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art. 4 e 7.1 della Legge n. 130/99 concluso in data 14/07/2017 e con effetto in data 14/07/2017, avrebbe acquistato da tutti i crediti in Controparte_4
blocco per il periodo compreso tra il 1975 e il 2016, come risulta dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale parte 2° n. 93 dell'8/8/2017, contrassegnato dal codice redazionale TX17AAB8480 e che tra quei crediti vi sarebbe anche quello vantato nei confronti della . TE
A sostegno della domanda, la ha prodotto il documento n.9, che costituisce, a dire P_
della società convenuta, il contratto di cessione del credito e il documento n.24, che costituisce una lettera con la quale dichiara: “tra i crediti compresi nella cessione a favore di CP_4 [...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dai Controparte_1 Controparte_7
rapporti di conto corrente numeri 400894551, 10659974, 10696807, 10698163 e 400051981 oltre a spese legali contenute nella sentenza numero 10580/16 pubblicata il 30/9/2016 dal Tribunale di Napoli, nei confronti, tra gli altri, della sig.ra e successivo provvedimento di correzione TE di errore materiale emesso in data 6/06/2017”.
La dichiarazione di viene sottoscritta in data 15 dicembre CP_4 Persona_1
2023 per conto della banca in virtù della procura rep. n.23191 e racc. n.11507, che però non dimostra il riconoscimento in capo a il potere di rilasciare dichiarazioni dell'avvenuta Persona_1 stipulazione di contratti da parte della banca e il potere di interpretazione dell'oggetto di tali contratti.
Venendo poi al contratto di cessione, che la società convenuta ha prodotto con il documento n.9 e il documento n.25 in lingua italiana.
pagina 3 di 4 A pagina 13 della comparsa conclusionale depositata in data 24 gennaio 2024 la difesa della società
deduce testualmente: “nonostante ciò la scrivente ha depositato anche il contratto di P_
cessione del credito nella sua interezza sebbene non ritenuto necessario dalla consolidata e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, laddove alla pagina 42 (elenco crediti ceduti) vi è il numero Co di NDG 65537461 che identifica la posizione di e dei suoi garanti sig.ri CP_7 [...]
e ”. Parte_5 Pt_6
In questo numero di NDG non è citato il nome di con la conseguenza TE
che il credito per spese processuali non è stato ceduto con il contratto del 14 luglio 2017.
VII. L'accoglimento dell'opposizione importa l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di , quale mandataria di P_ Controparte_1
in virtù dell'atto di pignoramento datato 15 marzo 2023, nei confronti di
[...] TE
.
[...]
VIII. , quale mandataria di soc combente, viene P_ Controparte_1 condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di TE
, spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese anticipate ed euro
[...]
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE
contro , quale mandataria di ogni diversa domanda, P_ Parte_7
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che , quale mandataria di P_ [...]
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 [...]
e dichiara nullo l'atto di pignoramento datato 15 marzo 2023, nei confronti di TE
; TE
condanna , quale mandataria di a pagare a titolo di P_ Controparte_1
rimborso delle spese processuali a la somma di euro 237,00 per spese TE
anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Livorno, 9 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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