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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3319 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maddalena Tinto Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Massimiliano Giachi
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_2
Loreni MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
1 in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
Si rileva preliminarmente che la causa, terminata l'istruttoria in data 3.10.2023, è stata ripetutamente rinviata per lunghi periodi su richiesta di entrambi i difensori per la sottoscrizione di un accordo transattivo, alla fine non raggiunto.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 8 CCNL metalmeccanici PMI Confapi;
b) la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della società al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità e pari complessivamente ad € 14.836,68 lordi o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino ad un massimo di 36 mensilità; c) la condanna della società alla corresponsione della indennità di mancato preavviso di licenziamento oltre interessi e rivalutazione per un totale di € 7.418,34; d) l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 55.574,44 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, 13^, TFR;
e) condanna dell' alla ricostituzione contributive in favore del ricorrente – è parzialmente fondata e CP_2 deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. In via del tutto preliminare deve ricordarsi come costituisca ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di diritto del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti debbano essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - espressione di un assetto normativo incentrato sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza caratterizzanti il rito del lavoro – comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione. Nel rito del lavoro
2 pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
Sulla scorta dei su esposti principi di diritto deve essere esaminate le rispettive allegazioni ed il materiale probatorio acquisito al processo.
4. In relazione alle complessive allegazioni formulate dalle parti è necessario in primo luogo specificare, quale premessa fattuale, che il ricorrente è stato in passato amministratore della società LCM Ancilli Officine Meccaniche srl unitamente al fratello;
la società è poi fallita e tutti i dipendenti sono passati alle dipendenze della attuale convenuta il Controparte_1 cui amministratore è il suocero del fratello del ricorrente.
Il rapporto di lavoro si è istaurato inizialmente quale attività di consulenza e, quindi, come lavoro autonomo.
In data 29.12.2015 il ricorrente è stato assunto quale lavoratore subordinato ed il rapporto si è protratto sino al 17.3.2022, data in cui è stato irrogato il licenziamento per giusta causa.
Per il primo periodo dal 29.12.2015 al luglio 2019 il rapporto risulta formalizzato come part time a 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì; a partire dall'agosto 2019 l'orario di lavoro è stato aumentato a 35 ore settimanali e da ottobre 2020 formalizzato come full time.
Trattasi di circostanze, con riferimento alla formalizzazione del rapporto, incontestate tra le parti;
non è chiara la distribuzione settimanale dell'orario non essendo rinvenibile tra la documentazione un riscontro documentale sul punto.
Il ricorrente risulta sempre inquadrato nel VI livello CCNL Metalmeccanici.
3 5. Deduce il ricorrente di essere sempre stato presente nella officina dalle 7 di mattina sino alle
18:30 di sera (punto 4 del ricorso) e di aver sempre lavorato a tempo pieno per cinque giorni la settimana per otto ore ed il sabato per 4 ore (pagina 11 del ricorso).
Rappresenta poi che negli ultimi tre anni di lavoro i rapporti si erano inclinati e di essere stato oggetto di critiche ed astio da parte del legale rappresentante;
deduce un esercizio abusivo del potere disciplinare ed un intento persecutorio;
rappresenta che le tre lettere di contestazione disciplinare fossero volte ad indurre il lavoratore a rassegnare le dimissioni. Ha dedotto quindi l'illegittimità del licenziamento, deducendo che l'azienda occupasse 17 dipendenti con applicabilità dell'art. 3 d.lgs. 23/2015 ed ha rivendicato il diritto alla percezione della indennità risarcitoria pari a 6 mensilità.
Con riferimento alle mansioni (pag. 11 e 12) rappresenta di aver organizzato il ciclo produttivo aziendale, curando ordinativi di materie prime e semilavorati oltre al rapporto con clienti e fornitori, in piena autonomina nell'ambito delle direttive della azienda, occupandosi della gestione della stessa a 360 gradi.
Ha chiesto pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'VIII livello (in luogo del VI assegnato) ed il pagamento delle relative differenze retributive.
6. Si è costituita la società eccependo in primo luogo la nullità del ricorso evidenziandone il carattere confuso e caotico.
Si è in ogni caso difesa sul merito, in relazione alla domanda di mansioni superiori, eccependone l'assenza dei requisiti minimi di allegazione ed in ogni caso la infondatezza.
Ha poi contestato gli avversi conteggi ed il richiamo per relationem alla consulenza di parte, in quanto intrisa di valutazioni, giudizi ed opinioni.
Ha negato poi la ricostruzione oraria attorea, dichiarando che il rapporto si è sempre svolto conformemente alla formalizzazione e che la prestazione nella giornata del sabato è avvenuta in rarissime occasioni, retribuite a titolo di straordinario.
Ha poi preso posizione in relazione agli episodi dedotti dal ricorrente come persecutori, rappresentando – anche nel richiamare la situazione pregressa in cui l' era titolare – Pt_1
l'assenza da parte del ricorrente di un contegno conforme a buona fede, sempre tollerato dal legale rappresentante in ragione dei rapporti di parentela indiretta;
ha evidenziato che il ricorrente avrebbe posto in essere una serie di comportamenti ostili, contribuendo a creare un ambiente poco sereno, tanto da indurre alcuni dipendenti ad abbandonare l'azienda.
4 Ha poi specificato le tre contestazioni del 22.1.2022, 2.2.2022, 17.2.2022 esitate nel licenziamento.
7. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Per quanto l'esposizione risulti caotica e confusionaria, risulta comunque chiaro il petitum e la causa petendi delle domande presentate, tanto che la società si è specificamente difesa in relazione a ciascun punto.
8. Deve essere certamente rigettata la domanda di riconoscimento mansioni superiori risultando il ricorso manifestamente generico e carente sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante da ultimo Cass. sez. lav.
n. 8589 del 28/04/2015 rv. 635313; Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10).
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivestita, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto». In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03).
La giurisprudenza è inoltre conforme nel ritenere che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo
5 della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Ed infatti colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n. 21457/2013).
8.1. Nella fattispecie in esame il ricorso si palesa assolutamente lacunoso in ordine alla causa petendi della domanda di riconoscimento mansioni superiori, atteso che il ricorso non riporta né la descrizione delle mansioni tipiche del livello di formale inquadramento, né quelle del livello preteso, né risulta effettuata quella valutazione di sussunzione tra le mansioni asseritamente disimpegnate e il contenuto riportato dal CCNL corrispondente al livello richiesto.
In sostanza, il ricorso risulta assolutamente lacunoso in ordine alle ragioni giuridiche per cui, in considerazione delle mansioni disimpegnate, avrebbe avuto diritto al superiore VIII livello ccnl di categoria (in luogo del VI riconosciuto); né si può ritenere la lacuna assertiva colmata dal richiamo alla relazione contabile di parte, cui il ricorso parrebbe rinviare, atteso che, è quasi superfluo specificarlo, le argomentazioni giuridiche poste alla base della domanda devono essere contenute negli scritti difensivi.
Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), in assenza di una specifica allegazione delle ragioni di riconducibilità delle mansioni elencate con il superiore livello rivendicato in luogo di quello applicato, il ricorso si appalesa irrimediabilmente carente sotto un profilo allegatorio con la conseguenza che devono essere rigettate tutte le pretese creditorie derivanti dal superiore inquadramento.
9. In relazione all'orario di lavoro deve ricordarsi che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario o festivo ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto ovvero in giorno festivo, senza che l'assenza di tale prova
6 possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
9.1 Nella fattispecie in esame, come indicato in premessa, il ricorrente ha lavorato dapprima con orario part time, aumentato a 35 ore settimanali dall'agosto 2019 e full time dall'ottobre
2020.
Deduce il ricorrente di aver sempre lavorato full time dal lunedì al venerdì e di essere sempre stato presente in officina dalle 7 alle 18:30/19:00
L'istruttoria non ha permesso di ritenere pienamente provata la circostanza.
È emerso che l' anche in considerazione del fatto che precedentemente era il titolare Pt_1 dell'attività, avesse una certa autonomia organizzativa.
Sicuramente può ritenersi provato che il ricorrente fosse presente già dalla mattina presto ma non risulta confermata la continuità della prestazione.
Tutti i testi hanno infatti confermato il suo allontanamento dalla azienda ad ora di pranzo (a differenza degli altri dipendenti che avevano mezz'ora di pausa pranzo); la ha Pt_2 dichiarato che, in considerazione della posizione fiduciaria con l'amministratore, il ricorrente non era tenuto a timbrare il cartellino e che nei suoi confronti ci fosse una certa flessibilità.
Tutti i testi hanno poi dichiarato che la prestazione lavorativa nella giornata del sabato fosse occasionale;
ed anche con riferimento alla presenza dell' nel tardo pomeriggio (sino alle Pt_1
18:30/19) per le consegne e carico merce, il teste ha dichiarato che tale attività avvenisse 2/3 volte la settimana.
In conclusione, per quanto non si possa escludere che vi siano stati degli episodi in cui l' Pt_1 possa aver lavorato oltre l'orario formalizzato, non vi sono gli elementi per ritenere che la prestazione lavorativa sia stato costantemente svolta nella misura rivendicata.
7 10. Quanto alla impugnativa di licenziamento si osserva quanto segue.
Pacifico che in materia di licenziamento l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base dello stesso incomba sul datore di lavoro.
È depositata in atti la contestazione disciplinare del 2.2.2022 in cui la società contesta al ricorrente di essersi rivolto ad un collega con fare arrogante ed indisponente;
indicandogli, in sintesi, di effettuare un lavoro in contrasto con gli ordini di lavorazione comunicati dall'amministratore. Nella lettera si contesta al dipendente di non comportarsi quale lavoratore subordinato e di non tenere conto delle direttive aziendali;
di assumere un atteggiamento non consono alle regole di rispetto interpersonale nell'ambiente lavorativo e di assumere atteggiamenti che impattano negativamente sulla serenità ambientale nel posto di lavoro, creando tensioni che vanno a compromettere l'attività produttiva
Seguiva contestazione disciplinare del 17.2.2022 con cui la società ha rilevato che senza autorizzazione il lavoratore aveva disposto che il collega non svolgesse l'attività Parte_3 assegnata e le ore di lavoro straordinario, benchè autorizzato dall'amministratore. Viene quindi contestato l'opposizione alle direttive aziendali e la destabilizzazione dell'ambiente lavorativo.
Ritenuto di non accogliere le giustificazioni del dipendente, richiamate le contestazioni disciplinari del 2.1.2022, 2.2.2022 e 17.2.2022 è stato irrogato in data 15.3.2022 il licenziamento per giusta causa ritenendo che i comportamenti assunti e reiterati nei confronti dei dipendenti, la violazione delle direttive aziendali, l'atteggiamento poco collaborativo e destabilizzante, avessero irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
10.1 Preliminarmente si rileva che la contestazione del 2.1.2022 risulta già esitata nella sanzione disciplinare del rimprovero scritto (all. 6 fasc. soc.); rispetto ai fatti ivi addebitati il potere disciplinare deve pertanto ritenersi consumato.
10.2 Con riferimento alle condotte contestato con note del 2 e 17 febbraio 2022 l'istruttoria testimoniale ha confermato l'addebito, benchè, in termini piuttosto generici.
Le testi e hanno dichiarato di conoscere la circostanza relativa alla Pt_2 Tes_1 interruzione senza autorizzazione della attività lavorativa del anche se in forma Parte_3 indiretta per averlo appreso dal Entrambe hanno poi riferito una situazione di Parte_3 tensione nell'azienda ed un atteggiamento da parte dell' scortese con i dipendenti che Pt_1 aveva creato malumori tra gli stessi. La teste ha confermato un atteggiamento del Pt_2
8 ricorrente che tendeva a sostituirsi all'amministratore ed a rivolgersi ai colleghi con toni sgarbati e poco rispettosi, impartendo direttive senza essere autorizzato.
10.3 Sebbene la condotta oggetto dei rilievi disciplinari possa ritenersi confermata nella sua materialità, tuttavia, in considerazione dello stretto spazio temporale entro cui si è verificata – in considerazione anche del rapporto fiduciario e della anzianità lavorativa - risulta sproporzionata la sanzione del licenziamento.
Da quanto emerso in sede istruttoria i contrasti con l'amministratore erano riconducibili anche a vedute diverse rispetto al futuro della società (in relazione alla costituzione di una cooperativa) e, pertanto, si inseriscono in un contesto più ampio che, tuttavia, esula dall'oggetto della contestazione disciplinare.
I fatti addebitati pertanto, per quanto certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, avrebbero dovuto essere sanzionati con una sanzione conservativa.
11. Quanto alle conseguenze del licenziamento le stesse si rinvengono nell'art. 3 comma 1
d.lgs. 23/2015, nel rispetto, tuttavia, del principio della domanda, ove vengono richieste nella misura di sei mensilità.
Incontestato che l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrisponda ad € 2.472,78 (come richiesto nelle conclusioni); l'importo viene comunque, anche in questo caso, riconosciuto nei limiti di quanto domandato, considerato anche che in atti vi è un'unica busta paga e l'importo appare anche indicato in difetto.
12. Infondata risulta inoltre la indennità di mancato preavviso, la cui statuizione è assorbita dalla domanda di impugnativa di licenziamento.
13. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Nulla sulle spese di lite tra la parte ricorrente e l' attesa l'assenza di una soccombenza in CP_2 senso tecnico, atteso che l' è convenuto in giudizio in qualità di litisconsorte necessario CP_3 sulla domanda di regolarizzazione contributiva.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3319/2022 ), ogni
[...] Controparte_1 CP_2 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.472,78);
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la società alla refusione nei confronti del ricorrente della restante parte che si liquida in € 1.743,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
10
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3319 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maddalena Tinto Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Massimiliano Giachi
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura CP_2
Loreni MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
1 in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
Si rileva preliminarmente che la causa, terminata l'istruttoria in data 3.10.2023, è stata ripetutamente rinviata per lunghi periodi su richiesta di entrambi i difensori per la sottoscrizione di un accordo transattivo, alla fine non raggiunto.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 8 CCNL metalmeccanici PMI Confapi;
b) la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna della società al pagamento di una indennità pari a 6 mensilità e pari complessivamente ad € 14.836,68 lordi o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino ad un massimo di 36 mensilità; c) la condanna della società alla corresponsione della indennità di mancato preavviso di licenziamento oltre interessi e rivalutazione per un totale di € 7.418,34; d) l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 55.574,44 a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie non godute, 13^, TFR;
e) condanna dell' alla ricostituzione contributive in favore del ricorrente – è parzialmente fondata e CP_2 deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. In via del tutto preliminare deve ricordarsi come costituisca ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di diritto del lavoro, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti debbano essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761 ).
Il principio di circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova - espressione di un assetto normativo incentrato sui principi di oralità, concentrazione ed immediatezza caratterizzanti il rito del lavoro – comporta che la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo, così da consentire al convenuto di prendere posizione sui fatti di causa e di assolvere egli stesso agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati nella memoria di costituzione. Nel rito del lavoro
2 pertanto le parti sin dalle prime battute processuali sono tenute a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
Sulla scorta dei su esposti principi di diritto deve essere esaminate le rispettive allegazioni ed il materiale probatorio acquisito al processo.
4. In relazione alle complessive allegazioni formulate dalle parti è necessario in primo luogo specificare, quale premessa fattuale, che il ricorrente è stato in passato amministratore della società LCM Ancilli Officine Meccaniche srl unitamente al fratello;
la società è poi fallita e tutti i dipendenti sono passati alle dipendenze della attuale convenuta il Controparte_1 cui amministratore è il suocero del fratello del ricorrente.
Il rapporto di lavoro si è istaurato inizialmente quale attività di consulenza e, quindi, come lavoro autonomo.
In data 29.12.2015 il ricorrente è stato assunto quale lavoratore subordinato ed il rapporto si è protratto sino al 17.3.2022, data in cui è stato irrogato il licenziamento per giusta causa.
Per il primo periodo dal 29.12.2015 al luglio 2019 il rapporto risulta formalizzato come part time a 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì; a partire dall'agosto 2019 l'orario di lavoro è stato aumentato a 35 ore settimanali e da ottobre 2020 formalizzato come full time.
Trattasi di circostanze, con riferimento alla formalizzazione del rapporto, incontestate tra le parti;
non è chiara la distribuzione settimanale dell'orario non essendo rinvenibile tra la documentazione un riscontro documentale sul punto.
Il ricorrente risulta sempre inquadrato nel VI livello CCNL Metalmeccanici.
3 5. Deduce il ricorrente di essere sempre stato presente nella officina dalle 7 di mattina sino alle
18:30 di sera (punto 4 del ricorso) e di aver sempre lavorato a tempo pieno per cinque giorni la settimana per otto ore ed il sabato per 4 ore (pagina 11 del ricorso).
Rappresenta poi che negli ultimi tre anni di lavoro i rapporti si erano inclinati e di essere stato oggetto di critiche ed astio da parte del legale rappresentante;
deduce un esercizio abusivo del potere disciplinare ed un intento persecutorio;
rappresenta che le tre lettere di contestazione disciplinare fossero volte ad indurre il lavoratore a rassegnare le dimissioni. Ha dedotto quindi l'illegittimità del licenziamento, deducendo che l'azienda occupasse 17 dipendenti con applicabilità dell'art. 3 d.lgs. 23/2015 ed ha rivendicato il diritto alla percezione della indennità risarcitoria pari a 6 mensilità.
Con riferimento alle mansioni (pag. 11 e 12) rappresenta di aver organizzato il ciclo produttivo aziendale, curando ordinativi di materie prime e semilavorati oltre al rapporto con clienti e fornitori, in piena autonomina nell'ambito delle direttive della azienda, occupandosi della gestione della stessa a 360 gradi.
Ha chiesto pertanto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'VIII livello (in luogo del VI assegnato) ed il pagamento delle relative differenze retributive.
6. Si è costituita la società eccependo in primo luogo la nullità del ricorso evidenziandone il carattere confuso e caotico.
Si è in ogni caso difesa sul merito, in relazione alla domanda di mansioni superiori, eccependone l'assenza dei requisiti minimi di allegazione ed in ogni caso la infondatezza.
Ha poi contestato gli avversi conteggi ed il richiamo per relationem alla consulenza di parte, in quanto intrisa di valutazioni, giudizi ed opinioni.
Ha negato poi la ricostruzione oraria attorea, dichiarando che il rapporto si è sempre svolto conformemente alla formalizzazione e che la prestazione nella giornata del sabato è avvenuta in rarissime occasioni, retribuite a titolo di straordinario.
Ha poi preso posizione in relazione agli episodi dedotti dal ricorrente come persecutori, rappresentando – anche nel richiamare la situazione pregressa in cui l' era titolare – Pt_1
l'assenza da parte del ricorrente di un contegno conforme a buona fede, sempre tollerato dal legale rappresentante in ragione dei rapporti di parentela indiretta;
ha evidenziato che il ricorrente avrebbe posto in essere una serie di comportamenti ostili, contribuendo a creare un ambiente poco sereno, tanto da indurre alcuni dipendenti ad abbandonare l'azienda.
4 Ha poi specificato le tre contestazioni del 22.1.2022, 2.2.2022, 17.2.2022 esitate nel licenziamento.
7. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
Per quanto l'esposizione risulti caotica e confusionaria, risulta comunque chiaro il petitum e la causa petendi delle domande presentate, tanto che la società si è specificamente difesa in relazione a ciascun punto.
8. Deve essere certamente rigettata la domanda di riconoscimento mansioni superiori risultando il ricorso manifestamente generico e carente sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
b) dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante da ultimo Cass. sez. lav.
n. 8589 del 28/04/2015 rv. 635313; Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass. 3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09 e Cass. 20272/10).
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito che «il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivestita, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto». In sostanza, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03).
La giurisprudenza è inoltre conforme nel ritenere che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo
5 della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Ed infatti colui che rivendica il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve non solo provare di aver in concreto svolto le funzioni tipiche dell'inquadramento rivendicato, ma deve anche fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore abbia in realtà comportato” (Cass. n. 21457/2013).
8.1. Nella fattispecie in esame il ricorso si palesa assolutamente lacunoso in ordine alla causa petendi della domanda di riconoscimento mansioni superiori, atteso che il ricorso non riporta né la descrizione delle mansioni tipiche del livello di formale inquadramento, né quelle del livello preteso, né risulta effettuata quella valutazione di sussunzione tra le mansioni asseritamente disimpegnate e il contenuto riportato dal CCNL corrispondente al livello richiesto.
In sostanza, il ricorso risulta assolutamente lacunoso in ordine alle ragioni giuridiche per cui, in considerazione delle mansioni disimpegnate, avrebbe avuto diritto al superiore VIII livello ccnl di categoria (in luogo del VI riconosciuto); né si può ritenere la lacuna assertiva colmata dal richiamo alla relazione contabile di parte, cui il ricorso parrebbe rinviare, atteso che, è quasi superfluo specificarlo, le argomentazioni giuridiche poste alla base della domanda devono essere contenute negli scritti difensivi.
Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), in assenza di una specifica allegazione delle ragioni di riconducibilità delle mansioni elencate con il superiore livello rivendicato in luogo di quello applicato, il ricorso si appalesa irrimediabilmente carente sotto un profilo allegatorio con la conseguenza che devono essere rigettate tutte le pretese creditorie derivanti dal superiore inquadramento.
9. In relazione all'orario di lavoro deve ricordarsi che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario o festivo ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto ovvero in giorno festivo, senza che l'assenza di tale prova
6 possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n.
3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Pertanto, è necessario che il lavoratore provi o in maniera specifica di avere svolto la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario, ovvero di avere osservato in maniera continuativa un determinato orario di lavoro risultante settimanalmente superiore all'orario stabilito dal contratto: peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623).
9.1 Nella fattispecie in esame, come indicato in premessa, il ricorrente ha lavorato dapprima con orario part time, aumentato a 35 ore settimanali dall'agosto 2019 e full time dall'ottobre
2020.
Deduce il ricorrente di aver sempre lavorato full time dal lunedì al venerdì e di essere sempre stato presente in officina dalle 7 alle 18:30/19:00
L'istruttoria non ha permesso di ritenere pienamente provata la circostanza.
È emerso che l' anche in considerazione del fatto che precedentemente era il titolare Pt_1 dell'attività, avesse una certa autonomia organizzativa.
Sicuramente può ritenersi provato che il ricorrente fosse presente già dalla mattina presto ma non risulta confermata la continuità della prestazione.
Tutti i testi hanno infatti confermato il suo allontanamento dalla azienda ad ora di pranzo (a differenza degli altri dipendenti che avevano mezz'ora di pausa pranzo); la ha Pt_2 dichiarato che, in considerazione della posizione fiduciaria con l'amministratore, il ricorrente non era tenuto a timbrare il cartellino e che nei suoi confronti ci fosse una certa flessibilità.
Tutti i testi hanno poi dichiarato che la prestazione lavorativa nella giornata del sabato fosse occasionale;
ed anche con riferimento alla presenza dell' nel tardo pomeriggio (sino alle Pt_1
18:30/19) per le consegne e carico merce, il teste ha dichiarato che tale attività avvenisse 2/3 volte la settimana.
In conclusione, per quanto non si possa escludere che vi siano stati degli episodi in cui l' Pt_1 possa aver lavorato oltre l'orario formalizzato, non vi sono gli elementi per ritenere che la prestazione lavorativa sia stato costantemente svolta nella misura rivendicata.
7 10. Quanto alla impugnativa di licenziamento si osserva quanto segue.
Pacifico che in materia di licenziamento l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base dello stesso incomba sul datore di lavoro.
È depositata in atti la contestazione disciplinare del 2.2.2022 in cui la società contesta al ricorrente di essersi rivolto ad un collega con fare arrogante ed indisponente;
indicandogli, in sintesi, di effettuare un lavoro in contrasto con gli ordini di lavorazione comunicati dall'amministratore. Nella lettera si contesta al dipendente di non comportarsi quale lavoratore subordinato e di non tenere conto delle direttive aziendali;
di assumere un atteggiamento non consono alle regole di rispetto interpersonale nell'ambiente lavorativo e di assumere atteggiamenti che impattano negativamente sulla serenità ambientale nel posto di lavoro, creando tensioni che vanno a compromettere l'attività produttiva
Seguiva contestazione disciplinare del 17.2.2022 con cui la società ha rilevato che senza autorizzazione il lavoratore aveva disposto che il collega non svolgesse l'attività Parte_3 assegnata e le ore di lavoro straordinario, benchè autorizzato dall'amministratore. Viene quindi contestato l'opposizione alle direttive aziendali e la destabilizzazione dell'ambiente lavorativo.
Ritenuto di non accogliere le giustificazioni del dipendente, richiamate le contestazioni disciplinari del 2.1.2022, 2.2.2022 e 17.2.2022 è stato irrogato in data 15.3.2022 il licenziamento per giusta causa ritenendo che i comportamenti assunti e reiterati nei confronti dei dipendenti, la violazione delle direttive aziendali, l'atteggiamento poco collaborativo e destabilizzante, avessero irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
10.1 Preliminarmente si rileva che la contestazione del 2.1.2022 risulta già esitata nella sanzione disciplinare del rimprovero scritto (all. 6 fasc. soc.); rispetto ai fatti ivi addebitati il potere disciplinare deve pertanto ritenersi consumato.
10.2 Con riferimento alle condotte contestato con note del 2 e 17 febbraio 2022 l'istruttoria testimoniale ha confermato l'addebito, benchè, in termini piuttosto generici.
Le testi e hanno dichiarato di conoscere la circostanza relativa alla Pt_2 Tes_1 interruzione senza autorizzazione della attività lavorativa del anche se in forma Parte_3 indiretta per averlo appreso dal Entrambe hanno poi riferito una situazione di Parte_3 tensione nell'azienda ed un atteggiamento da parte dell' scortese con i dipendenti che Pt_1 aveva creato malumori tra gli stessi. La teste ha confermato un atteggiamento del Pt_2
8 ricorrente che tendeva a sostituirsi all'amministratore ed a rivolgersi ai colleghi con toni sgarbati e poco rispettosi, impartendo direttive senza essere autorizzato.
10.3 Sebbene la condotta oggetto dei rilievi disciplinari possa ritenersi confermata nella sua materialità, tuttavia, in considerazione dello stretto spazio temporale entro cui si è verificata – in considerazione anche del rapporto fiduciario e della anzianità lavorativa - risulta sproporzionata la sanzione del licenziamento.
Da quanto emerso in sede istruttoria i contrasti con l'amministratore erano riconducibili anche a vedute diverse rispetto al futuro della società (in relazione alla costituzione di una cooperativa) e, pertanto, si inseriscono in un contesto più ampio che, tuttavia, esula dall'oggetto della contestazione disciplinare.
I fatti addebitati pertanto, per quanto certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, avrebbero dovuto essere sanzionati con una sanzione conservativa.
11. Quanto alle conseguenze del licenziamento le stesse si rinvengono nell'art. 3 comma 1
d.lgs. 23/2015, nel rispetto, tuttavia, del principio della domanda, ove vengono richieste nella misura di sei mensilità.
Incontestato che l'importo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrisponda ad € 2.472,78 (come richiesto nelle conclusioni); l'importo viene comunque, anche in questo caso, riconosciuto nei limiti di quanto domandato, considerato anche che in atti vi è un'unica busta paga e l'importo appare anche indicato in difetto.
12. Infondata risulta inoltre la indennità di mancato preavviso, la cui statuizione è assorbita dalla domanda di impugnativa di licenziamento.
13. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Nulla sulle spese di lite tra la parte ricorrente e l' attesa l'assenza di una soccombenza in CP_2 senso tecnico, atteso che l' è convenuto in giudizio in qualità di litisconsorte necessario CP_3 sulla domanda di regolarizzazione contributiva.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3319/2022 ), ogni
[...] Controparte_1 CP_2 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.472,78);
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la società alla refusione nei confronti del ricorrente della restante parte che si liquida in € 1.743,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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