Art. 4. (( (Piante organiche flessibili distrettuali) )) (( 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalita' il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali e' soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. )) ((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 434) che "I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all' articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001 , come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge".
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. )) ((7)) ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 434) che "I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all' articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001 , come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge".