Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2010, n. 10417
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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Gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall'amministratore della società stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2010, n. 10417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10417
    Data del deposito : 29 aprile 2010

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