Articolo 2 della Legge 2 maggio 1983, n. 181
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1983
Art. 2.
I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.
Entrata in vigore il 31 maggio 1983