Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 5342/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti MARIA FALCO e MICHELE FALCO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, RAPPR. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025 la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1 – dichiarare il diritto della minore a percepire la prestazione della indennità di accompagnamento in ragione della sussistenza di tutti i requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente a decorrere dal
01/01/2022 e sino al 31/03/2025, e del requisito sanitario accertato con la sentenza n. 4108/2014 ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. R.G.N. 9596/2023, emessa il 30/10/2024 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bari,
2 – condannare l in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità ut supra precisata, a corrispondere:
- in favore della parte ricorrente l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/03/2025 come quantificata dall CP_1
- in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo provveduto a dare esecuzione alla citata sentenza, precisando che il pagamento della prestazione sarebbe avvenuto con valuta 3 giugno 2025 (doc. allegato).
All'odierna udienza in trattazione scritta la causa veniva decisa.
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha provveduto a dare CP_1 esecuzione alla sentenza richiamata in ricorso, mediante il pagamento della prestazione (cfr. cedolino giugno 2025 allegato al fascicolo di parte resistente). E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell CP_1 considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo, consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso introduttivo del giudizio Parte_1 depositato il 10.04.2025;
2) liquida le spese di lite in favore della ricorrente in complessivi €
1.900, oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15%, che pone a carico dell' nella misura di di 2/3, con distrazione, e che compensa per il CP_1 residuo.
Bari, 24.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
.