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Sentenza 31 marzo 2021
Sentenza 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2021, n. 12421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12421 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: 1) BE SE, nato a [...] il [...] 2) LO NG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 02/10/2019 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2019, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 06/11/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Messina, con la quale BE SE e LO NG erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di estorsione aggravata e furto aggravato in danno di XI AS. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12421 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 11/02/2021 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per i reati ascritti. Si deduce l'estraneità del ricorrente agli altri episodi richiamati in sentenza (essendo egli stato scarcerato solo pochi giorni prima i fatti per cui è causa), e si lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi formulati in ordine alle difformità tra le caratteristiche fisiche del soggetto che avrebbe richiesto il danaro alla persona offesa, e quelle appartenenti all'imputato (presenza di "denti neri" colore dei capelli, mancanza di orecchini, presenza di tatuaggi sul visto). Si censura quanto osservato in proposito dalla Corte d'Appello (secondo la quale si trattava di caratteristiche mutabili nel tempo) in quanto la discrasia rispetto alla descrizione dell'XI era rilevabile sia con riferimento a fotografie del BE scattate prima dei fatti, sia in relazione ad un momento successivo (quale l'interrogatorio dinanzi al G.i.p.). Tali discrasie rendevano, ad avviso del ricorrente, inattendibile l'individuazione fotografica espletata. Il ricorrente censura poi quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine al terzo individuo presente nell'autovettura che aveva prelevato la persona offesa in vista della restituzione del ciclomotore rubato, non riconosciuto nell'immagine di BE AN ci. 2002, figlio del ricorrente (l'immagine era stata sottoposta alla persona offesa in quanto il soggetto che aveva ricevuto il danaro e si era temporaneamente allontanato per recuperare il ciclomotore, aveva chiesto al suo complice - rientrando a bordo del mezzo rubato - dove si trovasse il figlio). Il ricorrente lamenta che, pur avendo preso le distanze da quanto osservato dal G.i.p. (secondo cui la persona era da identificare nell'omonimo nipote, anziché nel figlio del ricorrente), la Corte d'Appello aveva motivato in modo non meno illogico e contraddittorio, asserendo che la persona in questione era in realtà il figlio del ricorrente, ma che la persona offesa non lo avrebbe riconosciuto a causa di un diverso taglio di capelli (argomentazione contrastante con quanto dalla stessa Corte affermato in ordine all'irrilevanza della diversità del colore dei capelli del BE, rispetto a quanto riferito dalla persona offesa). 3. Ricorre per cassazione il LO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata esposizione degli elementi ritenuti idonei a comprovare la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. 3.2. Violazione di legge e conseguente inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici. Si deduce che la verifica della correttezza dell'operazione ricognitiva doveva ritenersi preclusa dagli errori commessi dalla persona offesa in sede di 2 descrizione (avendo l'XI ripetutamente parlato di tatuaggi colorati, essendo quelli del ricorrente di inchiostro nero) e dal fatto che la persona offesa aveva riferito di aver incontrato più volte in strada il LO (pur senza salutarlo). 3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei fatti. Si censura la sentenza per aver la Corte ritenuto trascurabili imprecisioni le marcate divergenze rilevabili tra il modello e il colore dell'auto indicati dalla persona offesa, e per aver valorizzato un filmato in cui si vedevano due persone (e non tre come descritto) a bordo di una vettura ritenuta appartenente ad un parente del LO. 3.4. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva. Si censura la sentenza per aver irrogato al ricorrente la stessa pena del coimputato, gravato da una recidiva più grave. Si lamenta inoltre il difetto di motivazione sulle ragioni fondanti l'applicazione in concreto dell'istituto. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando, quanto al BERTONCELLI, l'irrilevanza dei riferimenti ad altre vicende (se non nei limiti di un inquadramento dell'ambiente criminale), e le valutazioni di merito implicate dall'esame delle residue censure. Quanto al LO, il P.G. evidenzia anche qui trattarsi in parte di censure generiche, mentre il primo risulta aspecifico e l'ultimo risultava infondato alla luce delle motivazioni espresse dalla Corte in ordine alla corretta applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. E' opportuno richiamare, da un lato, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, assume rilevanza l'altrettanto pacifico insegnamento, consolidatosi sin da epoca risalente, secondo cui «allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova 3 posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo» (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»). 2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che pervenirsi ad una valutazione di infondatezza delle doglianze proposte nell'interesse del BE, volte a confutare l'attendibilità del riconoscimento fotografico posto a base della sua affermazione di responsabilità per il concorso nel furto del ciclomotore di XI AS, e nella successiva estorsione correlata alla restituzione del mezzo (c.d. cavallo di ritorno). 2.1 Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, ponendosi perfettamente in linea con quanto osservato dal primo giudice, ha valorizzato, in primo luogo, il fatto che l'XI ebbe modo di memorizzare le caratteristiche del soggetto riconosciuto nella foto del BE, essendo stato a lungo in stretto contatto con lui(cfr. sul punto pag. 4 della sentenza di primo grado: si tratta di una delle tre persone presenti nell'auto in cui anche l'XI prese posto insieme al proprio zio il giorno dopo il furto, e che - una volta arrivati a via Calapso - si fece dare dalla persona offesa i 150 Euro concordati e le chiavi del motorino, si allontanò per alcuni minuti per poi ritornare a bordo del ciclomotore, restituito all'XI che lo utilizzò per rientrare insieme allo zio). In secondo luogo, la Corte d'Appello ha sottolineato che le fattezze fisiche descritte dalla persona offesa agli inquirenti risultavano corrispondere sostanzialmente a quelle del BE;
in terzo luogo, la Corte territoriale ha posto l'accento sui tre mesi trascorsi dall'episodio delittuoso all'espletamento dell'individuazione, sottolineando che in quell'arco temporale ben potevano esser stati modificati alcuni caratteri (denti neri, orecchini, colore dei capelli), mentre i tatuaggi sul volto potevano non essere stati notati (la parte inferiore delle palpebre, più scura, poteva essere confusa con un trucco permanente, le lacrime erano microscopiche). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte d'Appello ha escluso - come già aveva fatto il G.u.p. - la sussistenza di elementi realmente decisivi per escludere l'attendibilità dell'individuazione compiuta dall'XI. 4 Si tratta di un percorso argomentativo che - alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati - resiste alle censure, in gran parte reiterative, formulate dalla difesa del ricorrente. La Corte territoriale ha invero non illogicamente attribuito un particolare rilievo al fatto che il contatto tra la persona offesa, e il soggetto riconosciuto nel BE, era stato tutt'altro che fuggevole, ed anzi era stato connotato dalla particolare contiguità insita nell'occupazione, per un periodo apprezzabilmente lungo, di una vettura insieme ad altre tre persone (oltre che nel diretto contatto avvenuto per la consegna delle chiavi e del prezzo del riscatto). Tale peculiare situazione, ad avviso della Corte, aveva consentito all'XI una affidabile memorizzazione delle caratteristiche fisiche della persona poi riconosciuta nel BE, aspetto ritenuto prevalente sulla diversità del colore dei capelli, sulla presenza o meno presenza, sulla rilevazione di piccolissimi tatuaggi, e sulla stessa presenza di "denti neri": trattandosi di caratteristiche certamente modificabili nell'ampio arco temporale trascorso tra i fatti e l'individuazione (rilievo non vulnerato in termini decisivi dal fatto che taluna di quelle caratteristiche fosse presente anche in fotografie successive ai fatti). 2.2. Infondato è anche l'altro rilievo difensivo volto a censurare quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine all'esito negativo dell'individuazione fotografica del figlio del ricorrente (elemento significativo, nell'ottica difensiva, dal momento che, come già accennato, la persona offesa aveva riconosciuto nel BE il soggetto che, tornato con il ciclomotore rubato nei pressi dell'autovettura, aveva chiesto dove stesse il figlio). Deve osservarsi, al riguardo, che - diversamente da quanto dedotto in ricorso - la Corte d'Appello non ha affatto sostenuto che il "terzo uomo" fosse il figlio del ricorrente BE AN, nonostante l'esito negativo della individuazione fotografica. Nel prendere le distanze da quanto affermato in proposito dal G.u.p. (secondo cui il terzo uomo era probabilmente da individuare nell'omonimo nipote del ricorrente), la Corte d'Appello ha in realtà posto in rilievo l'anomalia costituita dal fatto che, per l'individuazione, era stata utilizzata una foto che vedeva il BE ritratto all'interno di un'auto: il mancato riconoscimento in tale peculiare contesto è stato peraltro ritenuto circostanza del tutto neutra, perché nessun'altra attività investigativa per chiarire il punto risultava esser stata espletata ad es. sottoponendo altra foto del figlio del ricorrente o una foto del nipote, ovvero procedendo a ricognizione personale, ecc. (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un passaggio motivazionale immune da censure qui deducibili, essendo stata adeguatamente motivata la ritenuta 5 sostanziale inidoneità degli aspetti segnalati a vulnerare l'affidabilità degli elementi acquisiti per l'odierno ricorrente. 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza, per alcuni aspetti manifesta, deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il LO. 3.1. Anche il predetto ricorrente ha inteso contestare, con il secondo motivo di ricorso, gli esiti del riconoscimento fotografico, con argomentazioni che peraltro si risolvono in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello. Quest'ultima ha peraltro fornito una motivazione ampiamente idonea ai fini che qui rilevano, ponendo in evidenza che l'affidabilità dell'individuazione fotografica risultava anzitutto riscontrata dalla sostanziale corrispondenza delle fattezze fisiche del LO con quelle descritte dall'XI, a proposito della persona che lo aveva avvicinato lo stesso giorno del furto, chiedendogli il numero telefonico per contattarlo se fosse riuscito a ritrovare il ciclomotore, e che era presente anche nell'auto il giorno successivo: una corrispondenza che i dettagli richiamati dalla difesa (colore dei capelli biondo o castano chiaro, tatuaggi sull'avambraccio colorati o nei) non potevano in alcun modo porre in effettiva discussione. Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi collegamenti tra il ricorrente e la vicenda per cui è causa, emersi dalle risultanze processuali: l'utenza telefonica utilizzata per ricontattare l'XI (intestata alla fidanzata del cognato del LO), l'autovettura utilizzata (di proprietà della suocera del ricorrente), la stessa parentela con il coimputato BE SE (essendo questi lo zio della moglie). Del tutto immune da censure è anche la rilevanza attribuita al fatto - che nella prospettiva del ricorrente dovrebbe sminuire l'attendibilità della individuazione - che l'XI, nell'individuare la foto del LO, aveva precisato di conoscerlo di vista, per averlo più volte incontrato in strada, pur senza rivolgergli la parola. 3.2. Prive di consistenza appaiono anche le censure proposte con riferimento alla descrizione dell'autovettura da parte dell'XI, e alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. Deve invero osservarsi, da un lato, che i rilievi sul colore (verde anziché azzurra) e modello (Fiat anziché Lancia) dell'auto utilizzata nella seconda fase dell'azione delittuosa non si confrontano con il granitico elemento di riscontro offerto, alle dichiarazioni della persona offesa, dall'esame dei filmati ripresi dagli impianti di videosorveglianza della zona proprio nella fase finale successiva al pagamento del riscatto e al recupero del ciclomotore da parte dell'XI. Emerge infatti, dalla sentenza di primo grado (pag. 4 in nota), che la visione dei filmati aveva consentito di notare il passaggio del ciclomotore condotto dall'XI e con lo zio quale passeggero e, pochissimi secondi più tardi, di una 6 Fiat celeste riconoscibile per alcuni adesivi, con a bordo almeno due persone, la cui targa - rilevata parzialmente in quella occasione - era stata compiutamente individuata in occasione di un successivo passaggio. A tale ultimo proposito, nessun rilievo liberatori° può attribuirsi al fatto che le persone a bordo potessero essere due, anziché tre: avendo lo stesso XI precisato che la persona riconosciuta per il BE chiese, al proprio ritorno a bordo del ciclomotore, dove si trovasse il figlio. D'altro lato, il rilievo difensivo in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico appare manifestamente infondato, alla luce della compiuta ricostruzione dei fatti offerta dall'XI e, in particolare, dall'attribuzione al LO dei compiti di "agganciare" la persona offesa subito dopo il furto, di ottenere il suo recapito telefonico, di prospettare la possibilità dei ritrovamento del ciclomotore (circostanza poi avvenuta con la restituzione al prezzo di Euro 150, alla quale lo stesso LO assistette insieme ai complici). 3.3. Anche con la residua censura, relativa all'aumento di pena per la recidiva, il ricorrente si duole del merito della valutazione operata dalla Corte territoriale, che risulta sorretta da una motivazione incensurabile in questa sede. All'esito dell'esame del percorso criminale dei due ricorrenti (e sottolineando in particolare, quanto al LO, l'insensibilità alla deterrenza delle sanzioni penali desunta dall'aver egli commesso i reati per cui è causa dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione per rapina), la Corte d'Appello ha ritenuto corretto non differenziare l'aumento per la recidiva disposto ai sensi del quarto comma dell'art 63 cod. pen. avendo entrambi gli imputati palesato la medesima maggiore pericolosità sociale. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo compiutamente esposto, e privo di contraddittorietà o illogicità manifeste denunciabili in sede di legittimità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 febbraio 2021 P/
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/10/2019, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 06/11/2018, dal G.u.p. del Tribunale di Messina, con la quale BE SE e LO NG erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di estorsione aggravata e furto aggravato in danno di XI AS. Penale Sent. Sez. 2 Num. 12421 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 11/02/2021 2. Ricorre per cassazione il BE, a mezzo del mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per i reati ascritti. Si deduce l'estraneità del ricorrente agli altri episodi richiamati in sentenza (essendo egli stato scarcerato solo pochi giorni prima i fatti per cui è causa), e si lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi formulati in ordine alle difformità tra le caratteristiche fisiche del soggetto che avrebbe richiesto il danaro alla persona offesa, e quelle appartenenti all'imputato (presenza di "denti neri" colore dei capelli, mancanza di orecchini, presenza di tatuaggi sul visto). Si censura quanto osservato in proposito dalla Corte d'Appello (secondo la quale si trattava di caratteristiche mutabili nel tempo) in quanto la discrasia rispetto alla descrizione dell'XI era rilevabile sia con riferimento a fotografie del BE scattate prima dei fatti, sia in relazione ad un momento successivo (quale l'interrogatorio dinanzi al G.i.p.). Tali discrasie rendevano, ad avviso del ricorrente, inattendibile l'individuazione fotografica espletata. Il ricorrente censura poi quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine al terzo individuo presente nell'autovettura che aveva prelevato la persona offesa in vista della restituzione del ciclomotore rubato, non riconosciuto nell'immagine di BE AN ci. 2002, figlio del ricorrente (l'immagine era stata sottoposta alla persona offesa in quanto il soggetto che aveva ricevuto il danaro e si era temporaneamente allontanato per recuperare il ciclomotore, aveva chiesto al suo complice - rientrando a bordo del mezzo rubato - dove si trovasse il figlio). Il ricorrente lamenta che, pur avendo preso le distanze da quanto osservato dal G.i.p. (secondo cui la persona era da identificare nell'omonimo nipote, anziché nel figlio del ricorrente), la Corte d'Appello aveva motivato in modo non meno illogico e contraddittorio, asserendo che la persona in questione era in realtà il figlio del ricorrente, ma che la persona offesa non lo avrebbe riconosciuto a causa di un diverso taglio di capelli (argomentazione contrastante con quanto dalla stessa Corte affermato in ordine all'irrilevanza della diversità del colore dei capelli del BE, rispetto a quanto riferito dalla persona offesa). 3. Ricorre per cassazione il LO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata esposizione degli elementi ritenuti idonei a comprovare la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. 3.2. Violazione di legge e conseguente inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici. Si deduce che la verifica della correttezza dell'operazione ricognitiva doveva ritenersi preclusa dagli errori commessi dalla persona offesa in sede di 2 descrizione (avendo l'XI ripetutamente parlato di tatuaggi colorati, essendo quelli del ricorrente di inchiostro nero) e dal fatto che la persona offesa aveva riferito di aver incontrato più volte in strada il LO (pur senza salutarlo). 3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei fatti. Si censura la sentenza per aver la Corte ritenuto trascurabili imprecisioni le marcate divergenze rilevabili tra il modello e il colore dell'auto indicati dalla persona offesa, e per aver valorizzato un filmato in cui si vedevano due persone (e non tre come descritto) a bordo di una vettura ritenuta appartenente ad un parente del LO. 3.4. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva. Si censura la sentenza per aver irrogato al ricorrente la stessa pena del coimputato, gravato da una recidiva più grave. Si lamenta inoltre il difetto di motivazione sulle ragioni fondanti l'applicazione in concreto dell'istituto. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, osservando, quanto al BERTONCELLI, l'irrilevanza dei riferimenti ad altre vicende (se non nei limiti di un inquadramento dell'ambiente criminale), e le valutazioni di merito implicate dall'esame delle residue censure. Quanto al LO, il P.G. evidenzia anche qui trattarsi in parte di censure generiche, mentre il primo risulta aspecifico e l'ultimo risultava infondato alla luce delle motivazioni espresse dalla Corte in ordine alla corretta applicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. E' opportuno richiamare, da un lato, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, assume rilevanza l'altrettanto pacifico insegnamento, consolidatosi sin da epoca risalente, secondo cui «allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova 3 posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo» (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»). 2. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che pervenirsi ad una valutazione di infondatezza delle doglianze proposte nell'interesse del BE, volte a confutare l'attendibilità del riconoscimento fotografico posto a base della sua affermazione di responsabilità per il concorso nel furto del ciclomotore di XI AS, e nella successiva estorsione correlata alla restituzione del mezzo (c.d. cavallo di ritorno). 2.1 Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, ponendosi perfettamente in linea con quanto osservato dal primo giudice, ha valorizzato, in primo luogo, il fatto che l'XI ebbe modo di memorizzare le caratteristiche del soggetto riconosciuto nella foto del BE, essendo stato a lungo in stretto contatto con lui(cfr. sul punto pag. 4 della sentenza di primo grado: si tratta di una delle tre persone presenti nell'auto in cui anche l'XI prese posto insieme al proprio zio il giorno dopo il furto, e che - una volta arrivati a via Calapso - si fece dare dalla persona offesa i 150 Euro concordati e le chiavi del motorino, si allontanò per alcuni minuti per poi ritornare a bordo del ciclomotore, restituito all'XI che lo utilizzò per rientrare insieme allo zio). In secondo luogo, la Corte d'Appello ha sottolineato che le fattezze fisiche descritte dalla persona offesa agli inquirenti risultavano corrispondere sostanzialmente a quelle del BE;
in terzo luogo, la Corte territoriale ha posto l'accento sui tre mesi trascorsi dall'episodio delittuoso all'espletamento dell'individuazione, sottolineando che in quell'arco temporale ben potevano esser stati modificati alcuni caratteri (denti neri, orecchini, colore dei capelli), mentre i tatuaggi sul volto potevano non essere stati notati (la parte inferiore delle palpebre, più scura, poteva essere confusa con un trucco permanente, le lacrime erano microscopiche). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte d'Appello ha escluso - come già aveva fatto il G.u.p. - la sussistenza di elementi realmente decisivi per escludere l'attendibilità dell'individuazione compiuta dall'XI. 4 Si tratta di un percorso argomentativo che - alla luce dei principi giurisprudenziali inizialmente richiamati - resiste alle censure, in gran parte reiterative, formulate dalla difesa del ricorrente. La Corte territoriale ha invero non illogicamente attribuito un particolare rilievo al fatto che il contatto tra la persona offesa, e il soggetto riconosciuto nel BE, era stato tutt'altro che fuggevole, ed anzi era stato connotato dalla particolare contiguità insita nell'occupazione, per un periodo apprezzabilmente lungo, di una vettura insieme ad altre tre persone (oltre che nel diretto contatto avvenuto per la consegna delle chiavi e del prezzo del riscatto). Tale peculiare situazione, ad avviso della Corte, aveva consentito all'XI una affidabile memorizzazione delle caratteristiche fisiche della persona poi riconosciuta nel BE, aspetto ritenuto prevalente sulla diversità del colore dei capelli, sulla presenza o meno presenza, sulla rilevazione di piccolissimi tatuaggi, e sulla stessa presenza di "denti neri": trattandosi di caratteristiche certamente modificabili nell'ampio arco temporale trascorso tra i fatti e l'individuazione (rilievo non vulnerato in termini decisivi dal fatto che taluna di quelle caratteristiche fosse presente anche in fotografie successive ai fatti). 2.2. Infondato è anche l'altro rilievo difensivo volto a censurare quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine all'esito negativo dell'individuazione fotografica del figlio del ricorrente (elemento significativo, nell'ottica difensiva, dal momento che, come già accennato, la persona offesa aveva riconosciuto nel BE il soggetto che, tornato con il ciclomotore rubato nei pressi dell'autovettura, aveva chiesto dove stesse il figlio). Deve osservarsi, al riguardo, che - diversamente da quanto dedotto in ricorso - la Corte d'Appello non ha affatto sostenuto che il "terzo uomo" fosse il figlio del ricorrente BE AN, nonostante l'esito negativo della individuazione fotografica. Nel prendere le distanze da quanto affermato in proposito dal G.u.p. (secondo cui il terzo uomo era probabilmente da individuare nell'omonimo nipote del ricorrente), la Corte d'Appello ha in realtà posto in rilievo l'anomalia costituita dal fatto che, per l'individuazione, era stata utilizzata una foto che vedeva il BE ritratto all'interno di un'auto: il mancato riconoscimento in tale peculiare contesto è stato peraltro ritenuto circostanza del tutto neutra, perché nessun'altra attività investigativa per chiarire il punto risultava esser stata espletata ad es. sottoponendo altra foto del figlio del ricorrente o una foto del nipote, ovvero procedendo a ricognizione personale, ecc. (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, si è dinanzi ad un passaggio motivazionale immune da censure qui deducibili, essendo stata adeguatamente motivata la ritenuta 5 sostanziale inidoneità degli aspetti segnalati a vulnerare l'affidabilità degli elementi acquisiti per l'odierno ricorrente. 3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza, per alcuni aspetti manifesta, deve pervenirsi anche per ciò che riguarda il LO. 3.1. Anche il predetto ricorrente ha inteso contestare, con il secondo motivo di ricorso, gli esiti del riconoscimento fotografico, con argomentazioni che peraltro si risolvono in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello. Quest'ultima ha peraltro fornito una motivazione ampiamente idonea ai fini che qui rilevano, ponendo in evidenza che l'affidabilità dell'individuazione fotografica risultava anzitutto riscontrata dalla sostanziale corrispondenza delle fattezze fisiche del LO con quelle descritte dall'XI, a proposito della persona che lo aveva avvicinato lo stesso giorno del furto, chiedendogli il numero telefonico per contattarlo se fosse riuscito a ritrovare il ciclomotore, e che era presente anche nell'auto il giorno successivo: una corrispondenza che i dettagli richiamati dalla difesa (colore dei capelli biondo o castano chiaro, tatuaggi sull'avambraccio colorati o nei) non potevano in alcun modo porre in effettiva discussione. Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi collegamenti tra il ricorrente e la vicenda per cui è causa, emersi dalle risultanze processuali: l'utenza telefonica utilizzata per ricontattare l'XI (intestata alla fidanzata del cognato del LO), l'autovettura utilizzata (di proprietà della suocera del ricorrente), la stessa parentela con il coimputato BE SE (essendo questi lo zio della moglie). Del tutto immune da censure è anche la rilevanza attribuita al fatto - che nella prospettiva del ricorrente dovrebbe sminuire l'attendibilità della individuazione - che l'XI, nell'individuare la foto del LO, aveva precisato di conoscerlo di vista, per averlo più volte incontrato in strada, pur senza rivolgergli la parola. 3.2. Prive di consistenza appaiono anche le censure proposte con riferimento alla descrizione dell'autovettura da parte dell'XI, e alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. Deve invero osservarsi, da un lato, che i rilievi sul colore (verde anziché azzurra) e modello (Fiat anziché Lancia) dell'auto utilizzata nella seconda fase dell'azione delittuosa non si confrontano con il granitico elemento di riscontro offerto, alle dichiarazioni della persona offesa, dall'esame dei filmati ripresi dagli impianti di videosorveglianza della zona proprio nella fase finale successiva al pagamento del riscatto e al recupero del ciclomotore da parte dell'XI. Emerge infatti, dalla sentenza di primo grado (pag. 4 in nota), che la visione dei filmati aveva consentito di notare il passaggio del ciclomotore condotto dall'XI e con lo zio quale passeggero e, pochissimi secondi più tardi, di una 6 Fiat celeste riconoscibile per alcuni adesivi, con a bordo almeno due persone, la cui targa - rilevata parzialmente in quella occasione - era stata compiutamente individuata in occasione di un successivo passaggio. A tale ultimo proposito, nessun rilievo liberatori° può attribuirsi al fatto che le persone a bordo potessero essere due, anziché tre: avendo lo stesso XI precisato che la persona riconosciuta per il BE chiese, al proprio ritorno a bordo del ciclomotore, dove si trovasse il figlio. D'altro lato, il rilievo difensivo in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico appare manifestamente infondato, alla luce della compiuta ricostruzione dei fatti offerta dall'XI e, in particolare, dall'attribuzione al LO dei compiti di "agganciare" la persona offesa subito dopo il furto, di ottenere il suo recapito telefonico, di prospettare la possibilità dei ritrovamento del ciclomotore (circostanza poi avvenuta con la restituzione al prezzo di Euro 150, alla quale lo stesso LO assistette insieme ai complici). 3.3. Anche con la residua censura, relativa all'aumento di pena per la recidiva, il ricorrente si duole del merito della valutazione operata dalla Corte territoriale, che risulta sorretta da una motivazione incensurabile in questa sede. All'esito dell'esame del percorso criminale dei due ricorrenti (e sottolineando in particolare, quanto al LO, l'insensibilità alla deterrenza delle sanzioni penali desunta dall'aver egli commesso i reati per cui è causa dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione per rapina), la Corte d'Appello ha ritenuto corretto non differenziare l'aumento per la recidiva disposto ai sensi del quarto comma dell'art 63 cod. pen. avendo entrambi gli imputati palesato la medesima maggiore pericolosità sociale. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo compiutamente esposto, e privo di contraddittorietà o illogicità manifeste denunciabili in sede di legittimità. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 febbraio 2021 P/