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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1841 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del
14.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23/08/1956), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via San
Sperato 48/A, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nata a [...] il C.F._2
13/08/1950), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Amico, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via F. Cananzi 16, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 10/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in
SA (CS) il 18/06/1989;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in SA (CS) il 18/06/1989; b) nell'anno 2012 hanno adottato la minore nata a [...] il Persona_1
06.06.1999, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 157/2024 pubbl. il
13.12.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Giudice delegato il 10.12.2024; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente il 10.12.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 10/07/2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA (CS) in data 18/06/1989 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Corigliano-SA (CS), atto n. 34, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1989, alle seguenti condizioni:
“1. Il sig. è allo stato pensionato, ex funzionario amministrativo Pt_1
contabile della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e la sig.ra CP_1
allo stato è pensionata, ex funzionaria della Regione Calabria, pertanto i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento. 2. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, CP_1
sita in Reggio Calabria via Gebbione n.7/c, di proprietà esclusiva della stessa.
3. Nulla si dispone con riferimento all'affidamento della figlia
[...]
essendo maggiore di età, ella è studentessa universitaria Per_1
presso l'Ateneo di Urbino facoltà di scienze biologiche. La figlia curerà liberamente il diritto di visita con entrambi i genitori.
4. Il Sig. si impegna a versare quale contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia , la somma mensile pari ad € Persona_1
300,00 (euro trecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare direttamente alla figlia Persona_1
nel seguente codice IBAN [...]. Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche
e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a
15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-
SA (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1841 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del
14.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 23/08/1956), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fio, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via San
Sperato 48/A, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: CP_1
, nata a [...] il C.F._2
13/08/1950), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Amico, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via F. Cananzi 16, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 10/07/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in
SA (CS) il 18/06/1989;
-considerato che con decreto del 28.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.10.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in SA (CS) il 18/06/1989; b) nell'anno 2012 hanno adottato la minore nata a [...] il Persona_1
06.06.1999, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) con sentenza di separazione consensuale n. 157/2024 pubbl. il
13.12.2024 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Giudice delegato il 10.12.2024; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente il 10.12.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 28.07.2025 il quale ha espresso il parere in data 22.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 10/07/2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA (CS) in data 18/06/1989 tra e Parte_1 CP_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Corigliano-SA (CS), atto n. 34, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1989, alle seguenti condizioni:
“1. Il sig. è allo stato pensionato, ex funzionario amministrativo Pt_1
contabile della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e la sig.ra CP_1
allo stato è pensionata, ex funzionaria della Regione Calabria, pertanto i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento. 2. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, CP_1
sita in Reggio Calabria via Gebbione n.7/c, di proprietà esclusiva della stessa.
3. Nulla si dispone con riferimento all'affidamento della figlia
[...]
essendo maggiore di età, ella è studentessa universitaria Per_1
presso l'Ateneo di Urbino facoltà di scienze biologiche. La figlia curerà liberamente il diritto di visita con entrambi i genitori.
4. Il Sig. si impegna a versare quale contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia , la somma mensile pari ad € Persona_1
300,00 (euro trecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare direttamente alla figlia Persona_1
nel seguente codice IBAN [...]. Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche
e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a
15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-
SA (CS) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna