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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. ROMEO VITTORIO
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000 al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili, derivanti dall' l'infortunio sul lavoro occorso in data 17.08.2021, da cumularsi con quello derivante da altro infortunio già denunciato e riconosciuto nella misura del 6% e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire la relativa rendita cumulativa, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Si costituiva l la quale contestava la domanda proposta, chiedendone il rigetto. CP_1
È stata quindi disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale, infine, la causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunciato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l non l'ha formalmente e CP_1
specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto, già in sede amministrativa, la sussistenza di una inabilità temporanea derivante dal predetto infortunio, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza della menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente e quindi, la ricorrenza dei postumi permanenti.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D.
Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella complessiva misura del 4%, con decorrenza a far data dal 29.09.2021, data della visita medico legale per l'accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica dell sede di Taranto. CP_1 Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 6% (malattia professionale n.
516601741 occorsogli il 14/9/2018), è pari all'10%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 10% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dal 29.09.2021.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91. ***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva dell'10 (dieci)% dal 29/0/2021, condanna l al pagamento CP_1
del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 21.03.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
18/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. ROMEO VITTORIO
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO”
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000 al riconoscimento dei postumi permanenti indennizzabili, derivanti dall' l'infortunio sul lavoro occorso in data 17.08.2021, da cumularsi con quello derivante da altro infortunio già denunciato e riconosciuto nella misura del 6% e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire la relativa rendita cumulativa, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Si costituiva l la quale contestava la domanda proposta, chiedendone il rigetto. CP_1
È stata quindi disposta ed espletata consulenza tecnica in esito alla quale, infine, la causa è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunciato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l non l'ha formalmente e CP_1
specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto, già in sede amministrativa, la sussistenza di una inabilità temporanea derivante dal predetto infortunio, sebbene non abbia poi riscontrato la sussistenza della menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente e quindi, la ricorrenza dei postumi permanenti.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che a seguito dell'evento infortunistico de quo alla parte ricorrente sono residuati postumi che determinano una menomazione, sulla base delle tabelle ex D.
Lgs. n° 38/00, comprensive degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto, nella complessiva misura del 4%, con decorrenza a far data dal 29.09.2021, data della visita medico legale per l'accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica dell sede di Taranto. CP_1 Alla luce di quanto innanzi, il danno biologico complessivo, previa riunione con i postumi di altra tecnopatia riconosciuti in misura del 6% (malattia professionale n.
516601741 occorsogli il 14/9/2018), è pari all'10%.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123).
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge, ovvero il 10% (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dal 29.09.2021.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91. ***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
così provvede: Parte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura complessiva dell'10 (dieci)% dal 29/0/2021, condanna l al pagamento CP_1
del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. liquidate con CP_1
separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 21.03.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)