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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/08/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1671/2023 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monastero di SC (Cn), Via Provinciale Val Corsaglia n. 8, presso e nello studio dell'avv. BOSIO FRANCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, c.f. elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Galliari 2 bis, presso e nello studio dell'avv. SIMONETTA STEFANO che, unitamente all'avv. RUELLA LUCA, lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“- Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
- previa eventuale modifica del provvedimento 29.01.2024, disporsi l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze così e come capitolate con memoria
11.09.2023;
pagina 1 di 14 nel merito
- accertarsi e dichiararsi l'odierno convenuto responsabile di condotta diffamatoria operata con le frasi ed epiteti contenuti nel verbale dell'assemblea 06.07.2022, inviato con raccomandata 20-21.07.2022, meglio indicati in atto di citazione del 13.01.2023 e riconducibili allo stesso sottoscrittore, e per l'effetto,
- condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di Euro 250.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- Con rinuncia dei termini”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Torino
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. del 12.9.2023
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
RESPINGERE ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo integralmente parte convenuta da ogni responsabilità.
IN OGNI CASO
Con il pieno favore delle spese poste a carico di parte attrice, diritti ed onorari di lite, oltre a rimborso spese in via forfetaria nella misura del 15%, ad I.V.A. e C.P.A., oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 gennaio 2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio , esponendo:
[...] Controparte_1
- di essere trustee del Trust IA RC (C.F. , ente di P.IVA_1 gestione cui sono stati trasferiti tre alloggi facenti parte del complesso immobiliare sito in Moncalieri (To), Strada Privata Nasi n. 53, nonché di ricoprire a titolo gratuito il ruolo di responsabile – amministratore del medesimo complesso, in forza di nomina datata 24.01.2017;
pagina 2 di 14 - che, in data 06.07.2022, si è svolta un'assemblea straordinaria del condominio, cui hanno partecipato la sig.ra in qualità di presidente Parte_2 dell'assemblea, il sig. , quale segretario, il sig. Controparte_1 Parte_3
l'avv. Stefano Simonetta quale uditore e la sig.ra in Controparte_2 rappresentanza della proprietà e la quale si è però Per_1 CP_2 astenuta su ogni punto discusso;
- che il verbale relativo alla suddetta assemblea, trasmesso a mezzo raccomandata agli altri inquilini assenti ( , e Parte_4 Persona_2 [...]
), ha contenuto diffamatorio, in quanto riporta: “il sig. Per_3 Parte_1
custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, nonché
[...] tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”; “il già citato sig. ha indebito accesso al conto corrente Parte_1 attualmente associato al , pur in assenza di alcun titolo, Controparte_3 né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del
Condominio”; “...sedicente Responsabile Sig. ”; “che il Parte_5 predetto [sig. ] persevera – indebitamente e Parte_1 arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del
Condominio”…” “è agevole presumere che il sig. abbia effettuato Pt_1 operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del Controparte_3
[...
”.
Per tali ragioni, l'attore ha concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 250.000,00, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti integrativi del reato di diffamazione di cui l'art. 595 c.p.
Con comparsa in data 19.05.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la prospettazione avversaria e deducendo:
pagina 3 di 14 - che nei confronti di è pendente un procedimento Parte_1 penale (n. 4468/2021 R.G.n.r. presso la Procura della Repubblica di Torino), relativamente a: plurimi episodi di tentata truffa aggravata per richieste di denaro relative a spese condominiali deliberate in occasione di assemblee di condominio mai avvenute;
plurimi episodi di diffamazione in danno dei coniugi sigg.ri il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento Parte_6 del giudice ex art. 388, comma 2, c.p., poiché il medesimo: “continuando a svolgere di fatto (quantomeno a partire dall'anno 2017) le funzioni di amministratore del condominio sito in Moncalieri (TO) strada Privata Nasi nr.
53, eludeva l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa,
a tutela della proprietà e del credito, in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014 (sentenza che disponeva, nei confronti del
, la revoca del mandato a questi conferito di amministratore del Pt_1 condominio sopra indicato);
- che dalle indagini effettuate nell'ambito del medesimo procedimento è emerso che fino all'anno 2020 il non disponeva di un conto corrente CP_3 condominiale, in quanto tutti i bonifici erano effettuati da e verso una carta prepagata intestata al e, quanto al periodo successivo, si legge nella Pt_1 informativa di PG del 18.11.2021, come quest'ultimo “abbia gestito in maniera totalmente inadeguata e priva di ogni trasparenza il conto corrente del condominio. Risultano infatti numerosi prelievi in contanti per il pagamento di fatture dallo stesso emesse e pertanto non tracciabili nonché per spese sostenute dall'associazione di cui risulta presidente sempre il Parte_7
. Risultano inoltre numerosi bonifici effettuati su un conto estero Pt_1 tedesco contraddistinto dal codice IBAN [***] con causale lavori svolti da
. Nel periodo 1.1.2020 al 19.9.2021 risultano bonifici effettuati sul Pt_1 conto estero sopraindicato per pagamenti fatture per euro 19.028,60 nonché numerosi prelievi in contanti effettuati direttamente dal dal conto del Pt_1 condominio”;
pagina 4 di 14 - che nel medesimo procedimento penale sono coinvolti altresì gli altri condomini , e , cui Persona_2 Controparte_2 Parte_4 Persona_3 viene contestato il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., per aver aiutato ad eludere le investigazioni delle Autorità; Parte_1
- che le circostanze fattuali apprese dagli atti di indagine hanno determinato
, congiuntamente ai sigg.ri e ad inviare una Controparte_1 Pt_2 Pt_3 missiva di auto-convocazione di assemblea condominiale al fine di fornire un'informativa ufficiale agli altri condomini rispetto alla gravità delle circostanze e della condotta posta in essere dall'attore, nonché per assumere decisioni al fine di gestire la situazione condominiale, con il seguente ordine del giorno: “1. “Valutazione preventivo e nomina amministratore;
2. Apertura nuovo conto corrente condominiale;
3. Affidamento incarico per la redazione della tabella millesimale, stanziamento importo e riparto spesa;
4. Nomina avvocato per costituzione parte civile del Condominio nel procedimento penale a carico del sig;
5. Varie ed eventuali”; Pt_1
- che non sussistono i presupposti della diffamazione, avendo il CP_1
(unitamente ai sigg.ri e esercitato il legittimo diritto di critica nel Pt_2 Pt_3 rispetto dei limiti della verità, della pertinenza e della continenza;
- che, in ogni caso, non è integrato l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 595 c.p., posto che i destinatari della comunicazione diffamatoria sono coinvolti nel procedimento penale unitamente al e che, pertanto, il Pt_1 convenuto ha agito al solo fine di rendere note ai destinatari la gravità e le possibili conseguenze dei fatti a loro già certamente noti;
- che, infine, la domanda risarcitoria è inammissibile, poiché priva di allegazioni a suo supporto.
Pertanto, il convenuto ha concluso domandando respingersi la domanda attorea, instando altresì per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art 183, comma VI
c.p.c. e, rigettate le prove richieste dalle parti, precisate le conclusioni ex art. 127 ter pagina 5 di 14 comma 3 cpc, con ordinanza del 6.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
1. Sulla qualificazione giuridica
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da , in conseguenza Parte_1 della trasmissione del verbale di assemblea condominiale del 6.07.2022 ai condòmini assenti, , e , sottoscritto dall'odierno convenuto Parte_4 Persona_2 Persona_3 unitamente ai sigg.ri e che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe Pt_2 Pt_3 contenuto diffamatorio.
Innanzitutto, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, occorre rilevare come il giudice civile sia chiamato ad accertare incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020, conf. Cass. n.
13085/2015).
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., occorre accertare la sussistenza di tre elementi: l'assenza del diffamato, poiché diversamente si ricadrebbe nella diversa ipotesi – oggi depenalizzata – dell'ingiuria; l'offesa all'altrui reputazione, ossia la lesione della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale;
infine, la comunicazione a più persone, consistente nella trasmissione del contenuto diffamatorio ad almeno due soggetti.
pagina 6 di 14 Il reato anzi descritto è scriminato in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, ai sensi dell'art. 51 c.p., trattandosi di forme di libertà di manifestazione del pensiero, tutelate dall'art. 21 Cost., purché nei limiti della verità, della continenza e della pertinenza.
Riguardo al requisito della verità, esso si configura laddove sussista corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia “configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale” (Cass. n. 17813/2023, conf. Cass.
n. 21145/2019).
Con il requisito della continenza si intende che le modalità espressive dispiegate debbano essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, senza trasmodare in un'aggressione gratuita verbale del soggetto criticato: “nella valutazione si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Infatti, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem” (Cass. n. 22252/2017, conf. Cass. n. 12460/2020).
Infine, sussiste pertinenza laddove vi sia l'interesse dei destinatari della comunicazione alla conoscenza del fatto narrato.
Così delineato l'elemento materiale del reato, affinché possa ritenersi configurata la responsabilità dell'autore per il danno non patrimoniale occorre che sia altresì integrato l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e
185 cod. pen. (Cass. n. 20684/2009 conf. Cass. n. 1643/2000, conf. Cass. n.
3747/2001, conf. Cass. n. 7110/2017).
pagina 7 di 14 L'elemento psicologico del delitto di diffamazione va individuato “nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione” (Cass. n. 4855/1999); per orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate” (Cass. n. 25420/2017 conf. Cass. n.
26964/2007).
2. Nel caso di specie – esercizio del diritto di cronaca/critica e assenza dell'elemento soggettivo
Venendo quindi al caso in esame, deve preliminarmente essere ribadito il carattere documentale della vertenza, richiamandosi sul punto le considerazioni già svolte nell'ambito dell'ordinanza del 29.01.2024 che ha escluso l'ammissione delle prove orali richieste da entrambe le parti.
Ora, parte attrice lamenta il contenuto diffamatorio del verbale dell'assemblea straordinaria di condominio tenutasi in data 06.07.2022, con la partecipazione dell'odierno convenuto in qualità di segretario, in particolare nella misura in cui viene addebitato al sig. quanto segue: Pt_1
- “custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, nonché tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”;
- “…ha indebito accesso al conto corrente attualmente associato al CP_3
, pur in assenza di alcun titolo, né delega, né procura per effettuare
[...] operazioni in nome e per conto del Condominio”;
- è un“...sedicente Responsabile”;
- “persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione de ”…; CP_3
pagina 8 di 14 - infine, che “è agevole presumere che il sig abbia effettuato operazioni Pt_1 indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno de ”. Controparte_3
Nell'esaminare la sussistenza dei requisiti del reato di diffamazione, occorre innanzitutto evidenziarsi che era assente alla redazione del Parte_1 verbale di assemblea condominiale e che il suddetto documento è stato trasmesso ai condomini e , risultando così integrato il Parte_4 Persona_2 Persona_3 requisito della comunicazione a più persone ai sensi dell'art. 595 c.p.
Esaminando nel dettaglio il contenuto complessivo del verbale, altresì in relazione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale convocata, emerge innanzitutto la pertinenza della comunicazione, in quanto tutti i condòmini avevano interesse alla conoscenza della stessa, essendo volta all'analisi delle risultanze delle indagini svolte in sede penale al fine di valutare, tra l'altro, la avvocato per costituzione parte CP_4 civile del Condominio nel procedimento penale a carico del sig. ” e la Pt_1 CP_4 amministratore” (secondo l'ordine del giorno dell'assemblea, cfr. doc. 5 parte attrice), quest'ultima sul presupposto della ritenuta illegittimità della nomina di Parte_1
avvenuta in data 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice).
[...]
Risulta altresì sussistere il requisito della continenza, posto che le espressioni delle quali parte attrice lamenta la natura diffamatoria sono formalmente corrette, non trasmodano in aggressione verbale, non degenerano nella gratuita e immotivata lesione della reputazione altrui e, avuto riguardo allo scopo della trasmissione del verbale (ossia la valutazione delle risultanze penali e dell'operato del precedente amministratore), non eccedono i limiti di quanto strettamente necessario per l'interesse alla conoscenza della notizia.
Esaminando ora il requisito della verità, in applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, occorre evidenziare come non si debba valutare la sola verità assoluta e oggettiva, bensì sia sufficiente la verità putativa, purché la stessa sia ragionevole per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.
Nel caso in esame, le espressioni asseritamente diffamatorie riportate nel verbale possono suddividersi in due categorie: l'una riguardante la mancanza di titolarità di pagina 9 di 14 a svolgere le funzioni di amministratore di condominio e, Parte_1 correlativamente, a detenere i registri obbligatori e ad accedere ai conti correnti
(“custodisce indebitamente i registri obbligatori del , nonché tutta la CP_3 documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del ”; “…ha indebito accesso al conto corrente CP_3 attualmente associato al , pur in assenza di alcun titolo, né delega, Controparte_3 né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del Condominio”; “...sedicente
Responsabile”; “persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio”…); l'altra concernente la mala gestione economica e patrimoniale del condominio (“è agevole presumere che il sig. Pt_1 abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno de ”). Controparte_3
Non essendo oggetto del presente giudizio la verità oggettiva dei fatti contestati all'odierno attore nelle funzioni di amministratore di condominio, la documentazione penale versata in atti (doc. 9 e doc. 13, nello specifico a pag. 39, parte convenuta), letta nel rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., viene in considerazione al solo scopo di valutare la presumibile verità delle informazioni riportate nel verbale di assemblea, nella prospettiva soggettiva dell'odierno convenuto.
Orbene, con riferimento alla prima delle due categorie delineate, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (doc. 9 parte convenuta) risulta contestato a il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., per Parte_1 aver egli eluso la sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014, che aveva disposto nei suoi confronti la revoca del mandato di amministratore del , essendosi fatto nuovamente CP_3 nominare amministratore con delibera del 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice), in violazione del disposto dell'art. 1129, comma 13, c.c., che prevede che “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”.
pagina 10 di 14 Tale circostanza, indipendentemente da un accertamento processuale in merito alla validità della nomina intervenuta successivamente alla revoca giudiziale, attribuisce all'informativa contenuta nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022 carattere di verosimiglianza, avuto riguardo alle contestazioni mosse nei confronti dell'attore, come declinate nel capo di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini.
Proprio alla luce della documentazione penale ha Controparte_1 ragionevolmente ritenuto che non avesse “alcun titolo, né Parte_1 delega, né procura”, né per custodire i registri obbligatori e la documentazione del condominio, né per effettuare operazioni in nome e per conto dello stesso, né per condurre la complessiva attività di gestione.
Quanto poi alla seconda categoria, viene in rilievo l'annotazione della Polizia
Giudiziaria del 18.11.2021 ove, a pag. 39, si legge che l'attore ha gestito “in maniera totalmente inadeguata e priva di ogni trasparenza il conto corrente del . CP_3
Risultano infatti numerosi prelievi in contanti per il pagamento di fatture dallo stesso emesse e pertanto non tracciabili nonché per spese sostenute dall'associazione di cui risulta presidente sempre il . Risultano inoltre numerosi bonifici Parte_7 Pt_1 effettuati su un conto estero tedesco contraddistinto dal codice IBAN [***] con causale lavori svolti da . Nel periodo 1.1.2020 al 19.9.2021 risultano bonifici effettuati sul Pt_1 conto estero sopraindicato per pagamenti fatture per euro 19.028,60 nonché numerosi prelievi in contanti effettuati direttamente dal dal conto del condominio” (doc. Pt_1
13 parte convenuta).
Proprio alla luce dei suddetti rilievi, l'odierno convenuto riporta nel verbale di assemblea condominiale che “è agevole presumere che il sig. abbia effettuato Pt_1 operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del ”; pertanto, anche in questo Controparte_3 caso deve ritenersi integrato il requisito della verosimiglianza dell'informazione riportata, la cui ragionevolezza si desume parimenti dalla natura della fonte da cui proviene la notizia, posto che l'inadeguatezza della gestione del conto corrente è stata rilevata a seguito di indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria.
pagina 11 di 14 Sussistendo tutti i requisiti della verità, della pertinenza e della continenza della comunicazione asseritamente lesiva della reputazione di , la Parte_1 condotta posta in essere da deve ritenersi scriminata ex art. 51 c.p. Controparte_1
Peraltro, non risulta nemmeno integrato l'elemento soggettivo del reato, ossia la volontà od accettazione del rischio di ledere l'altrui reputazione.
Ed invero, la finalità meramente informativa e non denigratoria perseguita dall'odierno convenuto si apprezza in particolare considerando le modalità formali di convocazione dell'assemblea condominiale (preceduta da un ordine del giorno dettagliato), il suo regolare svolgimento (desumibile dal contenuto del verbale, ove viene dato atto dei condomini presenti per millesimi, dei votanti e dell'astensione, nonché della mancata approvazione di talune proposte per mancato raggiungimento del quorum deliberativo) ed il tenore del verbale licenziato (ove sono stati trattati anche altri argomenti pur indicati nell'ordine del giorno).
Inoltre, i condòmini assenti, destinatari della comunicazione del predetto documento, sono stati anch'essi attinti dal medesimo avviso di conclusione delle indagini preliminari, indagati per il reato di favoreggiamento nelle condotte asseritamente realizzate dal sig. proprio nello svolgimento dell'attività di amministrazione del Pt_1 condominio e, dunque, già a conoscenza delle circostanze riportate nel citato verbale del
6.7.2022.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro da € 52.001 a €
260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte, così applicandosi i valori medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva e pagina 12 di 14 decisionale ed i valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, avendo la causa natura documentale.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria, posto che vi sono concreti indicatori dell'esistenza di una colpa grave in capo allo stesso che ha promosso e coltivato un'azione infondata, nonostante fossero in precedenza e nelle more intervenute altre pronunce – in sede penale e civile – che avessero accertato incidenter tantum il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dall'odierno convenuto nell'ambito della vicenda che ci occupa, anche sotto il profilo della verosimiglianza dei fatti riportati.
Si consideri invero che l'odierno giudizio è stato anticipato da una querela sporta per i medesimi fatti dal sig. e che ha originato il procedimento penale RGNR Pt_1
2839/2022, conclusosi, pur a seguito di opposizione da parte della persona offesa, con la pronuncia di archiviazione, intervenuta già nel 2023 (richiesta di archiviazione del PM in data 19.1.2023 e successivo provvedimento di archiviazione del Giudice di Pace di
Torino in data 2.8.2023).
Inoltre, vi è da considerare come, sempre nelle more del presente giudizio, su ricorso dell'odierno convenuto, il Tribunale di Torino, con decreto del 25.10.2023 abbia sancito la revoca di dall'incarico di amministratore del complesso Parte_1 condominiale di Strada Privata Nasi 53 in Moncalieri, facendo riferimento a “gravi irregolarità che giustificano la revoca dell'amministratore”, come emerse anche in seguito alle indagini penali svolte e richiamate in questo giudizio.
L'attore viene quindi condannato al risarcimento in favore del convenuto della somma di € 5.634,00 (pari alla metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 1.500,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda di in quanto infondata;
Parte_1
pagina 13 di 14 ▪ condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge visto l'art. 96 c.p.c.
▪ condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di € 5.634,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al CP_1 saldo;
▪ condanna al pagamento della somma di € 1.500,00 a Parte_1 favore della cassa delle ammende ex art. 96 co 4 c.p.c.
Così deciso in Torino, il 21/8/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Amanda Coggiola
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1671/2023 R.G. promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monastero di SC (Cn), Via Provinciale Val Corsaglia n. 8, presso e nello studio dell'avv. BOSIO FRANCO, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
, c.f. elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2
Galliari 2 bis, presso e nello studio dell'avv. SIMONETTA STEFANO che, unitamente all'avv. RUELLA LUCA, lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“- Ogni contraria istanza, eccezione, e deduzione respinta.
- previa eventuale modifica del provvedimento 29.01.2024, disporsi l'ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle circostanze così e come capitolate con memoria
11.09.2023;
pagina 1 di 14 nel merito
- accertarsi e dichiararsi l'odierno convenuto responsabile di condotta diffamatoria operata con le frasi ed epiteti contenuti nel verbale dell'assemblea 06.07.2022, inviato con raccomandata 20-21.07.2022, meglio indicati in atto di citazione del 13.01.2023 e riconducibili allo stesso sottoscrittore, e per l'effetto,
- condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di Euro 250.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto.
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- Con rinuncia dei termini”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Torino
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. del 12.9.2023
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
RESPINGERE ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolvendo integralmente parte convenuta da ogni responsabilità.
IN OGNI CASO
Con il pieno favore delle spese poste a carico di parte attrice, diritti ed onorari di lite, oltre a rimborso spese in via forfetaria nella misura del 15%, ad I.V.A. e C.P.A., oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 gennaio 2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio , esponendo:
[...] Controparte_1
- di essere trustee del Trust IA RC (C.F. , ente di P.IVA_1 gestione cui sono stati trasferiti tre alloggi facenti parte del complesso immobiliare sito in Moncalieri (To), Strada Privata Nasi n. 53, nonché di ricoprire a titolo gratuito il ruolo di responsabile – amministratore del medesimo complesso, in forza di nomina datata 24.01.2017;
pagina 2 di 14 - che, in data 06.07.2022, si è svolta un'assemblea straordinaria del condominio, cui hanno partecipato la sig.ra in qualità di presidente Parte_2 dell'assemblea, il sig. , quale segretario, il sig. Controparte_1 Parte_3
l'avv. Stefano Simonetta quale uditore e la sig.ra in Controparte_2 rappresentanza della proprietà e la quale si è però Per_1 CP_2 astenuta su ogni punto discusso;
- che il verbale relativo alla suddetta assemblea, trasmesso a mezzo raccomandata agli altri inquilini assenti ( , e Parte_4 Persona_2 [...]
), ha contenuto diffamatorio, in quanto riporta: “il sig. Per_3 Parte_1
custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, nonché
[...] tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”; “il già citato sig. ha indebito accesso al conto corrente Parte_1 attualmente associato al , pur in assenza di alcun titolo, Controparte_3 né delega, né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del
Condominio”; “...sedicente Responsabile Sig. ”; “che il Parte_5 predetto [sig. ] persevera – indebitamente e Parte_1 arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del
Condominio”…” “è agevole presumere che il sig. abbia effettuato Pt_1 operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del Controparte_3
[...
”.
Per tali ragioni, l'attore ha concluso instando per la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 250.000,00, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti integrativi del reato di diffamazione di cui l'art. 595 c.p.
Con comparsa in data 19.05.2023 si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la prospettazione avversaria e deducendo:
pagina 3 di 14 - che nei confronti di è pendente un procedimento Parte_1 penale (n. 4468/2021 R.G.n.r. presso la Procura della Repubblica di Torino), relativamente a: plurimi episodi di tentata truffa aggravata per richieste di denaro relative a spese condominiali deliberate in occasione di assemblee di condominio mai avvenute;
plurimi episodi di diffamazione in danno dei coniugi sigg.ri il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento Parte_6 del giudice ex art. 388, comma 2, c.p., poiché il medesimo: “continuando a svolgere di fatto (quantomeno a partire dall'anno 2017) le funzioni di amministratore del condominio sito in Moncalieri (TO) strada Privata Nasi nr.
53, eludeva l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa,
a tutela della proprietà e del credito, in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014 (sentenza che disponeva, nei confronti del
, la revoca del mandato a questi conferito di amministratore del Pt_1 condominio sopra indicato);
- che dalle indagini effettuate nell'ambito del medesimo procedimento è emerso che fino all'anno 2020 il non disponeva di un conto corrente CP_3 condominiale, in quanto tutti i bonifici erano effettuati da e verso una carta prepagata intestata al e, quanto al periodo successivo, si legge nella Pt_1 informativa di PG del 18.11.2021, come quest'ultimo “abbia gestito in maniera totalmente inadeguata e priva di ogni trasparenza il conto corrente del condominio. Risultano infatti numerosi prelievi in contanti per il pagamento di fatture dallo stesso emesse e pertanto non tracciabili nonché per spese sostenute dall'associazione di cui risulta presidente sempre il Parte_7
. Risultano inoltre numerosi bonifici effettuati su un conto estero Pt_1 tedesco contraddistinto dal codice IBAN [***] con causale lavori svolti da
. Nel periodo 1.1.2020 al 19.9.2021 risultano bonifici effettuati sul Pt_1 conto estero sopraindicato per pagamenti fatture per euro 19.028,60 nonché numerosi prelievi in contanti effettuati direttamente dal dal conto del Pt_1 condominio”;
pagina 4 di 14 - che nel medesimo procedimento penale sono coinvolti altresì gli altri condomini , e , cui Persona_2 Controparte_2 Parte_4 Persona_3 viene contestato il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., per aver aiutato ad eludere le investigazioni delle Autorità; Parte_1
- che le circostanze fattuali apprese dagli atti di indagine hanno determinato
, congiuntamente ai sigg.ri e ad inviare una Controparte_1 Pt_2 Pt_3 missiva di auto-convocazione di assemblea condominiale al fine di fornire un'informativa ufficiale agli altri condomini rispetto alla gravità delle circostanze e della condotta posta in essere dall'attore, nonché per assumere decisioni al fine di gestire la situazione condominiale, con il seguente ordine del giorno: “1. “Valutazione preventivo e nomina amministratore;
2. Apertura nuovo conto corrente condominiale;
3. Affidamento incarico per la redazione della tabella millesimale, stanziamento importo e riparto spesa;
4. Nomina avvocato per costituzione parte civile del Condominio nel procedimento penale a carico del sig;
5. Varie ed eventuali”; Pt_1
- che non sussistono i presupposti della diffamazione, avendo il CP_1
(unitamente ai sigg.ri e esercitato il legittimo diritto di critica nel Pt_2 Pt_3 rispetto dei limiti della verità, della pertinenza e della continenza;
- che, in ogni caso, non è integrato l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 595 c.p., posto che i destinatari della comunicazione diffamatoria sono coinvolti nel procedimento penale unitamente al e che, pertanto, il Pt_1 convenuto ha agito al solo fine di rendere note ai destinatari la gravità e le possibili conseguenze dei fatti a loro già certamente noti;
- che, infine, la domanda risarcitoria è inammissibile, poiché priva di allegazioni a suo supporto.
Pertanto, il convenuto ha concluso domandando respingersi la domanda attorea, instando altresì per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa, sono stati concessi i termini per memorie ex art 183, comma VI
c.p.c. e, rigettate le prove richieste dalle parti, precisate le conclusioni ex art. 127 ter pagina 5 di 14 comma 3 cpc, con ordinanza del 6.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
1. Sulla qualificazione giuridica
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da , in conseguenza Parte_1 della trasmissione del verbale di assemblea condominiale del 6.07.2022 ai condòmini assenti, , e , sottoscritto dall'odierno convenuto Parte_4 Persona_2 Persona_3 unitamente ai sigg.ri e che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe Pt_2 Pt_3 contenuto diffamatorio.
Innanzitutto, in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, occorre rilevare come il giudice civile sia chiamato ad accertare incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. n. 3371/2020, conf. Cass. n.
13085/2015).
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p., occorre accertare la sussistenza di tre elementi: l'assenza del diffamato, poiché diversamente si ricadrebbe nella diversa ipotesi – oggi depenalizzata – dell'ingiuria; l'offesa all'altrui reputazione, ossia la lesione della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale;
infine, la comunicazione a più persone, consistente nella trasmissione del contenuto diffamatorio ad almeno due soggetti.
pagina 6 di 14 Il reato anzi descritto è scriminato in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, ai sensi dell'art. 51 c.p., trattandosi di forme di libertà di manifestazione del pensiero, tutelate dall'art. 21 Cost., purché nei limiti della verità, della continenza e della pertinenza.
Riguardo al requisito della verità, esso si configura laddove sussista corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia “configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale” (Cass. n. 17813/2023, conf. Cass.
n. 21145/2019).
Con il requisito della continenza si intende che le modalità espressive dispiegate debbano essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, senza trasmodare in un'aggressione gratuita verbale del soggetto criticato: “nella valutazione si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Infatti, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem” (Cass. n. 22252/2017, conf. Cass. n. 12460/2020).
Infine, sussiste pertinenza laddove vi sia l'interesse dei destinatari della comunicazione alla conoscenza del fatto narrato.
Così delineato l'elemento materiale del reato, affinché possa ritenersi configurata la responsabilità dell'autore per il danno non patrimoniale occorre che sia altresì integrato l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e
185 cod. pen. (Cass. n. 20684/2009 conf. Cass. n. 1643/2000, conf. Cass. n.
3747/2001, conf. Cass. n. 7110/2017).
pagina 7 di 14 L'elemento psicologico del delitto di diffamazione va individuato “nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione” (Cass. n. 4855/1999); per orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate” (Cass. n. 25420/2017 conf. Cass. n.
26964/2007).
2. Nel caso di specie – esercizio del diritto di cronaca/critica e assenza dell'elemento soggettivo
Venendo quindi al caso in esame, deve preliminarmente essere ribadito il carattere documentale della vertenza, richiamandosi sul punto le considerazioni già svolte nell'ambito dell'ordinanza del 29.01.2024 che ha escluso l'ammissione delle prove orali richieste da entrambe le parti.
Ora, parte attrice lamenta il contenuto diffamatorio del verbale dell'assemblea straordinaria di condominio tenutasi in data 06.07.2022, con la partecipazione dell'odierno convenuto in qualità di segretario, in particolare nella misura in cui viene addebitato al sig. quanto segue: Pt_1
- “custodisce indebitamente i registri obbligatori del Condominio, nonché tutta la documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del Condominio”;
- “…ha indebito accesso al conto corrente attualmente associato al CP_3
, pur in assenza di alcun titolo, né delega, né procura per effettuare
[...] operazioni in nome e per conto del Condominio”;
- è un“...sedicente Responsabile”;
- “persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione de ”…; CP_3
pagina 8 di 14 - infine, che “è agevole presumere che il sig abbia effettuato operazioni Pt_1 indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno de ”. Controparte_3
Nell'esaminare la sussistenza dei requisiti del reato di diffamazione, occorre innanzitutto evidenziarsi che era assente alla redazione del Parte_1 verbale di assemblea condominiale e che il suddetto documento è stato trasmesso ai condomini e , risultando così integrato il Parte_4 Persona_2 Persona_3 requisito della comunicazione a più persone ai sensi dell'art. 595 c.p.
Esaminando nel dettaglio il contenuto complessivo del verbale, altresì in relazione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale convocata, emerge innanzitutto la pertinenza della comunicazione, in quanto tutti i condòmini avevano interesse alla conoscenza della stessa, essendo volta all'analisi delle risultanze delle indagini svolte in sede penale al fine di valutare, tra l'altro, la avvocato per costituzione parte CP_4 civile del Condominio nel procedimento penale a carico del sig. ” e la Pt_1 CP_4 amministratore” (secondo l'ordine del giorno dell'assemblea, cfr. doc. 5 parte attrice), quest'ultima sul presupposto della ritenuta illegittimità della nomina di Parte_1
avvenuta in data 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice).
[...]
Risulta altresì sussistere il requisito della continenza, posto che le espressioni delle quali parte attrice lamenta la natura diffamatoria sono formalmente corrette, non trasmodano in aggressione verbale, non degenerano nella gratuita e immotivata lesione della reputazione altrui e, avuto riguardo allo scopo della trasmissione del verbale (ossia la valutazione delle risultanze penali e dell'operato del precedente amministratore), non eccedono i limiti di quanto strettamente necessario per l'interesse alla conoscenza della notizia.
Esaminando ora il requisito della verità, in applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, occorre evidenziare come non si debba valutare la sola verità assoluta e oggettiva, bensì sia sufficiente la verità putativa, purché la stessa sia ragionevole per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.
Nel caso in esame, le espressioni asseritamente diffamatorie riportate nel verbale possono suddividersi in due categorie: l'una riguardante la mancanza di titolarità di pagina 9 di 14 a svolgere le funzioni di amministratore di condominio e, Parte_1 correlativamente, a detenere i registri obbligatori e ad accedere ai conti correnti
(“custodisce indebitamente i registri obbligatori del , nonché tutta la CP_3 documentazione relativa alla gestione e ne impedisce illecitamente l'accesso agli stessi condomini, pur in assenza di alcun titolo, né incarico conferito, né alcun diritto di interferire nella gestione del ”; “…ha indebito accesso al conto corrente CP_3 attualmente associato al , pur in assenza di alcun titolo, né delega, Controparte_3 né procura per effettuare operazioni in nome e per conto del Condominio”; “...sedicente
Responsabile”; “persevera – indebitamente e arbitrariamente – nello svolgimento di attività relative alla gestione del Condominio”…); l'altra concernente la mala gestione economica e patrimoniale del condominio (“è agevole presumere che il sig. Pt_1 abbia effettuato operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno de ”). Controparte_3
Non essendo oggetto del presente giudizio la verità oggettiva dei fatti contestati all'odierno attore nelle funzioni di amministratore di condominio, la documentazione penale versata in atti (doc. 9 e doc. 13, nello specifico a pag. 39, parte convenuta), letta nel rigoroso rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., viene in considerazione al solo scopo di valutare la presumibile verità delle informazioni riportate nel verbale di assemblea, nella prospettiva soggettiva dell'odierno convenuto.
Orbene, con riferimento alla prima delle due categorie delineate, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. (doc. 9 parte convenuta) risulta contestato a il reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p., per Parte_1 aver egli eluso la sentenza del Tribunale Civile di Torino emessa in data 11.12.2014 nell'ambito del procedimento civile nr. 6350/2014, che aveva disposto nei suoi confronti la revoca del mandato di amministratore del , essendosi fatto nuovamente CP_3 nominare amministratore con delibera del 24.01.2017 (doc. 3 parte attrice), in violazione del disposto dell'art. 1129, comma 13, c.c., che prevede che “in caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato”.
pagina 10 di 14 Tale circostanza, indipendentemente da un accertamento processuale in merito alla validità della nomina intervenuta successivamente alla revoca giudiziale, attribuisce all'informativa contenuta nel verbale dell'assemblea del 6.7.2022 carattere di verosimiglianza, avuto riguardo alle contestazioni mosse nei confronti dell'attore, come declinate nel capo di imputazione contenuto nell'avviso di conclusione delle indagini.
Proprio alla luce della documentazione penale ha Controparte_1 ragionevolmente ritenuto che non avesse “alcun titolo, né Parte_1 delega, né procura”, né per custodire i registri obbligatori e la documentazione del condominio, né per effettuare operazioni in nome e per conto dello stesso, né per condurre la complessiva attività di gestione.
Quanto poi alla seconda categoria, viene in rilievo l'annotazione della Polizia
Giudiziaria del 18.11.2021 ove, a pag. 39, si legge che l'attore ha gestito “in maniera totalmente inadeguata e priva di ogni trasparenza il conto corrente del . CP_3
Risultano infatti numerosi prelievi in contanti per il pagamento di fatture dallo stesso emesse e pertanto non tracciabili nonché per spese sostenute dall'associazione di cui risulta presidente sempre il . Risultano inoltre numerosi bonifici Parte_7 Pt_1 effettuati su un conto estero tedesco contraddistinto dal codice IBAN [***] con causale lavori svolti da . Nel periodo 1.1.2020 al 19.9.2021 risultano bonifici effettuati sul Pt_1 conto estero sopraindicato per pagamenti fatture per euro 19.028,60 nonché numerosi prelievi in contanti effettuati direttamente dal dal conto del condominio” (doc. Pt_1
13 parte convenuta).
Proprio alla luce dei suddetti rilievi, l'odierno convenuto riporta nel verbale di assemblea condominiale che “è agevole presumere che il sig. abbia effettuato Pt_1 operazioni indebite, operando in confusione con altri conti correnti, provocando gravi e forse insanabili irregolarità a danno del ”; pertanto, anche in questo Controparte_3 caso deve ritenersi integrato il requisito della verosimiglianza dell'informazione riportata, la cui ragionevolezza si desume parimenti dalla natura della fonte da cui proviene la notizia, posto che l'inadeguatezza della gestione del conto corrente è stata rilevata a seguito di indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria.
pagina 11 di 14 Sussistendo tutti i requisiti della verità, della pertinenza e della continenza della comunicazione asseritamente lesiva della reputazione di , la Parte_1 condotta posta in essere da deve ritenersi scriminata ex art. 51 c.p. Controparte_1
Peraltro, non risulta nemmeno integrato l'elemento soggettivo del reato, ossia la volontà od accettazione del rischio di ledere l'altrui reputazione.
Ed invero, la finalità meramente informativa e non denigratoria perseguita dall'odierno convenuto si apprezza in particolare considerando le modalità formali di convocazione dell'assemblea condominiale (preceduta da un ordine del giorno dettagliato), il suo regolare svolgimento (desumibile dal contenuto del verbale, ove viene dato atto dei condomini presenti per millesimi, dei votanti e dell'astensione, nonché della mancata approvazione di talune proposte per mancato raggiungimento del quorum deliberativo) ed il tenore del verbale licenziato (ove sono stati trattati anche altri argomenti pur indicati nell'ordine del giorno).
Inoltre, i condòmini assenti, destinatari della comunicazione del predetto documento, sono stati anch'essi attinti dal medesimo avviso di conclusione delle indagini preliminari, indagati per il reato di favoreggiamento nelle condotte asseritamente realizzate dal sig. proprio nello svolgimento dell'attività di amministrazione del Pt_1 condominio e, dunque, già a conoscenza delle circostanze riportate nel citato verbale del
6.7.2022.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice risulta infondata e deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro da € 52.001 a €
260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte, così applicandosi i valori medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva e pagina 12 di 14 decisionale ed i valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, avendo la causa natura documentale.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria, posto che vi sono concreti indicatori dell'esistenza di una colpa grave in capo allo stesso che ha promosso e coltivato un'azione infondata, nonostante fossero in precedenza e nelle more intervenute altre pronunce – in sede penale e civile – che avessero accertato incidenter tantum il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dall'odierno convenuto nell'ambito della vicenda che ci occupa, anche sotto il profilo della verosimiglianza dei fatti riportati.
Si consideri invero che l'odierno giudizio è stato anticipato da una querela sporta per i medesimi fatti dal sig. e che ha originato il procedimento penale RGNR Pt_1
2839/2022, conclusosi, pur a seguito di opposizione da parte della persona offesa, con la pronuncia di archiviazione, intervenuta già nel 2023 (richiesta di archiviazione del PM in data 19.1.2023 e successivo provvedimento di archiviazione del Giudice di Pace di
Torino in data 2.8.2023).
Inoltre, vi è da considerare come, sempre nelle more del presente giudizio, su ricorso dell'odierno convenuto, il Tribunale di Torino, con decreto del 25.10.2023 abbia sancito la revoca di dall'incarico di amministratore del complesso Parte_1 condominiale di Strada Privata Nasi 53 in Moncalieri, facendo riferimento a “gravi irregolarità che giustificano la revoca dell'amministratore”, come emerse anche in seguito alle indagini penali svolte e richiamate in questo giudizio.
L'attore viene quindi condannato al risarcimento in favore del convenuto della somma di € 5.634,00 (pari alla metà delle spese di lite come liquidate in dispositivo), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a € 1.500,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda di in quanto infondata;
Parte_1
pagina 13 di 14 ▪ condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge visto l'art. 96 c.p.c.
▪ condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di € 5.634,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al CP_1 saldo;
▪ condanna al pagamento della somma di € 1.500,00 a Parte_1 favore della cassa delle ammende ex art. 96 co 4 c.p.c.
Così deciso in Torino, il 21/8/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Amanda Coggiola
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