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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- componente CP_1
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3653/25 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti) Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
L'attrice ha chiesto per un verso, nell'immediato, la rettificazione anagrafica del sesso attribuitole da femminile a maschile, con modifica del proprio nome da a ”, per Pt_1 Per_1
altro verso di essere autorizzata a sottoporsi, successivamente, ad un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali genitali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda ha dedotto: di manifestare già da anni una disforia di genere, inizialmente identificandosi in termini non binari e poi progressivamente maturando la consapevolezza di appartenere al genere maschile;
di avere sempre preferito, fin da tenera età, giochi ed abiti maschili anziché femminili;
di avere seguito un percorso psicoterapico, accedendo poi all'“Associazione Consultorio TrasGenere Onlus” di Viareggio (LUY), fraz. Torre del Lago;
che tale frequentazione ha prodotto un miglioramento del proprio tono dell'umore, precedentemente depresso;
di avere esternato la propria identità con la famiglia, la quale, dopo alcune difficoltà iniziali,
l'ha supportata;
di condurre la propria vita sociale prevalentemente al maschile, utilizzando il nome
, e di essere socialmente conosciuta in tali termini, anche in conseguenza di un'apparenza Per_1
fisica maschile;
di avere intenzione di intraprendere la terapia ormonale.
1 Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31 d. lgs. 150/11 (il quale, a seguito della recente modifica ad opera del d. lgs. 31.10.24, n. 164, ha sancito l'applicabilità del rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n.
182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Chiarito questo e posto peraltro che l'attrice ha chiesto di sottoporsi anche ad intervento di adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali genitali, per ciò che concerne la fondatezza della domanda occorre osservare:
- per un verso, come appurato all'udienza del 27.2.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attrice (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente maschili;
- per altro verso, dal certificato psicodiagnostico prodottro (doc. 2) emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attrice, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso maschile, tale da far ritenere che tanto l'intervento chirurgico prospettato quanto la richiesta rettifica si pongano quali condizioni imprescindibili per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta.
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale
2 autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nata a [...] il [...], da Parte_1 femminile a maschile, con attribuzione del nome “ ”; Per_1
autorizza la richiedente a sottoporsi all'intervento chirurgico di cui in motivazione;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- componente CP_1
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3653/25 RG avente ad oggetto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso proposta da (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti) Parte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
L'attrice ha concluso come in ricorso.
Oggetto del processo
L'attrice ha chiesto per un verso, nell'immediato, la rettificazione anagrafica del sesso attribuitole da femminile a maschile, con modifica del proprio nome da a ”, per Pt_1 Per_1
altro verso di essere autorizzata a sottoporsi, successivamente, ad un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali genitali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda ha dedotto: di manifestare già da anni una disforia di genere, inizialmente identificandosi in termini non binari e poi progressivamente maturando la consapevolezza di appartenere al genere maschile;
di avere sempre preferito, fin da tenera età, giochi ed abiti maschili anziché femminili;
di avere seguito un percorso psicoterapico, accedendo poi all'“Associazione Consultorio TrasGenere Onlus” di Viareggio (LUY), fraz. Torre del Lago;
che tale frequentazione ha prodotto un miglioramento del proprio tono dell'umore, precedentemente depresso;
di avere esternato la propria identità con la famiglia, la quale, dopo alcune difficoltà iniziali,
l'ha supportata;
di condurre la propria vita sociale prevalentemente al maschile, utilizzando il nome
, e di essere socialmente conosciuta in tali termini, anche in conseguenza di un'apparenza Per_1
fisica maschile;
di avere intenzione di intraprendere la terapia ormonale.
1 Motivi della decisione
A livello normativo, la materia è regolata per un verso dall'art 1 l. 164/82 (il quale stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”), per altro verso dall'art. 31 d. lgs. 150/11 (il quale, a seguito della recente modifica ad opera del d. lgs. 31.10.24, n. 164, ha sancito l'applicabilità del rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie).
Per ciò che concerne in particolare il rapporto fra l'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto e la rettificazione, la Cassazione (v. in tal senso Cass. 15138/15), con l'avallo anche della Corte Costituzionale (v. in tal senso C. Cost. 221/15) ha chiarito, del tutto condivisibilmente (il citato art. 31 d. lgs. 150/11 prevede l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali del soggetto quale meramente eventuale), quanto segue: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n.
182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Chiarito questo e posto peraltro che l'attrice ha chiesto di sottoporsi anche ad intervento di adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali genitali, per ciò che concerne la fondatezza della domanda occorre osservare:
- per un verso, come appurato all'udienza del 27.2.25, le caratteristiche fisico-comportamentali dell'attrice (fisicità, atteggiamento, voce) sono tipicamente maschili;
- per altro verso, dal certificato psicodiagnostico prodottro (doc. 2) emerge in modo inequivoco la conferma dell'allegata disforia di genere.
Risulta dunque del tutto evidente la presenza, in capo all'attrice, di una radicata esigenza di appartenenza al sesso maschile, tale da far ritenere che tanto l'intervento chirurgico prospettato quanto la richiesta rettifica si pongano quali condizioni imprescindibili per il suo pieno benessere psicofisico.
La domanda va conseguentemente senz'altro accolta.
Nulla sulle spese, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P. Q. M.
Il Tribunale
2 autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di nata a [...] il [...], da Parte_1 femminile a maschile, con attribuzione del nome “ ”; Per_1
autorizza la richiedente a sottoporsi all'intervento chirurgico di cui in motivazione;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Lucca per gli adempimenti conseguenti.
Michele Fornaciari
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