Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Cimarosa n. 32;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
avverso
il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Napoli sull’istanza inoltrata a mezzo pec del 6 febbraio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa VA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente:
- di essere proprietario di un immobile a uso commerciale sito in Napoli, con ingresso dalla via -OMISSIS-dotato di due vetrine situate su piazzetta -OMISSIS-, attualmente condotto in locazione;
- che in piazzetta -OMISSIS- è situato un chiosco, su suolo pubblico, un tempo dedicato alla vendita di stampa quotidiana e periodica e da anni ormai chiuso, autorizzato mediante concessione di suolo pubblico n. 184 del 9 gennaio 2008;
- che la società locataria dell’immobile, in data 11 novembre 2024, gli ha trasmesso la richiesta d’immediata rimozione del chiosco, in quanto collocato in posizione tale da oscurare completamente una delle vetrine, oltre che per le condizioni di abbandono nelle quali versa;
- di avere a sua volta inviato al Comune, in data 3 dicembre 2024, un’istanza volta a ottenere la delocalizzazione del chiosco medesimo e successivamente, in data 6 febbraio 2025, una diffida con il medesimo fine;
- che, pur in mancanza di comunicazioni circa lo stato del procedimento, in data 24 marzo 2025 il chiosco è stato spostato dalla posizione precedente verso via -OMISSIS- e al momento oscura entrambe le vetrine dell’immobile, sicché la società locatrice, in data 31 marzo 2025, gli ha intimato di adottare tutte le misure necessarie a risolvere definitivamente le problematiche segnalate, ripristinando le condizioni per il pieno esercizio dell’attività commerciale;
- che il ridetto chiosco appare in contrasto con più di una prescrizione contenuta nel Regolamento dei chioschi su suolo pubblico del Comune di Napoli (articolo 6, punto 3; articolo 7, punto 2, lettera b; articolo 13, punto 5, lettera d), oltre che con il principio generale di cui all’articolo 18 del Regolamento Cosap del Comune di Napoli (relativo all’obbligo di rilascio delle concessioni di suolo pubblico senza pregiudizio dei diritti di terzi).
A seguito di ciò, con il presente ricorso, chiedeva di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di delocalizzazione, nominando un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
In un primo momento, il Comune di Napoli depositava in giudizio:
- la nota-OMISSIS- 2024 del Servizio di Polizia locale al SUAP, dalla quale risultava indicata tra le edicole “ dismesse/chiuse/rimosse/variate o non in essere ”, al momento del controllo, anche l’“ -OMISSIS- ” di cui al “ D.D.I1105-2022-534 del 19/09/2022 - Sempre chiusa ”;
- la nota prot. -OMISSIS-del 5 aprile 2025, avente a oggetto “ Riscontro richiesta controllo edicola installata in via -OMISSIS-/piazza -OMISSIS- ”, con la quale il Servizio di Polizia locale comunicava al SUAP di avere, in data 29 marzo 2025, riscontrato la presenza del chiosco e constatato che “ lo stesso non risultava in esercizio ”;
- la nota del SUAP prot. -OMISSIS- con la quale il SUAP rappresentava al Servizio Difesa Giuridica Amministrativa l’assenza di “ alcun interesse del ricorrente alla conclusione del procedimento ” e l’erroneità del riferimento della parte ricorrente al titolo autorizzativo del manufatto in parola, che non era quello citato nel ricorso (concessione n. 184 del 2008, non più in essere) bensì il “ D.D. I1105-2022-534 del 09/09/2022 ” (che tuttavia nell’elenco di cui alla nota-OMISSIS- 2024 risultava datato “ 19/09/2022 ”).
Con memoria depositata il 7 luglio 2025, infine, il Comune di Napoli – richiamata la documentazione in atti – ha ulteriormente rappresentato che:
- le conclusioni di cui alla relazione del SUAP dell’11 aprile 2025 sarebbero state già comunicate al difensore del ricorrente “ con la nota n. 412129 del 6.5.2025 ”;
“ - "il manufatto ... è attualmente ubicato nella sua posizione dopo che, nel 2019, ne era stata disposta la delocalizzazione allo scopo di consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione alla-OMISSIS- e la sua collocazione è riscontrabile con quanto indicato nella concessione attualmente in corso di validità"; risultando, pertanto, priva di fondamento e supporto documentale, la prospettazione del suo avvenuto spostamento "in data 24/03/2025 ... dalla posizione precedente";
- non esiste documentazione relativamente "alla nuova apertura dell’attività commerciale del chiosco"; semmai – sulla base di un diverso/successivo titolo autorizzatorio, rilasciato a favore di un concessionario distinto dal ricorrente e non parte del giudizio – dalla (citata nota n. 319974/2025, depositata in giudizio, della) Polizia Locale, il chiosco/edicola in questione "risulta ... in esercizio" e, dunque, non verserebbe nella lamentata condizione di abbandono ”.
In realtà, nella richiamata nota della Polizia locale prot. -OMISSIS-del 5 aprile 2025 (come sopra detto) si legge che il Reparto che ha effettuato il sopralluogo constatava che il chiosco “ non ” risultava in esercizio, allegando a tal riguardo una fotografia del chiosco completamente serrato.
Con l’ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione, “ ai fini del decidere e anche di verifica dell’integrità del contraddittorio ”, ha disposto l’acquisizione dal Comune di Napoli di ogni utile informazione in ordine:
- alla titolarità, al contenuto prescrittivo (in particolare, quanto alla localizzazione) e all’eventuale vigenza della concessione relativa al chiosco per cui è causa;
- agli spostamenti del chiosco sinora intervenuti e ai provvedimenti con i quali sono stati disposti;
- allo stato attuale di esercizio o di chiusura del chiosco medesimo (risultando a tal riguardo contraddittorie le informazioni fornite).
In adempimento dell’ordinanza, il Comune di Napoli ha prodotto, in data 9 novembre 2025, una relazione, dalla quale emerge quanto segue:
- l’edicola ubicata in Piazzetta -OMISSIS- è attualmente autorizzata con la concessione di suolo pubblico in corso di validità di cui alla D.D. I1105-2022-534 del 9 settembre 2022, intestata a -OMISSIS- attualmente in capo alla -OMISSIS-società consortile per azioni, a seguito di comunicazione di subingresso PG/2025/357677 del 16 aprile 2025 per atto di cessione di ramo d’azienda, chiusa con esito positivo in data 15 maggio 2025;
- la delocalizzazione del chiosco è avvenuta a seguito di autorizzazione PG/2019/1016229 del 17 dicembre 2009, per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione della-OMISSIS-: “ all’epoca della sottoscrizione dell’atto l’attività [era] intestata proprio al ricorrente sig. -OMISSIS-(il riconoscimento è privo di dubbio alcuno in quanto effettuato sulla base del Codice Fiscale indicato nel ricorso al TAR che corrisponde a quello riportato nell’atto citato di delocalizzazione). Attualmente il posizionamento del manufatto è quello originale, come documentato dal report fotografico inviato a corredo della nota -OMISSIS- della U.O. Chiaia della Polizia Locale ”;
- sulla base degli atti a disposizione, l’attività risulta in esercizio, come dichiarato dalla U.O. Chiaia nella nota di cui al punto precedente e come rilevabile dalle osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione inviate da -OMISSIS-in data 24 aprile 2025 e assunte al protocollo comunale PG/2025/0379305, a cui è stata allegata la documentazione attestante l’avvenuto acquisto di materiale editoriale in data anche antecedente all’avvio del procedimento stesso.
Alla luce di tutto quanto sopra, alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026, il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, di possibile inammissibilità del ricorso per mancata intimazione della parte controinteressata.
A tal riguardo, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a sanare la mancata notifica invocando l’errore scusabile “ in quanto al momento della proposizione del ricorso l’edicola appariva chiusa e quindi plausibile che non vi fosse alcun terzo controinteressato ” e tenuto conto che era stato anche proposto un ricorso per l’accesso, definito “ in rito ”, volto a sapere dell’esistenza o meno di un concessionario.
Rileva, a tal riguardo, il Collegio che – in realtà – con la sentenza n. -OMISSIS- è stata dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al ricorso promosso dall’odierno ricorrente avverso il silenzio diniego del Comune di Napoli sull’istanza di accesso, inoltrata mezzo pec in data 27 marzo 2025, ai seguenti atti: “ copia della concessione di suolo pubblico n. 184 del 09/01/2008, con l’indicazione delle generalità del concessionario ”, relativa al chiosco situato in piazzetta -OMISSIS-, davanti alle vetrine dell’immobile a uso commerciale di sua proprietà; “ copia di tutti gli atti del procedimento con il quale è stato autorizzato lo spostamento del chiosco ”. E ciò poiché con nota prot. PG/2025/412129 del 6 maggio 2025, il Comune di Napoli aveva trasmesso al richiedente “ copia della concessione di suolo pubblico n. 184 del 09/01/2008, con l’indicazione delle generalità del concessionario ”, precisando che “ la richiesta concernente la "copia di tutti gli atti del procedimento con il quale è stato autorizzato lo spostamento del chiosco, in premessa descritto" non [era invece] accoglibile in quanto … troppo generica ” e che “ non [era] altresì accoglibile la richiesta relativa alla "copia di tutti gli atti relativi alla nuova apertura dell’attività commerciale del chiosco" in quanto detta documentazione non esiste ”.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve affermarsi che sia al momento della proposizione del presente ricorso sia – quanto meno – successivamente alla nota comunale del 6 maggio 2025 il ricorrente era, o avrebbe dovuto essere usando l’ordinaria diligenza e gli strumenti apprestati dall’ordinamento, a conoscenza dell’esistenza di una parte controinteressata, cui notificare il presente ricorso.
In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso, alla luce di quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del codice del processo amministrativo.
La peculiarità della vicenda sorregge, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA AR IG, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
VA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IA | LA AR IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.