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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 114/2020 CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Presidente Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 114/2020 vertente TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Cardia (C.F.: C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Frammartino (C.F: C.F._5
) pec: C.F._6 Email_2
-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Locri, emessa il 26.08.2019 e depositata il successivo 28.08.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 593/2014 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 8 aprile 2014, i coniugi e Parte_1 convenivano in giudizio e dinanzi al Parte_2 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Locri, esponendo quanto segue: Gli attori, in qualità di comproprietari di un immobile sito nel Comune di Careri (RC), alla via Salita Trabona n. 3, deducevano la lesione del proprio diritto di proprietà, nonché del correlato diritto alla riservatezza, a seguito di condotte poste in essere dai convenuti, e , Controparte_1 CP_2 proprietari dell'unità immobiliare adiacente. In particolare, gli attori lamentavano l'arbitraria realizzazione, da parte dei convenuti, di una serie di aperture, consistenti in luci e vedute sull'immobile di loro esclusiva proprietà, in violazione delle disposizioni codicistiche che regolano i rapporti di vicinato. Le aperture contestate consistevano in finestre e luci realizzate a distanze inferiori rispetto a quelle prescritte dalla legge, alcune delle quali risultavano collocate a livelli tali da consentire una diretta e costante visuale all'interno della proprietà degli attori, compromettendone la riservatezza e la libera fruizione. Tra queste, segnalavano una luce posta all'altezza del piano di calpestio del chiostro, un finestrone collocato a circa 1,70 metri dal medesimo piano, nonché ulteriori aperture (n.3-4-5-6- dell'atto di citazione) al primo piano e sul balcone, tutte con affaccio diretto sul cortile interno degli attori. Secondo la prospettazione attorea, tali manufatti non solo risultavano in contrasto con le disposizioni legali relative alle distanze minime per l'apertura di vedute, ma compromettevano altresì il diritto alla riservatezza ed alla libera e piena godibilità del bene, ponendosi in contrasto con i principi generali di tutela della proprietà privata e della riservatezza. Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità delle aperture realizzate e, per l'effetto, di ordinarne la chiusura immediata o l'adeguamento secondo le prescrizioni di legge, nonché di disporre la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni riscontrate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 luglio 2014, si costituivano in giudizio e contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le Controparte_1 CP_2 allegazioni formulate dagli attori. In particolare, i convenuti evidenziavano l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dagli attori, rilevando l'assenza di riferimenti temporali certi e la mancata considerazione dell'epoca di edificazione del fabbricato di loro proprietà, nonché della data di realizzazione delle aperture oggetto di contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, le luci e vedute oggetto di causa non derivavano da recenti interventi edilizi, ma costituivano elementi preesistenti, in alcuni casi risalenti agli anni Trenta del Novecento, come nel caso della finestra n.6 dell'atto di citazione prospiciente il balcone, la quale risultava inserita in un muro in gesso di antica costruzione. A sostegno del loro assunto, inoltre, i convenuti precisavano di aver intrapreso, a partire dagli anni
, lavori di ammodernamento e completamento dell'immobile di loro proprietà, tutti Pt_3 regolarmente autorizzati dai competenti Enti, che avevano riguardato, tra l'altro, la sostituzione di infissi vetusti, senza modificare la struttura originaria delle aperture esistenti. I convenuti evidenziavano, dunque, che tutte le aperture oggetto di contestazione risultavano esistenti da oltre vent'anni e, in quanto tali, suscettibili di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., trattandosi di servitù apparenti e continue, esercitate mediante opere visibili e permanenti. Pertanto, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù di veduta esercitate sul fondo degli attori, con conseguente rigetto delle domande da questi ultimi formulate e la chiusura delle vedute altrui realizzate in violazione dei loro diritti. I convenuti eccepivano, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte degli attori, della titolarità esclusiva del chiostro sul quale si affacciano le vedute in contestazione, nonché la legittimità urbanistica dell'immobile di proprietà degli stessi, ampliato in assenza di titolo abilitativo. In particolare, osservavano che il balcone menzionato dagli attori al punto 3, capitolo D, dell'atto di citazione risultava di realizzazione successiva rispetto alla finestra preesistente, con la conseguenza che le eventuali violazioni delle norme edilizie e sulle distanze erano da imputarsi al balcone medesimo. All'esito dell'introduzione del giudizio, le parti domandavano l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., procedendo agli adempimenti previsti. In particolare, gli attori, con la memoria depositata ai sensi del n. 1 della norma richiamata, alla luce delle difese articolate dai convenuti, procedevano alla precisazione della domanda, chiedendo che in via di eccezione, ovvero allo scopo di paralizzare la domanda riconvenzionale dei convenuti;
fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto a titolo originario, per usucapione, della servitù di veduta esercitata mediante il balcone preesistente, in virtù di un possesso pacifico, continuo e ultraventennale. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU, all'esito delle quali veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. Con sentenza n. 880/2019, pubblicata in data 28 agosto 2019, oggi appellata, il Tribunale di Locri così pronunciava: - Accoglie, per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto ordina alla parte convenuta: -la regolarizzazione delle luci nn. 1 e 2 ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura delle stesse;
- la regolarizzazione delle aperture di cui ai nn. 3, 4, 5 secondo quanto stabilito dal consulente alle pagine 7 e 8 dell'elaborato peritale;
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte convenuta e ordina alla parte attrice la regolarizzazione dell'apertura oggetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura della stessa;
- Compensa le spese di lite e pone a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di consulenza già liquidate con decreto del 10.07.2015. 2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 18 febbraio 2020, i coniugi Parte_1
e impugnavano parzialmente la sentenza n. 880/2019 emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Locri, con riferimento alla questione relativa alla apertura n.6 sul balcone di proprietà degli appellanti articolando due motivi di appello che di seguito si espongono. Con il primo motivo censuravano la sentenza appellata limitatamente alla parte in cui, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e Controparte_1 CP_2 veniva ordinata la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 905 c.c., del balcone di proprietà degli appellanti originari attori, ritenutolo in violazione delle norme sulle distanze legali e ordinandone la chiusura ai sensi dell'art. 901 c.c. In particolare, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui riconosceva fondatezza a una domanda riconvenzionale che, ad avviso degli stessi, non sarebbe mai stata formulata chiaramente, né correttamente delimitata nel petitum. In particolare, sostenevano che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come autonoma domanda riconvenzionale quella che, in realtà, si configurava come una generica contestazione difensiva circa la presunta illegittimità di alcune vedute asseritamente realizzate dagli attori, senza che fosse mai stata ordinata la chiusura dell'apertura poi oggetto della pronuncia. Secondo la prospettazione degli appellanti, tale apertura, affacciata su una via pubblica e collocata su un balcone di loro proprietà, non era mai stata esplicitamente oggetto di una richiesta di regolarizzazione, bensì unicamente menzionata in una generica istanza di chiusura formulata dai convenuti, priva dei caratteri propri di una domanda riconvenzionale formalmente articolata. Gli appellanti deducevano, pertanto, un vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado statuito su una domanda non proposta, attribuendo alla parte convenuta un bene giuridico non richiesto, con conseguenza nullità della relativa statuizione.
Deducevano, altresì, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 901 c.c., norma relativa alle luci, a una fattispecie che avrebbe dovuto, al contrario, essere qualificata come veduta, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 905 c.c., lamentando, altresì, la mancata adozione della misura tecnica suggerita dal consulente tecnico d'ufficio, consistente nella realizzazione di una falda che impedisse l'affaccio entro la distanza minima prescritta. Con il secondo motivo, gli appellanti rilevavano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale su una domanda espressamente formulata in primo grado mediante la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con cui era stato richiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta esercitata mediante il medesimo balcone. Tale domanda, fondata su un possesso ultraventennale pacifico e non interrotto, era corroborata dalle risultanze della CTU, che aveva individuato l'epoca di realizzazione del balcone nel 1980, circostanza mai contestata dai convenuti e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sulla base dei motivi esposti, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui veniva accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti in assenza dei presupposti di legge, disponendone il rigetto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Domandavano, inoltre, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta esercitata tramite il balcone in questione, con condanna degli appellati al rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio. A seguito di declaratoria di nullità della prima notificazione per mancato rispetto dei termini a comparire, dovuto alla sospensione dei termini processuali per via della emergenza sanitaria, la notifica dell'appello veniva ritualmente rinnovata. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 18 febbraio 2021 si costituivano e i quali, in via preliminare eccepivano l'inammissibilità e/o Parte_1 Parte_2 improcedibilità dell'impugnazione proposta per violazione delle prescrizioni introdotte dalla L. 134/2012, rilevando l'assenza, nell'atto introduttivo, dell'indicazione specifica delle parti della sentenza impugnata, delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure. Nel merito, gli appellati contestavano integralmente la fondatezza dei motivi di gravame, a partire dalla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. A tal riguardo, sostenevano il rispetto dei limiti del petitum della sentenza appellata, avendo il Tribunale correttamente accolto la domanda riconvenzionale di regolarizzazione o chiusura dell'apertura posta sul balcone degli appellanti, in quanto realizzata in violazione delle distanze legali previste dall'art. 905 c.c. e successivamente alla finestra di proprietà degli appellati. A sostegno di tale ricostruzione, richiamavano le risultanze della CTU, che aveva accertato la natura di veduta dell'apertura in questione e la sua collocazione a distanza inferiore a quella prescritta, nonché la legittimità della finestra preesistente. Gli appellati censuravano, altresì, la doglianza relativa alla presunta omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di veduta esercitata mediante il balcone. A tal riguardo, evidenziavano che parte appellante non aveva fornito alcuna prova concreta circa l'epoca di costruzione del balcone né aveva dedotto elementi idonei a dimostrare il possesso ultraventennale del diritto. Contestavano, infine, la fondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deducendo la carenza dei requisiti richiesti. Insistevano, quindi, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna delle parti appellanti alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con ordinanza pubblicata il 22.03.2021, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, limitatamente alla statuizione con cui era stata ordinata agli appellanti la
“regolarizzazione dell'apertura oggetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura della stessa”; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 4.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.05.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati in sede di costituzione, è infondata. La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice. Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che le parti appellanti hanno manifestato in modo chiaro le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, e le modifiche cui aspirano con il proposto appello. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione. Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta fondato nei limiti e termini appresso indicati. Con riferimento al primo motivo di appello, ritiene l'odierno collegio giudicante priva di pregio la censura prospettata dagli appellanti in ordine alla asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo in sentenza ordinava la chiusura del balcone su cui insiste la finestra n.6 di proprietà degli attori. In proposito, deve osservarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 7467/2020), il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è violato soltanto quando il Giudice altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda, oppure introducendo un titolo nuovo e diverso da quello dedotto a fondamento della pretesa. Rientra, invece, nel potere-dovere del giudice la qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti e la corretta individuazione delle norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alle prospettazioni giuridiche offerte dalle parti stesse. In tale cornice, l'attività interpretativa del giudice di primo grado, lungi dal costituire una pronuncia ultra petita, è da considerarsi conforme ai canoni processuali, nella misura in cui non ha travalicato i limiti del thema decidendum e non ha modificato i fatti costitutivi allegati in giudizio Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, in sede di comparsa di costituzione e risposta i convenuti formulavano in modo chiaro domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'usucapione delle luci e vedute insistenti sul proprio fabbricato e prospicienti il fabbricato degli originari attori e, con un capo autonomo, chiedevano sempre in via riconvenzionale, che venga disposta la chiusura delle vedute che violano i diritti dei sig.ri (p. 6 comparsa di Parte_4 costituzione). È allora evidente che in nessun vizio di ultrapetizione sia incorsa la sentenza impugnata. Nondimeno ritiene l'odierno collegio giudicante che, come evidenziato dall'appellante, il giudice di primo grado sia incorso in una violazione di legge avendo disposto la chiusura del balcone su cui affaccia la finestra n.6 degli odierni appellati per violazione dell'art. 901 c.c. 4.In proposito, e procedendo all'esame congiuntamente del secondo motivo di appello, il ctu ha accertato che la finestra n. 6 degli appellati fosse preesistente al balcone degli appellanti. Scrive infatti il consulente d'ufficio a p. 8 del suo elaborato peritale: Per quanto riguarda il balcone a servizio dell'abitazione degli attori (n. 3, Cap. D dell'atto di citazione), secondo l'analisi descritta in risposta al quesito 1), la parte strutturale è stata eseguita nel 1980 per poi essere completato tra il 1990 ed il 1995; Premesso che il balcone oggetto del quesito 6 è stato realizzato in aderenza ad una muratura di antica e remota costruzione che delimita il fondo chiuso del vicino e su cui l'apertura LUCE N.6 era già esistente (vedi foto n.5), è parere dello scrivente che sussistono violazioni della normativa nello specifico dell'art. 905 del C.C., detto balcone doveva essere distante dal fondo del vicino almeno 1,50 m. Il consulente è dunque chiaro nel riconoscere l'anteriorità dell'apertura della veduta n. 6 rispetto al balcone degli appellanti. Questi ultimi vorrebbero paralizzare la pretesa degli appellati di riconduzione a norma del balcone invocando l'intervenuta usucapione della veduta dal proprio balcone che il ctu accerta essere stato realizzato nel 1980. Nondimeno tale domanda non risulta essere stata spiegata dagli originari attori odierni appellanti i quali, piuttosto, con la memoria n. 1 chiedevano l'accertamento dell'usucapione solo in via di eccezione, ovvero allo scopo di paralizzare le difese dei proprietari dell'apertura n.6 e delle altre luci e vedute oggetto di contestazione. È nota la differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4131.24) la domanda riconvenzionale differisce dall'eccezione riconvenzionale per il diverso bene che intende ottenere chi la formula: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale;
per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale. Nel caso in esame parte attrice nelle memorie n.1 espressamente chiedeva di accertare e dichiarare - in forma di eccezione sulla base di quanto affermato in comparsa di costituzione dai convenuti-che gli attori hanno acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione la servitù di veduta sul balcone di cui alla foto 6. Tale richiesta, poi, non veniva nemmeno reiterata o ribadita in sede di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., dove, al contrario, venivano formulate e riportate esclusivamente le conclusioni originarie di cui all'atto di citazione. Escluso dunque di trovarsi al cospetto di una domanda riconvenzionale degli originari attori quanto piuttosto di una eccezione, considerata la preesistenza della finestra n.6 al balcone di cui si discute, è evidente, con riferimento alla domanda riconvenzionale degli originari convenuti, che nessuna usucapione dei sig.ri e è intervenuto, avendo costoro acquistato un diritto di veduta CP_1 CP_2 Part anteriormente ai sig.ri e Parte_1
Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di appello. Ancora, in difetto di una domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta abusiva dal balcone, trattandosi di mera eccezione, ne deriva la necessità di un adeguamento di quest'ultimo alla legge. In proposito, si osservi che come rilevato dall'appellante la disposizione di cui all'art. 901 c.c. non è correttamente applicabile alla veduta dal balcone, trattandosi di una disposizione dettata dal codice in materia di luci, destinando il codice civile alle vedute, quale quella goduta dal balcone nel caso in esame, la disposizione di cui all'art. 905 c.c. a norma del quale “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”. A tal fine soccorrono le conclusioni rese dal consulente in risposta alle osservazioni dei convenuti;
il consulente infatti, osservava che essendo il balcone realizzato ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal fondo del vicino, per eliminare la suddetta violazione, oggetto di domanda riconvenzionale da parte dei sig.ri (la richiesta di riconduzione a norma di legge Parte_4 delle vedute abusive è un minus della chiesta chiusura in via riconvenzionale delle vedute che violano i diritti) occorrerebbe rendere non accessibile la porzione di balcone fino ad 1,5 m dal confine parte convenuta, mediante l'installazione di una piccola falda come graficamente riportato nell'allegato 2 (p.5 risposta alle osservazioni di parte convenuta.). Le conclusioni del consulente appaiono condivisibili ed esenti da vizi logici da parte dell'odierno collegio giudicante. Ne discende la riforma in parte qua della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti all'esecuzione delle opere necessarie a rendere il balcone conforme al dettato dell'art. 905 c.c. per come indicate dal consulente. 5.Considerato l'esito complessivo del giudizio e la complessa situazione dei luoghi, sussistono gravi ragioni per compensare in toto tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado, ponendo a carico di ciascuna delle parti in via definitiva la metà delle spese liquidate al ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Locri, emessa il 26.08.2019 e pubblicata il successivo 28.08.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 593/2014 R.G.A.C., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dei sig.ri e accerta CP_1 CP_2 che il balcone dei sig.ri e è stato realizzato in Parte_1 Parte_2 violazione delle distanze legali, ex art. 905 c.c. e per l'effetto ordina ai sig.ri Parte_1
e di adottare le misure di adeguamento indicate dal ctu a p.5 delle
[...] Parte_2 risposte alle osservazioni di parte convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di ciascuna delle parti in via definitiva la metà delle spese liquidate al ctu. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25. La Consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente Dott.ssa Viviana Cusolito
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Presidente Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore Dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 114/2020 vertente TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Cardia (C.F.: C.F._2
) - pec: C.F._3 Email_1
-appellante- CONTRO
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Frammartino (C.F: C.F._5
) pec: C.F._6 Email_2
-appellati- OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Locri, emessa il 26.08.2019 e depositata il successivo 28.08.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 593/2014 R.G.A.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione in primo grado notificato in data 8 aprile 2014, i coniugi e Parte_1 convenivano in giudizio e dinanzi al Parte_2 Controparte_1 CP_2
Tribunale di Locri, esponendo quanto segue: Gli attori, in qualità di comproprietari di un immobile sito nel Comune di Careri (RC), alla via Salita Trabona n. 3, deducevano la lesione del proprio diritto di proprietà, nonché del correlato diritto alla riservatezza, a seguito di condotte poste in essere dai convenuti, e , Controparte_1 CP_2 proprietari dell'unità immobiliare adiacente. In particolare, gli attori lamentavano l'arbitraria realizzazione, da parte dei convenuti, di una serie di aperture, consistenti in luci e vedute sull'immobile di loro esclusiva proprietà, in violazione delle disposizioni codicistiche che regolano i rapporti di vicinato. Le aperture contestate consistevano in finestre e luci realizzate a distanze inferiori rispetto a quelle prescritte dalla legge, alcune delle quali risultavano collocate a livelli tali da consentire una diretta e costante visuale all'interno della proprietà degli attori, compromettendone la riservatezza e la libera fruizione. Tra queste, segnalavano una luce posta all'altezza del piano di calpestio del chiostro, un finestrone collocato a circa 1,70 metri dal medesimo piano, nonché ulteriori aperture (n.3-4-5-6- dell'atto di citazione) al primo piano e sul balcone, tutte con affaccio diretto sul cortile interno degli attori. Secondo la prospettazione attorea, tali manufatti non solo risultavano in contrasto con le disposizioni legali relative alle distanze minime per l'apertura di vedute, ma compromettevano altresì il diritto alla riservatezza ed alla libera e piena godibilità del bene, ponendosi in contrasto con i principi generali di tutela della proprietà privata e della riservatezza. Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità delle aperture realizzate e, per l'effetto, di ordinarne la chiusura immediata o l'adeguamento secondo le prescrizioni di legge, nonché di disporre la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni riscontrate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 luglio 2014, si costituivano in giudizio e contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, le Controparte_1 CP_2 allegazioni formulate dagli attori. In particolare, i convenuti evidenziavano l'infondatezza della ricostruzione fattuale operata dagli attori, rilevando l'assenza di riferimenti temporali certi e la mancata considerazione dell'epoca di edificazione del fabbricato di loro proprietà, nonché della data di realizzazione delle aperture oggetto di contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, le luci e vedute oggetto di causa non derivavano da recenti interventi edilizi, ma costituivano elementi preesistenti, in alcuni casi risalenti agli anni Trenta del Novecento, come nel caso della finestra n.6 dell'atto di citazione prospiciente il balcone, la quale risultava inserita in un muro in gesso di antica costruzione. A sostegno del loro assunto, inoltre, i convenuti precisavano di aver intrapreso, a partire dagli anni
, lavori di ammodernamento e completamento dell'immobile di loro proprietà, tutti Pt_3 regolarmente autorizzati dai competenti Enti, che avevano riguardato, tra l'altro, la sostituzione di infissi vetusti, senza modificare la struttura originaria delle aperture esistenti. I convenuti evidenziavano, dunque, che tutte le aperture oggetto di contestazione risultavano esistenti da oltre vent'anni e, in quanto tali, suscettibili di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., trattandosi di servitù apparenti e continue, esercitate mediante opere visibili e permanenti. Pertanto, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù di veduta esercitate sul fondo degli attori, con conseguente rigetto delle domande da questi ultimi formulate e la chiusura delle vedute altrui realizzate in violazione dei loro diritti. I convenuti eccepivano, inoltre, la mancata dimostrazione, da parte degli attori, della titolarità esclusiva del chiostro sul quale si affacciano le vedute in contestazione, nonché la legittimità urbanistica dell'immobile di proprietà degli stessi, ampliato in assenza di titolo abilitativo. In particolare, osservavano che il balcone menzionato dagli attori al punto 3, capitolo D, dell'atto di citazione risultava di realizzazione successiva rispetto alla finestra preesistente, con la conseguenza che le eventuali violazioni delle norme edilizie e sulle distanze erano da imputarsi al balcone medesimo. All'esito dell'introduzione del giudizio, le parti domandavano l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., procedendo agli adempimenti previsti. In particolare, gli attori, con la memoria depositata ai sensi del n. 1 della norma richiamata, alla luce delle difese articolate dai convenuti, procedevano alla precisazione della domanda, chiedendo che in via di eccezione, ovvero allo scopo di paralizzare la domanda riconvenzionale dei convenuti;
fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto a titolo originario, per usucapione, della servitù di veduta esercitata mediante il balcone preesistente, in virtù di un possesso pacifico, continuo e ultraventennale. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU, all'esito delle quali veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. Con sentenza n. 880/2019, pubblicata in data 28 agosto 2019, oggi appellata, il Tribunale di Locri così pronunciava: - Accoglie, per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto ordina alla parte convenuta: -la regolarizzazione delle luci nn. 1 e 2 ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura delle stesse;
- la regolarizzazione delle aperture di cui ai nn. 3, 4, 5 secondo quanto stabilito dal consulente alle pagine 7 e 8 dell'elaborato peritale;
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte convenuta e ordina alla parte attrice la regolarizzazione dell'apertura oggetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura della stessa;
- Compensa le spese di lite e pone a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di consulenza già liquidate con decreto del 10.07.2015. 2.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 18 febbraio 2020, i coniugi Parte_1
e impugnavano parzialmente la sentenza n. 880/2019 emessa dal
[...] Parte_2
Tribunale di Locri, con riferimento alla questione relativa alla apertura n.6 sul balcone di proprietà degli appellanti articolando due motivi di appello che di seguito si espongono. Con il primo motivo censuravano la sentenza appellata limitatamente alla parte in cui, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e Controparte_1 CP_2 veniva ordinata la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 905 c.c., del balcone di proprietà degli appellanti originari attori, ritenutolo in violazione delle norme sulle distanze legali e ordinandone la chiusura ai sensi dell'art. 901 c.c. In particolare, gli appellanti censuravano la sentenza nella parte in cui riconosceva fondatezza a una domanda riconvenzionale che, ad avviso degli stessi, non sarebbe mai stata formulata chiaramente, né correttamente delimitata nel petitum. In particolare, sostenevano che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come autonoma domanda riconvenzionale quella che, in realtà, si configurava come una generica contestazione difensiva circa la presunta illegittimità di alcune vedute asseritamente realizzate dagli attori, senza che fosse mai stata ordinata la chiusura dell'apertura poi oggetto della pronuncia. Secondo la prospettazione degli appellanti, tale apertura, affacciata su una via pubblica e collocata su un balcone di loro proprietà, non era mai stata esplicitamente oggetto di una richiesta di regolarizzazione, bensì unicamente menzionata in una generica istanza di chiusura formulata dai convenuti, priva dei caratteri propri di una domanda riconvenzionale formalmente articolata. Gli appellanti deducevano, pertanto, un vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado statuito su una domanda non proposta, attribuendo alla parte convenuta un bene giuridico non richiesto, con conseguenza nullità della relativa statuizione.
Deducevano, altresì, l'erroneità dell'applicazione dell'art. 901 c.c., norma relativa alle luci, a una fattispecie che avrebbe dovuto, al contrario, essere qualificata come veduta, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 905 c.c., lamentando, altresì, la mancata adozione della misura tecnica suggerita dal consulente tecnico d'ufficio, consistente nella realizzazione di una falda che impedisse l'affaccio entro la distanza minima prescritta. Con il secondo motivo, gli appellanti rilevavano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale su una domanda espressamente formulata in primo grado mediante la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con cui era stato richiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta esercitata mediante il medesimo balcone. Tale domanda, fondata su un possesso ultraventennale pacifico e non interrotto, era corroborata dalle risultanze della CTU, che aveva individuato l'epoca di realizzazione del balcone nel 1980, circostanza mai contestata dai convenuti e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Sulla base dei motivi esposti, gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui veniva accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti in assenza dei presupposti di legge, disponendone il rigetto per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Domandavano, inoltre, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta esercitata tramite il balcone in questione, con condanna degli appellati al rimborso delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio. A seguito di declaratoria di nullità della prima notificazione per mancato rispetto dei termini a comparire, dovuto alla sospensione dei termini processuali per via della emergenza sanitaria, la notifica dell'appello veniva ritualmente rinnovata. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 18 febbraio 2021 si costituivano e i quali, in via preliminare eccepivano l'inammissibilità e/o Parte_1 Parte_2 improcedibilità dell'impugnazione proposta per violazione delle prescrizioni introdotte dalla L. 134/2012, rilevando l'assenza, nell'atto introduttivo, dell'indicazione specifica delle parti della sentenza impugnata, delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure. Nel merito, gli appellati contestavano integralmente la fondatezza dei motivi di gravame, a partire dalla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. A tal riguardo, sostenevano il rispetto dei limiti del petitum della sentenza appellata, avendo il Tribunale correttamente accolto la domanda riconvenzionale di regolarizzazione o chiusura dell'apertura posta sul balcone degli appellanti, in quanto realizzata in violazione delle distanze legali previste dall'art. 905 c.c. e successivamente alla finestra di proprietà degli appellati. A sostegno di tale ricostruzione, richiamavano le risultanze della CTU, che aveva accertato la natura di veduta dell'apertura in questione e la sua collocazione a distanza inferiore a quella prescritta, nonché la legittimità della finestra preesistente. Gli appellati censuravano, altresì, la doglianza relativa alla presunta omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di veduta esercitata mediante il balcone. A tal riguardo, evidenziavano che parte appellante non aveva fornito alcuna prova concreta circa l'epoca di costruzione del balcone né aveva dedotto elementi idonei a dimostrare il possesso ultraventennale del diritto. Contestavano, infine, la fondatezza dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deducendo la carenza dei requisiti richiesti. Insistevano, quindi, per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna delle parti appellanti alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Con ordinanza pubblicata il 22.03.2021, veniva disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, limitatamente alla statuizione con cui era stata ordinata agli appellanti la
“regolarizzazione dell'apertura oggetto della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 901 c.c. ovvero la chiusura della stessa”; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 4.06.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.05.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., avanzata dagli appellati in sede di costituzione, è infondata. La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata. Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice. Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che le parti appellanti hanno manifestato in modo chiaro le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, e le modifiche cui aspirano con il proposto appello. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione. Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta fondato nei limiti e termini appresso indicati. Con riferimento al primo motivo di appello, ritiene l'odierno collegio giudicante priva di pregio la censura prospettata dagli appellanti in ordine alla asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. da parte del giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo in sentenza ordinava la chiusura del balcone su cui insiste la finestra n.6 di proprietà degli attori. In proposito, deve osservarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 7467/2020), il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è violato soltanto quando il Giudice altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda, oppure introducendo un titolo nuovo e diverso da quello dedotto a fondamento della pretesa. Rientra, invece, nel potere-dovere del giudice la qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti e la corretta individuazione delle norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alle prospettazioni giuridiche offerte dalle parti stesse. In tale cornice, l'attività interpretativa del giudice di primo grado, lungi dal costituire una pronuncia ultra petita, è da considerarsi conforme ai canoni processuali, nella misura in cui non ha travalicato i limiti del thema decidendum e non ha modificato i fatti costitutivi allegati in giudizio Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, in sede di comparsa di costituzione e risposta i convenuti formulavano in modo chiaro domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'usucapione delle luci e vedute insistenti sul proprio fabbricato e prospicienti il fabbricato degli originari attori e, con un capo autonomo, chiedevano sempre in via riconvenzionale, che venga disposta la chiusura delle vedute che violano i diritti dei sig.ri (p. 6 comparsa di Parte_4 costituzione). È allora evidente che in nessun vizio di ultrapetizione sia incorsa la sentenza impugnata. Nondimeno ritiene l'odierno collegio giudicante che, come evidenziato dall'appellante, il giudice di primo grado sia incorso in una violazione di legge avendo disposto la chiusura del balcone su cui affaccia la finestra n.6 degli odierni appellati per violazione dell'art. 901 c.c. 4.In proposito, e procedendo all'esame congiuntamente del secondo motivo di appello, il ctu ha accertato che la finestra n. 6 degli appellati fosse preesistente al balcone degli appellanti. Scrive infatti il consulente d'ufficio a p. 8 del suo elaborato peritale: Per quanto riguarda il balcone a servizio dell'abitazione degli attori (n. 3, Cap. D dell'atto di citazione), secondo l'analisi descritta in risposta al quesito 1), la parte strutturale è stata eseguita nel 1980 per poi essere completato tra il 1990 ed il 1995; Premesso che il balcone oggetto del quesito 6 è stato realizzato in aderenza ad una muratura di antica e remota costruzione che delimita il fondo chiuso del vicino e su cui l'apertura LUCE N.6 era già esistente (vedi foto n.5), è parere dello scrivente che sussistono violazioni della normativa nello specifico dell'art. 905 del C.C., detto balcone doveva essere distante dal fondo del vicino almeno 1,50 m. Il consulente è dunque chiaro nel riconoscere l'anteriorità dell'apertura della veduta n. 6 rispetto al balcone degli appellanti. Questi ultimi vorrebbero paralizzare la pretesa degli appellati di riconduzione a norma del balcone invocando l'intervenuta usucapione della veduta dal proprio balcone che il ctu accerta essere stato realizzato nel 1980. Nondimeno tale domanda non risulta essere stata spiegata dagli originari attori odierni appellanti i quali, piuttosto, con la memoria n. 1 chiedevano l'accertamento dell'usucapione solo in via di eccezione, ovvero allo scopo di paralizzare le difese dei proprietari dell'apertura n.6 e delle altre luci e vedute oggetto di contestazione. È nota la differenza tra eccezione e domanda riconvenzionale. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4131.24) la domanda riconvenzionale differisce dall'eccezione riconvenzionale per il diverso bene che intende ottenere chi la formula: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale;
per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale. Nel caso in esame parte attrice nelle memorie n.1 espressamente chiedeva di accertare e dichiarare - in forma di eccezione sulla base di quanto affermato in comparsa di costituzione dai convenuti-che gli attori hanno acquistato a titolo originario per intervenuta usucapione la servitù di veduta sul balcone di cui alla foto 6. Tale richiesta, poi, non veniva nemmeno reiterata o ribadita in sede di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., dove, al contrario, venivano formulate e riportate esclusivamente le conclusioni originarie di cui all'atto di citazione. Escluso dunque di trovarsi al cospetto di una domanda riconvenzionale degli originari attori quanto piuttosto di una eccezione, considerata la preesistenza della finestra n.6 al balcone di cui si discute, è evidente, con riferimento alla domanda riconvenzionale degli originari convenuti, che nessuna usucapione dei sig.ri e è intervenuto, avendo costoro acquistato un diritto di veduta CP_1 CP_2 Part anteriormente ai sig.ri e Parte_1
Ne discende l'infondatezza del secondo motivo di appello. Ancora, in difetto di una domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di veduta abusiva dal balcone, trattandosi di mera eccezione, ne deriva la necessità di un adeguamento di quest'ultimo alla legge. In proposito, si osservi che come rilevato dall'appellante la disposizione di cui all'art. 901 c.c. non è correttamente applicabile alla veduta dal balcone, trattandosi di una disposizione dettata dal codice in materia di luci, destinando il codice civile alle vedute, quale quella goduta dal balcone nel caso in esame, la disposizione di cui all'art. 905 c.c. a norma del quale “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo”. A tal fine soccorrono le conclusioni rese dal consulente in risposta alle osservazioni dei convenuti;
il consulente infatti, osservava che essendo il balcone realizzato ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal fondo del vicino, per eliminare la suddetta violazione, oggetto di domanda riconvenzionale da parte dei sig.ri (la richiesta di riconduzione a norma di legge Parte_4 delle vedute abusive è un minus della chiesta chiusura in via riconvenzionale delle vedute che violano i diritti) occorrerebbe rendere non accessibile la porzione di balcone fino ad 1,5 m dal confine parte convenuta, mediante l'installazione di una piccola falda come graficamente riportato nell'allegato 2 (p.5 risposta alle osservazioni di parte convenuta.). Le conclusioni del consulente appaiono condivisibili ed esenti da vizi logici da parte dell'odierno collegio giudicante. Ne discende la riforma in parte qua della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti all'esecuzione delle opere necessarie a rendere il balcone conforme al dettato dell'art. 905 c.c. per come indicate dal consulente. 5.Considerato l'esito complessivo del giudizio e la complessa situazione dei luoghi, sussistono gravi ragioni per compensare in toto tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado, ponendo a carico di ciascuna delle parti in via definitiva la metà delle spese liquidate al ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Locri, emessa il 26.08.2019 e pubblicata il successivo 28.08.2019 nell'ambito del procedimento recante n. 593/2014 R.G.A.C., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dei sig.ri e accerta CP_1 CP_2 che il balcone dei sig.ri e è stato realizzato in Parte_1 Parte_2 violazione delle distanze legali, ex art. 905 c.c. e per l'effetto ordina ai sig.ri Parte_1
e di adottare le misure di adeguamento indicate dal ctu a p.5 delle
[...] Parte_2 risposte alle osservazioni di parte convenuta;
- compensa tra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, ponendo a carico di ciascuna delle parti in via definitiva la metà delle spese liquidate al ctu. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.10.25. La Consigliera rel. Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente Dott.ssa Viviana Cusolito