Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico (nella specie, di locazione commerciale), ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause (nella specie, il regime dell'indennità di avviamento), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/04/1999, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE AN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA EUCLIDE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI OZZOLA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTE MERAVIGLIOSA 70, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO GENTILE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI GE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3938/96 del Tribunale di ROMA, emessa l'08/02/96 e depositata l'11/03/96 (R.G. 12139/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Giovanni OZZOLA;
udito l'Avvocato Alfonso GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO FR conduceva in locazione, per uso commerciale, un locale, sito in Roma, via Del Faro n. 78, adibito a pizzeria. Il ET di Roma convalidava la licenza per finita locazione alla data del 1^ aprile 1987. Su ricorso dei proprietari fratelli DI il ET determinava il canone di mercato ai fini della liquidazione dell'indennità di avviamento commerciale (cfr. sent. pret. 1826/1988). La decisione era appellata dalla LO ed il Tribunale di Roma (cfr. sent. 5 aprile 1990) determinava in lire 22.500.000 l'indennità. Tale somma era incassata dalla conduttrice. Dopo il rilascio dei locali la LO constatava che i locatori gestivano nei locali rilasciati la stessa attività (esercizio di ristorazione) e con ricorso al pretore (dep. 14 luglio 1992) chiedeva, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 della L. 1978 n. 392, la corresponsione di una ulteriore indennità, pari all'importo già liquidato. Il ET, con sentenza, (dep. 26 aprile 1994) condannava i conduttori a corrispondere il minore importo di L. 3.750.000, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, riconoscendo altre tre mensilità del canone di mercato, ai sensi del comma 7 dell'art. 69 della legge 1978 n. 392.
Tale decisione era appellata dalla LO;
resistevano i DI.
Con sentenza (dep. 11 marzo 1996) il Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per quanto qui ancora interessa il Tribunale precisava:
l. che tra le parti operava, come res iudicata, la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma (5 aprile 1990) passata in giudicato, che aveva accordato una indennità più favorevole (18 mensilità ai prezzi di mercato) alla parte conduttrice;
2. che non era pertanto applicabile la disciplina di cui all'art. 34 secondo comma della legge 1978 n. 392, per la preclusione di tale giudicato;
3. con un obiter il Tribunale aggiungeva che la richiesta dell'indennità, secondo la tesi prospettata dall'appellante, condurrebbe ad una iniqua e distorta applicazione dei criteri indennizzatori (cfr. amplius in motivaz.).
Contro la decisione ricorre la LO deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria, resistono le controparti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
I motivi, per l'intrinseca connessione, vengono in esame congiunto.
Con il primo motivo si deduce l'omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Tale punto concerne il regime proprio del contratto di locazione, che era in corso al tempo della entrata in vigore della legge di equo canone (30 luglio 1978) e quindi non soggetto a proroga. Trattandosi di rapporto svincolato alla disciplina transitoria il diritto del conduttore all'integrità rientrava nella disciplina di cui all'art. 34 della citata legge. Su tale punto decisivo il Tribunale non si sarebbe pronunciato (onde l'omessa pronuncia).
Con il secondo motivo si deduce l'error in iudicando e la violazione delle regole processuali sul giudicato esterno e la ultrapetizione circa il devolutum. La censura critica la valutazione compiuta dai primi giudici relativa al precedente giudicato inter partes, sul punto della determinazione dell'indennità, osservando che trattavasi di giudicato esterno e non interno, non essendovi identità tra la "causa petendi" della lite relativa alla determinazione dell'indennità, e la seconda lite avente ad oggetto la determinazione del raddoppio dell'indennità nell'importo già accertato. Si aggiunge che avendo la LO chiesto il raddoppio, il Tribunale non poteva, per il principio devolutivo dell'appello, accordare una minor somma rispetto a quella chiesta dal conduttore. Come si vede i due motivi sono diretti a criticare la decisione dei giudici di appello (il Tribunale di Roma) sotto un duplice profilo:
.per la operatività del giudicato "esterno", erroneamente ritenuto come "interno";
.per l'operatività dell'art. 34 della legge di equo canone, con conseguente raddoppio dell'indennità percepita.
Quanto alla definizione del giudicato relativo alla determinazione della indennità di avviamento, sicuramente esatto è il rilievo che si tratti di giudicato "esterno" rispetto al diverso tema, consequenziale, della determinazione dell'ulteriore indennità, in relazione alla utilizzazione della res locata in senso concorrenziale e così sfruttando proprio la posizione di avviamento commerciale.
Ma il giudicato "esterno", considerato dai giudici del merito, in relazione alla specifica deduzione ed allegazione di parte, contiene appunto, come rimarcato dai giudici dell'appello, la risoluzione di una questione giuridica costituente l'antecedente logico per l'applicazione del successivo regime sostanzialmente sanzionatorio.
Come ha precisato più volte questa S. Corte: "qualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo rapporto giuridico (nella specie:locazione commerciale) ed uno di essi sia definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica od alla soluzione delle questioni diritto o di fatto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (nella specie il regime proprio dell'indennità di avviamento) formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, con autorità di giudicato, precludono il riesame dello stesso punto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass. 26 marzo 1983 n. 2165; Cass. 27 marzo 1995 n. 3607) . Resta altresì fermo il principio che il giudicato esterno si forma e fa stato tra le parti non solo sulla statuizione finale (come assume il ricorrente) ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione (Cass. 17 maggio 1997 n. 4393). È sulla base dei due richiamati principi chela controversia è stata esattamente risolta dai giudici dell'appello, risultando così inconsistenti le censure dedotte. Quanto alla prima, contenente il vizio della motivazione e l'omessa pronuncia su una prospettazione della parte, si osserva che la motivazione verteva sull'interpretazione della portata del giudicato, ed era implicito il rigetto di una prospettazione che restava preclusa dalla statuizione passata in giudicato;
quanto alla seconda, che sempre si appunta sui limiti del giudicato esterno e sulla ultrapetizione, valgono le considerazioni anzidette, con la precisazione che, per l'effetto devolutivo pieno del gravame, bene i giudici dell'appello hanno accolto la pretesa di un'ulteriore indennizzo, sia pure nei limiti derivanti dalla applicazione del suo peculiare regime. Non vi è stata quindi ultra od extra petizione, ma esatta corrispondenza tra il chiesto e il deciso.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura delle questioni esaminate per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999