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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. NA SS Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 969 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(già (C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolillo
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verona n.
2007/2024 emessa e depositata in data 30.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- riformare l'ordinanza n. cronol. 2007/2024 del 30/04/2024 emessa all'esito del giudizio
RGN 1431/2021 dal Tribunale Civile di Verona giudice dott. Pagliuca e comunicata a mezzo pec in pari data relativamente alle somme per cui è Parte_1 stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versate da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in Controparte_1 premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di
[...]
.p.A. perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge Controparte_2 con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza impugnata, riformare la stessa relativamente alle somme per cui è stata Parte_1 condannata, in ogni caso riducendo le stesse di € 685,72, per le motivazioni di cui al paragrafo E con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione totale, o parziale, oltre interessi.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare:
I. Per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l'appello inammissibile.
Nel merito
II. Respingere in toto l'appello proposto da avverso Parte_1 dell'ordinanza n. cronol. 2007/2024 del 30/04/2024 emessa all'esito del giudizio RGN
1431/2021 dal Tribunale Civile di Verona, Giudice dott. Luigi Pagliuca, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
III. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compenso, oltre al 15% ristoro spese generali, al 4% CPA e all'IVA di legge se dovuta, per il primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €5.134,74, maggiorata degli Parte_1
2 interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dal maggio al dicembre 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva l'incompetenza per valore Parte_1 del giudice adito e contestava comunque la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1 somma di €4.667,94, maggiorata degli interessi moratori, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a sei motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel riconoscere al consumatore finale il diritto di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale sulle accise indebitamente pagate ritenendo che “tale risultato possa essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo al diverso orientamento della giurisprudenza di merito che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica”.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice di prime cure non abbia sospeso il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni riguardanti la legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511 del 1988, nel testo
3 modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1 gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione e dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del
26/10/1995 sollevate rispettivamente dal Tribunale di Udine
e dal Collegio Arbitrale di Vicenza.
2.3 Con il terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto applicabile orizzontalmente la citata direttiva comunitaria in un giudizio tra privati.
2.4 Con il quarto motivo contesta la decisione laddove afferma che il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario è assicurato dal fatto che il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha il diritto di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 504/1995, senza considerare che in tal modo si impone un ulteriore obbligo aggiuntivo a suo carico.
2.5 Con il quinto motivo sostiene che il primo giudice ha errato nel calcolare l'importo indebitamente versato a titolo di addizionale da in quanto non Controparte_1 ha considerato che la somma di €623,38 addebitata con la fattura n. 30822 del 2011 è stata poi restituita dal fornitore con la fattura n. 35516 del 2011.
2.6 Con il sesto motivo critica la decisione laddove ha riconosciuto il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata.
4. I primi quattro motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
4 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4.2 La giurisprudenza di legittimità nazionale, ha, sino a epoca recente, ritenuto che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n.
8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto
5 delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.3 Nelle more del giudizio di primo grado è però intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
, la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale Controparte_3 di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del
1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
6 In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
7 Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_3
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce
8 presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_3
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_3
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_4 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di
9 imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.6 Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt.
11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost. e Cass.
30/06/2025, n. 17643: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo
10 ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito").
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute.
5. Il quinto motivo di gravame è inammissibile.
L'appellante, nel contestare la decisione del tribunale laddove ha ritenuto sussistente il credito restitutorio della ricorrente anche con riferimento all'importo di €623,38 addebitato a titolo di addizionale con la fattura n. 30822 del 2011, omette del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono l'ordinanza impugnata e che non vengono neppure richiamate nell'atto di appello.
Il tribunale aveva in proposito affermato che “in relazione ai consumi del mese di maggio
2011 presso lo stabilimento di Belfiore, via Castelletto 5 – come risulta dalle fatture n.
30822 e 36790 – vi era stato un consumo di 60.347 kw ed era stata addebitata un'addizionale di euro 623,38 oltre iva, che la ricorrente aveva versato allorché aveva pagato la fattura n. 30822. Con la successiva fattura n. 36790 non vi era stata alcuna restituzione dell'imposta già pagata ma, semplicemente, la resistente aveva effettuato il conguaglio sul mese di maggio rilevando che, rispetto al totale dovuto (per consumi, accise ed altre imposte), la ricorrente aveva versato in eccesso la somma di euro 799,45. Con tale accredito, quindi, non era stato affatto restituito il supplemento sull'accisa già pagato, ma era stato semplicemente riconosciuto a rimborso alla ricorrente quanto pagato in eccesso per l'intera fornitura del mese. Anche l'importo di euro 623,38 per supplemento sull'accisa di tale mese, quindi, è dovuto a rimborso alla ricorrente”.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la decisione: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla ordinanza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342
c.p.c.
6. Il sesto motivo di gravame è infondato.
11 Come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023,
n. 61).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore
12 nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
NA SS
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. NA SS Presidente dott. IC IA Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 969 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(già (C.F. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Desideri Zanardelli e Rosa Maria D'Agostino contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Paolillo
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verona n.
2007/2024 emessa e depositata in data 30.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “- riformare l'ordinanza n. cronol. 2007/2024 del 30/04/2024 emessa all'esito del giudizio
RGN 1431/2021 dal Tribunale Civile di Verona giudice dott. Pagliuca e comunicata a mezzo pec in pari data relativamente alle somme per cui è Parte_1 stata condannata per rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versate da oltre interessi e spese di lite, per le motivazioni di cui in Controparte_1 premessa, rigettando nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di
[...]
.p.A. perché infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge Controparte_2 con restituzione in capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma dell'ordinanza impugnata, riformare la stessa relativamente alle somme per cui è stata Parte_1 condannata, in ogni caso riducendo le stesse di € 685,72, per le motivazioni di cui al paragrafo E con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione totale, o parziale, oltre interessi.
Con compensazione delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare:
I. Per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, dichiarare l'appello inammissibile.
Nel merito
II. Respingere in toto l'appello proposto da avverso Parte_1 dell'ordinanza n. cronol. 2007/2024 del 30/04/2024 emessa all'esito del giudizio RGN
1431/2021 dal Tribunale Civile di Verona, Giudice dott. Luigi Pagliuca, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
III. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e compenso, oltre al 15% ristoro spese generali, al 4% CPA e all'IVA di legge se dovuta, per il primo e secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedeva la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €5.134,74, maggiorata degli Parte_1
2 interessi moratori, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dal maggio al dicembre 2011 nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti, allegando, a fondamento della domanda di ripetizione d'indebito, il contrasto della norma istitutiva di tale imposta - l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 - con l'art. 1, par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE così come interpretato dalla Corte di Giustizia, e come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione in numerose pronunce che ammettevano la possibilità di disapplicare la richiamata norma istitutiva anche nelle controversie tra privati.
Si costituiva la quale eccepiva l'incompetenza per valore Parte_1 del giudice adito e contestava comunque la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di ripetizione di indebito e condannava alla restituzione della Parte_1 somma di €4.667,94, maggiorata degli interessi moratori, compensando integralmente le spese di lite.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivo Parte_1 appello, affidato a sei motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato nel riconoscere al consumatore finale il diritto di ottenere dal fornitore la restituzione dell'addizionale sulle accise indebitamente pagate ritenendo che “tale risultato possa essere conseguito, senza in alcun modo violare il principio sull'efficacia solo verticale delle direttive self executing, aderendo al diverso orientamento della giurisprudenza di merito che evidenzia come il rapporto fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore si pongono su due piani diversi, avendo il primo rilevanza tributaria e il secondo civilistica”.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il giudice di prime cure non abbia sospeso il giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle questioni riguardanti la legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c, e 2 del D.L. n. 511 del 1988, nel testo
3 modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1 gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione e dell'art. 14 del d. lgs. n. 504 del
26/10/1995 sollevate rispettivamente dal Tribunale di Udine
e dal Collegio Arbitrale di Vicenza.
2.3 Con il terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto applicabile orizzontalmente la citata direttiva comunitaria in un giudizio tra privati.
2.4 Con il quarto motivo contesta la decisione laddove afferma che il rispetto del principio di effettività del diritto comunitario è assicurato dal fatto che il fornitore che sia stato condannato a restituire l'imposta al consumatore finale ha il diritto di ripetere l'esborso nei confronti dello Stato entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 504/1995, senza considerare che in tal modo si impone un ulteriore obbligo aggiuntivo a suo carico.
2.5 Con il quinto motivo sostiene che il primo giudice ha errato nel calcolare l'importo indebitamente versato a titolo di addizionale da in quanto non Controparte_1 ha considerato che la somma di €623,38 addebitata con la fattura n. 30822 del 2011 è stata poi restituita dal fornitore con la fattura n. 35516 del 2011.
2.6 Con il sesto motivo critica la decisione laddove ha riconosciuto il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata.
4. I primi quattro motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
4.1 Conviene innanzitutto rammentare che l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/88 (convertito con modificazioni dalla legge n.
4 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n. 26/2007, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva
92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso del 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n.
23/2011 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4.2 La giurisprudenza di legittimità nazionale, ha, sino a epoca recente, ritenuto che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica fosse disapplicabile per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa
C-103/17 (Cass. n. 15198/2019; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 29980/2019; Cass. n.
8399/2021; Cass. n. 31609/2022; Cass. n. 25149/2023).
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise
o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti: a) il rispetto
5 delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; b) la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la Corte di Cassazione la norma contenuta nel D.L. n. 511/1988 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto del
11.6.2007 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.
In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n.
511/1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
4.3 Nelle more del giudizio di primo grado è però intervenuta la sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22 (
[...]
, la quale, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale Controparte_3 di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la
Direttiva n. 2008/118/CE, ha enunciato principi che imporrebbero una revisione dell'orientamento fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del
1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (v. Cass. n. 27099/2019; così anche Cass. 31609/2022 e Cass. n.
25149/2023).
6 In particolare, la Suprema Corte ha, con le richiamate pronunce, affermato che: a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
f) nel caso di addebito al consumatore finale delle accise e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
4.4 La citata sentenza 11.04.2024 della CGUE ha messo in crisi questa ricostruzione perché ritenuta in contrasto con l'art. 228 comma terzo TFUE, il quale andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto qualora ciò sia previsto dalla normativa nazionale o nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
7 Poiché l'applicazione di tali principi preclude al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto
UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato, è da ritenersi contraria al principio di effettività.
Al riguardo va rammentato che l'interpretazione del diritto europeo adottata dalla Corte di
Giustizia, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme unionali, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (Cass. n. 22577/2012; Cass. n. 5381/2017; Cass. n.
6687/2023).
Pertanto, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dall'utente nei confronti dell'impresa fornitrice non potrebbe trovare accoglimento, in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
4.5 Proprio sulla scorta di tale pronuncia ed in considerazione della rilevata impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 ha riconosciuto la possibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell' Parte_3
(«In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore
[...] finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce
8 presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell Parte_3
; in senso conforme v. anche Cass. n. 24373 dell'11/09/2024).
[...]
Al riguardo si è precisato che l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore di energia l'efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano si colloca, nell'ambito delle condizioni dell'esercizio dell'azione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell' Parte_3
in una fase logicamente anteriore e pregiudiziale rispetto alla condizione
[...] soggettiva del fornitore che non riuscirebbe a rimborsare l'addizionale indebitamente ripercossa sul consumatore a titolo di rivalsa.
Difatti, l'azione del consumatore nei confronti del fornitore ha per presupposto che l'azione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile, ma risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore.
Ove, invero, l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore (nei termini indicati dalla Corte di
Giustizia), cade il presupposto in base al quale doversi accertare l'eccessiva difficoltà dell'esperimento dell'azione nei confronti del fornitore, perché in questo caso l'azione di rimborso nei confronti del fornitore è ipso iure preclusa («i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità»).
La ricaduta di questo principio nel caso dell'azione di rimborso di addizionali provinciali è ancora più ampia della tradizionale apertura alla legittimazione straordinaria ai soli casi in cui venga in esame la condizione soggettiva del fornitore.
L'impossibilità di agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte in applicazione del CP_4 principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di
9 imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n. 25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo.
4.6 Sennonché, in pendenza del presente grado di giudizio è intervenuta la sentenza n.
43/2025 del 15/04/2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt.
11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE, disattendendo l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, poiché la Corte ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal giudice a quo, il quale ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve ora riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost. e Cass.
30/06/2025, n. 17643: "In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo
10 ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito").
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, va pertanto confermata la condanna dell'appellante alla restituzione delle accise ricevute.
5. Il quinto motivo di gravame è inammissibile.
L'appellante, nel contestare la decisione del tribunale laddove ha ritenuto sussistente il credito restitutorio della ricorrente anche con riferimento all'importo di €623,38 addebitato a titolo di addizionale con la fattura n. 30822 del 2011, omette del tutto di confrontarsi con le ragioni che sorreggono l'ordinanza impugnata e che non vengono neppure richiamate nell'atto di appello.
Il tribunale aveva in proposito affermato che “in relazione ai consumi del mese di maggio
2011 presso lo stabilimento di Belfiore, via Castelletto 5 – come risulta dalle fatture n.
30822 e 36790 – vi era stato un consumo di 60.347 kw ed era stata addebitata un'addizionale di euro 623,38 oltre iva, che la ricorrente aveva versato allorché aveva pagato la fattura n. 30822. Con la successiva fattura n. 36790 non vi era stata alcuna restituzione dell'imposta già pagata ma, semplicemente, la resistente aveva effettuato il conguaglio sul mese di maggio rilevando che, rispetto al totale dovuto (per consumi, accise ed altre imposte), la ricorrente aveva versato in eccesso la somma di euro 799,45. Con tale accredito, quindi, non era stato affatto restituito il supplemento sull'accisa già pagato, ma era stato semplicemente riconosciuto a rimborso alla ricorrente quanto pagato in eccesso per l'intera fornitura del mese. Anche l'importo di euro 623,38 per supplemento sull'accisa di tale mese, quindi, è dovuto a rimborso alla ricorrente”.
L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la decisione: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla ordinanza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342
c.p.c.
6. Il sesto motivo di gravame è infondato.
11 Come la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023,
n. 61).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è < accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata>> ( così
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
7. In merito al regolamento delle spese processuali, poiché la sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e rilevato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in ordine alla ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore
12 nei confronti del fornitore, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite anche con riferimento al presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) compensa interamente le spese del giudizio di secondo grado;
3) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per Parte_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Consigliere estensore
IC IA
Il Presidente
NA SS
13