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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/09/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467/23 R.G., avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Benevento al viale degli Atlantici n. Parte_1 Parte_2
65, presso e nello studio dell'avv. Grazia Canelli che li rappresenta e difende virtù di procura in atti
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore p.t., con sede in Benevento alla via Controparte_1
Fratelli Addabbo 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il per sentire accogliere Controparte_1
l'opposizione alla delibera assembleare adottata in data 21.11.22 e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullabile, con condanna al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 3 In particolare, contestavano la violazione dell'art. 66 disp.att cc, stante il mancato rispetto dei termini per la convocazione dell'assemblea, nonché dell'art. 1135 cc per omessa costituzione del fondo straordinario, e deducevano l'indeterminatezza della delibera.
Il convenuto , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare giova precisare che, in tema di delibere condominiali, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità è stato posto nel 2005 dalle Sez.Un. della Cassazione secondo cui “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.” (conf. Cass.
4014/2007; Cass. 17014/2010; Cass. 3586/2013).
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione concernente il mancato rispetto del termine di convocazione dell'assemblea.
E' noto che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., 3 comma, "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
E' stato sul punto precisato che "Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66 … per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la CP_1
prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge)
pagina 2 di 3 e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c." (Cassazione civile, sez. VI,
30.06.2021, n. 18635).
Ancora, va rilevato che il termine di cinque giorni deve essere riferito alla prima convocazione, come espressamente previsto dalla richiamata disposizione, atteso che la ratio sottesa alla normativa è quella di garantire il diritto di ogni condomino di intervenire all'assemblea e di essere messo in condizione di poterlo fare, dovendo a tal fine l'avviso di convocazione - atto unilaterale recettizio –non solamente essere inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
Nella specie, come si evince agevomente dalla documentazione in atti, a fronte di una assemblea fissata per il 20.11.2022, l'avviso di convocazione -del 15.11.2022- risulta ricevuto in data
16.11.2022, di talché sussiste l'illegittimità della convocazione e di conseguenza l'annullabilità della delibera condominiale.
Tale profilo è assorbente e rende superflua ogni valutazione circa gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera del 21.11.2022;
- condanna il condominio al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.500,00, comprensivo di spese per la mediazione, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 27 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1467/23 R.G., avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati in Benevento al viale degli Atlantici n. Parte_1 Parte_2
65, presso e nello studio dell'avv. Grazia Canelli che li rappresenta e difende virtù di procura in atti
ATTORI
E
, in persona dell'amministratore p.t., con sede in Benevento alla via Controparte_1
Fratelli Addabbo 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il per sentire accogliere Controparte_1
l'opposizione alla delibera assembleare adottata in data 21.11.22 e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullabile, con condanna al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 3 In particolare, contestavano la violazione dell'art. 66 disp.att cc, stante il mancato rispetto dei termini per la convocazione dell'assemblea, nonché dell'art. 1135 cc per omessa costituzione del fondo straordinario, e deducevano l'indeterminatezza della delibera.
Il convenuto , seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_1
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare giova precisare che, in tema di delibere condominiali, il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità è stato posto nel 2005 dalle Sez.Un. della Cassazione secondo cui “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.” (conf. Cass.
4014/2007; Cass. 17014/2010; Cass. 3586/2013).
Ciò premesso, è fondato il motivo di opposizione concernente il mancato rispetto del termine di convocazione dell'assemblea.
E' noto che, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., 3 comma, "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
E' stato sul punto precisato che "Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66 … per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la CP_1
prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge)
pagina 2 di 3 e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c." (Cassazione civile, sez. VI,
30.06.2021, n. 18635).
Ancora, va rilevato che il termine di cinque giorni deve essere riferito alla prima convocazione, come espressamente previsto dalla richiamata disposizione, atteso che la ratio sottesa alla normativa è quella di garantire il diritto di ogni condomino di intervenire all'assemblea e di essere messo in condizione di poterlo fare, dovendo a tal fine l'avviso di convocazione - atto unilaterale recettizio –non solamente essere inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.
Nella specie, come si evince agevomente dalla documentazione in atti, a fronte di una assemblea fissata per il 20.11.2022, l'avviso di convocazione -del 15.11.2022- risulta ricevuto in data
16.11.2022, di talché sussiste l'illegittimità della convocazione e di conseguenza l'annullabilità della delibera condominiale.
Tale profilo è assorbente e rende superflua ogni valutazione circa gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla la delibera del 21.11.2022;
- condanna il condominio al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.500,00, comprensivo di spese per la mediazione, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 27 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3