Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/06/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04341/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Vittorio Raiola, Marisa Vinaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, Commissariato di Sorrento in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dal Dirigente Vice Questore, notificato il 17 gennaio 2022,
- del verbale di avvio del procedimento amministrativo notificato il 26 ottobre 2021;
- di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata il 13 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l’annullamento, il decreto di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia di cui lo stesso era titolare come da provvedimento rilasciato, a seguito di rinnovo, in data 24 maggio 2019 dal commissariato di Pubblica Sicurezza di Sorrento;
- il ricorrente ha dedotto censure di difetto di istruttoria, di motivazione, di eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti;
- le amministrazioni intimate si sono costituite con atto depositato il 28 marzo 2022;
- parte ricorrente, in data 31 marzo 2022, ha rinunciato alla richiesta di misura cautelare per la quale era stata fissata udienza camerale il 5 aprile 2022;
- in prossimità dell’udienza straordinaria, fissata per il 15 maggio 2025, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che l’atto impugnato è stato annullato in autotutela dell’amministrazione con provvedimento dell’11 aprile 2025 della Questura di Napoli, Commissariato di Pubblica sicurezza di Sorrento.
Ciò premesso:
- a fronte dell’intervento in autotutela di cui sopra, il Collegio prende atto che è cessata la materia del contendere.
Sussistono giuste ragioni, anche in considerazione dell’assenza di diversa richiesta di parte ricorrente, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa, salvo il rimborso a carico delle amministrazioni resistenti del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4, cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.