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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1956/2020
promossa da: in persona Parte_1
dei legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri e e Parte_1 Parte_2
in proprio, in proprio, e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Daniele Braccini, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace
e per il tramite della mandataria in persona dell'Amministratore CP_2 CP_3
Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Controparte_4
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Marco Verdi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE TERZA INTERVENUTA avverso sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione in appello, e quindi “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. 740/2020, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice Dott. Nicola Latour, all'esito del procedimento civile iscritto con
R.G. 2567/2017, riunito ai procedimenti aventi R.G. 2568/2017 e 2569/2017, pubblicata in data 1.10.2020 e notificata in data 16.10.2020: - in tesi: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuto a da parte dei Sigg.ri CP_1 Parte_1 [...]
e nonché della società Parte_2 Parte_3 [...]
- in ipotesi: accertare e dichiarare che il credito relativo al Parte_1
rapporto azionato dalla con il ricorso monitorio sia quantificato in maniera CP_5 inesatta, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, defalcare le maggiori somme addebitate da agli odierni appellanti;
- in ipotesi subordinata: accertare e CP_1 dichiarare che non sussistono comunque i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero
l'eventus damni, la scientia damni ed il consilium fraudis, e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di revocatoria promossa da controparte in primo grado;
- in via istruttoria: disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica
d'ufficio come descritti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte terza intervenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la inammissibilità ex art
348bis c.p.c. dell'avverso atto di appello, non presentando lo stesso una ragionevole probabilità di successo, nei termini richiesti dalla disposizione processuale civilistica appena richiamata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'impugnazione proposta dalla società e dai Sig.ri Parte_1
e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1 Parte_3
740/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott. Latour, a definizione del giudizio R.G. n. 2567/2017, e tutte le domande ivi formulate, in quanto
2 infondate in fatto e diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA la convenuta si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie riproposte da controparte”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
[...]
(di seguito ), ed i sigg.ri Parte_1 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia, resa nella causa rubricata al n. 2567/2017
RG (cui erano state riunite le cause nn. 2568/2017 RG e 2569/2017 RG) e con cui era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da nei confronti dei predetti CP_1
odierni appellanti ed avente ad oggetto una pluralità di atti dispositivo posti in essere da questi ultimi.
1.1) Tutte e tre le cause predette erano state instaurate da (di Controparte_1
seguito: , sulla scorta delle seguenti premesse: CP_1
• era creditrice nei confronti della soc. per l'importo CP_1 Parte_4
di € 146.143,18 (oltre interessi), quale saldo del conto corrente ordinario n.
40732503;
• il debito in questione era stato garantito con fideiussione rilasciata in data
10.11.2006 da e sino alla concorrenza di € Parte_2 Parte_1
214.500,00 ciascuno;
• il Tribunale di Pistoia, con decreto ingiuntivo n. 1195 del 2.11.2016 aveva ingiunto a , a e ad Controparte_6 Parte_2 [...]
in solido tra di loro, il pagamento di € 146.143,18, oltre interessi e Parte_1
spese di lite;
• erano stati posti in essere i seguenti atti dispositivi:
a) con atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016 (rep. Persona_1
10.574; racc. 4.875), aveva ceduto alla madre, sig.ra Parte_1
Parte_3
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare sita in Quarrata, loc.
Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7),
3 ▪ il diritto di uso su unità immobiliare sita in Altopascio, via
Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di
Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
b) con atto intercorso sempre avanti al Notaio parimenti del Persona_1
5.8.2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), aveva ceduto al figlio Parte_2
Parte_1
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4);
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
c) con atto intercorso ancora una volta avanti al Notaio e Persona_1
sempre in data 5.8.2016 (rep. 10.577, racc. 4.877), Parte_2
e avevano costituito la società Parte_1 Parte_3
, conferendovi i Parte_1
seguenti beni:
▪ quanto ad Parte_1
o il diritto di proprietà (gravato dal diritto di abitazione) su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via
4 Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7),
o il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n.
10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
▪ quanto a Parte_2
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 332, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del
Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610,
622);
• con tali atti, i sigg.ri e si erano disfatti di tutti i loro beni;
Pt_2 Parte_1
• sussistevano tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. nei confronti degli atti in questione, dal momento che:
o si trovava in una situazione di insolvenza, nota ai Parte_4
fideiussori in quanto soci e, a fasi alterne, legali rappresentanti della stessa;
5 o i fideiussori si erano disfatti di tutti i propri beni, con gli atti in questione.
1.1.1) In base a tali allegazioni, aveva quindi chiesto: CP_1
A. nella causa rubricata al n. 2567/2017 RG, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016, rep. 10.575; racc. 4.876; Persona_1
B. nella causa rubricata al n. 2568/2017 RG, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016, rep. 10.574; racc. 4.875; Persona_1
C. nella causa rubricata al n. 2569/2017 RG, la revoca (parziale, in ipotesi – con riferimento ai conferimenti effettuati dai sigg.ri – o totale, in tesi – con Parte_1 riferimento all'intero atto –) ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio
del 5.8.2016, rep. 10.577; racc. 4.877. Persona_1
1.2) Le cause predette erano state riunite con provvedimento del Presidente del
Tribunale di Pistoia del 10.1.2018.
1.2.1) Nell'atto di costituzione nelle cause predette, i convenuti avevano contestato quanto dedotto da parte attrice, in particolare esponendo che:
− la fideiussione prestata dai sigg.ri era nulla, o comunque invalida, in Parte_1
quanto:
o si trattava in realtà di contratto autonomo di garanzia;
o a tale contratto era stata apposta una clausola “omnibus”, incompatibile con il contratto in questione e tale da renderlo nullo;
o anche limitando la nullità alla sola clausola predetta, la conseguenza sarebbe stata l'indeterminabilità del debito garantito;
− il credito vantato da doveva ritenersi inesistente o, in subordine, CP_1
erroneamente quantificato, atteso che:
o sul conto corrente posto a fondamento del credito in questione:
▪ erano stati applicati interessi usurari;
▪ erano stati applicati interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta e/o comunque superiori a quelli pattuiti in forma scritta;
▪ era stata effettuata un'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
▪ erano stati indebitamente applicati importi dovuti a CMS (e, poi, di addebiti sostitutivi di tale commissione) a loro volta assoggettati a capitalizzazione trimestrale;
▪ erano state effettuate illegittime operazioni di antergazione e postergazione delle valute;
− non era sussistente l'eventus damni;
6 − non era sussistente la scientia damni;
− non sussisteva la legittimazione passiva della sig.ra non Parte_3 essendo quest'ultima debitrice nei confronti di CP_1
1.2.2) I convenuti avevano quindi chiesto la reiezione di tutte le domande avanzate dall'attrice nelle cause riunite.
1.3) Il Tribunale di Pistoia, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
• era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_3
(“...atteso che oggetto di revocatoria è anche l'atto intercorso tra la sig.ra
e con conseguente rigetto dell'eccezione, stante la Parte_3 Parte_1 necessaria presenza in giudizio anche di ); Parte_3
• la banca attrice era creditrice di già all'epoca degli atti Controparte_6
dispositivi oggetto di causa;
• le contestazioni mosse dai convenuti in ordine all'esistenza del credito erano prive di rilevanza (rilevando “...come anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. Civ., 5.2.2019, n. 3369). Pertanto, anche l'esistenza del credito eventuale e litigioso, persino nella forma della aspettativa, giustifica l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria;
del resto, una nozione così lata di credito non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del credito, a seguito dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sulla esistenza del credito, che può procurarsi solo nella causa relativa al credito, e non anche in quella concernente la domanda revocatoria (cfr.
Cass. Civ., 15.5.2018, n. 11755).”) e comunque, singolarmente considerate, infondate;
• sussisteva l'eventus damni, rilevando che “...la circostanza che i convenuti si siano privati della gran parte dei loro beni immobili per conferirli in una società, ha senza dubbio reso meno agevole per l'istituto di credito la soddisfazione dei propri crediti, in quanto sono stati sottratti alla garanzia generica beni facilmente
7 aggredibili” e non essendo necessaria la totale compromissione della capacità patrimoniale del debitore;
• sussisteva anche la scienti damni, esponendo che “Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che e fossero Parte_2 Parte_1
consapevoli del pregiudizio che stavano arrecando al creditore, dal momento che, alla data del 5.8.2016, gli stessi si erano già costituiti fideiussori omnibus della
, società di cui erano, rispettivamente, Controparte_6
amministratore e socio;
pertanto, deve ritenersi che, alla data della stipula degli atti oggetto di revocatoria, gli stessi fossero ben consapevoli della esposizione debitoria della società verso e, quindi, del pregiudizio che stavano CP_1 arrecando all'istituto di credito a mezzo degli atti dispositivi oggetto di causa”;
• sussisteva, infine, anche il consilium fraudis in capo alla sig.ra rilevando Parte_3 che è madre di oltre che moglie di Parte_3 Parte_1 [...]
così che appare sussistente la presunzione, sopra richiamata, di Parte_2
conoscenza, in capo ad essa, della complessiva situazione debitoria della
[...]
e dei suoi stretti parenti, fideiussori della società. Tale Controparte_6
presunzione, nel caso di specie, è vieppiù avvalorata dalla circostanza che la sig.ra all'atto della costituzione della “ Parte_3 [...]
, si è resa socia accomandante della società, così Parte_1
dimostrando di essere pienamente inclusa nelle attività patrimoniali ed economiche di famiglia”.
1.3.1) In base a tali rilievi, il Tribunale di Pistoia aveva così statuito: “1) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
a) dell'atto per Notaio del 5.8.2016 (rep. 10.574; racc. Controparte_1 Persona_1
4.875), con il quale cedeva a : il diritto di Parte_1 Parte_3
abitazione su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7), il diritto di uso su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del
Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7); b) dell'atto per Notaio Persona_1
del 5.8.2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), con il quale cedeva ad Parte_2 [...]
: il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Parte_1
Rubattorno (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto
8 fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via
Rubattorno); il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164,
554, 610, 622); c) dell'atto per Notaio del 5.8.2016 (rep. 10.577, racc. Persona_1
4.877), con il quale e Parte_2 Parte_1 Parte_3 costituivano la società “ , nella Parte_1
parte in cui conferiva nella società il diritto di proprietà (gravato dal Parte_1
diritto di abitazione) su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via
Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7), il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part.
311, sub 7); nella parte in cui conferiva nella società il diritto di Parte_2
proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub
4); il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
332, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
148, sub 3, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
148, sub 4, via Rubattorno); il diritto di proprietà su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di
Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622); 2) condanna
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, al pagamento in favore di delle Parte_3 Controparte_1 spese del giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 11.810,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge”
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque, come detto, proposto appello
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
9 2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. e dell'art. 2, II comma, lett.
a), L. 287/1990”, articolato sull'assunto per cui “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso degli esponenti, ha erroneamente ritenuto esistente e provato il credito di fondato su una fideiussione radicalmente nulla”; CP_1
2°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., 1284 c.c., 1283 c.c., D.L.
29.11.2008, art.
2-bis”, addotto in quanto “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia ha erroneamente ritenuto esistente e correttamente quantificato il credito di CP_1
nei confronti dei Sigg.ri ; Parte_1
3°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c.”, censurando il fatto che “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni”;
4°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c.”, adducendo che
“L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso dell'esponente, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza della scientia damni sulla sola base di presunzioni che difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”;
5°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c.”, fondato sull'assunto per cui “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso dell'esponente, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza del consilium fraudis sulla sola base di presunzioni, neppure gravi, precise e concordanti”.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Non si è costituita nel presente grado di giudizio dovendosene CP_1
quindi dichiarare la contumacia, stante la regolare notifica.
2.3) Si è invece costituita in questo grado la soc. (di seguito: , CP_2 CP_2
per il tramite della mandataria in qualità di cessionaria dei crediti CP_3
originariamente nella titolarità di CP_1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis CP_2
c.p.c., evidenziando quindi come il Tribunale di Pistoia avesse respinto l'opposizione proposta nei confronti del D.I. 1195 del 2.11.2016, con sentenza n. 705/2020 (non impugnata e quindi passata in giudicato), sì che non poteva più essere sollevata alcuna contestazione all'esistenza del credito originariamente vantato da nei confronti CP_1
di e dei sigg.ri ivi comprese le questioni attinenti alla Parte_4 Parte_1
validità della fideiussione. ha quindi contestato il merito dell'impugnazione, chiedendone la reiezione CP_2
ed avanzando le conclusioni ricordate in epigrafe.
10 3) Ciò premesso, e preso atto che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da risulta ormai superata per effetto dello stato della procedura, CP_2
deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente, concretandosi entrambi in censure mosse alla sussistenza del credito ab origine addotto da (sia in sé considerato, sia con specifico riferimento alla CP_1 posizione dei fideiussori) e dovendosene rilevare l'infondatezza in forza delle medesime considerazioni.
3.1.1) Anzitutto va osservato come, all'esito della sentenza n. 705/2020 del
Tribunale di Pistoia risulti essere stata respinta l'opposizione al DI n. 1195/2016 promossa da e dai sigg.ri con conferma del decreto ingiuntivo Parte_4 Parte_1
predetto.
Gli appellanti non hanno peraltro mosso contestazioni di sorta sul punto, neppure con riferimento all'allegazione di Aporti concernente la mancata presentazione di gravame nei confronti di tale sentenza che, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato.
Il giudicato intervenuto in ordine all'esistenza del credito di anche nei CP_1
confronti dei sigg.ri rende quindi già in astratto insuscettibili di essere prese in Parte_1 considerazione le censure mosse nel contesto dell'appello qui in esame (e già in prime cure) in ordine appunto all'esistenza del credito in questione ed alla validità della fideiussione prestata dai sigg.ri Parte_1
3.2) Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato le valutazioni esposte dal giudice di prime cure a fondamento della ritenuta ravvisabilità del requisito dell'eventus damni.
3.2.1) A sostegno del motivo di appello in oggetto è stato in particolare dedotto che:
• il Tribunale di Pistoia aveva erroneamente ritenuto che, onde integrare il presupposto in questione, non fosse necessaria una pressoché totale compromissione della garanzia patrimoniale del debitore, mentre, invece, la giurisprudenza di merito era orientata in senso opposto;
• anche a voler accedere ad un'interpretazione meno rigorosa del requisito in esame, doveva comunque valorizzarsi la necessità di individuare una marcata riduzione della garanzia patrimoniale (come parimenti valorizzato dalla giurisprudenza di merito);
11 • l'onere della prova di fornire la ricorrenza di tale elemento quantitativo, poi, incombeva sul creditore (sempre con riferimento alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di merito);
• il conferimento dei beni nella società in accomandita , poi, Parte_1
non implicava una dismissione dei beni stessi, dato che i sigg.ri Parte_1
“...mediante l'atto di conferimento dei beni in questione, hanno ricevuto “in cambio” delle quote di una società fortemente patrimonializzata, sulle quali i creditori potranno trovare soddisfacimento, secondo le tempistiche e modalità previste dall'ordinamento”;
• inoltre, i beni conferiti in società erano stati “messi a reddito” e, inoltre, la banca avrebbe comunque sempre potuto realizzare le proprie ragioni aggredendo i crediti spettanti ai sigg.ri sugli utili societari. Parte_1
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Va infatti anzitutto rilevato come, al netto delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito citata da parte appellante (in particolare del Tribunale di Milano
e del Tribunale di Venezia), la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. 19207 del 19.7.2018, seguita, in modo pedissequo, da Cass. 16221 del 18.6.2019).
Tale orientamento, del resto, risulta costante e risalente nel tempo, rilevando come la Suprema Corte avesse già esposto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che
12 incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari” (così Cass.
19963 del 14.10.2005, seguita da Cass. 23263 del 18.11.2010 e da Cass. 21492 del
18.10.2011).
La stessa Suprema Corte ha da ultimo ribadito che “E' stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non
è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). (così Cass. 5815 del 27.2.2023, in motivazione).
3.2.2.2) Dunque, contrariamente agli assunti difensivi degli appellanti, l'assetto che emerge dall'impostazione interpretativa adottata dalla Suprema Corte è nel senso che:
→ la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito;
→ è onere del debitore di dimostrare che il proprio patrimonio è comunque tale da escludere siffatta potenzialità di rischio.
In questo senso va rilevato come gli appellanti non abbiano contestato l'allegazione di controparte secondo cui, con gli atti dell'agosto 2016 si erano privati della pressoché totalità dei propri beni immobili, sì che, non constando peraltro se, e di quali, ulteriori beni gli stessi fossero rimasti titolari (onere probatorio che, come detto, incombeva sugli stessi sigg.ri , deve indubbiamente ritenersi che con gli atti in Parte_1
questione sia stato posto in essere un potenziale incremento della difficoltà di realizzazione del credito.
Va peraltro rilevato come gli odierni appellanti abbiano imperniato le proprie contestazioni con riferimento agli atti di conferimento nella neo-costituita società
13 , tralasciando invece di indicare in forza di quali specifici e Parte_1 precipui rilievi dovrebbe ritenersi insussistente il requisito dell'eventus damni con riferimento agli altri due atti dispositivi posti in essere il 5.8.2016. Ciò rende il motivo di gravame, per quanto concerne gli atti da ultimo menzionati, inammissibile prima ancora che infondato.
Né è possibile sostenere che l'eventus damni, con riferimento specifico ai conferimenti nella predetta soc. , dovrebbe escludersi atteso che, Parte_1
comunque, la banca avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze sui crediti spettanti ai sigg.ri nei confronti della società in questione. Parte_1
Come detto, ciò che rileva nel caso di specie è il potenziale incremento di difficoltà nella soddisfazione del credito, rispetto ad una determinata situazione, e, in tale ottica, appare quasi pleonastico rilevare come la possibilità di assoggettare ad esecuzione beni immobili risulti indubbiamente più satisfattiva di quella costituita dalla possibilità di aggredire gli utili sociali o le quote sociali, essendo condizionata all'esistenza di tali utili e, comunque, all'andamento della società.
3.3) Con il quarto motivo di appello è stata poi contestata la conclusione del
Tribunale di Pistoia secondo cui nel caso di specie era ravvisabile anche il requisito della scientia damni.
3.3.1) Gli appellanti hanno argomentato, sul punto, che:
• la decisione impugnata era fondata “sulla sola base di presunzioni che, ad avviso di questa difesa, non rivestono il carattere della gravità, precisione e concordanza, come invece richiesto dall'art. 2729 c.c.”;
• “...il mero dubbio del debitore che l'atto oggetto di revocatoria possa determinare un pregiudizio alla garanzia del creditore, non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo della scientia damni”;
• un tale ragionamento presuntivo non poteva fondarsi sulla valorizzazione della posizione dei sigg.ri quali soci ed amministratori di Parte_1 [...]
Parte_4
• “...i Sigg.ri non avevano una conoscenza effettiva del (presunto e qui Parte_1 denegato) pregiudizio che l'atto di destinazione avrebbe (asseritamente) recato alla Banca”, non avendo peraltro altri debiti a titolo personale;
• “...i Sigg.ri erano perfettamente consapevoli dell'entità del loro Parte_1
patrimonio personale, e sapevano pertanto che il conferimento delle unità immobiliari in una s.a.s. non pregiudicava la garanzia patrimoniale del (presunto
e contestato) credito della Banca, in quanto con tale atto, e come già dimostrato, i non si spogliavano dei loro beni. Infatti i Sigg.ri Parte_1 Parte_1
14 disponendo di un ingente patrimonio immobiliare, hanno deciso di conferire i propri beni immobili in una s.a.s., una società particolarmente capitalizzata, per una esigenza di razionalità della gestione patrimoniale e di risparmio sotto il profilo impositivo”;
• “Se non vi è alcun pregiudizio, è evidente come neppure la consapevolezza di tale pregiudizio possa sussistere”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) In proposito occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
– la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore.
Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione).
In questa prospettiva occorre evidenziato come i sigg.ri si siano Parte_1
sostanzialmente interamente disfatti del proprio patrimonio immobiliare, in una conclamata ottica di dispersione di tale patrimonio, peraltro solo tre mesi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo sopra ricordato e nell'ambito di una coordinata serie di atti dispositivi, realizzati tutti avanti al medesimo Notaio rogante e nella medesima data.
15 In tale prospettiva non è del resto possibile trascurare il fatto (non contestato ed anzi ammesso dagli appellanti) che i sigg.ri erano soci ed amministratori, sia Parte_1
pure in alternanza, della soc. sì da rendere francamente priva di ogni Parte_4
plausibilità la conclusione secondo cui gli stessi non fossero a conoscenza delle condizioni economico-patrimoniali della predetta società.
Tutti tali elementi convergono in modo coerente a confortare la conclusione per cui, con il compimento degli atti in questione, i sigg.ri erano consapevoli di Parte_1
ridurre le proprie garanzie patrimoniali nei confronti di integrandosi in tal modo CP_1
il requisito della scientia damni come delineato dall'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte.
3.4) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello è stata lamentata l'erroneità della decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere sussistente anche il requisito del consilium fraudis in capo alla sig.ra Parte_3
3.4.1) Anche in questo caso gli appellanti hanno contestato l'inidoneità del ragionamento presuntivo esposto dal giudice di prime cure, rilevando come lo stesso non potesse ritenersi “grave” in quanto:
• il Tribunale “...ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del consilium fraudis, necessario negli atti a titolo oneroso, in capo alla Sig.ra soltanto sulla Parte_3
base della seguente presunzione: la Sig.ra è la madre del Sig. Parte_3
e moglie del Sig. , ed in virtù del vincolo di Parte_1 Parte_2
stretta parentela che la lega al fideiussore, sarebbe stata a conoscenza dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, tanto più che si è resa socia accomandante della “ Parte_1
.”;
[...]
• tale “presunzione, analogamente a quelle analizzate in precedenza, è ugualmente non grave ai sensi dell'art. 2729 c.c. Anche in questo caso, alcuna prova viene fornita da in merito all'esistenza di un eventuale dialogo tra madre e CP_1 figlio e tra moglie e marito relativa all'esistenza di una situazione di insolvenza della società”;
3.4.2) Anche il motivo in analisi deve ritenersi infondato.
3.4.2.1) Vanno qui preliminarmente richiamati i precedenti giurisprudenziali già esposti nel pregresso paragrafo 3.3.2.1) e, in particolare, l'impostazione interpretativa della Suprema Corte per cui “...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass.
2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità
16 di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore. Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare
l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del
27.3.2007, in motivazione).
In quest'ottica, e richiamato il rilievo per cui, con gli atti contestualmente posti in essere il 5.8.2016 i sigg.ri hanno dismesso il proprio patrimonio immobiliare, Parte_1
va quindi rimarcato come la sig.ra sia madre di e moglie di Parte_3 Parte_1
Parte_2
In tale prospettiva, ed in considerazione proprio dello strettissimo vincolo di parentela esistente tra le parti (filiazione e coniugio), appare pienamente applicabile il principio presuntivo delineato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra ricordate.
Ciò anche in considerazione del fatto che la sig.ra non è risultata Parte_3 un'estranea all'attività commerciale-imprenditoriale posta in essere da marito e figlio, avendo assunto il ruolo di socio accomandante della soc. . Parte_1
Dunque, non solo si è in presenza di un rapporto di coniugio ed uno di filiazione, ma di una situazione familiare caratterizzata dalla persistenza di strettissimi legami tra i componenti della famiglia anche sul piano imprenditoriale
Ritenere, in tale contesto, che la sig.ra fosse inconsapevole della Parte_3
situazione patrimoniale della società di cui il marito ed il figlio erano soci ed amministratori (sia sotto il profilo della consistenza del suo patrimonio, che della situazione debitoria in generale) appare del tutto privo di plausibilità, e, comunque, meno plausibile dell'opposta conclusione fondata sulla conoscenza di tale situazione.
Il criterio del “più probabile che non” induce dunque a ritenere infondate le allegazioni degli appellanti, con conseguente infondatezza anche del motivo di appello in analisi.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa, da riferirsi al credito tutelato
17 con l'azione revocatoria) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia, Parte_2 Parte_3
così statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3
come rappresentata nella presente causa, le spese di lite, che vengono CP_2 liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
Parte_1 Parte_1 [...]
e in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_3
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
18
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1956/2020
promossa da: in persona Parte_1
dei legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri e e Parte_1 Parte_2
in proprio, in proprio, e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Daniele Braccini, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace
e per il tramite della mandataria in persona dell'Amministratore CP_2 CP_3
Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Controparte_4
domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Marco Verdi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE TERZA INTERVENUTA avverso sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: come da atto di citazione in appello, e quindi “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n. 740/2020, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice Dott. Nicola Latour, all'esito del procedimento civile iscritto con
R.G. 2567/2017, riunito ai procedimenti aventi R.G. 2568/2017 e 2569/2017, pubblicata in data 1.10.2020 e notificata in data 16.10.2020: - in tesi: accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri ed e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuto a da parte dei Sigg.ri CP_1 Parte_1 [...]
e nonché della società Parte_2 Parte_3 [...]
- in ipotesi: accertare e dichiarare che il credito relativo al Parte_1
rapporto azionato dalla con il ricorso monitorio sia quantificato in maniera CP_5 inesatta, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, defalcare le maggiori somme addebitate da agli odierni appellanti;
- in ipotesi subordinata: accertare e CP_1 dichiarare che non sussistono comunque i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero
l'eventus damni, la scientia damni ed il consilium fraudis, e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di revocatoria promossa da controparte in primo grado;
- in via istruttoria: disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la consulenza tecnica
d'ufficio come descritti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte terza intervenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la inammissibilità ex art
348bis c.p.c. dell'avverso atto di appello, non presentando lo stesso una ragionevole probabilità di successo, nei termini richiesti dalla disposizione processuale civilistica appena richiamata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'impugnazione proposta dalla società e dai Sig.ri Parte_1
e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1 Parte_3
740/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott. Latour, a definizione del giudizio R.G. n. 2567/2017, e tutte le domande ivi formulate, in quanto
2 infondate in fatto e diritto, confermando, conseguentemente, la sentenza appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA la convenuta si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie riproposte da controparte”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc.
[...]
(di seguito ), ed i sigg.ri Parte_1 Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia, resa nella causa rubricata al n. 2567/2017
RG (cui erano state riunite le cause nn. 2568/2017 RG e 2569/2017 RG) e con cui era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da nei confronti dei predetti CP_1
odierni appellanti ed avente ad oggetto una pluralità di atti dispositivo posti in essere da questi ultimi.
1.1) Tutte e tre le cause predette erano state instaurate da (di Controparte_1
seguito: , sulla scorta delle seguenti premesse: CP_1
• era creditrice nei confronti della soc. per l'importo CP_1 Parte_4
di € 146.143,18 (oltre interessi), quale saldo del conto corrente ordinario n.
40732503;
• il debito in questione era stato garantito con fideiussione rilasciata in data
10.11.2006 da e sino alla concorrenza di € Parte_2 Parte_1
214.500,00 ciascuno;
• il Tribunale di Pistoia, con decreto ingiuntivo n. 1195 del 2.11.2016 aveva ingiunto a , a e ad Controparte_6 Parte_2 [...]
in solido tra di loro, il pagamento di € 146.143,18, oltre interessi e Parte_1
spese di lite;
• erano stati posti in essere i seguenti atti dispositivi:
a) con atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016 (rep. Persona_1
10.574; racc. 4.875), aveva ceduto alla madre, sig.ra Parte_1
Parte_3
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare sita in Quarrata, loc.
Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7),
3 ▪ il diritto di uso su unità immobiliare sita in Altopascio, via
Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di
Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
b) con atto intercorso sempre avanti al Notaio parimenti del Persona_1
5.8.2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), aveva ceduto al figlio Parte_2
Parte_1
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4);
▪ il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via
Rubattorno);
▪ il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622);
c) con atto intercorso ancora una volta avanti al Notaio e Persona_1
sempre in data 5.8.2016 (rep. 10.577, racc. 4.877), Parte_2
e avevano costituito la società Parte_1 Parte_3
, conferendovi i Parte_1
seguenti beni:
▪ quanto ad Parte_1
o il diritto di proprietà (gravato dal diritto di abitazione) su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via
4 Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7),
o il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n.
10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7);
▪ quanto a Parte_2
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 332, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di
Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via Rubattorno);
o il diritto di proprietà su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del
Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610,
622);
• con tali atti, i sigg.ri e si erano disfatti di tutti i loro beni;
Pt_2 Parte_1
• sussistevano tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. nei confronti degli atti in questione, dal momento che:
o si trovava in una situazione di insolvenza, nota ai Parte_4
fideiussori in quanto soci e, a fasi alterne, legali rappresentanti della stessa;
5 o i fideiussori si erano disfatti di tutti i propri beni, con gli atti in questione.
1.1.1) In base a tali allegazioni, aveva quindi chiesto: CP_1
A. nella causa rubricata al n. 2567/2017 RG, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016, rep. 10.575; racc. 4.876; Persona_1
B. nella causa rubricata al n. 2568/2017 RG, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio del 5.8.2016, rep. 10.574; racc. 4.875; Persona_1
C. nella causa rubricata al n. 2569/2017 RG, la revoca (parziale, in ipotesi – con riferimento ai conferimenti effettuati dai sigg.ri – o totale, in tesi – con Parte_1 riferimento all'intero atto –) ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato avanti al Notaio
del 5.8.2016, rep. 10.577; racc. 4.877. Persona_1
1.2) Le cause predette erano state riunite con provvedimento del Presidente del
Tribunale di Pistoia del 10.1.2018.
1.2.1) Nell'atto di costituzione nelle cause predette, i convenuti avevano contestato quanto dedotto da parte attrice, in particolare esponendo che:
− la fideiussione prestata dai sigg.ri era nulla, o comunque invalida, in Parte_1
quanto:
o si trattava in realtà di contratto autonomo di garanzia;
o a tale contratto era stata apposta una clausola “omnibus”, incompatibile con il contratto in questione e tale da renderlo nullo;
o anche limitando la nullità alla sola clausola predetta, la conseguenza sarebbe stata l'indeterminabilità del debito garantito;
− il credito vantato da doveva ritenersi inesistente o, in subordine, CP_1
erroneamente quantificato, atteso che:
o sul conto corrente posto a fondamento del credito in questione:
▪ erano stati applicati interessi usurari;
▪ erano stati applicati interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta e/o comunque superiori a quelli pattuiti in forma scritta;
▪ era stata effettuata un'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
▪ erano stati indebitamente applicati importi dovuti a CMS (e, poi, di addebiti sostitutivi di tale commissione) a loro volta assoggettati a capitalizzazione trimestrale;
▪ erano state effettuate illegittime operazioni di antergazione e postergazione delle valute;
− non era sussistente l'eventus damni;
6 − non era sussistente la scientia damni;
− non sussisteva la legittimazione passiva della sig.ra non Parte_3 essendo quest'ultima debitrice nei confronti di CP_1
1.2.2) I convenuti avevano quindi chiesto la reiezione di tutte le domande avanzate dall'attrice nelle cause riunite.
1.3) Il Tribunale di Pistoia, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
• era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sig.ra Parte_3
(“...atteso che oggetto di revocatoria è anche l'atto intercorso tra la sig.ra
e con conseguente rigetto dell'eccezione, stante la Parte_3 Parte_1 necessaria presenza in giudizio anche di ); Parte_3
• la banca attrice era creditrice di già all'epoca degli atti Controparte_6
dispositivi oggetto di causa;
• le contestazioni mosse dai convenuti in ordine all'esistenza del credito erano prive di rilevanza (rilevando “...come anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. Civ., 5.2.2019, n. 3369). Pertanto, anche l'esistenza del credito eventuale e litigioso, persino nella forma della aspettativa, giustifica l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria;
del resto, una nozione così lata di credito non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del credito, a seguito dell'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sulla esistenza del credito, che può procurarsi solo nella causa relativa al credito, e non anche in quella concernente la domanda revocatoria (cfr.
Cass. Civ., 15.5.2018, n. 11755).”) e comunque, singolarmente considerate, infondate;
• sussisteva l'eventus damni, rilevando che “...la circostanza che i convenuti si siano privati della gran parte dei loro beni immobili per conferirli in una società, ha senza dubbio reso meno agevole per l'istituto di credito la soddisfazione dei propri crediti, in quanto sono stati sottratti alla garanzia generica beni facilmente
7 aggredibili” e non essendo necessaria la totale compromissione della capacità patrimoniale del debitore;
• sussisteva anche la scienti damni, esponendo che “Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio che e fossero Parte_2 Parte_1
consapevoli del pregiudizio che stavano arrecando al creditore, dal momento che, alla data del 5.8.2016, gli stessi si erano già costituiti fideiussori omnibus della
, società di cui erano, rispettivamente, Controparte_6
amministratore e socio;
pertanto, deve ritenersi che, alla data della stipula degli atti oggetto di revocatoria, gli stessi fossero ben consapevoli della esposizione debitoria della società verso e, quindi, del pregiudizio che stavano CP_1 arrecando all'istituto di credito a mezzo degli atti dispositivi oggetto di causa”;
• sussisteva, infine, anche il consilium fraudis in capo alla sig.ra rilevando Parte_3 che è madre di oltre che moglie di Parte_3 Parte_1 [...]
così che appare sussistente la presunzione, sopra richiamata, di Parte_2
conoscenza, in capo ad essa, della complessiva situazione debitoria della
[...]
e dei suoi stretti parenti, fideiussori della società. Tale Controparte_6
presunzione, nel caso di specie, è vieppiù avvalorata dalla circostanza che la sig.ra all'atto della costituzione della “ Parte_3 [...]
, si è resa socia accomandante della società, così Parte_1
dimostrando di essere pienamente inclusa nelle attività patrimoniali ed economiche di famiglia”.
1.3.1) In base a tali rilievi, il Tribunale di Pistoia aveva così statuito: “1) accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di
a) dell'atto per Notaio del 5.8.2016 (rep. 10.574; racc. Controparte_1 Persona_1
4.875), con il quale cedeva a : il diritto di Parte_1 Parte_3
abitazione su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7), il diritto di uso su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del
Comune di Altopascio, foglio 4, part. 311, sub 7); b) dell'atto per Notaio Persona_1
del 5.8.2016 (rep. 10.575; racc. 4.876), con il quale cedeva ad Parte_2 [...]
: il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Parte_1
Rubattorno (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 4); il diritto di abitazione su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno
(catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 332, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto
8 fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 3, via Rubattorno); il diritto di uso su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 148, sub 4, via
Rubattorno); il diritto di uso su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164,
554, 610, 622); c) dell'atto per Notaio del 5.8.2016 (rep. 10.577, racc. Persona_1
4.877), con il quale e Parte_2 Parte_1 Parte_3 costituivano la società “ , nella Parte_1
parte in cui conferiva nella società il diritto di proprietà (gravato dal Parte_1
diritto di abitazione) su unità immobiliare sita in Quarrata, loc. Santonuovo, via
Rubattorno n. 33/1 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 7), il diritto di proprietà (gravato dal diritto di uso) su unità immobiliare sita in Altopascio, via Francesca Romea n. 10/D (catasto fabbricati del Comune di Altopascio, foglio 4, part.
311, sub 7); nella parte in cui conferiva nella società il diritto di Parte_2
proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub
4); il diritto di proprietà (gravato da diritto di abitazione) su unità immobiliare con accesso in Quarrata da via Rubattorno 35 (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 149, sub 6); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
332, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part. 69, sub 2, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
148, sub 3, via Rubattorno); il diritto di proprietà (gravato da diritto di uso) su unità immobiliare ad uso garage (catasto fabbricati del Comune di Quarrata, foglio 3, part.
148, sub 4, via Rubattorno); il diritto di proprietà su appezzamenti di terreno di pertinenza alle sopra descritte unità immobiliare (catasto terreni del Comune di
Quarrata, foglio 3, particelle 150, 164, 554, 610, 622); 2) condanna
[...]
e Parte_1 Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, al pagamento in favore di delle Parte_3 Controparte_1 spese del giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 11.810,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge”
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque, come detto, proposto appello
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
9 2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. e dell'art. 2, II comma, lett.
a), L. 287/1990”, articolato sull'assunto per cui “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso degli esponenti, ha erroneamente ritenuto esistente e provato il credito di fondato su una fideiussione radicalmente nulla”; CP_1
2°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., 1284 c.c., 1283 c.c., D.L.
29.11.2008, art.
2-bis”, addotto in quanto “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia ha erroneamente ritenuto esistente e correttamente quantificato il credito di CP_1
nei confronti dei Sigg.ri ; Parte_1
3°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c.”, censurando il fatto che “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia ha erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni”;
4°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c.”, adducendo che
“L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso dell'esponente, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza della scientia damni sulla sola base di presunzioni che difettano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”;
5°. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c.”, fondato sull'assunto per cui “L'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ad avviso dell'esponente, ha erroneamente ritenuto provata l'esistenza del consilium fraudis sulla sola base di presunzioni, neppure gravi, precise e concordanti”.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Non si è costituita nel presente grado di giudizio dovendosene CP_1
quindi dichiarare la contumacia, stante la regolare notifica.
2.3) Si è invece costituita in questo grado la soc. (di seguito: , CP_2 CP_2
per il tramite della mandataria in qualità di cessionaria dei crediti CP_3
originariamente nella titolarità di CP_1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis CP_2
c.p.c., evidenziando quindi come il Tribunale di Pistoia avesse respinto l'opposizione proposta nei confronti del D.I. 1195 del 2.11.2016, con sentenza n. 705/2020 (non impugnata e quindi passata in giudicato), sì che non poteva più essere sollevata alcuna contestazione all'esistenza del credito originariamente vantato da nei confronti CP_1
di e dei sigg.ri ivi comprese le questioni attinenti alla Parte_4 Parte_1
validità della fideiussione. ha quindi contestato il merito dell'impugnazione, chiedendone la reiezione CP_2
ed avanzando le conclusioni ricordate in epigrafe.
10 3) Ciò premesso, e preso atto che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da risulta ormai superata per effetto dello stato della procedura, CP_2
deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame devono essere trattati congiuntamente, concretandosi entrambi in censure mosse alla sussistenza del credito ab origine addotto da (sia in sé considerato, sia con specifico riferimento alla CP_1 posizione dei fideiussori) e dovendosene rilevare l'infondatezza in forza delle medesime considerazioni.
3.1.1) Anzitutto va osservato come, all'esito della sentenza n. 705/2020 del
Tribunale di Pistoia risulti essere stata respinta l'opposizione al DI n. 1195/2016 promossa da e dai sigg.ri con conferma del decreto ingiuntivo Parte_4 Parte_1
predetto.
Gli appellanti non hanno peraltro mosso contestazioni di sorta sul punto, neppure con riferimento all'allegazione di Aporti concernente la mancata presentazione di gravame nei confronti di tale sentenza che, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato.
Il giudicato intervenuto in ordine all'esistenza del credito di anche nei CP_1
confronti dei sigg.ri rende quindi già in astratto insuscettibili di essere prese in Parte_1 considerazione le censure mosse nel contesto dell'appello qui in esame (e già in prime cure) in ordine appunto all'esistenza del credito in questione ed alla validità della fideiussione prestata dai sigg.ri Parte_1
3.2) Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato le valutazioni esposte dal giudice di prime cure a fondamento della ritenuta ravvisabilità del requisito dell'eventus damni.
3.2.1) A sostegno del motivo di appello in oggetto è stato in particolare dedotto che:
• il Tribunale di Pistoia aveva erroneamente ritenuto che, onde integrare il presupposto in questione, non fosse necessaria una pressoché totale compromissione della garanzia patrimoniale del debitore, mentre, invece, la giurisprudenza di merito era orientata in senso opposto;
• anche a voler accedere ad un'interpretazione meno rigorosa del requisito in esame, doveva comunque valorizzarsi la necessità di individuare una marcata riduzione della garanzia patrimoniale (come parimenti valorizzato dalla giurisprudenza di merito);
11 • l'onere della prova di fornire la ricorrenza di tale elemento quantitativo, poi, incombeva sul creditore (sempre con riferimento alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di merito);
• il conferimento dei beni nella società in accomandita , poi, Parte_1
non implicava una dismissione dei beni stessi, dato che i sigg.ri Parte_1
“...mediante l'atto di conferimento dei beni in questione, hanno ricevuto “in cambio” delle quote di una società fortemente patrimonializzata, sulle quali i creditori potranno trovare soddisfacimento, secondo le tempistiche e modalità previste dall'ordinamento”;
• inoltre, i beni conferiti in società erano stati “messi a reddito” e, inoltre, la banca avrebbe comunque sempre potuto realizzare le proprie ragioni aggredendo i crediti spettanti ai sigg.ri sugli utili societari. Parte_1
3.2.2) Il motivo è infondato.
3.2.2.1) Va infatti anzitutto rilevato come, al netto delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito citata da parte appellante (in particolare del Tribunale di Milano
e del Tribunale di Venezia), la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass. 19207 del 19.7.2018, seguita, in modo pedissequo, da Cass. 16221 del 18.6.2019).
Tale orientamento, del resto, risulta costante e risalente nel tempo, rilevando come la Suprema Corte avesse già esposto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che
12 incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari” (così Cass.
19963 del 14.10.2005, seguita da Cass. 23263 del 18.11.2010 e da Cass. 21492 del
18.10.2011).
La stessa Suprema Corte ha da ultimo ribadito che “E' stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non
è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n.
2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). (così Cass. 5815 del 27.2.2023, in motivazione).
3.2.2.2) Dunque, contrariamente agli assunti difensivi degli appellanti, l'assetto che emerge dall'impostazione interpretativa adottata dalla Suprema Corte è nel senso che:
→ la valutazione dell'eventus damni rilevante ai sensi dell'art. 2901 c.c. va condotta sul piano della mera potenzialità, quale attitudine ad incrementare la difficoltà della soddisfazione del credito;
→ è onere del debitore di dimostrare che il proprio patrimonio è comunque tale da escludere siffatta potenzialità di rischio.
In questo senso va rilevato come gli appellanti non abbiano contestato l'allegazione di controparte secondo cui, con gli atti dell'agosto 2016 si erano privati della pressoché totalità dei propri beni immobili, sì che, non constando peraltro se, e di quali, ulteriori beni gli stessi fossero rimasti titolari (onere probatorio che, come detto, incombeva sugli stessi sigg.ri , deve indubbiamente ritenersi che con gli atti in Parte_1
questione sia stato posto in essere un potenziale incremento della difficoltà di realizzazione del credito.
Va peraltro rilevato come gli odierni appellanti abbiano imperniato le proprie contestazioni con riferimento agli atti di conferimento nella neo-costituita società
13 , tralasciando invece di indicare in forza di quali specifici e Parte_1 precipui rilievi dovrebbe ritenersi insussistente il requisito dell'eventus damni con riferimento agli altri due atti dispositivi posti in essere il 5.8.2016. Ciò rende il motivo di gravame, per quanto concerne gli atti da ultimo menzionati, inammissibile prima ancora che infondato.
Né è possibile sostenere che l'eventus damni, con riferimento specifico ai conferimenti nella predetta soc. , dovrebbe escludersi atteso che, Parte_1
comunque, la banca avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze sui crediti spettanti ai sigg.ri nei confronti della società in questione. Parte_1
Come detto, ciò che rileva nel caso di specie è il potenziale incremento di difficoltà nella soddisfazione del credito, rispetto ad una determinata situazione, e, in tale ottica, appare quasi pleonastico rilevare come la possibilità di assoggettare ad esecuzione beni immobili risulti indubbiamente più satisfattiva di quella costituita dalla possibilità di aggredire gli utili sociali o le quote sociali, essendo condizionata all'esistenza di tali utili e, comunque, all'andamento della società.
3.3) Con il quarto motivo di appello è stata poi contestata la conclusione del
Tribunale di Pistoia secondo cui nel caso di specie era ravvisabile anche il requisito della scientia damni.
3.3.1) Gli appellanti hanno argomentato, sul punto, che:
• la decisione impugnata era fondata “sulla sola base di presunzioni che, ad avviso di questa difesa, non rivestono il carattere della gravità, precisione e concordanza, come invece richiesto dall'art. 2729 c.c.”;
• “...il mero dubbio del debitore che l'atto oggetto di revocatoria possa determinare un pregiudizio alla garanzia del creditore, non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo della scientia damni”;
• un tale ragionamento presuntivo non poteva fondarsi sulla valorizzazione della posizione dei sigg.ri quali soci ed amministratori di Parte_1 [...]
Parte_4
• “...i Sigg.ri non avevano una conoscenza effettiva del (presunto e qui Parte_1 denegato) pregiudizio che l'atto di destinazione avrebbe (asseritamente) recato alla Banca”, non avendo peraltro altri debiti a titolo personale;
• “...i Sigg.ri erano perfettamente consapevoli dell'entità del loro Parte_1
patrimonio personale, e sapevano pertanto che il conferimento delle unità immobiliari in una s.a.s. non pregiudicava la garanzia patrimoniale del (presunto
e contestato) credito della Banca, in quanto con tale atto, e come già dimostrato, i non si spogliavano dei loro beni. Infatti i Sigg.ri Parte_1 Parte_1
14 disponendo di un ingente patrimonio immobiliare, hanno deciso di conferire i propri beni immobili in una s.a.s., una società particolarmente capitalizzata, per una esigenza di razionalità della gestione patrimoniale e di risparmio sotto il profilo impositivo”;
• “Se non vi è alcun pregiudizio, è evidente come neppure la consapevolezza di tale pregiudizio possa sussistere”.
3.3.2) Il motivo è infondato.
3.3.2.1) In proposito occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
– la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore.
Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione).
In questa prospettiva occorre evidenziato come i sigg.ri si siano Parte_1
sostanzialmente interamente disfatti del proprio patrimonio immobiliare, in una conclamata ottica di dispersione di tale patrimonio, peraltro solo tre mesi prima dell'emissione del decreto ingiuntivo sopra ricordato e nell'ambito di una coordinata serie di atti dispositivi, realizzati tutti avanti al medesimo Notaio rogante e nella medesima data.
15 In tale prospettiva non è del resto possibile trascurare il fatto (non contestato ed anzi ammesso dagli appellanti) che i sigg.ri erano soci ed amministratori, sia Parte_1
pure in alternanza, della soc. sì da rendere francamente priva di ogni Parte_4
plausibilità la conclusione secondo cui gli stessi non fossero a conoscenza delle condizioni economico-patrimoniali della predetta società.
Tutti tali elementi convergono in modo coerente a confortare la conclusione per cui, con il compimento degli atti in questione, i sigg.ri erano consapevoli di Parte_1
ridurre le proprie garanzie patrimoniali nei confronti di integrandosi in tal modo CP_1
il requisito della scientia damni come delineato dall'interpretazione fornita dalla Suprema
Corte.
3.4) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello è stata lamentata l'erroneità della decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere sussistente anche il requisito del consilium fraudis in capo alla sig.ra Parte_3
3.4.1) Anche in questo caso gli appellanti hanno contestato l'inidoneità del ragionamento presuntivo esposto dal giudice di prime cure, rilevando come lo stesso non potesse ritenersi “grave” in quanto:
• il Tribunale “...ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del consilium fraudis, necessario negli atti a titolo oneroso, in capo alla Sig.ra soltanto sulla Parte_3
base della seguente presunzione: la Sig.ra è la madre del Sig. Parte_3
e moglie del Sig. , ed in virtù del vincolo di Parte_1 Parte_2
stretta parentela che la lega al fideiussore, sarebbe stata a conoscenza dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, tanto più che si è resa socia accomandante della “ Parte_1
.”;
[...]
• tale “presunzione, analogamente a quelle analizzate in precedenza, è ugualmente non grave ai sensi dell'art. 2729 c.c. Anche in questo caso, alcuna prova viene fornita da in merito all'esistenza di un eventuale dialogo tra madre e CP_1 figlio e tra moglie e marito relativa all'esistenza di una situazione di insolvenza della società”;
3.4.2) Anche il motivo in analisi deve ritenersi infondato.
3.4.2.1) Vanno qui preliminarmente richiamati i precedenti giurisprudenziali già esposti nel pregresso paragrafo 3.3.2.1) e, in particolare, l'impostazione interpretativa della Suprema Corte per cui “...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass.
2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità
16 di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore. Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare
l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del
27.3.2007, in motivazione).
In quest'ottica, e richiamato il rilievo per cui, con gli atti contestualmente posti in essere il 5.8.2016 i sigg.ri hanno dismesso il proprio patrimonio immobiliare, Parte_1
va quindi rimarcato come la sig.ra sia madre di e moglie di Parte_3 Parte_1
Parte_2
In tale prospettiva, ed in considerazione proprio dello strettissimo vincolo di parentela esistente tra le parti (filiazione e coniugio), appare pienamente applicabile il principio presuntivo delineato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra ricordate.
Ciò anche in considerazione del fatto che la sig.ra non è risultata Parte_3 un'estranea all'attività commerciale-imprenditoriale posta in essere da marito e figlio, avendo assunto il ruolo di socio accomandante della soc. . Parte_1
Dunque, non solo si è in presenza di un rapporto di coniugio ed uno di filiazione, ma di una situazione familiare caratterizzata dalla persistenza di strettissimi legami tra i componenti della famiglia anche sul piano imprenditoriale
Ritenere, in tale contesto, che la sig.ra fosse inconsapevole della Parte_3
situazione patrimoniale della società di cui il marito ed il figlio erano soci ed amministratori (sia sotto il profilo della consistenza del suo patrimonio, che della situazione debitoria in generale) appare del tutto privo di plausibilità, e, comunque, meno plausibile dell'opposta conclusione fondata sulla conoscenza di tale situazione.
Il criterio del “più probabile che non” induce dunque a ritenere infondate le allegazioni degli appellanti, con conseguente infondatezza anche del motivo di appello in analisi.
4) Il gravame deve dunque essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa, da riferirsi al credito tutelato
17 con l'azione revocatoria) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 740/2020 del Tribunale di Pistoia, Parte_2 Parte_3
così statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) respinge l'appello;
3) condanna gli appellanti Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Parte_3
come rappresentata nella presente causa, le spese di lite, che vengono CP_2 liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti
Parte_1 Parte_1 [...]
e in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_2 Parte_3
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
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Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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