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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13487/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13487/2024 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Belloni Peressutti Giampaolo e Controparte_1 dell'avvocato De Lazzer Maria Elisabetta
e
, con il patrocinio dell'avvocato De Angeli Cinzia Controparte_2
, con il patrocinio dell'avvocato De Angeli Cinzia CP_3
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: revoca obbligo di mantenimento di figli maggiorenni
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale di Padova dichiarare cessato, con decorrenza dal mese di dicembre 2024,
l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e Controparte_1 Controparte_2
. Le spese legali del presente procedimento vengono compensate”. CP_3
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.024 i ricorrenti hanno chiesto che venga revocato l'obbligo di di versare, a titolo di mantenimento, ai figli e la somma Controparte_1 CP_2 CP_3 mensile di € 1.400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, allegando:
- che e sono figli del ricorrente e coniugi a CP_2 CP_3 Controparte_1 CP_4 suo tempo separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo verbalizzato all'udienza del
17.10.2017 ed omologato dal Tribunale di Padova con decreto 26.10/8.11.2017;
- che è mancata ai vivi il 21.1.2019 e, in applicazione delle norme sulla successione ex CP_4
lege, i beni già appartenenti alla de cuius sono stati attribuiti, per la quota di 1/3 ciascuno, al coniuge separato e ai figli e , che hanno accettato l'eredità; CP_2 CP_3
- che con decreto cron. n. 2505/2020 del 23.6.2020, in parziale riforma del decreto del Tribunale di
Padova cron. n. 1661/2020 del 12.3.2020, la Corte d'appello di Venezia ha posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli e – all'epoca studenti maggiorenni ma non CP_2 CP_3
ancora economicamente autosufficienti – l'obbligo di corrispondere loro un assegno mensile di € 1.400 ciascuno, annualmente rivalutabile dalla domanda, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
- che in data 25.5.2022, è stato pubblicato il testamento olografo redatto il 27.10.2016 da
[...]
, che dispone di tutti i suoi beni in favore dei figli, i quali hanno accettato l'eredità loro devoluta CP_4
dalla madre per testamento;
- che oggi entrambi i figli hanno completato gli studi: , nato il [...], ha conseguito nel 2022 CP_2
il diploma di grafico ed è idoneo a svolgere tale (o altra) attività, mente , nata il [...], nel CP_3
luglio del 2024 ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria biomedica, ha la concreta prospettiva di un impiego e in data 20.11.2024 ha ricevuto dal padre a mezzo assegno circolare la somma forfettaria onnicomprensiva di € 15.000 quale conclusivo contributo al suo mantenimento per il tempo che dovesse occorrerle per avviarsi al lavoro;
- che non sussistono dunque più i presupposti per il riconoscimento del diritto di e al CP_2 CP_3
mantenimento da parte del padre, al quale essi comunque dichiarano espressamente di rinunciare;
- che padre e figli hanno inoltre raggiunto un accordo per la definizione in via transattiva, tombale e globale, di ogni rapporto o pretesa economica fra loro sussistente, e con atto 20.11.2024 a rogito del notaio di Padova, ha prestato acquiescenza al testamento di Persona_1 Controparte_1 [...]
, rinunciando in favore dei figli ai suoi diritti di legittimario pretermesso, pari – ex art. 542 c.c. - CP_4
alla quota di ¼ del patrimonio della de cuius;
pagina 2 di 3 - che le parti convengono sul fatto che, nel descritto contesto, con decorrenza dal mese di dicembre
2024 debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli, che hanno completato gli studi, dispongono di un proprio personale patrimonio e sono ciascuno in condizione di provvedere alle proprie necessità.
La domanda, congiuntamente proposta, va accolta.
L'accordo raggiunto tra le parti è infatti privo di profili di illegittimità e pertanto va preso atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe, a modifica del decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 2505/2020 del 23.6.2020;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13487/2024 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Belloni Peressutti Giampaolo e Controparte_1 dell'avvocato De Lazzer Maria Elisabetta
e
, con il patrocinio dell'avvocato De Angeli Cinzia Controparte_2
, con il patrocinio dell'avvocato De Angeli Cinzia CP_3
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: revoca obbligo di mantenimento di figli maggiorenni
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale di Padova dichiarare cessato, con decorrenza dal mese di dicembre 2024,
l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e Controparte_1 Controparte_2
. Le spese legali del presente procedimento vengono compensate”. CP_3
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.024 i ricorrenti hanno chiesto che venga revocato l'obbligo di di versare, a titolo di mantenimento, ai figli e la somma Controparte_1 CP_2 CP_3 mensile di € 1.400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, allegando:
- che e sono figli del ricorrente e coniugi a CP_2 CP_3 Controparte_1 CP_4 suo tempo separati consensualmente alle condizioni di cui all'accordo verbalizzato all'udienza del
17.10.2017 ed omologato dal Tribunale di Padova con decreto 26.10/8.11.2017;
- che è mancata ai vivi il 21.1.2019 e, in applicazione delle norme sulla successione ex CP_4
lege, i beni già appartenenti alla de cuius sono stati attribuiti, per la quota di 1/3 ciascuno, al coniuge separato e ai figli e , che hanno accettato l'eredità; CP_2 CP_3
- che con decreto cron. n. 2505/2020 del 23.6.2020, in parziale riforma del decreto del Tribunale di
Padova cron. n. 1661/2020 del 12.3.2020, la Corte d'appello di Venezia ha posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento dei figli e – all'epoca studenti maggiorenni ma non CP_2 CP_3
ancora economicamente autosufficienti – l'obbligo di corrispondere loro un assegno mensile di € 1.400 ciascuno, annualmente rivalutabile dalla domanda, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
- che in data 25.5.2022, è stato pubblicato il testamento olografo redatto il 27.10.2016 da
[...]
, che dispone di tutti i suoi beni in favore dei figli, i quali hanno accettato l'eredità loro devoluta CP_4
dalla madre per testamento;
- che oggi entrambi i figli hanno completato gli studi: , nato il [...], ha conseguito nel 2022 CP_2
il diploma di grafico ed è idoneo a svolgere tale (o altra) attività, mente , nata il [...], nel CP_3
luglio del 2024 ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria biomedica, ha la concreta prospettiva di un impiego e in data 20.11.2024 ha ricevuto dal padre a mezzo assegno circolare la somma forfettaria onnicomprensiva di € 15.000 quale conclusivo contributo al suo mantenimento per il tempo che dovesse occorrerle per avviarsi al lavoro;
- che non sussistono dunque più i presupposti per il riconoscimento del diritto di e al CP_2 CP_3
mantenimento da parte del padre, al quale essi comunque dichiarano espressamente di rinunciare;
- che padre e figli hanno inoltre raggiunto un accordo per la definizione in via transattiva, tombale e globale, di ogni rapporto o pretesa economica fra loro sussistente, e con atto 20.11.2024 a rogito del notaio di Padova, ha prestato acquiescenza al testamento di Persona_1 Controparte_1 [...]
, rinunciando in favore dei figli ai suoi diritti di legittimario pretermesso, pari – ex art. 542 c.c. - CP_4
alla quota di ¼ del patrimonio della de cuius;
pagina 2 di 3 - che le parti convengono sul fatto che, nel descritto contesto, con decorrenza dal mese di dicembre
2024 debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli, che hanno completato gli studi, dispongono di un proprio personale patrimonio e sono ciascuno in condizione di provvedere alle proprie necessità.
La domanda, congiuntamente proposta, va accolta.
L'accordo raggiunto tra le parti è infatti privo di profili di illegittimità e pertanto va preso atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe, a modifica del decreto della Corte d'Appello di Venezia n. 2505/2020 del 23.6.2020;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 3 di 3