Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01988/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, notificato soltanto il 16/07/2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha negato all’odierno Ricorrente – vigile del fuoco non specialista – il trasferimento temporaneo ex art. 33, c. 5, della L. 05/02/1992, n. 104 dal Comando Vvf di Biella al Comando Vvf di Cremona e nella sola misura in cui si ritenesse che il suo contenuto debba intendersi richiamato per relationem dal precitato decreto – del preavviso di diniego datato 10/06/2025, trasmesso all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 07/08/1990, n. 241;
di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno Ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale gli è stato negato il trasferimento temporaneo ex art. 33 co. 5 della l. n. 104/92, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con ordinanza n. 391/2025 l’istanza di misura cautelare è stata accolta.
Fissata udienza di discussione per l’11.3.2026, in data 5.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria in cui ha dato atto di avere, nelle more, partecipato ad una procedura di mobilità nazionale, conseguendo il trasferimento definitivo presso la sede di Cremona; ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio.
Ha tuttavia insistito per la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La difesa dell’amministrazione ha aderito alla richiesta di improcedibilità ma invocato la compensazione delle spese di lite.
Considerati gli esiti della fase cautelare le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere posti a carico di parte resistente in applicazione del principio della soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso improcedibile;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ER, Presidente
LA TT, Consigliere, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TT | SA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.