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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2064 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2064 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(c.f. ), nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1 C.F._2
19/07/1978, residente in [...], elettivamente domiciliata in Arona, via Roma n. 32, presso lo studio dell'avv. OTTOLINI ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“ 1. la Sig.ra dà atto di avere già lasciato la casa familiare, provvedendo ad asportare i beni di proprietà Controparte_1
e gli effetti personali e rinunciando a tutti gli arredi, mobili, suppellettili ed elettrodomestici presenti nell'immobile;
2. la casa familiare sita in Borgomanero (NO), Via Casale Tabuloni n. 8, viene assegnata al Sig. , Parte_1 che subentrerà nel contratto di locazione in essere e continuerà a viverci con il figlio maggiorenne e ad oggi non Per_1 autosufficiente, corrispondendo integralmente il canone di affitto pari attualmente ad € 400,00; 3. le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico, ad oggi pari a complessivi € 110,00 mensili, verrà percepito in via esclusiva al 100% dal Sig. il quale si impegna ad effettuare entro e non oltre il mese di marzo 2025 Parte_1 tutte le pratiche necessarie al fine di ottenere il versamento di detto importo direttamente in suo favore;
4. la Sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne sino a quando il medesimo non Controparte_1 Per_1 sarà economicamente autosufficiente, corrispondendo a mezzo bonifico bancario in favore del Sig. in via Parte_1 anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, la somma mensile di € 345,00 (euro trecentoquarantacinque/00), suscettibile di rivalutazione ISTAT;
5. le parti hanno concordato tra loro il pagamento rateale degli arretrati relativi al mantenimento del figlio Per_1 relativamente alla mensilità di giugno 2024 ed ancora non integralmente corrisposti;
6. nel caso di riduzione dell'importo mensile ad oggi riconosciuto dall'INPS a titolo di assegno unico, la Sig.ra
[...]
integrerà a proprie spese il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, limitatamente ad una somma mensile CP_1 in ogni caso non superiore ad € 55,00 e comunque non oltre il raggiungimento dell'importo di € 400,00 come sopra calcolato (quota di competenza della Sig.ra a titolo di assegno unico e contributo al mantenimento del figlio da parte Controparte_1 della medesima). Nel caso in cui l'importo dell'assegno unico per il figlio dovesse essere ricalcolato in aumento rispetto all'attuale quantificazione, la Sig.ra potrà ridurre l'importo a titolo di contributo da € 345,00 sino alla Controparte_1 minor somma di € 300,00 mensili. Il Sig. si impegna pertanto a comunicare tempestivamente alla Parte_1
Sig.ra eventuali variazioni dell'importo percepito a titolo di assegno unico;
Controparte_1
7. la Sig.ra contribuirà, inoltre, al 50% delle ulteriori spese straordinarie sostenute per il figlio, così come Controparte_1 indicato nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Torino che qui si intende integralmente richiamato;
8. posto che il figlio risulta ad oggi iscritto alle liste di collocamento, il Sig. - in base alle Per_1 Parte_1 informazioni fornite dal figlio stesso - provvederà, con cadenza trimestrale, a relazionare la Sig.ra in merito Controparte_1 all'impegno del figlio nel reperimento di un'attività lavorativa, e informerà tempestivamente la stessa in merito all'avvenuto reperimento di un'attività lavorativa da parte di Per_1
9. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Per il PM.:
“ Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_2
è nato (14/04/2006), riconosciuto da entrambi i genitori, ad oggi maggiorenne ma
[...] Per_1 non economicamente indipendente.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 10/12/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/25 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2064 /2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via Caneto n. 56, presso lo studio dell'avv. BARATTINI MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(c.f. ), nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1 C.F._2
19/07/1978, residente in [...], elettivamente domiciliata in Arona, via Roma n. 32, presso lo studio dell'avv. OTTOLINI ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“ 1. la Sig.ra dà atto di avere già lasciato la casa familiare, provvedendo ad asportare i beni di proprietà Controparte_1
e gli effetti personali e rinunciando a tutti gli arredi, mobili, suppellettili ed elettrodomestici presenti nell'immobile;
2. la casa familiare sita in Borgomanero (NO), Via Casale Tabuloni n. 8, viene assegnata al Sig. , Parte_1 che subentrerà nel contratto di locazione in essere e continuerà a viverci con il figlio maggiorenne e ad oggi non Per_1 autosufficiente, corrispondendo integralmente il canone di affitto pari attualmente ad € 400,00; 3. le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico, ad oggi pari a complessivi € 110,00 mensili, verrà percepito in via esclusiva al 100% dal Sig. il quale si impegna ad effettuare entro e non oltre il mese di marzo 2025 Parte_1 tutte le pratiche necessarie al fine di ottenere il versamento di detto importo direttamente in suo favore;
4. la Sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio maggiorenne sino a quando il medesimo non Controparte_1 Per_1 sarà economicamente autosufficiente, corrispondendo a mezzo bonifico bancario in favore del Sig. in via Parte_1 anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, la somma mensile di € 345,00 (euro trecentoquarantacinque/00), suscettibile di rivalutazione ISTAT;
5. le parti hanno concordato tra loro il pagamento rateale degli arretrati relativi al mantenimento del figlio Per_1 relativamente alla mensilità di giugno 2024 ed ancora non integralmente corrisposti;
6. nel caso di riduzione dell'importo mensile ad oggi riconosciuto dall'INPS a titolo di assegno unico, la Sig.ra
[...]
integrerà a proprie spese il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, limitatamente ad una somma mensile CP_1 in ogni caso non superiore ad € 55,00 e comunque non oltre il raggiungimento dell'importo di € 400,00 come sopra calcolato (quota di competenza della Sig.ra a titolo di assegno unico e contributo al mantenimento del figlio da parte Controparte_1 della medesima). Nel caso in cui l'importo dell'assegno unico per il figlio dovesse essere ricalcolato in aumento rispetto all'attuale quantificazione, la Sig.ra potrà ridurre l'importo a titolo di contributo da € 345,00 sino alla Controparte_1 minor somma di € 300,00 mensili. Il Sig. si impegna pertanto a comunicare tempestivamente alla Parte_1
Sig.ra eventuali variazioni dell'importo percepito a titolo di assegno unico;
Controparte_1
7. la Sig.ra contribuirà, inoltre, al 50% delle ulteriori spese straordinarie sostenute per il figlio, così come Controparte_1 indicato nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Torino che qui si intende integralmente richiamato;
8. posto che il figlio risulta ad oggi iscritto alle liste di collocamento, il Sig. - in base alle Per_1 Parte_1 informazioni fornite dal figlio stesso - provvederà, con cadenza trimestrale, a relazionare la Sig.ra in merito Controparte_1 all'impegno del figlio nel reperimento di un'attività lavorativa, e informerà tempestivamente la stessa in merito all'avvenuto reperimento di un'attività lavorativa da parte di Per_1
9. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
Per il PM.:
“ Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_2
è nato (14/04/2006), riconosciuto da entrambi i genitori, ad oggi maggiorenne ma
[...] Per_1 non economicamente indipendente.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 10/12/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/25 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso