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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3222/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 15 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 30/01/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. TOMASSINI PAOLA ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
31/03/2025
per essuno è comparso (già contumace). Controparte_2
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:44 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3222/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3222/2023 R.G. promossa da:
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TOMASSINI Controparte_1 C.F._1
PAOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Italia n. 7, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore
contro avv. c.f. ); Controparte_2 C.F._2 convenuto-contumace
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec in data 30/06/2023, il signor Controparte_1 ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'avv. l fine Controparte_2 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. per le Controparte_2
ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. per i danni subiti quale Controparte_1
conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento;
2) per l'effetto, condannare l'Avv. CP_2 al risarcimento dei danni sofferti dal Sig. quale conseguenza immediata e
[...] Controparte_1 diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Euro 13.247,48, oltre interessi,
ovvero in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore del Sig. di Controparte_1
quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, anche in via equitativa. Vittoria di spese e compensi professionali.”, deducendo: - di aver conferito incarico professionale all'odierno convenuto per essere difeso innanzi alla Corte dei
Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, nei giudizi di responsabilità iscritti ai nn. 70382/R e
70382-2/R promossi dal Procuratore Regionale nei confronti del medesimo, unitamente ad altri resistenti;
- di essere stato condannato, in forza della sentenza n. 601/2012 pubblicata il 7/6/2012 (all. doc. 1), al pagamento in favore del della somma di euro 6.956,00, a titolo di risarcimento danni, Controparte_3
oltre spese legali ed accessori di legge;
- di aver interposto appello, in data 22/07/2013, avverso suddetta statuizione, tramite il patrocinio del difensore qui convenuto, successivamente rigettato, giusta sentenza n. 1026/2017, in quanto inammissibile e tardivo, con consequenziale conferma della sentenza di primo grado, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio;
- di essere stato attinto da atto di pignoramento da parte del per il pagamento delle spettanze in Controparte_3
parole e di aver tentato vanamente un bonario componimento della vicenda, con comunicazione del
28/02/2023 (all. 7).
L'attore, evidenziando come il professionista convenuto sarebbe incorso nell'errore di notificare l'appello oltre il termine di legge avendolo notificato in data 22/07/2013, scadenza, invece, del termine lungo e, dunque, tardivo in considerazione della notificazione della sentenza avvenuta in data 22/06/2012, ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Il convenuto, regolarmente evocato nel presente giudizio, restava contumace.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo il costante indirizzo di legittimità, anche recentemente ribadito, «In tema di responsabilità
professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere
l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini…) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto
provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa
giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del
più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.», non essendo sufficiente, chiariscono i
Giudici di Piazza Cavour, «…a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che
l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo,
traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la
condotta colposa e il danno.».
In buona sostanza, «Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, in caso si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce dunque nel provare la negligenza
dell'avvocato ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, al fine di condurre all'accertamento che fosse più
probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere
comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità
avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (v. in questo senso Cass. n. 2638 del 2013: "La
responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi
per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se
l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un
danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo
assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od
omissiva, ed il risultato derivatone").» (così, Cassazione civile sez. III, 06/09/2024, n.24007).
Nel caso di specie, ancorché risulti per tabulas che, - a fronte della notifica della sentenza n. 601/2012, pubblicata il 7/6/2012, operata al nominato difensore nel domicilio eletto in data 22/06/2012 (vd. doc. 2)
dal Procuratore Generale al fine del passaggio in giudicato nel termine breve di 60 giorni -, l'avv. CP_2 aveva provveduto a notificare l'atto di appello solo in data 22/07/2013, quando erano oramai trascorsi i termini per proporre l'impugnazione (vd. all. 3), da cui ne era, dunque, discesa l'inammissibilità dello stesso per tardività (vd. pag. 39, all. 4), non è stato, tuttavia, dimostrato dall'odierna parte istante il nesso di causalità, sulla scorta dei principi ermeneutici sopra richiamati, che se l'avvocato si fosse attivato per tempo il cliente avrebbe avuto un esito favorevole.
Ed invero, a tale riguardo il patrocinio di parte attorea nulla allega a supporto della propria tesi, limitandosi a riferire “come il risultato positivo dell'appello proposto sarebbe stato non solo probabilistico ma addirittura certo”, posto che “lo stesso Procuratore Generale nelle conclusioni depositate il 21/09/2016
( cfr Doc. 4 pag. 11) chiedeva di accogliere gli appelli proposti dai ricorrenti , e CP_1 Pt_1
.”, precisando come “Nel merito specificava esso Procuratore che la posizione degli appellanti Parte_2 innanzi citati fosse identica e che gli appelli andavano accolti perché deducevano l'erroneità della
Sentenza gravata e vizio di ultra petizione per aver la Procura contestato una diversa voce di danno (Cfr
Doc. 4 pag. 10 - 11 posizione identica di e ). Di contro, solo dopo che il Controparte_4 CP_1
Procuratore aveva verificato la tardività degli appelli proposti dal e dal , patrocinati CP_1 Pt_1 entrambi dall'Avv. chiedeva il rigetto degli appelli, inammissibili siccome Controparte_2 tardivi.” (vd. pag. 4, citazione).
Quanto argomentato non risulta bastevole, alla luce dei principi ermeneutici sopra esaminati: in primo luogo perché la posizione dell'odierno attore era identica soltanto a quella del , Controparte_1 Pt_1 il cui appello era stato dichiarato inammissibile per tardività, non anche, invece, alla posizione del il cui appello era stato ammesso (ciò lo si evince documentalmente, vd. pag. 11, all. 4, “ Parte_2 [...] (n. 46392): posizione giuridica e motivi d'appello identici a quelli di ”); in secondo CP_1 Pt_1
luogo, la circostanza che il Procuratore Generale, nelle originarie conclusioni depositate il 21/09/2016
(cfr. pag. 11, doc. 4), avesse chiesto di accogliere gli appelli proposti dai ricorrenti , e CP_1 Pt_1
, non è sintomatico del fatto, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la Corte dei Parte_2
Conti avrebbe altresì accolto il loro appello, a maggior ragione del fatto che la posizione processuale del era identica solo a quella del , non anche, invece, a quella del . CP_1 Pt_1 Parte_2
A ciò si aggiunga che parte attrice ha totalmente omesso il deposito di documentazione che avrebbe dovuto, se del caso, consentire a questo G.I. di vagliare nel merito la fondatezza dell'appello, poi dichiarato inammissibile, così da valutare che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non,
ragionevoli probabilità di accoglimento.
Conclusivamente, la domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata per non essere la stessa provata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della parte convenuta risultata vittoriosa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando,
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta la domanda attorea;
b) nulla per le spese.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini