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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 13 marzo 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2830/2023 R.G. sez. lavoro vertente
TRA ( ), con sede in Napoli, alla via G. Parte_1 Parte_2
Marino,1, (P.IVA. ), in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Antonella Loiacono ( - – CodiceFiscale_1 Email_1 fax 0645548281) dello studio legale Massimo Malena & Associati e con la stessa domiciliato per elezione presso la sede legale della società in Napoli, alla via G. Marino 1, per mandato in calce rilasciato su foglio separato e congiunto materialmente alla memoria di costituzione di 2° grado
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_2
, residente in [...]
2/A, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ), C.F._3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enrico Cellupica ( ) giusta procura in calce al presente atto come rilasciata in C.F._4 calce al ricorso di prime cure,- separata in telematico,- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.
6. Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 081.191.38.204 e all'indirizzo PEC: e/o Email_2 Email_3
APPELLATO
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3362/2023, resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Napoli, nel procedimento r.g.n. 20674/2021, pubblicata il 18.5.2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 21.12.2021 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente – odierno appellato CP_2
esponeva :
[...]
-di essere dipendente della inquadrato nella terza area professionale, Pt_1 con profilo professionale di macchinista, ai sensi del CCNL del settore Autoferrotranvieri;
- di aver maturato e goduto giorni di ferie, nella misura risultante dalle buste paga prodotte;
-che , tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti tre voci: indennità giornaliera turnisti, indennità di mansione ed indennità di condotta. Emolumenti, quest'ultimi, previsti dalla contrattazione collettiva di settore di primo e secondo livello. Deducendo l'illegittimità di tale mancata inclusione, in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione, chiedeva all'adito Tribunale , previo accertamento del diritto a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'indennità di mansione, dell'indennità giornaliera turnisti e dell'indennità di condotta, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 6.572,71, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Pt_1 tempestivamente, contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite. In particolare evidenziava che le tre indennità in questione, rappresentando elementi accessori della retribuzione, non concorrevano a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, che costituisce la base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale, che l'esclusione delle predette indennità dalla retribuzione feriale era espressamente sancita dagli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 ed art. 10 del CCNL 12.3.1980, in quanto indennità legate all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ricostruita, la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie ,con inclusione delle indennità indicate dal ricorrente e così provvedeva : in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di mansione”,
“indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente dell'importo di euro € 6.572,71, a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Pt_1 di lite che liquida in € 3.098,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge ed €118,50 di contributo unificato, con attribuzione.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 20.11.2023, reiterando preliminarmente, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
nel merito, ha lamentato una erronea interpretazione ed applicazione della normativa eurounitaria in materia di ricalcolo delle retribuzione nel periodo feriale, sia con riferimento alla individuazione della nozione europea di retribuzione feriale sia con riferimento alla individuazione dei sui elementi presupposti (nesso di funzionalità ed effetto dissuasivo). Ha rilevato che: nel nostro ordinamento non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
il G.L. aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto e non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi;
il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di controparte anche nel punto in cui chiedeva fosse dichiarata la nullità di alcune clausole contrattuali e, in particolare, degli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e 10 del CCNL 12.3.1980, senza specificare quale fosse la norma imperativa con cui si poneva in contrasto la convenzione pattizia sul trattamento retributivo delle ferie. Infine ha contestato i conteggi chiedendo quindi ,in via principale ,il rigetto del ricorso originario, in subordine di condannare la società al pagamento della più modesta somma di euro di € 2.714,17ovvero di quella che sarà determinata in corso di causa;
vinte le spese. Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato, condividendo il Collegio le motivazioni già espresse da questa Corte in materia ( v.ex plurimis CA Na n. 869/2024 pubbl. il 03/05/2024, n. 308/25, n. 704/25). Premesso che , nel caso in esame, il ricorso depositato dal lavoratore contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, Parte ha consentito all' una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. tra le più recenti Cass. L n. 18160/2023; Cass. Sez. L. n. 1022/2024), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 Per_ novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_3
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_3
C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_3
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . La disamina puntuale ed esaustiva, condotta dalla Suprema Corte proprio nell'ambito dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, rende evidentemente superfluo un ulteriore rinvio pregiudiziale, così come la eventuale questione di legittimità costituzionale, non apparendo i detti principi in contrasto con la nostra Carta fondamentale (in particolare l'art. 36 Cost. richiamato in premessa anche dalla Cassazione). Anche nella sentenza Cass. Lav. n. 20216/2022 in motivazione è stata poi ampiamente motivata l'insussistenza delle condizioni per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che, giova ribadirlo, si è più volte pronunciata sul tema, con posizione ormai consolidate e non si ravvisano nella fattispecie in esame elementi di novità tali da rendere necessario un nuovo intervento interpretativo. Nella medesima sentenza il Supremo Collegio ha anche osservato che “- 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile. Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte Parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi. La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio. La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista Parte pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare. La Corte osserva come il primo Giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza eurocomunitaria e in quella nazionale di legittimità che li ha condivisi, nel pieno rispetto delle norme costituzionali. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il Tribunale aveva ritenuto di recepire i conteggi analitici allegati dalla difesa del ricorrente, sviluppati sulla base delle giornate di ferie usufruite nel periodo in giudizio (e non già sul numero, ipotetico, minimo di ferie individuato dalla resistente), tenendosi conto della retribuzione ricevuta e di quella spettante. L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non aver il giudice di primo grado tenuto conto dei conteggi alternativi che la società resistente ha redatto tenendo conto dei dettami indicati in materia di calcolo dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20216/2022) ovvero del riconoscimento del periodo di 4 settimane di ferie minime garantite ai sensi dell'art. 7 Dir. 2003/88 CE e dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, pari a 24 gg. di congedo minimo. Ha quindi proposto un prospetto finale di sintesi dal quale emergerebbe l'eventuale spettanza al ricorrente dell'inferiore importo di € 2.714,17 in luogo di quello (di euro 6.572,71) riconosciuto dal Tribunale. La censura appare generica, limitandosi a reiterare i rilievi svolti in primo grado, ed il criterio di calcolo posto a fondamento degli stessi e non propone una critica motivata alle ragioni dell'opzione del Tribunale favorevole alla tesi del ricorrente. Si osserva in ogni caso che nella citata sentenza della Suprema Corte (v. punto 30) il riferimento alle 4 settimane di ferie da garantirsi ai lavoratori si traduce in un numero di giorni pari a 28, come eccepito anche dalla difesa appellata. Inoltre i conteggi di parte datoriale sono effettuati con riguardo al valore medio dell'indennità percepite negli anni precedenti. Per le suindicate ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna la al pagamento delle Controparte_5 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica, dichiaratisi antistatari. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 13 marzo 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2830/2023 R.G. sez. lavoro vertente
TRA ( ), con sede in Napoli, alla via G. Parte_1 Parte_2
Marino,1, (P.IVA. ), in persona del suo Amministratore Delegato e P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore ing. , rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Antonella Loiacono ( - – CodiceFiscale_1 Email_1 fax 0645548281) dello studio legale Massimo Malena & Associati e con la stessa domiciliato per elezione presso la sede legale della società in Napoli, alla via G. Marino 1, per mandato in calce rilasciato su foglio separato e congiunto materialmente alla memoria di costituzione di 2° grado
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_2
, residente in [...]
2/A, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati (C.F. ), C.F._3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Enrico Cellupica ( ) giusta procura in calce al presente atto come rilasciata in C.F._4 calce al ricorso di prime cure,- separata in telematico,- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi sito in Napoli alla Via R. Gomez D'Ayala n.
6. Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero 081.191.38.204 e all'indirizzo PEC: e/o Email_2 Email_3
APPELLATO
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 3362/2023, resa inter partes dal Giudice del Lavoro di Napoli, nel procedimento r.g.n. 20674/2021, pubblicata il 18.5.2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 21.12.2021 innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il ricorrente – odierno appellato CP_2
esponeva :
[...]
-di essere dipendente della inquadrato nella terza area professionale, Pt_1 con profilo professionale di macchinista, ai sensi del CCNL del settore Autoferrotranvieri;
- di aver maturato e goduto giorni di ferie, nella misura risultante dalle buste paga prodotte;
-che , tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti tre voci: indennità giornaliera turnisti, indennità di mansione ed indennità di condotta. Emolumenti, quest'ultimi, previsti dalla contrattazione collettiva di settore di primo e secondo livello. Deducendo l'illegittimità di tale mancata inclusione, in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione, chiedeva all'adito Tribunale , previo accertamento del diritto a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell'indennità di mansione, dell'indennità giornaliera turnisti e dell'indennità di condotta, la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 6.572,71, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati come per legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Pt_1 tempestivamente, contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite. In particolare evidenziava che le tre indennità in questione, rappresentando elementi accessori della retribuzione, non concorrevano a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, che costituisce la base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale, che l'esclusione delle predette indennità dalla retribuzione feriale era espressamente sancita dagli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 ed art. 10 del CCNL 12.3.1980, in quanto indennità legate all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. . Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ricostruita, la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva la domanda di riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie ,con inclusione delle indennità indicate dal ricorrente e così provvedeva : in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di mansione”,
“indennità giornaliera turnisti” e “indennità di condotta” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente dell'importo di euro € 6.572,71, a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Pt_1 di lite che liquida in € 3.098,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge ed €118,50 di contributo unificato, con attribuzione.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello la con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 20.11.2023, reiterando preliminarmente, l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
nel merito, ha lamentato una erronea interpretazione ed applicazione della normativa eurounitaria in materia di ricalcolo delle retribuzione nel periodo feriale, sia con riferimento alla individuazione della nozione europea di retribuzione feriale sia con riferimento alla individuazione dei sui elementi presupposti (nesso di funzionalità ed effetto dissuasivo). Ha rilevato che: nel nostro ordinamento non era individuabile un principio di onnicomprensività della retribuzione utile al computo dei vari istituti economici, ivi compresa la retribuzione feriale;
il G.L. aveva omesso qualsivoglia indagine finalizzata a individuare la sussistenza del nesso di funzionalità richiesto e non aveva tenuto conto delle circostanziate eccezioni svolte in merito alle evidenti carenze di allegazione dei ricorsi introduttivi;
il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di controparte anche nel punto in cui chiedeva fosse dichiarata la nullità di alcune clausole contrattuali e, in particolare, degli artt. 3 e 5 del CCNL 27.11.2000 e 10 del CCNL 12.3.1980, senza specificare quale fosse la norma imperativa con cui si poneva in contrasto la convenzione pattizia sul trattamento retributivo delle ferie. Infine ha contestato i conteggi chiedendo quindi ,in via principale ,il rigetto del ricorso originario, in subordine di condannare la società al pagamento della più modesta somma di euro di € 2.714,17ovvero di quella che sarà determinata in corso di causa;
vinte le spese. Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato, condividendo il Collegio le motivazioni già espresse da questa Corte in materia ( v.ex plurimis CA Na n. 869/2024 pubbl. il 03/05/2024, n. 308/25, n. 704/25). Premesso che , nel caso in esame, il ricorso depositato dal lavoratore contiene una chiara e completa ricostruzione del petitum e della causa petendi, che, infatti, Parte ha consentito all' una compiuta ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio e una accurata difesa, ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. tra le più recenti Cass. L n. 18160/2023; Cass. Sez. L. n. 1022/2024), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 Per_ novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_3
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_5 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_3
C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_3
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore
...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). 16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . La disamina puntuale ed esaustiva, condotta dalla Suprema Corte proprio nell'ambito dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, rende evidentemente superfluo un ulteriore rinvio pregiudiziale, così come la eventuale questione di legittimità costituzionale, non apparendo i detti principi in contrasto con la nostra Carta fondamentale (in particolare l'art. 36 Cost. richiamato in premessa anche dalla Cassazione). Anche nella sentenza Cass. Lav. n. 20216/2022 in motivazione è stata poi ampiamente motivata l'insussistenza delle condizioni per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che, giova ribadirlo, si è più volte pronunciata sul tema, con posizione ormai consolidate e non si ravvisano nella fattispecie in esame elementi di novità tali da rendere necessario un nuovo intervento interpretativo. Nella medesima sentenza il Supremo Collegio ha anche osservato che “- 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, sia condivisibile. Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale possa essere inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Va in ogni caso sottolineato che qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, a prescindere dalla irrinunciabilità del relativo diritto, oggetto di specifica eccezione da parte Parte dell' , si ingenererebbe comunque una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive, va evidenziato che la “indennità giornaliera di mansione” è, per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale del 29.12.2004, legato alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
in particolare, per la figura professionale del macchinista, indipendentemente dal parametro stipendiale, è stata prevista la misura giornaliera fissa di € 8,00; tale importo è la misura minima giornaliera da riconoscersi a ciascun macchinista per ciascuna giornata di effettivo servizio, atteso che la stessa contrattazione prevede la possibilità di incrementi percentuali della stessa legata all'osservanza di turni programmati di cinque o di 4 giorni settimanali, o di attività svolte nelle giornate di sabato, domenica o festivi. La “indennità giornaliera turnisti”, disciplinata dall'art. 5 A.N. 21.5.1981 prevista nella misura di € 0,52 giornaliere, compete al personale che presta servizio in turni avvicendati. Essa è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio. La “indennità di condotta diurna” è calcolata per ogni ora in cui il macchinista è addetto alla guida effettiva del treno in una tratta con passeggeri (cd. Condotta commerciale); è stata incrementata sino ad €. 7,50 ad ora per effetto dell'accordo sindacale aziendale dell'11.7.2019; è erogata tenuto conto della misura oraria di detta indennità e dei servizi commerciali espletati in osservanza dei turni assegnati al ricorrente. La contrattazione aziendale è addivenuta ad una definizione di una condotta media giornaliera assegnata a ciascun macchinista Parte pari a 4 ore e 20 minuti, a seguito di accordo 16.12.2013 con cui l' ha definito i nuovi turni che il personale di macchina, addetto alla conduzione dei treni metropolitani, è tenuto ad effettuare. La Corte osserva come il primo Giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, correttamente ritenuto che tali emolumenti dovessero essere ricompresi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. Il riferimento nella disciplina delle indennità in questione alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame- quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza eurocomunitaria e in quella nazionale di legittimità che li ha condivisi, nel pieno rispetto delle norme costituzionali. In ordine alla quantificazione delle somme dovute, il Tribunale aveva ritenuto di recepire i conteggi analitici allegati dalla difesa del ricorrente, sviluppati sulla base delle giornate di ferie usufruite nel periodo in giudizio (e non già sul numero, ipotetico, minimo di ferie individuato dalla resistente), tenendosi conto della retribuzione ricevuta e di quella spettante. L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado per non aver il giudice di primo grado tenuto conto dei conteggi alternativi che la società resistente ha redatto tenendo conto dei dettami indicati in materia di calcolo dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 20216/2022) ovvero del riconoscimento del periodo di 4 settimane di ferie minime garantite ai sensi dell'art. 7 Dir. 2003/88 CE e dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, pari a 24 gg. di congedo minimo. Ha quindi proposto un prospetto finale di sintesi dal quale emergerebbe l'eventuale spettanza al ricorrente dell'inferiore importo di € 2.714,17 in luogo di quello (di euro 6.572,71) riconosciuto dal Tribunale. La censura appare generica, limitandosi a reiterare i rilievi svolti in primo grado, ed il criterio di calcolo posto a fondamento degli stessi e non propone una critica motivata alle ragioni dell'opzione del Tribunale favorevole alla tesi del ricorrente. Si osserva in ogni caso che nella citata sentenza della Suprema Corte (v. punto 30) il riferimento alle 4 settimane di ferie da garantirsi ai lavoratori si traduce in un numero di giorni pari a 28, come eccepito anche dalla difesa appellata. Inoltre i conteggi di parte datoriale sono effettuati con riguardo al valore medio dell'indennità percepite negli anni precedenti. Per le suindicate ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna la al pagamento delle Controparte_5 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione agli avv.ti Nerino Allocati ed Enrico Cellupica, dichiaratisi antistatari. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.