Art. 6.
Per il rilascio e per la vidimazione annuale della tessera di frontiera e' dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di L 300 e di L. 200. Per il rilascio del lasciapassare frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validita' massima di giorni tre, e' dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di L. 200.
Detta tassa sara' corrisposta con marche, da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica sicurezza, od in modo ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di piu' di cinque persone.
La tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , sulla domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, la esportazione di merci nazionali, la compensazione e gli affari di reciprocita' tra merci nazionali e merci estere, e' dovuta, nel caso di domanda collettiva, per ogni, singola ditta elencata nella domanda medesima.
Per il rilascio e per la vidimazione annuale della tessera di frontiera e' dovuta la tassa di concessione governativa rispettivamente nella misura di L 300 e di L. 200. Per il rilascio del lasciapassare frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero, con la validita' massima di giorni tre, e' dovuta per ogni persona la tassa di concessione governativa nella misura di L. 200.
Detta tassa sara' corrisposta con marche, da annullarsi col timbro degli uffici di pubblica sicurezza, od in modo ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di piu' di cinque persone.
La tassa di concessione governativa di cui al n. 131 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , sulla domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, la esportazione di merci nazionali, la compensazione e gli affari di reciprocita' tra merci nazionali e merci estere, e' dovuta, nel caso di domanda collettiva, per ogni, singola ditta elencata nella domanda medesima.