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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGRO ROSANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MAGRO ROSANNA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROIETTI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'avv. BOVE EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA BUCCARI 3
00195 ROMA presso il difensore avv. PROIETTI FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 25.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “in tesi: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento ex art 3 co.
2 D. Lgs n. 23/2015 e succ. mod. per insussistenza del fatto materiale contestato con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Fermo il limite massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare, altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ipotesi: accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa ex art 3 co. 1 D. lgs n. 23/2015 e succ. mod. con conseguente estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, tenuto conto della anzianità di servizio. (07.11.2017).”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato, a far data dall'1.5.2022, alle dipendenze di in Controparte_1 forza di contratto a tempo indeterminato, full time, presso la Stazione di Livorno Centrale, con qualifica di operaio, livello F1, CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie Ferrovie e ciò sino al 26.10.2023, giorno in cui esso ricorrente era licenziato per giusta causa all'esito di procedimento disciplinare. Evidenziava l'odierno attore di aver ricevuto una contestazione disciplinare del seguente tenore “abbiamo appreso da parte dei suoi responsabili che EL, previsto in servizio nel turno lavorativo a Lei assegnato dalle ore 20:36 del 17.09.2023 alle ore 04:12 del 18.09.2023, non si è presentato presso l'appalto Intercity giorno – Livorno Stazione Centrale, suo luogo di lavoro. Ed invero, ci risulta che EL, solamente alle ore 03:49 del 18/09/2023 – e, dunque, a turno già avviato-, abbia inviato un messaggio tramite la piattaforma WhatsApp alla referente d'impianto, sig.ra comunicando la Sua Testimone_1 assenza nel turno predetto. Con ciò, di fatto, generando un serio disservizio. Peraltro, ci consta che EL, in data
19/09/2023, abbia inoltrato il n. di protocollo della certificazione medica con prognosi dal 18 al 20/09.
Rileviamo, invece che, rispetto alle ore di lavoro del 17/09/2023 ed a Lei assegnate da piano di lavoro, ella, contravvenendo a quanto stabilito dalla vigente normativi di legge e di contrattazione collettiva e dalle disposizioni datoriali, non ha fatto pervenire alcuna certificazione a giustificazione della Sua assenza che, pertanto, riteniamo ingiustificata e la sua condotta gravemente contraria ai suoi doveri contrattuali e professionali. Quanto sopra, inoltre,
pagina 3 di 9 risulta ancor più grave per il fatto che ella risulti recidivo in infrazione. Richiamiamo, a tal fine, nella presente le precedenti sanzioni disciplinari comminateLe in data 16/03/2023, in data 27/04/2023, in data 19/06/2023, in data 27/06/2023 e pari rispettivamente a quattro ore di multa, ad un giorno di sospensione, ed a due giorni di sospensione ed a sette giorni di sospensione, nonché ad ulteriori due sanzioni disciplinari, comminateLe entrambe in data 20/07/2023 e pari, rispettivamente, ad otto giorni di sospensione ed a dieci di sospensione. La invitiamo a fornirci, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, Sue giustificazioni in ordine a quanto contestatoLe.
Ogni comunicazione che ella intende rendere in merito dovrà essere inviata all'attenzione del Servizio Legale a mezzo mail all'indirizzo . Deduceva il di non aver reso Email_1 Parte_1 giustificazioni rispetto a tale contestazione per poi ricevere, il 26.10.2023, il licenziamento per giusta causa impugnato in questa sede. Lamentava l'odierno attore che la datrice di lavoro, in ragione di una gestione confusionaria dei piani di lavoro dei propri dipendenti, sbagliava nell'affermare che il 17.09.2023 il turno di lavoro del ricorrente aveva inizio alle ore 20:30 con termine alle ore 4:00 del giorno successivo, sottolineando che in tale data esso ricorrente doveva espletare il turno cd “in seconda” siccome stabilito dall'art. 27 punto 2.7 lettera G, CCNL, ovvero dalle ore 5:00 sino alle ore 12:36. Inoltre, nella prospettazione attorea, il ricorrente era stato sospeso dalla responsabile in relazione ad un precedente provvedimento disciplinare proprio per il giorno 17 settembre. Il , dunque, evidenziava la nullità del licenziamento per Parte_1 insussistenza del fatto addebitato o, in subordine, l'insussistenza degli estremi per la giusta causa di licenziamento.
Si costituiva la società ariamente contestando le argomentazioni di Controparte_1 cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che la sanzione scontata dal il 17 settembre non riguardava l'intera giornata, ma solo Parte_1 il turno previsto dal piano di settembre (cioè il 2°), evidenziando l'esistenza della prova dell'ordine che ha disposto il servizio dell'interessato nel 3° turno del 17, quello al quale non si è presentato, e rispetto al quale lo stesso provvedeva ad inviare un messaggio whatsapp alla responsabile
Testimone_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, nel merito deve dirsi come risulta dalla lettura della lettera di contestazione in atti versata (v. doc. 2 allegato alla memoria), che le condotte contestate al ricorrente, e non più modificabili, sono quelle di non essersi presentato in servizio il giorno 17.9.2023 per svolgere attività lavorativa con riferimento al turno dalle ore 20:36 alle ore 4:12 provvedendo alle 3:49 ad inoltrare un messaggio whatsapp alla referente di impianto per comunicare l'assenza a detto turno, per poi inoltrare il 19.9.2023 il protocollo della certificazione medica dal 18 al 20 settembre 2023, senza quindi giustificare l'assenza del 17.9.2023, comportamento da leggere anche alla luce delle precedenti sanzioni disciplinari mai impugnate.
In seno alla lettera di contestazione, infatti, sono richiamate le precedenti sanzioni disciplinari comminate al in data 16/03/2023, in data 27/04/2023, in data 19/06/2023, in data Parte_1
27/06/2023 (pari a quattro ore di multa, ad un giorno di sospensione ed a due giorni di sospensione ed a sette giorni di sospensione), nonché le ulteriori due sanzioni disciplinari, comminate al ricorrente entrambe in data 20/07/2023 (e pari, rispettivamente, ad otto giorni di sospensione ed a dieci di sospensione).
Orbene, come noto, l'onere della prova, a fronte del licenziamento disciplinare per cui è causa, grava sul datore di lavoro;
in altri e più precisi termini, come pure ribadito dalla Suprema Corte,
l'art. 5, L. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (cfr. in questi termini, ad esempio, Cass. 7830/2018). Tanto premesso, dunque, costituisce anzitutto onere del datore di lavoro fornire la prova del fatto posto alla base della giusta causa di licenziamento.
Non può allora mancare di osservarsi che, nel caso di specie, il fatto posto alla base del licenziamento (l'assenza ingiustificata dal lavoro per il turno dalle 20:36 alle 4:12 del
17.9.2023/18.9.2023) è, essenzialmente, riconosciuto dal ricorrente.
Il , tuttavia, in punto evidenzia due aspetti: da un lato il fatto che lo stesso era stato Parte_1 sospeso per l'intera giornata del 17.09.2023 dalla propria responsabile, in esecuzione di una precedente sanzione disciplinare e, dall'altro, il fatto che in realtà il proprio turno del 17.9.2023 era quello dalle ore 5:00 alle ore 12:36.
In subordine, comunque, parte ricorrente richiamata la declaratoria del CCNL, evidenziava l'insussistenza dei presupposti per irrogare il licenziamento per giusta causa.
In punto, in esito alle prove orali deve dirsi che la ricostruzione attorea non risulta aver trovato conferma.
pagina 5 di 9 Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste , intimato dal ricorrente e Tes_2 collega di lavoro dello stesso il quale, sentito alla udienza del 20.2.2025, in risposta al cap. 3 del ricorso (“D.V.I. conferma che il turno del ricorrente il 18.09.2023 era in terza “3” ovvero notte inizio ore 20:36
e fine ore 04:00 del 19.09.2024, come da doc. 5 che le si mostra.”) affermava “no, il 17 lui faceva festa alle 12:36, poi doveva rimontare alle 20:36 la sera del 17 e poi smontare alle 4:00 sul 18.
Funzionava così per il turno 2 e per il turno 3, lo so perché facevo anche io questi turni.”.
In senso conforme, poi, riferiva la teste responsabile dell'Impianto e del Testimone_1 ricorrente, soggetto deputato alla gestione del lavoro e dei turni, dipendente sino al CP_1
31.1.2024, la quale in risposta al cap. 1 a della memoria (“La prassi aziendale, nota a tutti gli interessati, è la seguente: a. sul foglio delle turnazioni mensili, in corrispondenza di ciascuna giornata, viene indicato solo il turno il cui l'orario di fine “cade” nella giornata stessa;
”) dichiarava “no, in pratica veniva esposto il turno in pratica per il ricorrente c'erano due turni denominati 2, 2 B e 3. Preciso che 2 era il turno che andava dalle 5:00 alle 12:36, 2
B era il turno che andava dalle 6:00 alle 13:36 e 3 era il turno che andava dalle 20:36 alle 4:12. Ad es. nel giorno di oggi se ci fosse scritto 2 vorrebbe dire che un lavoratore è tenuto ad osservare l'orario 5:00 – 12:36; nel giorno di domani se ci fosse scritto 3 vorrebbe dire che un lavoratore è tenuto a prendere servizio stasera alle 20:36 e terminare il turno domani alle 4:12 perché la notte a noi ci va sul giorno lavorativo del giorno dopo, cioè sullo smontato. Questi turni erano fatti così da tantissimi anni, non sono stata né io né ad introdurre questa CP_1 prassi che per quanto so è sempre stata così.”., confermando il cap. 1 b della memoria (“nel caso relativo all'odierno ricorrente, si tratta delle ore 12,36 per il 17/09 (turno 2) e delle ore 04,12 per il 18/09 (turno 3);”).
Anche il teste , poi, che aveva lavorato in come responsabile area Tes_3 CP_1 dall'1.2.2020 al 31.1.2024, dichiarava, in maniera conforme a quanto riferito dagli altri testi “(..) A
Livorno c'erano il turno di mattina e il turno di notte. Loro per il turno di notte entravano mi pare alle 20:36 e finivano il giorno successivo alle 4 e qualcosa e si indicava nel giorno successivo altrimenti se uno aveva fatto la mattina risultavano 15 ore nel solito giorno.” (cfr. verbale di udienza del 20.2.2025).
Alla luce di tali univoche dichiarazioni e di quanto emerge dalla documentazione in atti versata
(cfr., in particolare, il doc. 5 allegato al ricorso) non può che ritenersi che il turno per il quale era comandato il era quello con inizio alle 20:36 del 17.9.2023 e termine alle ore 4:12 del Parte_1
18.9.2023.
pagina 6 di 9 Né può ritenersi provata la prospettazione attorea per cui il ricorrente sarebbe stato sospeso per l'intera giornata del 17 settembre e, dunque, sia per il turno con inizio alle ore 5:00 e termine alle ore 12:36 del 17.,9 sia per il turno con inizio alle ore 20:36 del medesimo 17.9 e termine alle ore
4:12 del 18 settembre.
In effetti, non può anzitutto mancare di osservarsi che, dalla conversazione whatsapp intercorsa tra il e la superiore gerarchica si legge “Variazioni: 15 su 16 notte, 17 Parte_1 Tes_1 sospensione” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Orbene, se con riferimento alle variazioni 15 su 16 si specifica “notte”, la medesima precisazione difetta con riferimento al 17, ciò che suffraga la tesi della società per cui il ricorrente era sospeso nel c.d. “turno 2” del 17 settembre, id est quello compreso tra le ore 5:00 e le ore 12:36 del 17 settembre.
Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che il alle ore 3:49 del 18 settembre Parte_1 provvedeva ad inviare alla stessa un messaggio del seguente tenore “Buongiorn Parte_2 Per_1 scusa se ti avverto solo adesso. Oggi chiamo il dottore perché ho sempre la labirintite e mi è presa anche stamani (..)” (v. doc. 3 allegato alla memoria).
Ora, il fatto che il ricorrente abbia sentito la necessità di scusarsi in piena notte (alle ore 3:49, “solo adesso”) non può che essere letto nel senso che lo stesso si scusi per non aver preso servizio alle
20:36 e poco prima della fine del turno.
In effetti, detto messaggio (in uno con il momento dell'invio) non avrebbero senso laddove il turno dello stesso avesse avuto inizio il 18 settembre alle 20:36.
Tanto premesso e ritenuta, dunque, la sussistenza del fatto (assenza/mancata presentazione sul posto di lavoro) non può mancare di osservarsi che a norma dell'art. 64 del CCNL risultano inclusi tra le mancanze punibili con la sanzione espulsiva i “(..) fatti o atti dolosi, comprese le violazioni dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” (v. doc. 9 allegato al ricorso).
Tenuto conto che, con la propria lettera di contestazione, la società resistente oltre a fare riferimento alla mancata presentazione in servizio alle ore 20:36 del 17 settembre ha richiamato sei precedenti disciplinari (quali due assenze ingiustificate, due negligenze operative, un ritardo e un aggressione verbale, v. doc. 4 allegato alla memoria) sanzionati con multa e sospensioni dal lavoro di varia durata, mai impugnate dal ricorrente, invocando la recidiva, il quadro complessivo emergente costituisce ad avviso del Tribunale un situazione che conduce necessariamente ad pagina 7 di 9 affermare la gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente, con conseguente idoneità dello stesso a ledere in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Non può infatti mancare di osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza;
ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento va assegnato rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al ruolo ricoperto nell'azienda dal dipendente, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (cfr. Cass. 13659/2015).
Per completezza deve osservarsi che il richiamo operato in ricorso al divieto di operare per più di una volta al mese variazione sui riposi riguarda una diversa fattispecie afferendo, appunto, ai riposi settimanali (cfr. art. 29 CCNL, doc. 9 allegato al ricorso)
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché le domande di cui al ricorso devono essere rigettate in quanto infondate.
La natura della patologia da cui è affetto il ricorrente in uno con le particolari circostanze di vita dedotte in ricorso, situazione che, complessivamente, ha verosimilmente ingenerato nello stesso l'affidamento circa l'illegittimità della condotta datoriale, costituisce ad avviso del Tribunale grave ed eccezionale ragione, nel senso pure affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
77/2018, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
pagina 8 di 9 - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAGRO ROSANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MAGRO ROSANNA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROIETTI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO e dell'avv. BOVE EMANUELE, elettivamente domiciliato in VIA BUCCARI 3
00195 ROMA presso il difensore avv. PROIETTI FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 Con ricorso depositato in data 25.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “in tesi: accertare e dichiarare la nullità del licenziamento ex art 3 co.
2 D. Lgs n. 23/2015 e succ. mod. per insussistenza del fatto materiale contestato con conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Fermo il limite massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Condannare, altresì, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ipotesi: accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa ex art 3 co. 1 D. lgs n. 23/2015 e succ. mod. con conseguente estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, tenuto conto della anzianità di servizio. (07.11.2017).”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di aver lavorato, a far data dall'1.5.2022, alle dipendenze di in Controparte_1 forza di contratto a tempo indeterminato, full time, presso la Stazione di Livorno Centrale, con qualifica di operaio, livello F1, CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie Ferrovie e ciò sino al 26.10.2023, giorno in cui esso ricorrente era licenziato per giusta causa all'esito di procedimento disciplinare. Evidenziava l'odierno attore di aver ricevuto una contestazione disciplinare del seguente tenore “abbiamo appreso da parte dei suoi responsabili che EL, previsto in servizio nel turno lavorativo a Lei assegnato dalle ore 20:36 del 17.09.2023 alle ore 04:12 del 18.09.2023, non si è presentato presso l'appalto Intercity giorno – Livorno Stazione Centrale, suo luogo di lavoro. Ed invero, ci risulta che EL, solamente alle ore 03:49 del 18/09/2023 – e, dunque, a turno già avviato-, abbia inviato un messaggio tramite la piattaforma WhatsApp alla referente d'impianto, sig.ra comunicando la Sua Testimone_1 assenza nel turno predetto. Con ciò, di fatto, generando un serio disservizio. Peraltro, ci consta che EL, in data
19/09/2023, abbia inoltrato il n. di protocollo della certificazione medica con prognosi dal 18 al 20/09.
Rileviamo, invece che, rispetto alle ore di lavoro del 17/09/2023 ed a Lei assegnate da piano di lavoro, ella, contravvenendo a quanto stabilito dalla vigente normativi di legge e di contrattazione collettiva e dalle disposizioni datoriali, non ha fatto pervenire alcuna certificazione a giustificazione della Sua assenza che, pertanto, riteniamo ingiustificata e la sua condotta gravemente contraria ai suoi doveri contrattuali e professionali. Quanto sopra, inoltre,
pagina 3 di 9 risulta ancor più grave per il fatto che ella risulti recidivo in infrazione. Richiamiamo, a tal fine, nella presente le precedenti sanzioni disciplinari comminateLe in data 16/03/2023, in data 27/04/2023, in data 19/06/2023, in data 27/06/2023 e pari rispettivamente a quattro ore di multa, ad un giorno di sospensione, ed a due giorni di sospensione ed a sette giorni di sospensione, nonché ad ulteriori due sanzioni disciplinari, comminateLe entrambe in data 20/07/2023 e pari, rispettivamente, ad otto giorni di sospensione ed a dieci di sospensione. La invitiamo a fornirci, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, Sue giustificazioni in ordine a quanto contestatoLe.
Ogni comunicazione che ella intende rendere in merito dovrà essere inviata all'attenzione del Servizio Legale a mezzo mail all'indirizzo . Deduceva il di non aver reso Email_1 Parte_1 giustificazioni rispetto a tale contestazione per poi ricevere, il 26.10.2023, il licenziamento per giusta causa impugnato in questa sede. Lamentava l'odierno attore che la datrice di lavoro, in ragione di una gestione confusionaria dei piani di lavoro dei propri dipendenti, sbagliava nell'affermare che il 17.09.2023 il turno di lavoro del ricorrente aveva inizio alle ore 20:30 con termine alle ore 4:00 del giorno successivo, sottolineando che in tale data esso ricorrente doveva espletare il turno cd “in seconda” siccome stabilito dall'art. 27 punto 2.7 lettera G, CCNL, ovvero dalle ore 5:00 sino alle ore 12:36. Inoltre, nella prospettazione attorea, il ricorrente era stato sospeso dalla responsabile in relazione ad un precedente provvedimento disciplinare proprio per il giorno 17 settembre. Il , dunque, evidenziava la nullità del licenziamento per Parte_1 insussistenza del fatto addebitato o, in subordine, l'insussistenza degli estremi per la giusta causa di licenziamento.
Si costituiva la società ariamente contestando le argomentazioni di Controparte_1 cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente sottolineava che la sanzione scontata dal il 17 settembre non riguardava l'intera giornata, ma solo Parte_1 il turno previsto dal piano di settembre (cioè il 2°), evidenziando l'esistenza della prova dell'ordine che ha disposto il servizio dell'interessato nel 3° turno del 17, quello al quale non si è presentato, e rispetto al quale lo stesso provvedeva ad inviare un messaggio whatsapp alla responsabile
Testimone_1
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, nel merito deve dirsi come risulta dalla lettura della lettera di contestazione in atti versata (v. doc. 2 allegato alla memoria), che le condotte contestate al ricorrente, e non più modificabili, sono quelle di non essersi presentato in servizio il giorno 17.9.2023 per svolgere attività lavorativa con riferimento al turno dalle ore 20:36 alle ore 4:12 provvedendo alle 3:49 ad inoltrare un messaggio whatsapp alla referente di impianto per comunicare l'assenza a detto turno, per poi inoltrare il 19.9.2023 il protocollo della certificazione medica dal 18 al 20 settembre 2023, senza quindi giustificare l'assenza del 17.9.2023, comportamento da leggere anche alla luce delle precedenti sanzioni disciplinari mai impugnate.
In seno alla lettera di contestazione, infatti, sono richiamate le precedenti sanzioni disciplinari comminate al in data 16/03/2023, in data 27/04/2023, in data 19/06/2023, in data Parte_1
27/06/2023 (pari a quattro ore di multa, ad un giorno di sospensione ed a due giorni di sospensione ed a sette giorni di sospensione), nonché le ulteriori due sanzioni disciplinari, comminate al ricorrente entrambe in data 20/07/2023 (e pari, rispettivamente, ad otto giorni di sospensione ed a dieci di sospensione).
Orbene, come noto, l'onere della prova, a fronte del licenziamento disciplinare per cui è causa, grava sul datore di lavoro;
in altri e più precisi termini, come pure ribadito dalla Suprema Corte,
l'art. 5, L. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo (cfr. in questi termini, ad esempio, Cass. 7830/2018). Tanto premesso, dunque, costituisce anzitutto onere del datore di lavoro fornire la prova del fatto posto alla base della giusta causa di licenziamento.
Non può allora mancare di osservarsi che, nel caso di specie, il fatto posto alla base del licenziamento (l'assenza ingiustificata dal lavoro per il turno dalle 20:36 alle 4:12 del
17.9.2023/18.9.2023) è, essenzialmente, riconosciuto dal ricorrente.
Il , tuttavia, in punto evidenzia due aspetti: da un lato il fatto che lo stesso era stato Parte_1 sospeso per l'intera giornata del 17.09.2023 dalla propria responsabile, in esecuzione di una precedente sanzione disciplinare e, dall'altro, il fatto che in realtà il proprio turno del 17.9.2023 era quello dalle ore 5:00 alle ore 12:36.
In subordine, comunque, parte ricorrente richiamata la declaratoria del CCNL, evidenziava l'insussistenza dei presupposti per irrogare il licenziamento per giusta causa.
In punto, in esito alle prove orali deve dirsi che la ricostruzione attorea non risulta aver trovato conferma.
pagina 5 di 9 Possono anzitutto richiamarsi le dichiarazioni rese dal teste , intimato dal ricorrente e Tes_2 collega di lavoro dello stesso il quale, sentito alla udienza del 20.2.2025, in risposta al cap. 3 del ricorso (“D.V.I. conferma che il turno del ricorrente il 18.09.2023 era in terza “3” ovvero notte inizio ore 20:36
e fine ore 04:00 del 19.09.2024, come da doc. 5 che le si mostra.”) affermava “no, il 17 lui faceva festa alle 12:36, poi doveva rimontare alle 20:36 la sera del 17 e poi smontare alle 4:00 sul 18.
Funzionava così per il turno 2 e per il turno 3, lo so perché facevo anche io questi turni.”.
In senso conforme, poi, riferiva la teste responsabile dell'Impianto e del Testimone_1 ricorrente, soggetto deputato alla gestione del lavoro e dei turni, dipendente sino al CP_1
31.1.2024, la quale in risposta al cap. 1 a della memoria (“La prassi aziendale, nota a tutti gli interessati, è la seguente: a. sul foglio delle turnazioni mensili, in corrispondenza di ciascuna giornata, viene indicato solo il turno il cui l'orario di fine “cade” nella giornata stessa;
”) dichiarava “no, in pratica veniva esposto il turno in pratica per il ricorrente c'erano due turni denominati 2, 2 B e 3. Preciso che 2 era il turno che andava dalle 5:00 alle 12:36, 2
B era il turno che andava dalle 6:00 alle 13:36 e 3 era il turno che andava dalle 20:36 alle 4:12. Ad es. nel giorno di oggi se ci fosse scritto 2 vorrebbe dire che un lavoratore è tenuto ad osservare l'orario 5:00 – 12:36; nel giorno di domani se ci fosse scritto 3 vorrebbe dire che un lavoratore è tenuto a prendere servizio stasera alle 20:36 e terminare il turno domani alle 4:12 perché la notte a noi ci va sul giorno lavorativo del giorno dopo, cioè sullo smontato. Questi turni erano fatti così da tantissimi anni, non sono stata né io né ad introdurre questa CP_1 prassi che per quanto so è sempre stata così.”., confermando il cap. 1 b della memoria (“nel caso relativo all'odierno ricorrente, si tratta delle ore 12,36 per il 17/09 (turno 2) e delle ore 04,12 per il 18/09 (turno 3);”).
Anche il teste , poi, che aveva lavorato in come responsabile area Tes_3 CP_1 dall'1.2.2020 al 31.1.2024, dichiarava, in maniera conforme a quanto riferito dagli altri testi “(..) A
Livorno c'erano il turno di mattina e il turno di notte. Loro per il turno di notte entravano mi pare alle 20:36 e finivano il giorno successivo alle 4 e qualcosa e si indicava nel giorno successivo altrimenti se uno aveva fatto la mattina risultavano 15 ore nel solito giorno.” (cfr. verbale di udienza del 20.2.2025).
Alla luce di tali univoche dichiarazioni e di quanto emerge dalla documentazione in atti versata
(cfr., in particolare, il doc. 5 allegato al ricorso) non può che ritenersi che il turno per il quale era comandato il era quello con inizio alle 20:36 del 17.9.2023 e termine alle ore 4:12 del Parte_1
18.9.2023.
pagina 6 di 9 Né può ritenersi provata la prospettazione attorea per cui il ricorrente sarebbe stato sospeso per l'intera giornata del 17 settembre e, dunque, sia per il turno con inizio alle ore 5:00 e termine alle ore 12:36 del 17.,9 sia per il turno con inizio alle ore 20:36 del medesimo 17.9 e termine alle ore
4:12 del 18 settembre.
In effetti, non può anzitutto mancare di osservarsi che, dalla conversazione whatsapp intercorsa tra il e la superiore gerarchica si legge “Variazioni: 15 su 16 notte, 17 Parte_1 Tes_1 sospensione” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Orbene, se con riferimento alle variazioni 15 su 16 si specifica “notte”, la medesima precisazione difetta con riferimento al 17, ciò che suffraga la tesi della società per cui il ricorrente era sospeso nel c.d. “turno 2” del 17 settembre, id est quello compreso tra le ore 5:00 e le ore 12:36 del 17 settembre.
Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che il alle ore 3:49 del 18 settembre Parte_1 provvedeva ad inviare alla stessa un messaggio del seguente tenore “Buongiorn Parte_2 Per_1 scusa se ti avverto solo adesso. Oggi chiamo il dottore perché ho sempre la labirintite e mi è presa anche stamani (..)” (v. doc. 3 allegato alla memoria).
Ora, il fatto che il ricorrente abbia sentito la necessità di scusarsi in piena notte (alle ore 3:49, “solo adesso”) non può che essere letto nel senso che lo stesso si scusi per non aver preso servizio alle
20:36 e poco prima della fine del turno.
In effetti, detto messaggio (in uno con il momento dell'invio) non avrebbero senso laddove il turno dello stesso avesse avuto inizio il 18 settembre alle 20:36.
Tanto premesso e ritenuta, dunque, la sussistenza del fatto (assenza/mancata presentazione sul posto di lavoro) non può mancare di osservarsi che a norma dell'art. 64 del CCNL risultano inclusi tra le mancanze punibili con la sanzione espulsiva i “(..) fatti o atti dolosi, comprese le violazioni dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” (v. doc. 9 allegato al ricorso).
Tenuto conto che, con la propria lettera di contestazione, la società resistente oltre a fare riferimento alla mancata presentazione in servizio alle ore 20:36 del 17 settembre ha richiamato sei precedenti disciplinari (quali due assenze ingiustificate, due negligenze operative, un ritardo e un aggressione verbale, v. doc. 4 allegato alla memoria) sanzionati con multa e sospensioni dal lavoro di varia durata, mai impugnate dal ricorrente, invocando la recidiva, il quadro complessivo emergente costituisce ad avviso del Tribunale un situazione che conduce necessariamente ad pagina 7 di 9 affermare la gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente, con conseguente idoneità dello stesso a ledere in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Non può infatti mancare di osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza;
ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento va assegnato rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al ruolo ricoperto nell'azienda dal dipendente, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” (cfr. Cass. 13659/2015).
Per completezza deve osservarsi che il richiamo operato in ricorso al divieto di operare per più di una volta al mese variazione sui riposi riguarda una diversa fattispecie afferendo, appunto, ai riposi settimanali (cfr. art. 29 CCNL, doc. 9 allegato al ricorso)
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché le domande di cui al ricorso devono essere rigettate in quanto infondate.
La natura della patologia da cui è affetto il ricorrente in uno con le particolari circostanze di vita dedotte in ricorso, situazione che, complessivamente, ha verosimilmente ingenerato nello stesso l'affidamento circa l'illegittimità della condotta datoriale, costituisce ad avviso del Tribunale grave ed eccezionale ragione, nel senso pure affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
77/2018, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
pagina 8 di 9 - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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