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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259017134788000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 11020259017134788000 notificata in data 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio
Provinciale di Torino, per Imu, Tasi, sanzioni ed interessi dovuti al Comune di Maruggio per l'anno d'imposta
2014 (in forza di pregressa cartella di pagamento n. 11020200025419773001 del 15.06.2022) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Torino, in composizione monocratica, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, con vittoria di spese di lite.
Deduce la ricorrente che, avendo domicilio fiscale e residenza in Indirizzo_1, Roma, ove l'atto impugnato è stato notificato, risulta evidente la nullità ed illegittimità dello stesso, in quanto emanato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino territorialmente incompetente con riguardo al domicilio fiscale della ricorrente, in violazione degli artt. 24 e 46 del Dpr 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva preliminarmente la tardività delle censure avverso la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento, essendosi l'atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che qualora il contribuente abbia impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attengono a vizi riconducibili all'ente esattore, legittimato a resistere è l'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'ente di riscossione un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice che nel caso di specie non è in contestazione la cartella di pagamento posta a fondamento dell'atto impugnato, ma la legittimità di quest'ultimo, con riferimento alla competenza territoriale dell'Autorità che lo ha emesso.
Non colgono pertanto nel segno le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla definitività della cartella di pagamento, avverso la quale la parte ricorrente non ha mosso alcun tipo di censura.
Di contro, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per incompetenza territoriale del soggetto emittente.
Come ha recentemente affermato anche la Suprema Corte “in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.” (C. 1668/2025)
Invero, il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l'attività di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016 - considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell'art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973, siccome riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione per circoscrizioni territoriali – esclude che l'Agente della riscossione nazionale possa considerarsi unico in termini di competenza per articolazione territoriale (cfr. C. 23889/2024).
Poiché è circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la ricorrente ha residenza fiscale in Roma,
l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino deve ritenersi illegittimo e va pertanto annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive E. 300,00 in favore della parte ricorrente, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 300,00 oltre accessori di legge
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259017134788000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 11020259017134788000 notificata in data 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ufficio
Provinciale di Torino, per Imu, Tasi, sanzioni ed interessi dovuti al Comune di Maruggio per l'anno d'imposta
2014 (in forza di pregressa cartella di pagamento n. 11020200025419773001 del 15.06.2022) e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Torino, in composizione monocratica, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, con vittoria di spese di lite.
Deduce la ricorrente che, avendo domicilio fiscale e residenza in Indirizzo_1, Roma, ove l'atto impugnato è stato notificato, risulta evidente la nullità ed illegittimità dello stesso, in quanto emanato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino territorialmente incompetente con riguardo al domicilio fiscale della ricorrente, in violazione degli artt. 24 e 46 del Dpr 602/73.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva preliminarmente la tardività delle censure avverso la cartella di pagamento prodromica all'intimazione di pagamento, essendosi l'atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che qualora il contribuente abbia impugnato un atto della riscossione esattoriale, per motivi che non attengono a vizi riconducibili all'ente esattore, legittimato a resistere è l'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo l'ente di riscossione un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del proposto ricorso.
All'udienza del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Giudice che nel caso di specie non è in contestazione la cartella di pagamento posta a fondamento dell'atto impugnato, ma la legittimità di quest'ultimo, con riferimento alla competenza territoriale dell'Autorità che lo ha emesso.
Non colgono pertanto nel segno le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla definitività della cartella di pagamento, avverso la quale la parte ricorrente non ha mosso alcun tipo di censura.
Di contro, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per incompetenza territoriale del soggetto emittente.
Come ha recentemente affermato anche la Suprema Corte “in tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.” (C. 1668/2025)
Invero, il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l'attività di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 1, lett. g), d.l. n. 193 del 2016 - considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell'art. 46 d.lgs. n. 602 del 1973, siccome riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione per circoscrizioni territoriali – esclude che l'Agente della riscossione nazionale possa considerarsi unico in termini di competenza per articolazione territoriale (cfr. C. 23889/2024).
Poiché è circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la ricorrente ha residenza fiscale in Roma,
l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino deve ritenersi illegittimo e va pertanto annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessive E. 300,00 in favore della parte ricorrente, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 300,00 oltre accessori di legge