Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 61
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale dell'ufficio di Torino

    Il giudice rileva che non è in contestazione la cartella di pagamento presupposta, bensì la legittimità dell'intimazione di pagamento per incompetenza territoriale dell'ufficio emittente. Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma che la competenza per la notificazione della cartella è attribuita all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale del domicilio fiscale del contribuente. Poiché la ricorrente ha domicilio fiscale a Roma, l'intimazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino è illegittima e va annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 61
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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