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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2307/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2307/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
IN (FR) il 22.05.1982, entrambi elettivamente domiciliati in Cervaro (FR) via Collecedro n. 13, presso lo studio dell'Avv. Claudine Pacitti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 26.06.2008 a IN (FR) e che dallo loro unione nascevano le figlie (il Per_1
16.10.2008) e (il 6.11.2011), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi Per_2 alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e disciplina del diritto di visita materno;
2) il padre si obbliga a versare a titolo di mantenimento delle figlie la somma di euro mensili complessivi 300,00; detta somma sarà dimezzata al raggiungimento della maggiore età di e infine, al raggiungimento della Per_1 maggiore età di cesserà a carico del sig. anche il restante obbligo di pagamento di Per_2 Pt_1 euro 150,00 in favore della stessa;
3) le spese straordinarie sono poste per intero a carico del padre;
4) l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dal padre;
5) il padre s'impegna a donare ad entrambe le figlie l'immobile sito nel Comune di Sant'Apollinare a far data dal raggiungimento della maggiore età della figlia . Per_1
All'udienza del 17.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2307/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 17.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in IN (FR) il 26.06.2008 , atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (FR) dell'anno 2008, al n.9, parte I);
3) nulla dispone per le spese di lite.
IN, 18.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2307/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2
IN (FR) il 22.05.1982, entrambi elettivamente domiciliati in Cervaro (FR) via Collecedro n. 13, presso lo studio dell'Avv. Claudine Pacitti, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del
17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.10.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 26.06.2008 a IN (FR) e che dallo loro unione nascevano le figlie (il Per_1
16.10.2008) e (il 6.11.2011), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi Per_2 alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre e disciplina del diritto di visita materno;
2) il padre si obbliga a versare a titolo di mantenimento delle figlie la somma di euro mensili complessivi 300,00; detta somma sarà dimezzata al raggiungimento della maggiore età di e infine, al raggiungimento della Per_1 maggiore età di cesserà a carico del sig. anche il restante obbligo di pagamento di Per_2 Pt_1 euro 150,00 in favore della stessa;
3) le spese straordinarie sono poste per intero a carico del padre;
4) l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dal padre;
5) il padre s'impegna a donare ad entrambe le figlie l'immobile sito nel Comune di Sant'Apollinare a far data dal raggiungimento della maggiore età della figlia . Per_1
All'udienza del 17.12.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2307/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 17.12.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in IN (FR) il 26.06.2008 , atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (FR) dell'anno 2008, al n.9, parte I);
3) nulla dispone per le spese di lite.
IN, 18.12.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi