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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11334 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N.46825/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n.163, in persona Parte_1 del legale rappresentante difesa e rappresentata, Parte_2 giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Luca Brandimarte del foro di Roma, con domicilio digitale : Email_1
OPPONENTE
E
e elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliate in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino che le rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
OPPOSTO
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara la nullità del D.I. n.7321/23024 Condanna Il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma netta di €.13.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre accessori di Controparte_2 legge. Compensa le spese di lite in misura pari alla metà delle stesse e condanna P l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della Parte_1 residua quota di metà delle spese di lite, quota che viene liquidata in
€.1.347,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ( proc. N. 39837/2024 R.G.)
e chiedevano al Controparte_1 Controparte_2 giudice del lavoro di Roma di emettere Decreto Ingiuntivo nei confronti della società . per l'importo di €13.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
e per l'importo di €6000,00 in favore di
[...] CP_2
a titolo di risarcimento danni e contributo spese legali , oltre
[...] interessi e rivalutazione in virtù dei verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti tra le parti in data 16.5.2023. Il Tribunale di Roma emetteva D.I. n.7321/2024 in data 7.11.2024 per gli importi richiesti oltre alle spese di lite. Tale Decreto Ingiuntivo veniva notificato il 11.11.2024. Con ricorso depositato in data 21.12.2024 Il proponeva Parte_1 opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo deducendo l'invalidità della domanda monitoria per inesistenza della procura. Deduceva al riguardo che le procure allegate al ricorso per decreto ingiuntivo non contenevano lo specifico riferimento al giudizio monitorio ed erano invece le medesime procure già utilizzate per un diverso procedimento n. 23701/2024 R.G. davanti al Tribunale di Roma, già estinto in data 11.7.2024. Rilevava infatti che il foglio aveva la medesima data di dette procure la data del 3.4.2024. Eccepiva altresì l'incompetenza del giudice adito dovendo la competenza territoriale essere valutata ex art.413 c.p.c. sulla base del luogo ove era sorto il rapporto di lavoro o di quello della dipendenza locale della azienda. che in questo caso era Teramo. Deduceva inoltre che il Decreto ingiuntivo doveva essere revocato per mancato rispetto della procedura dell'art.411 c.p.c. non essendo stato il citato verbale di conciliazione depositato presso la cancelleria del Tribunale . Deduceva altresì che il Decreto Ingiuntivo andava revocato in quanto non vi era stata da parte della società un inadempimento ma un obbligo di rispettare il piano di ristrutturazione aziendale con l'obbligo di rispettare criteri uniformi per tutti i creditori. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni “I) revocare il decreto ingiuntivo n. 7321/2024 qui opposto per ciascuna o taluna delle questioni sollevate;
II) disporre la rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
2.La prima udienza del 3.4.2025 veniva rinviata ex art.181 c.p.c. alla udienza del 2.5.2025. Alla udienza del 2.5.2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava “ evidenzia che per impedimenti informatici ( rottura supporto informatico dello studio legale) non è oggi in condizione di depositare la notifica del ricorso effettuata via pec. Esibisce comunicazione del guasto informatico e richiesta ad Pec di invio di duplicato della Ricevuta di Pt_3
Avvenuta consegna e si riserva di depositare tale documentazione in via informatica e chiede un rinvio per poter produrre copia notifica o in subordine termine per rinnovazione notifica . “ La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 6.6.2025 per acquisire prova della notifica e per discussione. Alla udienza del 6.6.2025 parte ricorrente depositava documentazione di
“accettazione” da parte di della pec di notifica e chiedeva termine per Pt_3 il rinnovo della notifica. La causa veniva quindi rinviata alla udienza dell'11.9.2025 con termine per rinnovo notifica del ricorso e dei verbali di causa.
3. In data 28.7.2025 si costituivano le opposte e Controparte_1
contestando la dedotta inesistenza di Controparte_2 rituale procura al ricorso per decreto ingiuntivo ed evidenziando che comunque avendo allegato alla comparsa di risposta rituale nuova specifica procura la pretesa creditoria doveva comunque essere valutata nel merito dal giudice. Contestavano l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente deducendo la sussistenza dell'ulteriore foro alternativo della sede legale della azienda che era appunto Roma. Nel merito evidenziavano come era facoltà della parte procedere al deposito del verbale di conciliazione secondo la procedura ex art.411 c.p.c. o utilizzare detto verbale come ricognizione di debito all'interno di una procedura monitoria. Deducevano che la parte non aveva contestato il merito del credito e chiedevano quindi il rigetto del ricorso o l'accertamento del credito preteso dalle opposte con condanna della opponente al pagamento del dovuto. In merito al piano di ristrutturazione evidenziavano che la conciliazione era di circa tre anni successiva al piano di ristrutturazione e che quindi la parte aveva sottoscritto la stessa dopo aver concordato il piano di ristrutturazione che peraltro non era stato omologato e al quale le opposte non avevano aderito. Avanzavano pertanto le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso in opposizione per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7321/2024 del 7/11/2024 emesso dal Tribunale di Roma sezione Lavoro;
2) in ogni caso dichiarare che le deducenti vanno creditrici nei confronti della società
[...] c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167, per la Controparte_1 somma netta di €. 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno e contributo per spese legali e per la somma netta €. 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 e contributo per spese legali, con condanna della opponente a pagare in favore delle medesime le somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. “
4. Alla udienza dell'11.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive eccezioni e deduzioni e il giudice rinviava la causa alla udienza del 7.11.2025 per discussione anche sulla eccezione di incompetenza per territorio e sulle altre questioni con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
5.L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta è infondata. L'art.413 c.p.c. recita infatti :“Art. 413. Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. (88) Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. …”
Sul punto si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con Ordinanza 1800/2024 ha precisato “5.- Nel merito la questione interpella l'interpretazione dell'art. 413 c.p.c. con cui il legislatore ha delineato il perimetro della competenza territoriale del giudice del lavoro, che ha natura inderogabile ed è pertanto rilevabile d'ufficio, dettando alcuni fori speciali esclusivi ed alternativamente concorrenti. In particolare rilevano il secondo e terzo comma della norma citata, ove è previsto che: “2.- Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 3.- Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”. 6.- Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, a mente della medesima disciplina appena indicata, quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel secondo comma, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro.” Non vi sono motivi per discostarsi dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e pertanto, avuto riguardo alla sede della società opponente che è stata spostata da Teramo a Roma in data 3.5.2019, come risulta dalla visura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato presso il Tribunale competente per territorio. 6.Quanto al giuramento decisorio deferito da parte opponente si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha precisato : “ … ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione). Aggiunge l'art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito. In ultimo, l'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia). Conformemente al dictum normativo, il formante giurisprudenziale sostiene che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007). In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).”( Corte di Cassazione Ordinanza 29614/2023). Non vi sono ragioni per discostarsi dai sopra richiamati principi . Nel presente giudizio i capitoli articolati del giuramento decisorio deferito non consentono di definire la presente causa e, quindi il giuramento decisorio non è stato ammesso..
7.Fondata è l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea procura allegata al ricorso monitorio. La documentazione allegata da parte opposta e la data della procura allegata al fascicolo monitorio ( 3.4.2024) prova come la procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione non riguardi detto ricorso, ma sia stata rilasciata per un precedente procedimento monitorio n.72094/2024 R.G. che è stato archiviato con provvedimento dell'11.7.2024 del Tribunale di Roma ( allegati al fascicolo monitorio). Deve quindi essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n.7321/2024 per carenza di procura del ricorso per decreto ingiuntivo.
8.Poiché tuttavia nel presente giudizio di opposizione le parti opposte hanno rilasciato idonea e corretta nuova procura al loro difensore, la pretesa creditoria dalle stesse vantata deve essere valutata nel merito dal giudice della opposizione. Si aderisce infatti al riguardo ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che ha precisato: “4. - I due motivi, esaminare congiuntamente perché mettono capo ad una medesima questione (gli effetti dell'invalidità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo sul giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c.), sono infondati. Questa Corte ha avuto modo di osservare che a) l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass. n. 4780/13); e b) l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. n. 5171/94). 4.1. - Nella specie, pacifica tra le parti e per di più coperta da giudicato interno l'esistenza di altra procura in favore della parte opposta, regolarmente costituitasi nella fase di cognizione piena, il coordinamento fra i suddetti principi comporta che l'invalidità del decreto ingiuntivo, vuoi propria per difetto dei requisiti minimi per individuarne la sottoscrizione, vuoi derivata dall'inesistenza di procura al difensore della parte ricorrente, non consente la pretesa definizione in rito del processo. 4.1.1. - Né la mancata espressa formulazione da parte della di una diversa ed Pt_4 apposita domanda di condanna del , in luogo della sola richiesta di conferma del CP_3 decreto ingiuntivo, è argomento minimamente spendibile al fine di pervenire ad una soluzione opposta. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pro-nuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c., non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto.” (Cass. Ordinanza n. 20943/2014). Tali principi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 32792/2021 che ha precisato :“Il primo di essi, con cui la ricorrente reitera l'eccezione di carenza di rappresentanza e legittimazione in capo al procuratore che aveva firmato la procura ad agire in sede monitoria, è inammissibile stante la circostanza, emergente sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso (cfr. pag. 5) che la si è costituita Controparte_4 nel giudizio di opposizione con nuova procura rilasciata dal legale rappresentante della società. Poiché con il giudizio di opposizione si instaura una fase a cognizione piena, la nuova procura rilasciata per detta fase processuale supera quella a suo tempo allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. In argomento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013, Rv. 625315, secondo cui "L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta" (in termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994, Rv. 486789).”. 9.Quanto alla dedotta violazione del procedimento ex art.411 c.p.c. ritiene questa giudice che sia facoltà delle parti utilizzare detto strumento procedurale o scegliere di avvalersi di un titolo giudiziale utilizzando il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti come ricognizione di debito. 10.Al riguardo risulta che la società abbia liberamente sottoscritto detto verbale di conciliazione sindacale riconoscendo in favore delle due opposte la sussistenza di un debito a titolo di risarcimento danno e un importo di 1000,00 euro per ciascuna dei due procedimenti a titolo di spese legali. Nè nella fase di opposizione la società ha contestato detto debito, limitandosi genericamente a dedurre che l'inadempimento rispetto all'accordo conciliativo da parte della società sarebbe dipeso dal piano di ristrutturazione. Tale deduzione appare generica, non essendo stato depositato agli atti alcun piano di ristrutturazione , e, comunque non contesta l'esistenza e l'importo del debito riconosciuto in favore delle parti opposte. Inoltre emerge dalla visura allegata al ricorso monitorio che il piano di ristrutturazione è stato depositato nel 2019 e che successivamente nel 2020 è stato depositata una modifica di detto piano senza ulteriori provvedimenti . Le conciliazioni allegate al fascicolo monitorio sono state sottoscritte nel maggio 2023 e quindi dopo circa tre anni. Al momento della sottoscrizione di dette conciliazioni la società aveva quindi piena cognizione del piano di ristrutturazione presentato oltre tre anni prima e ha liberamente riconosciuto l'esistenza di un suo debito in favore delle due lavoratrici nei limiti di quanto indicato nei verbali di conciliazione impegnandosi al pagamento dell'importo concordato dopo 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Tale comportamento conferma la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalle parti opposte. 11.L'opposizione deve quindi essere parzialmente accolta con la declaratoria di nullità del Decreto ingiuntivo opposto per carenza di procura allegata al ricorso monitorio. La società opponente deve tuttavia essere condannata al pagamento in favore delle parti opposte delle seguenti somme:
- in favore di della somma netta di €.13.000,00 oltre Controparte_1 accessori di legge
- in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre Controparte_2 accessori di legge. 12.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese della presente fase di opposizione in misura pari alla metà delle stesse con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite nella residua quota di metà delle stesse, quota che viene liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara la nullità del D.I. n.7321/23024 Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma netta di €.13.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre accessori di Controparte_2 legge. Compensa le spese di lite in misura pari alla metà delle stesse e condanna P l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della Parte_1 residua quota di metà delle spese di lite, quota che viene liquidata in
€.1.347,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PROC. N.46825/2024 R. Gen.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n.163, in persona Parte_1 del legale rappresentante difesa e rappresentata, Parte_2 giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Luca Brandimarte del foro di Roma, con domicilio digitale : Email_1
OPPONENTE
E
e elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliate in Teramo al Viale Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino che le rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura allegata alla comparsa di risposta.
OPPOSTO
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara la nullità del D.I. n.7321/23024 Condanna Il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma netta di €.13.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre accessori di Controparte_2 legge. Compensa le spese di lite in misura pari alla metà delle stesse e condanna P l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della Parte_1 residua quota di metà delle spese di lite, quota che viene liquidata in
€.1.347,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 31.10.2024 ( proc. N. 39837/2024 R.G.)
e chiedevano al Controparte_1 Controparte_2 giudice del lavoro di Roma di emettere Decreto Ingiuntivo nei confronti della società . per l'importo di €13.000,00 in favore di Parte_1 CP_1
e per l'importo di €6000,00 in favore di
[...] CP_2
a titolo di risarcimento danni e contributo spese legali , oltre
[...] interessi e rivalutazione in virtù dei verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti tra le parti in data 16.5.2023. Il Tribunale di Roma emetteva D.I. n.7321/2024 in data 7.11.2024 per gli importi richiesti oltre alle spese di lite. Tale Decreto Ingiuntivo veniva notificato il 11.11.2024. Con ricorso depositato in data 21.12.2024 Il proponeva Parte_1 opposizione avverso il citato Decreto Ingiuntivo deducendo l'invalidità della domanda monitoria per inesistenza della procura. Deduceva al riguardo che le procure allegate al ricorso per decreto ingiuntivo non contenevano lo specifico riferimento al giudizio monitorio ed erano invece le medesime procure già utilizzate per un diverso procedimento n. 23701/2024 R.G. davanti al Tribunale di Roma, già estinto in data 11.7.2024. Rilevava infatti che il foglio aveva la medesima data di dette procure la data del 3.4.2024. Eccepiva altresì l'incompetenza del giudice adito dovendo la competenza territoriale essere valutata ex art.413 c.p.c. sulla base del luogo ove era sorto il rapporto di lavoro o di quello della dipendenza locale della azienda. che in questo caso era Teramo. Deduceva inoltre che il Decreto ingiuntivo doveva essere revocato per mancato rispetto della procedura dell'art.411 c.p.c. non essendo stato il citato verbale di conciliazione depositato presso la cancelleria del Tribunale . Deduceva altresì che il Decreto Ingiuntivo andava revocato in quanto non vi era stata da parte della società un inadempimento ma un obbligo di rispettare il piano di ristrutturazione aziendale con l'obbligo di rispettare criteri uniformi per tutti i creditori. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni “I) revocare il decreto ingiuntivo n. 7321/2024 qui opposto per ciascuna o taluna delle questioni sollevate;
II) disporre la rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
2.La prima udienza del 3.4.2025 veniva rinviata ex art.181 c.p.c. alla udienza del 2.5.2025. Alla udienza del 2.5.2025 il difensore di parte ricorrente dichiarava “ evidenzia che per impedimenti informatici ( rottura supporto informatico dello studio legale) non è oggi in condizione di depositare la notifica del ricorso effettuata via pec. Esibisce comunicazione del guasto informatico e richiesta ad Pec di invio di duplicato della Ricevuta di Pt_3
Avvenuta consegna e si riserva di depositare tale documentazione in via informatica e chiede un rinvio per poter produrre copia notifica o in subordine termine per rinnovazione notifica . “ La causa veniva quindi rinviata alla udienza del 6.6.2025 per acquisire prova della notifica e per discussione. Alla udienza del 6.6.2025 parte ricorrente depositava documentazione di
“accettazione” da parte di della pec di notifica e chiedeva termine per Pt_3 il rinnovo della notifica. La causa veniva quindi rinviata alla udienza dell'11.9.2025 con termine per rinnovo notifica del ricorso e dei verbali di causa.
3. In data 28.7.2025 si costituivano le opposte e Controparte_1
contestando la dedotta inesistenza di Controparte_2 rituale procura al ricorso per decreto ingiuntivo ed evidenziando che comunque avendo allegato alla comparsa di risposta rituale nuova specifica procura la pretesa creditoria doveva comunque essere valutata nel merito dal giudice. Contestavano l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente deducendo la sussistenza dell'ulteriore foro alternativo della sede legale della azienda che era appunto Roma. Nel merito evidenziavano come era facoltà della parte procedere al deposito del verbale di conciliazione secondo la procedura ex art.411 c.p.c. o utilizzare detto verbale come ricognizione di debito all'interno di una procedura monitoria. Deducevano che la parte non aveva contestato il merito del credito e chiedevano quindi il rigetto del ricorso o l'accertamento del credito preteso dalle opposte con condanna della opponente al pagamento del dovuto. In merito al piano di ristrutturazione evidenziavano che la conciliazione era di circa tre anni successiva al piano di ristrutturazione e che quindi la parte aveva sottoscritto la stessa dopo aver concordato il piano di ristrutturazione che peraltro non era stato omologato e al quale le opposte non avevano aderito. Avanzavano pertanto le seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso in opposizione per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7321/2024 del 7/11/2024 emesso dal Tribunale di Roma sezione Lavoro;
2) in ogni caso dichiarare che le deducenti vanno creditrici nei confronti della società
[...] c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n. 163/167, per la Controparte_1 somma netta di €. 13.000,00 a titolo di risarcimento del danno e contributo per spese legali e per la somma netta €. 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_2 e contributo per spese legali, con condanna della opponente a pagare in favore delle medesime le somme dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. “
4. Alla udienza dell'11.9.2025 le parti insistevano nelle rispettive eccezioni e deduzioni e il giudice rinviava la causa alla udienza del 7.11.2025 per discussione anche sulla eccezione di incompetenza per territorio e sulle altre questioni con termine per note. Alla udienza del 7.11.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
5.L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opposta è infondata. L'art.413 c.p.c. recita infatti :“Art. 413. Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. (88) Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. …”
Sul punto si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con Ordinanza 1800/2024 ha precisato “5.- Nel merito la questione interpella l'interpretazione dell'art. 413 c.p.c. con cui il legislatore ha delineato il perimetro della competenza territoriale del giudice del lavoro, che ha natura inderogabile ed è pertanto rilevabile d'ufficio, dettando alcuni fori speciali esclusivi ed alternativamente concorrenti. In particolare rilevano il secondo e terzo comma della norma citata, ove è previsto che: “2.- Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 3.- Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”. 6.- Ciò premesso, va in primo luogo evidenziato che, a mente della medesima disciplina appena indicata, quando non vi sia stato alcun trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, la domanda può essere svolta dalle parti in ogni tempo nei medesimi luoghi indicati nel secondo comma, a prescindere dal momento in cui sia cessato il rapporto di lavoro.” Non vi sono motivi per discostarsi dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e pertanto, avuto riguardo alla sede della società opponente che è stata spostata da Teramo a Roma in data 3.5.2019, come risulta dalla visura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato presso il Tribunale competente per territorio. 6.Quanto al giuramento decisorio deferito da parte opponente si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha precisato : “ … ai sensi dell'art. 2736, n. 1, c.c., il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa (a sé favorevole nel caso di prestazione). Aggiunge l'art. 2738, primo comma, c.c. che, ove sia stato prestato il giuramento deferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, a conferma del fatto che i capitoli del giuramento devono essere formulati in termini favorevoli alla parte cui esso è deferito. In ultimo, l'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia). Conformemente al dictum normativo, il formante giurisprudenziale sostiene che il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007). In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39 del 03/01/2011).”( Corte di Cassazione Ordinanza 29614/2023). Non vi sono ragioni per discostarsi dai sopra richiamati principi . Nel presente giudizio i capitoli articolati del giuramento decisorio deferito non consentono di definire la presente causa e, quindi il giuramento decisorio non è stato ammesso..
7.Fondata è l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di idonea procura allegata al ricorso monitorio. La documentazione allegata da parte opposta e la data della procura allegata al fascicolo monitorio ( 3.4.2024) prova come la procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione non riguardi detto ricorso, ma sia stata rilasciata per un precedente procedimento monitorio n.72094/2024 R.G. che è stato archiviato con provvedimento dell'11.7.2024 del Tribunale di Roma ( allegati al fascicolo monitorio). Deve quindi essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n.7321/2024 per carenza di procura del ricorso per decreto ingiuntivo.
8.Poiché tuttavia nel presente giudizio di opposizione le parti opposte hanno rilasciato idonea e corretta nuova procura al loro difensore, la pretesa creditoria dalle stesse vantata deve essere valutata nel merito dal giudice della opposizione. Si aderisce infatti al riguardo ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che ha precisato: “4. - I due motivi, esaminare congiuntamente perché mettono capo ad una medesima questione (gli effetti dell'invalidità del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo sul giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c.), sono infondati. Questa Corte ha avuto modo di osservare che a) l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass. n. 4780/13); e b) l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. n. 5171/94). 4.1. - Nella specie, pacifica tra le parti e per di più coperta da giudicato interno l'esistenza di altra procura in favore della parte opposta, regolarmente costituitasi nella fase di cognizione piena, il coordinamento fra i suddetti principi comporta che l'invalidità del decreto ingiuntivo, vuoi propria per difetto dei requisiti minimi per individuarne la sottoscrizione, vuoi derivata dall'inesistenza di procura al difensore della parte ricorrente, non consente la pretesa definizione in rito del processo. 4.1.1. - Né la mancata espressa formulazione da parte della di una diversa ed Pt_4 apposita domanda di condanna del , in luogo della sola richiesta di conferma del CP_3 decreto ingiuntivo, è argomento minimamente spendibile al fine di pervenire ad una soluzione opposta. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pro-nuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c., non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto.” (Cass. Ordinanza n. 20943/2014). Tali principi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 32792/2021 che ha precisato :“Il primo di essi, con cui la ricorrente reitera l'eccezione di carenza di rappresentanza e legittimazione in capo al procuratore che aveva firmato la procura ad agire in sede monitoria, è inammissibile stante la circostanza, emergente sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso (cfr. pag. 5) che la si è costituita Controparte_4 nel giudizio di opposizione con nuova procura rilasciata dal legale rappresentante della società. Poiché con il giudizio di opposizione si instaura una fase a cognizione piena, la nuova procura rilasciata per detta fase processuale supera quella a suo tempo allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. In argomento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013, Rv. 625315, secondo cui "L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta" (in termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994, Rv. 486789).”. 9.Quanto alla dedotta violazione del procedimento ex art.411 c.p.c. ritiene questa giudice che sia facoltà delle parti utilizzare detto strumento procedurale o scegliere di avvalersi di un titolo giudiziale utilizzando il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti come ricognizione di debito. 10.Al riguardo risulta che la società abbia liberamente sottoscritto detto verbale di conciliazione sindacale riconoscendo in favore delle due opposte la sussistenza di un debito a titolo di risarcimento danno e un importo di 1000,00 euro per ciascuna dei due procedimenti a titolo di spese legali. Nè nella fase di opposizione la società ha contestato detto debito, limitandosi genericamente a dedurre che l'inadempimento rispetto all'accordo conciliativo da parte della società sarebbe dipeso dal piano di ristrutturazione. Tale deduzione appare generica, non essendo stato depositato agli atti alcun piano di ristrutturazione , e, comunque non contesta l'esistenza e l'importo del debito riconosciuto in favore delle parti opposte. Inoltre emerge dalla visura allegata al ricorso monitorio che il piano di ristrutturazione è stato depositato nel 2019 e che successivamente nel 2020 è stato depositata una modifica di detto piano senza ulteriori provvedimenti . Le conciliazioni allegate al fascicolo monitorio sono state sottoscritte nel maggio 2023 e quindi dopo circa tre anni. Al momento della sottoscrizione di dette conciliazioni la società aveva quindi piena cognizione del piano di ristrutturazione presentato oltre tre anni prima e ha liberamente riconosciuto l'esistenza di un suo debito in favore delle due lavoratrici nei limiti di quanto indicato nei verbali di conciliazione impegnandosi al pagamento dell'importo concordato dopo 20 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Tale comportamento conferma la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalle parti opposte. 11.L'opposizione deve quindi essere parzialmente accolta con la declaratoria di nullità del Decreto ingiuntivo opposto per carenza di procura allegata al ricorso monitorio. La società opponente deve tuttavia essere condannata al pagamento in favore delle parti opposte delle seguenti somme:
- in favore di della somma netta di €.13.000,00 oltre Controparte_1 accessori di legge
- in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre Controparte_2 accessori di legge. 12.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese della presente fase di opposizione in misura pari alla metà delle stesse con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite nella residua quota di metà delle stesse, quota che viene liquidata in dispositivo.
PQM
Dichiara la nullità del D.I. n.7321/23024 Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma netta di €.13.000,00 oltre accessori di legge e al pagamento in favore di della somma netta di €.6.000,00 oltre accessori di Controparte_2 legge. Compensa le spese di lite in misura pari alla metà delle stesse e condanna P l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della Parte_1 residua quota di metà delle spese di lite, quota che viene liquidata in
€.1.347,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Roma, 7.11.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso