Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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    Omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate per tardività. Ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo limitatamente al richiamo delle cartelle ICI 2007 e ICI 2009 per difetto di prova della notifica delle stesse e delle successive intimazioni. Ha confermato l'efficacia del preavviso per il richiamo dell'avviso di accertamento IMU 2016, ritenendo la notifica di quest'ultimo regolare e tempestiva rispetto al preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Nullità della notifica del Preavviso impugnato

    Il giudice ha rigettato questa eccezione, ritenendo che il preavviso fosse stato notificato e allegato al ricorso, superando così le eccezioni di inammissibilità e nullità della notifica. Ha inoltre evidenziato che il preavviso indicava il responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 212/2000 per omessa indicazione di interessi e compensi

    Il giudice ha ritenuto infondata questa doglianza, affermando che gli interessi, sanzioni e spese riportati nel preavviso erano gli stessi dell'atto di accertamento non impugnato, con l'aggiunta di interessi moratori al tasso legale, non necessitanti di ulteriore esplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 28
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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