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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
AS GIANCARLO VI, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8287/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di AC NTAN - Casa Comunale 95025 AC NTAN CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 I.C.I. 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3959/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 8287/24
Con ricorso notificato a mezzo PEC del 23.09.24 (lunedì) al Comune di AC San'AN e ad Agenzia delle Entrate CO, e poi iscritto a ruolo in data 21.10.24, Ricorrente_1 nata ad [...] il 08.1058 residente in [...], come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso “Preavviso di fermo amministrativo n° 29380202400000833 000 notificato il 22.06.2024”, con cui
Agenzia delle Entrate CO, preavvisando in caso di inottemperanza, il fermo sulla vettura Fiat Panda 1.0 tg. Targa_1, intimava alla ricorrente, il pagamento della somma complessiva di Euro 1.047,54 in relazione al mancato pagamento dei titoli impo/esattivi sotto indicati e segnatamente:
1) Cartella n. 29320130014029517 000 asseritamente notificata in data 02.08.13 per mancato pagamento
ICI 2007 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 180,96;
2) Cartella n. 29320170010503226 000 asseritamente notificata in data 07.08.17 per mancato pagamento
ICI 2009 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 267,38;
3) Avviso di Accertamento n. 2696 asseritamente notificato in data 16.12.21 per mancato pagamento ICI
2016 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 568,21;
Premessa l'impugnabilità del preavviso di fermo ex art. 19 c. 1 lett. e ter) D.Lvo 546/92, eccepiva:
1) L'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti, trattandosi, quanto al preavviso di fermo, del primo atto giunto a sua legale conoscenza, in violazione degli artt. 25 e 45 DPR 602/73 e 86 DPR 602/73 ed art. 161 ss. L. 296/07, con conseguente decorso dei termini di prescrizione anche in ipotesi di notifica delle cartelle, essendo decorsi i termini tra asserita notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo, oltre alla omessa indicazione del responsabile del procedimento;
2) La nullità della notifica del Preavviso impugnato essendo omessa la indicazione delle generalità e qualifica dell'agente notificatore oltre alla omessa indicazione della data di consegna dell'atto e conseguente non decorrenza del termine per proporre opposizione;
3) La violazione dell'art. 7 comma 1 L. 212/2000 per omessa indicazione degli interessi applicati sulle somme intimate e sui criteri di calcolo dei compensi di riscossione;
Il 31.10.25 si costituiva in giudizio il Comune di AC NTAN. Preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata prova da parte della ricorrente, della data di ricezione dell'atto impugnato, utile a valutare la tempestività del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti la notifica delle cartelle esattoriali, di competenza dell'agente della riscossione. Sul merito, allegava e documentava la regolare notifica degli atti di accertamento sottostanti le cartelle sopra indicate sub 1) e 2) e la rituale notifica dell'accertamento sub 3) entro i termini decadenziali di legge .
In particolare:
1) L'Avviso di Accertamento n. 993 –relativo ad ICI 2007 – è stato notificato il 17.02.11;
2) L'Avviso di Accertamento n. 502 –relativo ad ICI 2009 – è stato notificato il 18.02.14;
3) L'Avviso di Accertamento n. 2696 –relativo ad IMU 2016 – è stato notificato il 16.12.21;
Ne deriva che, poiché tali avvisi di accertamento non sono stati impugnati nei perentori termini di legge (60 giorni ex art 21 dlgs 546/1992), gli atti predetti (ed il relativo contenuto e la pretesa del credito) sono divenuti definitivi, incontrovertibili ed insindacabili. Alcuna violazione dell'art. 7 comma 1 L. 212/2000 era conseguente proponibile nei confronti del Comune di AC NTAN, anche perché il preavviso di fermo, di competenza dell'agente per la riscossione, replicava il contenuto di atti già giunti al legale conoscenza della contribuente.
Ne conseguiva la inammissibilità delle censure non direttamente ricollegabili all'atto impugnato (quale ad esempio quella delle illegittimità della tariffa); difatti il preavviso di fermo risultava solo l'ultimo di una lunga serie di atti propedeutici regolarmente notificati, con cui era stata accertata l'omessa dichiarazione di occupazione di locali, senza che alcuno dei pregressi atti fosse giudiziariamente impugnato, e dunque ormai divenuti definitivi, e senza dunque che fosse maturata prescrizione alcuna. Alcun difetto di motivazione era ravvisabile essendo il preavviso di fermo l'ultimo di una lunga serie di atti notificati anche a mani proprie della ricorrente, e corredati, di ogni elemento e riferimento idoneo quanto ad indicazione del tributo, ubicazione degli immobili, dati catastali di riferimento, tributo evaso ed anno di riferimento, elementi per proporre ricorso. Allegava copie delle relate di notifiche richiamate, ed invocava il rigetto del ricorso.
Con decreto presidenziale si fissava la trattazione in pubblica udienza del ricorso per il 21.11.25.
Si costituiva, tardivamente, in data 07.11.25 Agenzia delle Entrate CO. Sostenendo la difesa con produzione documentale, deduceva la legittimità della procedura di riscossione e, oltre alla regolare notifica degli atti di accertamento da parte del Comune di AC NTAN, la regolare notifica delle cartelle sub 1)
e 2) e la successiva notifica per le stesse di ulteriori avvisi di Intimazione, segnatamente Intimazione di
Pagamento n. 29320239006768752 000 notificata il 26.02.24 e ulteriore Intimazione di Pagamento n.
29320249009436320 000 notificata il 16.04.24 oltre al Preavviso di fermo amministrativo n°
29380202400000833 000 notificato il 22.06.2024.
Segnatamente, oltre alla rituale notifica dell'Accertamento n. 2696 per IMU 2016 richiamato sub 3) in
Preavviso di fermo e documentato dal Comune di AC NTAN, quanto alle cartelle ed intimazioni di propria competenza, documentava, oltre a produrre la relata di notifica del preavviso di fermo con consegna a mani della ricorrente il 24.06.24, che:
1) La Cartella n. 29320130014029517 000 per mancato pagamento ICI 2007 Comune di AC NTAN è stata notificata in data 02.08.13 a mani di Ricorrente_1 che rifiutava la consegna;
ad essa seguiva Intimazione di Pagamento n. 29320249009436320 000 notificata il 16.04.24 a mani di Ricorrente_1;
2) La Cartella n. 29320170010503226 000 per mancato pagamento ICI 2009 Comune di AC NTAN,
è stata notificata in data 07.08.17 ex art. 140 c.p.c. seguita da invio di raccomandata informativa n.
210017246246 con deposito in atti della stessa raccomandata con attestazione di compiuta giacenza. Ad essa seguiva Intimazione di Pagamento n. 29320239006768752 000 del pari notificata il 26.02.24.
Il Preavviso di fermo contiene puntuale indicazione delle due cartelle e dell'Accertamento presupposti, indicazione del debito scaduto, causali, descrizione degli importi inevasi modalità di estinzione del debito.
Essendo poi il preavviso di fermo una misura cautelare e non un provvedimento decisorio impositivo, non prevedeva un onere motivazionale paragonabile agli atti amministrativi ma il solo riferimento agli atti presupposti già noti alla contribuente. Alcuna prescrizione era maturata, anche in conseguenza della sospensione dei termini per la vicenda pandemica Covid 19. In ogni caso, sarebbe stato onere della contribuente impugnare le Intimazioni di pagamento successivamente notificate prima del preavviso, pena l'irrilevanza del decorso prescrizionale, ove esauritosi prima dell'intimazione di pagamento intermedia notificata e mai contestata (Cass. 27093/2022).
Con memoria di udienza del 10.11.25 la difesa del ricorrente reiterava le eccezioni di nullità della notifica del Preavviso di fermo, disconosceva le sottoscrizioni delle cartoline di ricevimento prodotte dal Comune di
AC NTAN che indicavano “Lizzio Venera” come ricevente gli atti di accertamento laddove destinataria era la Ricorrente_1 ed in ogni caso tra la notifica degli accertamenti e la notifica del Preavviso di Fermo era decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione. Nulla rilevava sulla produzione documentale di ER.
Nella discussione in udienza, il difensore deduceva che alcuna visibilità delle conclusioni di ER sussisteva al momento delle proprie conclusioni del 10.11.25 e che in ogni caso, la costituzione di ADER del 07.11.25 era tardiva, ed inutilizzabile la documentazione prodotta in violazione del termine di cui all'art. 32 D.Lvo
546/92 per cui “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”, fissata per il 21.11.25, depositata senza il rispetto dei 20 giorni liberi consentiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica, o comunque di avvenuta conoscenza, dell'atto impugnato.
Si condivide l'indirizzo di legittimità per cui (v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13584 del 30/05/2017) In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P. A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria.
La stessa ricorrente attesta di avere ricevuto notifica del Preavviso di fermo impugnato il 22.06.24 ed in atti
(in produzione ER, utilizzabile d'Ufficio per la valutazione della ammissibilità del proposto ricorso) si rinviene effettivamente relata di notifica del Preavviso di Fermo, che consente di superare sia la eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di AC NTAN, sia la eccezione di nullità della notifica avanzata dalla ricorrente (che tra l'altro al ricorso ha allegato il Preavviso di Fermo impugnato, a dimostrazione del sicuro buon esito della notifica e del conseguito fine, alcuna inesistenza potendosi ritenere, di previsione tassativa e non normativamente, in specie, contemplata).
Piuttosto, necessita a questo punto ricordare che secondo Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 12981 del 15/05/2025
(che esclude qualsivoglia ipotesi di inesistenza), In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Ciò in linea peraltro col pacifico indirizzo di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del
13/03/2025) La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
In specie il Preavviso di fermo risulta notificato ed allegato al ricorso, per cui alcuna nullità o inesistenza sussiste.
Ad evidente errore o affrettata lettura degli atti impugnati, si riconduce l'ulteriore eccezione di nullità del
Preavviso di fermo per omessa indicazione del Responsabile del Procedimento, laddove si legge nel
Preavviso che “Il responsabile di questa procedura di fermo amministrativo per conto di Agenzia Entrate
CO … è GI CE.
Circa la notifica degli atti presupposti, inutilizzabile - perché prodotta scaduto il termine perentorio di produzione documentale ex art. 32 D.Lvo 546/92 - è la documentazione prodotta da ER e di essa, almeno in questo grado di giudizio, non può tenersi conto.
Per cui il Preavviso di Fermo va rideterminato quanto ad atti richiamati, dovendo ritenersi illegittimo il richiamo delle cartelle 29320130014029517 per mancato pagamento ICI 2007 Comune di AC NTAN e
29320170010503226 000 per mancato pagamento ICI 2009 Comune di AC NTAN in difetto di prova di notifica (non degli accertamenti, addotti dal Comune) quanto delle Cartelle richiamate in Preavviso e di successive Intimazioni interruttive del termine quinquennale di prescrizione.
Il Comune di AC NTAN invece, quanto al terzo atto richiamato in Preavviso di Fermo, ossia l'Avviso di Accertamento n. 2696 del 14.07.21–relativo ad IMU 2016 – ha prodotto sia l'Avviso di Accertamento, che il referto di notifica del 16.12.21. Ed erra ancora il difensore della ricorrente nell'eccepire la consegna a persona diversa dal destinatario.
Dal referto si trae difatti chiara indicazione che “Lizzio Venera” non è persona cui l'atto è stato consegnato al corretto indirizzo della destinataria ma diversa dalla stessa (trattasi peraltro della medesima "Lizzio V." cui in residenza della ricorrente veniva consegnato l'Accertamento 993 per ICI 2007) , ma persona “Incaricata al ritiro”, che “Ritira il 16.12.21 ore 15.14” per conto dell'interessata e previa generalizzazione.
Per cui, corretta (e non in tal senso contestata) la notifica, nei cinque anni è intervenuto il Preavviso di fermo
(dichiarato in ricorso notificato il 22.06.24) e legittimo ed efficace su tale titolo rimane il Preavviso di Fermo.
In materia di Preavviso di fermo, vige il principio per cui (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014
Rv. 629329) In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Peraltro, conformemente a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011 il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
La ricorrente non può oggi far rivivere un diritto che avrebbe dovuto invocare mediante opposizione ad atti precedentemente notificati e resisi definitivi per mancata impugnazione.
Ne segue che le eccezioni di decadenza/prescrizione del potere impositivo per IMU 2016 si appalesano infondate, essendosi consolidato il titolo esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con tardività del ricorso in questa sede sul punto proposto.
Infine del tutto labiali, e smentite ex actis, risultano le residue censure per vizi “propri” del preavviso impugnato. Oltre che per il fatto di riguardare il ricorso alla medesima pretesa già notificata e dunque nota alla contribuente, il Preavviso impugnato reca ogni elemento e riferimento idoneo quanto ad indicazione del tributo, anno di imposizione, dati di riferimento idonei alla compiuta identificazione, estremi del tributo evaso ed anno di riferimento, che difatti hanno consentito idonea impugnazione.
Ed in particolare, sull'onere motivazionale, si ricorda l'avviso di Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del
21/09/2017, per cui Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Gli interessi, le sanzioni e le spese riportate nel Preavviso, oggetto di ultimo profilo di doglianza, del pari infondato, sono le medesime riportate nell'atto di Accertamento non impugnato nei termini, con l'aggiunta di interessi di tipo moratorio da ulteriore ritardo, al tasso legale e, in quanto generale ed astratto, non necessitante di esplicazione ulteriore.
Il ricorso va pertanto sul punto rigettato ed accolto per il resto.
Le spese, stante la solo parziale fondatezza e la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, dichiarata inutilizzabile la produzione documentale di ER poichè non tempestiva;
dichiara illegittimo il preavviso di fermo impugnato limitatamente al richiamo delle cartelle 29320130014029517 per ICI 2007 e 29320170010503226 000 per ICI 2009. Ne conferma l'efficacia, rigettando il ricorso, per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite
Così deciso in Catania in data 21.11.25.
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo V. Cascino
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
AS GIANCARLO VI, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8287/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di AC NTAN - Casa Comunale 95025 AC NTAN CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202400000833000 I.C.I. 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3959/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento.
Resistente/Appellato: Inammissibilità e comunque infondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 8287/24
Con ricorso notificato a mezzo PEC del 23.09.24 (lunedì) al Comune di AC San'AN e ad Agenzia delle Entrate CO, e poi iscritto a ruolo in data 21.10.24, Ricorrente_1 nata ad [...] il 08.1058 residente in [...], come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso “Preavviso di fermo amministrativo n° 29380202400000833 000 notificato il 22.06.2024”, con cui
Agenzia delle Entrate CO, preavvisando in caso di inottemperanza, il fermo sulla vettura Fiat Panda 1.0 tg. Targa_1, intimava alla ricorrente, il pagamento della somma complessiva di Euro 1.047,54 in relazione al mancato pagamento dei titoli impo/esattivi sotto indicati e segnatamente:
1) Cartella n. 29320130014029517 000 asseritamente notificata in data 02.08.13 per mancato pagamento
ICI 2007 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 180,96;
2) Cartella n. 29320170010503226 000 asseritamente notificata in data 07.08.17 per mancato pagamento
ICI 2009 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 267,38;
3) Avviso di Accertamento n. 2696 asseritamente notificato in data 16.12.21 per mancato pagamento ICI
2016 Comune di AC NTAN, dell'importo di € 568,21;
Premessa l'impugnabilità del preavviso di fermo ex art. 19 c. 1 lett. e ter) D.Lvo 546/92, eccepiva:
1) L'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti, trattandosi, quanto al preavviso di fermo, del primo atto giunto a sua legale conoscenza, in violazione degli artt. 25 e 45 DPR 602/73 e 86 DPR 602/73 ed art. 161 ss. L. 296/07, con conseguente decorso dei termini di prescrizione anche in ipotesi di notifica delle cartelle, essendo decorsi i termini tra asserita notifica delle cartelle e la notifica del preavviso di fermo, oltre alla omessa indicazione del responsabile del procedimento;
2) La nullità della notifica del Preavviso impugnato essendo omessa la indicazione delle generalità e qualifica dell'agente notificatore oltre alla omessa indicazione della data di consegna dell'atto e conseguente non decorrenza del termine per proporre opposizione;
3) La violazione dell'art. 7 comma 1 L. 212/2000 per omessa indicazione degli interessi applicati sulle somme intimate e sui criteri di calcolo dei compensi di riscossione;
Il 31.10.25 si costituiva in giudizio il Comune di AC NTAN. Preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata prova da parte della ricorrente, della data di ricezione dell'atto impugnato, utile a valutare la tempestività del ricorso ed il difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti la notifica delle cartelle esattoriali, di competenza dell'agente della riscossione. Sul merito, allegava e documentava la regolare notifica degli atti di accertamento sottostanti le cartelle sopra indicate sub 1) e 2) e la rituale notifica dell'accertamento sub 3) entro i termini decadenziali di legge .
In particolare:
1) L'Avviso di Accertamento n. 993 –relativo ad ICI 2007 – è stato notificato il 17.02.11;
2) L'Avviso di Accertamento n. 502 –relativo ad ICI 2009 – è stato notificato il 18.02.14;
3) L'Avviso di Accertamento n. 2696 –relativo ad IMU 2016 – è stato notificato il 16.12.21;
Ne deriva che, poiché tali avvisi di accertamento non sono stati impugnati nei perentori termini di legge (60 giorni ex art 21 dlgs 546/1992), gli atti predetti (ed il relativo contenuto e la pretesa del credito) sono divenuti definitivi, incontrovertibili ed insindacabili. Alcuna violazione dell'art. 7 comma 1 L. 212/2000 era conseguente proponibile nei confronti del Comune di AC NTAN, anche perché il preavviso di fermo, di competenza dell'agente per la riscossione, replicava il contenuto di atti già giunti al legale conoscenza della contribuente.
Ne conseguiva la inammissibilità delle censure non direttamente ricollegabili all'atto impugnato (quale ad esempio quella delle illegittimità della tariffa); difatti il preavviso di fermo risultava solo l'ultimo di una lunga serie di atti propedeutici regolarmente notificati, con cui era stata accertata l'omessa dichiarazione di occupazione di locali, senza che alcuno dei pregressi atti fosse giudiziariamente impugnato, e dunque ormai divenuti definitivi, e senza dunque che fosse maturata prescrizione alcuna. Alcun difetto di motivazione era ravvisabile essendo il preavviso di fermo l'ultimo di una lunga serie di atti notificati anche a mani proprie della ricorrente, e corredati, di ogni elemento e riferimento idoneo quanto ad indicazione del tributo, ubicazione degli immobili, dati catastali di riferimento, tributo evaso ed anno di riferimento, elementi per proporre ricorso. Allegava copie delle relate di notifiche richiamate, ed invocava il rigetto del ricorso.
Con decreto presidenziale si fissava la trattazione in pubblica udienza del ricorso per il 21.11.25.
Si costituiva, tardivamente, in data 07.11.25 Agenzia delle Entrate CO. Sostenendo la difesa con produzione documentale, deduceva la legittimità della procedura di riscossione e, oltre alla regolare notifica degli atti di accertamento da parte del Comune di AC NTAN, la regolare notifica delle cartelle sub 1)
e 2) e la successiva notifica per le stesse di ulteriori avvisi di Intimazione, segnatamente Intimazione di
Pagamento n. 29320239006768752 000 notificata il 26.02.24 e ulteriore Intimazione di Pagamento n.
29320249009436320 000 notificata il 16.04.24 oltre al Preavviso di fermo amministrativo n°
29380202400000833 000 notificato il 22.06.2024.
Segnatamente, oltre alla rituale notifica dell'Accertamento n. 2696 per IMU 2016 richiamato sub 3) in
Preavviso di fermo e documentato dal Comune di AC NTAN, quanto alle cartelle ed intimazioni di propria competenza, documentava, oltre a produrre la relata di notifica del preavviso di fermo con consegna a mani della ricorrente il 24.06.24, che:
1) La Cartella n. 29320130014029517 000 per mancato pagamento ICI 2007 Comune di AC NTAN è stata notificata in data 02.08.13 a mani di Ricorrente_1 che rifiutava la consegna;
ad essa seguiva Intimazione di Pagamento n. 29320249009436320 000 notificata il 16.04.24 a mani di Ricorrente_1;
2) La Cartella n. 29320170010503226 000 per mancato pagamento ICI 2009 Comune di AC NTAN,
è stata notificata in data 07.08.17 ex art. 140 c.p.c. seguita da invio di raccomandata informativa n.
210017246246 con deposito in atti della stessa raccomandata con attestazione di compiuta giacenza. Ad essa seguiva Intimazione di Pagamento n. 29320239006768752 000 del pari notificata il 26.02.24.
Il Preavviso di fermo contiene puntuale indicazione delle due cartelle e dell'Accertamento presupposti, indicazione del debito scaduto, causali, descrizione degli importi inevasi modalità di estinzione del debito.
Essendo poi il preavviso di fermo una misura cautelare e non un provvedimento decisorio impositivo, non prevedeva un onere motivazionale paragonabile agli atti amministrativi ma il solo riferimento agli atti presupposti già noti alla contribuente. Alcuna prescrizione era maturata, anche in conseguenza della sospensione dei termini per la vicenda pandemica Covid 19. In ogni caso, sarebbe stato onere della contribuente impugnare le Intimazioni di pagamento successivamente notificate prima del preavviso, pena l'irrilevanza del decorso prescrizionale, ove esauritosi prima dell'intimazione di pagamento intermedia notificata e mai contestata (Cass. 27093/2022).
Con memoria di udienza del 10.11.25 la difesa del ricorrente reiterava le eccezioni di nullità della notifica del Preavviso di fermo, disconosceva le sottoscrizioni delle cartoline di ricevimento prodotte dal Comune di
AC NTAN che indicavano “Lizzio Venera” come ricevente gli atti di accertamento laddove destinataria era la Ricorrente_1 ed in ogni caso tra la notifica degli accertamenti e la notifica del Preavviso di Fermo era decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione. Nulla rilevava sulla produzione documentale di ER.
Nella discussione in udienza, il difensore deduceva che alcuna visibilità delle conclusioni di ER sussisteva al momento delle proprie conclusioni del 10.11.25 e che in ogni caso, la costituzione di ADER del 07.11.25 era tardiva, ed inutilizzabile la documentazione prodotta in violazione del termine di cui all'art. 32 D.Lvo
546/92 per cui “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione”, fissata per il 21.11.25, depositata senza il rispetto dei 20 giorni liberi consentiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica, o comunque di avvenuta conoscenza, dell'atto impugnato.
Si condivide l'indirizzo di legittimità per cui (v. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13584 del 30/05/2017) In tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P. A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria.
La stessa ricorrente attesta di avere ricevuto notifica del Preavviso di fermo impugnato il 22.06.24 ed in atti
(in produzione ER, utilizzabile d'Ufficio per la valutazione della ammissibilità del proposto ricorso) si rinviene effettivamente relata di notifica del Preavviso di Fermo, che consente di superare sia la eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune di AC NTAN, sia la eccezione di nullità della notifica avanzata dalla ricorrente (che tra l'altro al ricorso ha allegato il Preavviso di Fermo impugnato, a dimostrazione del sicuro buon esito della notifica e del conseguito fine, alcuna inesistenza potendosi ritenere, di previsione tassativa e non normativamente, in specie, contemplata).
Piuttosto, necessita a questo punto ricordare che secondo Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 12981 del 15/05/2025
(che esclude qualsivoglia ipotesi di inesistenza), In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.
Ciò in linea peraltro col pacifico indirizzo di legittimità, per cui (v. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del
13/03/2025) La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
In specie il Preavviso di fermo risulta notificato ed allegato al ricorso, per cui alcuna nullità o inesistenza sussiste.
Ad evidente errore o affrettata lettura degli atti impugnati, si riconduce l'ulteriore eccezione di nullità del
Preavviso di fermo per omessa indicazione del Responsabile del Procedimento, laddove si legge nel
Preavviso che “Il responsabile di questa procedura di fermo amministrativo per conto di Agenzia Entrate
CO … è GI CE.
Circa la notifica degli atti presupposti, inutilizzabile - perché prodotta scaduto il termine perentorio di produzione documentale ex art. 32 D.Lvo 546/92 - è la documentazione prodotta da ER e di essa, almeno in questo grado di giudizio, non può tenersi conto.
Per cui il Preavviso di Fermo va rideterminato quanto ad atti richiamati, dovendo ritenersi illegittimo il richiamo delle cartelle 29320130014029517 per mancato pagamento ICI 2007 Comune di AC NTAN e
29320170010503226 000 per mancato pagamento ICI 2009 Comune di AC NTAN in difetto di prova di notifica (non degli accertamenti, addotti dal Comune) quanto delle Cartelle richiamate in Preavviso e di successive Intimazioni interruttive del termine quinquennale di prescrizione.
Il Comune di AC NTAN invece, quanto al terzo atto richiamato in Preavviso di Fermo, ossia l'Avviso di Accertamento n. 2696 del 14.07.21–relativo ad IMU 2016 – ha prodotto sia l'Avviso di Accertamento, che il referto di notifica del 16.12.21. Ed erra ancora il difensore della ricorrente nell'eccepire la consegna a persona diversa dal destinatario.
Dal referto si trae difatti chiara indicazione che “Lizzio Venera” non è persona cui l'atto è stato consegnato al corretto indirizzo della destinataria ma diversa dalla stessa (trattasi peraltro della medesima "Lizzio V." cui in residenza della ricorrente veniva consegnato l'Accertamento 993 per ICI 2007) , ma persona “Incaricata al ritiro”, che “Ritira il 16.12.21 ore 15.14” per conto dell'interessata e previa generalizzazione.
Per cui, corretta (e non in tal senso contestata) la notifica, nei cinque anni è intervenuto il Preavviso di fermo
(dichiarato in ricorso notificato il 22.06.24) e legittimo ed efficace su tale titolo rimane il Preavviso di Fermo.
In materia di Preavviso di fermo, vige il principio per cui (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014
Rv. 629329) In materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti.
Peraltro, conformemente a Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26052 del 05/12/2011 il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
La ricorrente non può oggi far rivivere un diritto che avrebbe dovuto invocare mediante opposizione ad atti precedentemente notificati e resisi definitivi per mancata impugnazione.
Ne segue che le eccezioni di decadenza/prescrizione del potere impositivo per IMU 2016 si appalesano infondate, essendosi consolidato il titolo esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, con tardività del ricorso in questa sede sul punto proposto.
Infine del tutto labiali, e smentite ex actis, risultano le residue censure per vizi “propri” del preavviso impugnato. Oltre che per il fatto di riguardare il ricorso alla medesima pretesa già notificata e dunque nota alla contribuente, il Preavviso impugnato reca ogni elemento e riferimento idoneo quanto ad indicazione del tributo, anno di imposizione, dati di riferimento idonei alla compiuta identificazione, estremi del tributo evaso ed anno di riferimento, che difatti hanno consentito idonea impugnazione.
Ed in particolare, sull'onere motivazionale, si ricorda l'avviso di Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22018 del
21/09/2017, per cui Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Gli interessi, le sanzioni e le spese riportate nel Preavviso, oggetto di ultimo profilo di doglianza, del pari infondato, sono le medesime riportate nell'atto di Accertamento non impugnato nei termini, con l'aggiunta di interessi di tipo moratorio da ulteriore ritardo, al tasso legale e, in quanto generale ed astratto, non necessitante di esplicazione ulteriore.
Il ricorso va pertanto sul punto rigettato ed accolto per il resto.
Le spese, stante la solo parziale fondatezza e la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso, dichiarata inutilizzabile la produzione documentale di ER poichè non tempestiva;
dichiara illegittimo il preavviso di fermo impugnato limitatamente al richiamo delle cartelle 29320130014029517 per ICI 2007 e 29320170010503226 000 per ICI 2009. Ne conferma l'efficacia, rigettando il ricorso, per il resto. Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite
Così deciso in Catania in data 21.11.25.
Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo V. Cascino