Art. 2.
La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facolta' di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63.
La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facolta' di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63.