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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,90/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
04/10/1988 con l'Avv. EMANUELA FERAZZOLI RICORRENTE E
( ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/12/1985 RESISTENTE CONTUMACE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Nepi, Controparte_1 in data 21.07.2018, atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nepi (VT) Anno 2018, n° 7, parte I. A fondamento della domanda premetteva che: a) dal predetto matrimonio erano nati due figli, , nata a [...], il [...] e nato a [...], il Per_1 Per_2
21.08.2008, tutti residenti nell'abitazione familiare di Nepi, Via Cesaroni n°8; b) che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, instaurato giudizio di separazione personale, nel corso del quale il resistente rimaneva contumace, in data 12.12.2023, il Tribunale di Viterbo definiva il giudizio con sentenza n. 1269/2023 che addebitava la separazione al Sig. , disponendo l'affidamento dei figli in via Controparte_1 esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare;
c) che pur essendo stato previsto il diritto di visita in favore del padre e l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento dei due minori la complessiva somma di euro 500,00 mensili, il resistente era di fatto completamente scomparso dalla vita degli stessi, né aveva mai provveduto a versare alcunché, se non in qualche rara occasione, disinteressandosi sotto tutti i profili, della vita sociale, scolastica, affettiva dei propri figli;
d) che la stessa, diversamente dal marito che lavorava nel settore edile, lavorava saltuariamente e riuscendosi a prendere cura dei figli grazie all'aiuto di parenti ed amici;
in particolare grazie ai nonni materni, la stessa poteva allontanarsi di casa e recarsi sul lavoro;
e) che i coniugi non si erano mai più riconciliati vivendo separatamente. Ciò posto ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza di divorzio confermando, quanto alle statuizioni economiche ed all'affidamento dei figli, quanto già stabilito in sede di separazione così come modificata dalla legge 74/87. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 16.04.2025, all'udienza del la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio - da qualificare come domanda di scioglimento del matrimonio considerando le iscrizione all'anagrafe (anno 2018, n° 7, parte 1) - è fondata e può essere accolta. Risulta infatti provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del definitivo provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, eccepita l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 Quanto alle ulteriori questioni - richiesta di affidamento esclusivo e contributo per il mantenimento dei figli - appare legittimo confermare anche in questa sede quanto stabilito in sede di separazione con la sentenza datata 12.12.2023.In particolare in relazione alla richiesta di affido esclusivo dei due figli minori anche in questa sede deve registrarsi la irreperibilità e la totale indisponibilità del padre nei confronti dei figli minori sotto qualsivoglia profilo;
da ultimo anche il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nel presente procedimento, circostanze, queste che legittimano un affidamento esclusivo dei minori anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Del pari anche per il contributo del mantenimento dei figli possono confermarsi le precedenti statuizioni, considerando: 1) le attuali esigenze dei minori, due ragazzi di 10 e 9 anni rispetto ai quali sono state indicate esigenze tipiche collegate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile di 400,00 euro certamente inferiore rispetto a quello del marito che lavora nel settore edile;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione può essere determinato in euro 250,00 per figlio (complessivamente euro 500,00 al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Al contrario, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta in quanto non provata. Infatti su tale aspetto non vi è stata alcuna allegazione con riguardo, in particolare, ai presupposti oggi richiesti dalla Suprema Corte. Infatti, esclusa l'esigenza di natura assistenziale, avendo la ricorrente di che vivere grazie alla proprietà dell'abitazione ed ai sussidi che riceve, alcun ulteriore elemento è stato fornito con riguardo al dato compensativo riguardante l'assegno divorzile, costituito sia dal “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi” che dalle rinunce professionali operate atte a facilitare la condizione professionale del marito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Per tali ragioni la domanda di assegno divorzile non può essere accolta. In merito alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di affido esclusivo il resistente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 nata in [...] il [...] e nato in Controparte_1
ROMANIA il 16/12/1985 , in relazione al matrimonio celebrato il 21.07.2018 in Nepi, ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato Comune per il compimento degli adempimenti di legge;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori nato il [...] a Persona_3
Roma, e , nata il [...] a [...], alla madre Persona_4 Parte_1
nata in [...] il [...] con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima,
[...] alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
3. assegna la casa familiare sita in Nepi (VT) in Via Giacomo Cesaroni n. 8 alla ricorrente
; Parte_1
4. dispone che il padre potrà vedere i figli, salvo diversi accordi tra le parti, un pomeriggio a settimana nonché due fine settimana alternati la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; festività di Natale, Vigilia e giorno di Natale, alternati con l'altro genitore, così come l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania; altresì potrà trascorrere con la figlia il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5. pone a carico de l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori (euro 250,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. rigetta ogni altra richiesta
7. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, somme da corrispondere in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio a spese dello stato.
8. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,90/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
04/10/1988 con l'Avv. EMANUELA FERAZZOLI RICORRENTE E
( ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/12/1985 RESISTENTE CONTUMACE E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in Nepi, Controparte_1 in data 21.07.2018, atto annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Nepi (VT) Anno 2018, n° 7, parte I. A fondamento della domanda premetteva che: a) dal predetto matrimonio erano nati due figli, , nata a [...], il [...] e nato a [...], il Per_1 Per_2
21.08.2008, tutti residenti nell'abitazione familiare di Nepi, Via Cesaroni n°8; b) che a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, instaurato giudizio di separazione personale, nel corso del quale il resistente rimaneva contumace, in data 12.12.2023, il Tribunale di Viterbo definiva il giudizio con sentenza n. 1269/2023 che addebitava la separazione al Sig. , disponendo l'affidamento dei figli in via Controparte_1 esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare;
c) che pur essendo stato previsto il diritto di visita in favore del padre e l'obbligo di corrispondere alla moglie per il mantenimento dei due minori la complessiva somma di euro 500,00 mensili, il resistente era di fatto completamente scomparso dalla vita degli stessi, né aveva mai provveduto a versare alcunché, se non in qualche rara occasione, disinteressandosi sotto tutti i profili, della vita sociale, scolastica, affettiva dei propri figli;
d) che la stessa, diversamente dal marito che lavorava nel settore edile, lavorava saltuariamente e riuscendosi a prendere cura dei figli grazie all'aiuto di parenti ed amici;
in particolare grazie ai nonni materni, la stessa poteva allontanarsi di casa e recarsi sul lavoro;
e) che i coniugi non si erano mai più riconciliati vivendo separatamente. Ciò posto ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, parte ricorrente ha chiesto l'emissione di sentenza di divorzio confermando, quanto alle statuizioni economiche ed all'affidamento dei figli, quanto già stabilito in sede di separazione così come modificata dalla legge 74/87. Nel corso del processo, nella contumacia del resistente, non sussistendo prove da assumere, all'udienza del 16.04.2025, all'udienza del la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio - da qualificare come domanda di scioglimento del matrimonio considerando le iscrizione all'anagrafe (anno 2018, n° 7, parte 1) - è fondata e può essere accolta. Risulta infatti provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del definitivo provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata, inoltre, eccepita l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 Quanto alle ulteriori questioni - richiesta di affidamento esclusivo e contributo per il mantenimento dei figli - appare legittimo confermare anche in questa sede quanto stabilito in sede di separazione con la sentenza datata 12.12.2023.In particolare in relazione alla richiesta di affido esclusivo dei due figli minori anche in questa sede deve registrarsi la irreperibilità e la totale indisponibilità del padre nei confronti dei figli minori sotto qualsivoglia profilo;
da ultimo anche il disinteresse dimostrato non comparendo o facendosi assistere nel presente procedimento, circostanze, queste che legittimano un affidamento esclusivo dei minori anche in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 c.c. Del pari anche per il contributo del mantenimento dei figli possono confermarsi le precedenti statuizioni, considerando: 1) le attuali esigenze dei minori, due ragazzi di 10 e 9 anni rispetto ai quali sono state indicate esigenze tipiche collegate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile di 400,00 euro certamente inferiore rispetto a quello del marito che lavora nel settore edile;
c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Ora, alla luce di tali dati, il contributo in questione può essere determinato in euro 250,00 per figlio (complessivamente euro 500,00 al mese), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, spese da concordarsi previamente, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al protocollo del Tribunale di Viterbo. Al contrario, la domanda di assegno divorzile non può essere accolta in quanto non provata. Infatti su tale aspetto non vi è stata alcuna allegazione con riguardo, in particolare, ai presupposti oggi richiesti dalla Suprema Corte. Infatti, esclusa l'esigenza di natura assistenziale, avendo la ricorrente di che vivere grazie alla proprietà dell'abitazione ed ai sussidi che riceve, alcun ulteriore elemento è stato fornito con riguardo al dato compensativo riguardante l'assegno divorzile, costituito sia dal “contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi” che dalle rinunce professionali operate atte a facilitare la condizione professionale del marito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18287/2018, cfr. Cass.VI, n. 11472/2021). Per tali ragioni la domanda di assegno divorzile non può essere accolta. In merito alle spese di lite, in ragione dell'accoglimento della domanda di affido esclusivo il resistente è tenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 nata in [...] il [...] e nato in Controparte_1
ROMANIA il 16/12/1985 , in relazione al matrimonio celebrato il 21.07.2018 in Nepi, ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato Comune per il compimento degli adempimenti di legge;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori nato il [...] a Persona_3
Roma, e , nata il [...] a [...], alla madre Persona_4 Parte_1
nata in [...] il [...] con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima,
[...] alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori;
3. assegna la casa familiare sita in Nepi (VT) in Via Giacomo Cesaroni n. 8 alla ricorrente
; Parte_1
4. dispone che il padre potrà vedere i figli, salvo diversi accordi tra le parti, un pomeriggio a settimana nonché due fine settimana alternati la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; festività di Natale, Vigilia e giorno di Natale, alternati con l'altro genitore, così come l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania; altresì potrà trascorrere con la figlia il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, e 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5. pone a carico de l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 moglie entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori (euro 250,00 per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa e da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
6. rigetta ogni altra richiesta
7. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, somme da corrispondere in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della resistente al Patrocinio a spese dello stato.
8. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco